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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 21/01/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12376/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ALTRO 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ALTRO 2007 - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IVA-ALTRO 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IVA-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IVA-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRAP 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRAP 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080216654315000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090190758949000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110009590463000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19863/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto di cui in narrativa, voglia dichiarare: - la nullità e la inefficacia delle cartelle di pagamento di cui in oggetto per mancata notifica delle cartelle stesse e per I'impossibilità del diritto alla di- fesa, nonché dichiarare prescritte le cartelle esattoriali indicate in premessa”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Conclude affinché l'adita Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, voglia a) In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto;
b) Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per le motivazioni addotte;
c) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa;
d)
Condannare parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
07120259021935949/000, notificatagli il 16 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione richiedeva il versamento dell'importo complessivo di euro 118.890,39, comprensivo di spese esecutive. L'intimazione era fondata sulle cartelle di pagamento nn. 07120080216654315000 (anno 2005), 07120090190758949000 (anno 2006) e 07120110009590463000 (anno 2007), aventi ad oggetto
IRAP, Addizionale regionale e IVA.
Il ricorrente riferiva di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle sottese e di essere venuto a conoscenza della pretesa solo attraverso l'intimazione del maggio 2025. Deduceva che il lungo lasso temporale intercorso non gli consentiva più di reperire documentazione utile e che i vari passaggi tra i diversi concessionari della riscossione nel tempo non offrivano alcuna garanzia circa la corretta gestione delle posizioni debitorie. Impugnava quindi le cartelle per inesistenza della notifica, per prescrizione dei crediti e per decadenza dal potere impositivo, sostenendo che nessun atto interruttivo gli fosse mai stato comunicato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle prodromiche, con declaratoria di estinzione dei debiti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che contestava integralmente le allegazioni avversarie. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le cartelle erano state tutte regolarmente notificate, come risultava dai referti di notifica prodotti. Richiamava il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata A/R da parte del concessionario, senza necessità di relata, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. L'Agenzia sosteneva inoltre che il contribuente fosse decaduto dal potere di contestare la regolarità delle notifiche, non avendo proposto tempestiva opposizione.
L'ente resistente evidenziava altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure che involgevano la debenza del tributo, la formazione del ruolo o l'eventuale prescrizione, trattandosi di questioni che attengono all'ente impositore e non all'agente della riscossione, che si limita alla fase esecutiva. Aggiungeva, comunque, che la prescrizione non si sarebbe comunque maturata, richiamando la disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del d.l. 18/2020 e dall'art. 12 del d.lgs. 159/2015, che avevano disposto la sospensione dei termini di riscossione, decadenza e prescrizione durante il periodo pandemico.
Infine, l'Agenzia concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto nel merito, con condanna alle spese.
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata decisa all'esito della odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte resistente emerge che il ricorrente, in data 29 aprile
2019, ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti prevista dall'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio), dichiarazione sottoscritta in data 26 aprile 2019 e riferita anche agli importi oggetto delle cartelle di pagamento qui contestate. Tale circostanza, documentalmente provata, assume rilievo dirimente ai fini del presente giudizio.
In primo luogo, la presentazione di una domanda di definizione agevolata, ancorché non perfezionata mediante il pagamento integrale delle somme dovute, costituisce un inequivoco riconoscimento del debito da parte del contribuente. L'istanza di rateizzazione o di definizione agevolata, concernente specifici carichi tributari, integra una forma di riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.
Va anche precisato che tale comportamento, pur non comportando una definitiva rinuncia del contribuente alla facoltà di far valere successivamente eventuali contestazioni sulla debenza del tributo, presuppone necessariamente la piena conoscenza delle cartelle relative agli importi inseriti nella domanda di definizione agevolata. Non può, pertanto, trovare accoglimento la censura di inesistenza o irregolarità della notifica, poiché il contribuente, proprio attraverso l'istanza di adesione presentata nel 2019, ha dimostrato di avere contezza delle pretese erariali sottese alle cartelle oggi oggetto di impugnazione.
Accertata dunque la conoscenza delle cartelle sin dal 29 aprile 2019, deve ritenersi che la prescrizione, trattandosi di tributi erariali, sia soggetta al termine decennale, e che lo stesso non sia maturato alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 16 maggio 2025. Dal riconoscimento del debito contenuto nella dichiarazione di adesione del 2019 decorre, infatti, un nuovo termine decennale che, al momento dell'avvio della riscossione coattiva nel 2025, risulta ancora in corso.
