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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 1535/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 con i proc. dom. Avv.ti Luca VILLA e Lorenzo BENVENUTI, Via XXIV Maggio, n. 1, Desio
- parti attrici in opposizione - contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con il proc. dom. Avv.to Pier Carlo CAJANI, Via San Pietro, n. 16, Seregno
- parte convenuta opposta -
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
OGGETTO: fideiussione;
opposizione decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 1.3.2024, notificato in pari data, i signori e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio la (nel Parte_2 Controparte_1 prosieguo, per brevità, , opponendo il decreto ingiuntivo esecutivo n. 155/2024, CP_2 emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n.8394/2023 R.G. – in data 16-17.1.2024 a favore di per l'importo di € 1.300.000,00, oltre interessi e spese CP_2 della procedura monitoria, relativo a credito vantato nei confronti di Parte_3 garantito da fideiussione rilasciata dalle parti opponenti con contratto 19.11.2004.
A sostegno dell'opposizione, in sostanza, la difesa attorea ha invocato la nullità parziale della fideiussione omnibus stipulata dai signori e , argomentata in CP_3 CP_4 base alla conformità delle clausole al modello ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55/2005 ed alle conseguenze evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità sui contratti “a valle” (cfr. pagg.
2-8 dell'atto di citazione). In particolare, secondo la prospettazione attorea, la nullità invocata rileverebbe nell'ambito dell'opposizione al d.i. in relazione alla clausola n. 6 del contratto 19.11.2004 (contenente deroga all'art. 1957 c.c.), stante l'eccezione di decadenza in capo a ex art. 1957 c.c. per CP_2 non aver rispettato il termine semestrale ivi previsto (cfr. pagg.
8-14 dell'atto di citazione). Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto CP_2
e argomentato da controparte, concludendo – in via principale – per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite.
Respinta l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. e convertito il procedimento da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt.281 decies e ss. c.p.c. (cfr. decreto 23.5.2024); istruito il giudizio in via documentale e fissata data per l'assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 25.11.2024); il 15.5.2025, il procedimento – previo deposito di note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – è deciso con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e delle eccezioni ivi fatte valere;
inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del
26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Come sopra esposto, l'opposizione si sviluppa in due passaggi:
1) la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione 19.11.2004 (relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.) in forza del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, avendo la S.C. chiarito che < i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >> (Cass., Sez. Un., Sent. n.
41994 del 30.12.2021);
2) il mancato rispetto da parte di dell'art. 1957 c.c. (norma da osservare stante la nullità CP_2 della clausola n. 6 cit.), non avendo l'Istituto di credito agito giudizialmente nei confronti di entro il termine semestrale ivi previsto, con conseguente Parte_3 impossibilità di esigere il pagamento da parte dei fideiussori. All'art. 7 del contratto 19.11.2004 si legge: “il fideiussore è tenuto a pagare all' di Pt_4 credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio. … ”.
Parte opponente ha indicato la decorrenza del semestre di cui all'art. 1957 c.c. al 18.12.2012, con conseguente scadenza di esso al 18.6.2013 (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
E' agli atti di causa – sub doc. n. 7 del fascicolo monitorio, prodotto anche in questo giudizio di opposizione – lettera raccomandata del 22.3.2013 (spedita sia ad Parte_3 sia agli odierni attori [ricevuta da il 27.3.2013 e da il Parte_2 Parte_1
4.6.2013]) – con la quale stante il recesso dal rapporto di c.c. con CP_2 Parte_5 ha richiesto alla società debitrice principale ed ai garanti il pagamento della somma di
[...]
€ 1.389.576,92.
A fronte dell'art. 7 del contratto – ivi essendo previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare
… a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, …” – è da ritenere che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è stata evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Sul punto in Cass., Sez. 3, Ord. n. 835 del 13.1.2025 (precedente richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.), per quanto qui di specifico interesse, si legge:
<
4.2. Con il secondo motivo denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c.
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto che: (i) la lettera di messa in mora del
15.10.2015 avrebbe interrotto il termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c.,quando invece per giurisprudenza, il concetto di “istanza”, ivi contenuto, si riferirebbe esclusivamente ai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, per cui non sarebbe sufficiente un atto stragiudiziale come la messa in mora del creditore;
(ii) la clausola “a semplice richiesta”, contenuta nell'art. 7 della fideiussione, costituirebbe una valida deroga pattizia all'art. 1957 c.c.. A tal proposito, il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alle pronunce di legittimità nn. 7345/1995 e
13078/2008 non sarebbe pertinente, sussistendo comunque un orientamento, anche recente,
a sostegno della tesi contraria. In ragione di quanto sopra, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta decadenza della fideiussione, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
…. omissis ….
5.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
…. omissis ….
In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale “azione” (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle “istanze” creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis,
Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.);
Ebbene, se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione,
v. Cass., civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2022, n.
30185; Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non
è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita dalla nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 1 della sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte
d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione).
5.2. All'inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso. …>> (Cass., Ord. n. 835/2025 cit.). Perciò, applicati i principi di cui sopra al caso di specie,
- la fideiussione rilasciata dagli opponenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” (cfr. art. 7 del contratto
19.11.2004), formulazione del testo negoziale in tutto coincidente con quella esaminata da
Cass., Ord. n. 835/2025 cit.;
- detta clausola negoziale si presta ad essere intesa quale deroga rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c. (disposizione che può essere pacificamente derogata dalle parti);
- laddove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (cfr. Cass., Ord. n.
835/2025 cit.);
- nel caso di specie è dato documentale che ha rivolto ad entrambi i garanti odierni CP_2 attori una richiesta di pagamento entro il termine semestrale come indicato dalla stessa difesa dei garanti (scadenza semestre: 18.6.2013 / intimazione di pagamento ricevuta da
[...]
il 27.3.2013 e da il 4.6.2013); Parte_2 Parte_1
- cosicché, a prescindere dall'invocata nullità della clausola n. 6 del contratto 19.11.2004
(aspetto, quindi, irrilevante alla volta della decisione), è da escludere che in capo a si CP_2 sia integrata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell'opposizione, argomentata proprio invocando la decadenza de qua per non aver controparte “introdotto né diligentemente coltivato alcuna iniziativa volta a recuperare il credito nei confronti di sino all'avvenuto deposito della domanda di ammissione al passivo Parte_3 del fallimento, ossia sino al 22/07/2014 (doc. n. 9)” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione).
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Circa la disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, visto il variegato quadro giurisprudenziale sulla possibilità di rinvenire in una clausola quale quella di cui all'art. 7 del contratto19.11.2004 deroga all'art.1957 c.c. e, quindi, di ritenere sufficiente, per impedire la decadenza ivi prevista, un'istanza di pagamento rivolta al garante, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sentenza della
Corte cost. n. 77/2018) per dichiarare dette spese integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, già emesso esecutivo dal giudice della fase monitoria (con istanza di sospensiva ex art. 649
c.p.c. rigettata nel corso di questo giudizio) e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 15 maggio 2025 il Giudice
Nicola GRECO