Ne consegue che né la dedotta inesistenza o irregolarità della notifica delle cartelle sottese, né la prospettata prescrizione quinquennale trovano riscontro alla luce del comportamento concludente del contribuente, il quale ha posto in essere un atto incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza del debito, richiedendone anzi l'estinzione in via agevolata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione e risultando le cartelle conosciute dal contribuente sin dal 2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte resistente che si liquidano in euro 2000,00(duemila)
Napoli, 17/11/2025
Il giudice estensore La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12376/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ALTRO 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRPEF-ALTRO 2007 - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IVA-ALTRO 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IVA-ALTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IVA-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRAP 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRAP 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021935949 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080216654315000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090190758949000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110009590463000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19863/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto di cui in narrativa, voglia dichiarare: - la nullità e la inefficacia delle cartelle di pagamento di cui in oggetto per mancata notifica delle cartelle stesse e per I'impossibilità del diritto alla di- fesa, nonché dichiarare prescritte le cartelle esattoriali indicate in premessa”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Conclude affinché l'adita Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, voglia a) In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto;
b) Sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per le motivazioni addotte;
c) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa;
d)
Condannare parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
07120259021935949/000, notificatagli il 16 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione richiedeva il versamento dell'importo complessivo di euro 118.890,39, comprensivo di spese esecutive. L'intimazione era fondata sulle cartelle di pagamento nn. 07120080216654315000 (anno 2005), 07120090190758949000 (anno 2006) e 07120110009590463000 (anno 2007), aventi ad oggetto
IRAP, Addizionale regionale e IVA.
Il ricorrente riferiva di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle sottese e di essere venuto a conoscenza della pretesa solo attraverso l'intimazione del maggio 2025. Deduceva che il lungo lasso temporale intercorso non gli consentiva più di reperire documentazione utile e che i vari passaggi tra i diversi concessionari della riscossione nel tempo non offrivano alcuna garanzia circa la corretta gestione delle posizioni debitorie. Impugnava quindi le cartelle per inesistenza della notifica, per prescrizione dei crediti e per decadenza dal potere impositivo, sostenendo che nessun atto interruttivo gli fosse mai stato comunicato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle prodromiche, con declaratoria di estinzione dei debiti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che contestava integralmente le allegazioni avversarie. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le cartelle erano state tutte regolarmente notificate, come risultava dai referti di notifica prodotti. Richiamava il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata A/R da parte del concessionario, senza necessità di relata, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. L'Agenzia sosteneva inoltre che il contribuente fosse decaduto dal potere di contestare la regolarità delle notifiche, non avendo proposto tempestiva opposizione.
L'ente resistente evidenziava altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure che involgevano la debenza del tributo, la formazione del ruolo o l'eventuale prescrizione, trattandosi di questioni che attengono all'ente impositore e non all'agente della riscossione, che si limita alla fase esecutiva. Aggiungeva, comunque, che la prescrizione non si sarebbe comunque maturata, richiamando la disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del d.l. 18/2020 e dall'art. 12 del d.lgs. 159/2015, che avevano disposto la sospensione dei termini di riscossione, decadenza e prescrizione durante il periodo pandemico.
Infine, l'Agenzia concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto nel merito, con condanna alle spese.
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata decisa all'esito della odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte resistente emerge che il ricorrente, in data 29 aprile
2019, ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti prevista dall'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio), dichiarazione sottoscritta in data 26 aprile 2019 e riferita anche agli importi oggetto delle cartelle di pagamento qui contestate. Tale circostanza, documentalmente provata, assume rilievo dirimente ai fini del presente giudizio.
In primo luogo, la presentazione di una domanda di definizione agevolata, ancorché non perfezionata mediante il pagamento integrale delle somme dovute, costituisce un inequivoco riconoscimento del debito da parte del contribuente. L'istanza di rateizzazione o di definizione agevolata, concernente specifici carichi tributari, integra una forma di riconoscimento dell'altrui diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.
Va anche precisato che tale comportamento, pur non comportando una definitiva rinuncia del contribuente alla facoltà di far valere successivamente eventuali contestazioni sulla debenza del tributo, presuppone necessariamente la piena conoscenza delle cartelle relative agli importi inseriti nella domanda di definizione agevolata. Non può, pertanto, trovare accoglimento la censura di inesistenza o irregolarità della notifica, poiché il contribuente, proprio attraverso l'istanza di adesione presentata nel 2019, ha dimostrato di avere contezza delle pretese erariali sottese alle cartelle oggi oggetto di impugnazione.
Accertata dunque la conoscenza delle cartelle sin dal 29 aprile 2019, deve ritenersi che la prescrizione, trattandosi di tributi erariali, sia soggetta al termine decennale, e che lo stesso non sia maturato alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 16 maggio 2025. Dal riconoscimento del debito contenuto nella dichiarazione di adesione del 2019 decorre, infatti, un nuovo termine decennale che, al momento dell'avvio della riscossione coattiva nel 2025, risulta ancora in corso.
Ne consegue che né la dedotta inesistenza o irregolarità della notifica delle cartelle sottese, né la prospettata prescrizione quinquennale trovano riscontro alla luce del comportamento concludente del contribuente, il quale ha posto in essere un atto incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza del debito, richiedendone anzi l'estinzione in via agevolata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione e risultando le cartelle conosciute dal contribuente sin dal 2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte resistente che si liquidano in euro 2000,00(duemila)
Napoli, 17/11/2025
Il giudice estensore La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo