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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2025
N. R.G. 1350/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.2705/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa Chirieleison, pubblicata il 28.05.2024, promossa da:
con l'avv. GIORGIA GATTO ed elettivamente domiciliata presso la Parte_1
PEC Email_1
contro
, con l'avv. MARGHERITA CASAGLI elettivamente domiciliata presso 'ufficio legale CP_1
dell'ente in Milano via Savarè 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma della Sentenza n. 2705/2024 pubbl. il 24/07/2024 ( nel
Pagina 1 giudizio RG n. 1345/2024 ) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
Giudice, dott.ssa Rossella Chirieleison ) non notificata
Nel merito
1. Riformare la sentenza n. 2705/2024 pubbl. il 24/07/2024 ( nel giudizio RG n.
1345/2024 ) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice, dott.ssa
Rossella Chirieleison ) non notificata e accogliere le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e pertanto: accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente a titolo di Reddito di cittadinanza nel periodo da maggio a ottobre 2020 e da gennaio amaggio 2021 è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' e per CP_1
l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni indicate in atti che gli importi di euro
1624,16 e di euro 5998,83 chiesti in restituzione dall'Ente non sono dovuti ed in ogni
CP_ caso che nessuna somma è dovuta dall'esponente all' per le ragioni di cui in atti anche per buona fede dell'accipiens; In ogni caso dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della revoca /decadenza del reddito di cittadinanza e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali e connessi
In ogni caso in punto spese di lite anche in riforma della sentenza n. 2705/2024 pubbl. il 24/07/2024 ( nel giudizio RG n.
1345/2024 ) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice, dott.ssa
CP_ Rossella Chirieleison ) non notificata nella parte qua condannare l' alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore che ne è antistatario
Per la PARTE APPELLATA respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 2705/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro in data 24.07.24, ed ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 2705/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro compensando tra le parti le spese di lite. Parte_1 CP_1
Pagina 2 Con ricorso depositato in data 31/01/24 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente a titolo di Reddito di cittadinanza nel periodo gennaio -maggio 2021 è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' e per l'effetto accertare e dichiarare per le CP_1
ragioni indicate in atti che gli importi di euro 1624,16 e di euro 5998,83 chiesti in restituzione
CP_ dall'Ente non sono dovuti ed in ogni caso che nessuna somma è dovuta dall'esponente all' per le ragioni di cui in atti anche per buona fede dell'accipiens; In ogni caso dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della revoca /decadenza del reddito di cittadinanza e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali e connessi”.
A supporto della propria domanda ha dedotto: Pt_1
. di avere presentato, nel mese di aprile 2020, avendone i requisiti, domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza;
. che l' aveva erogato la prestazione a far data dal mese di maggio 2020; CP_1
. che con due lettere rispettivamente del 17 ottobre 2021 e del 18 ottobre 2021 l' aveva CP_1
comunicato la revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza per
“Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”;
. che la revoca del beneficio era illegittima, risultando il ricorrente presente in Italia dall'agosto 2007 ed essendo, quindi, di fatto un soggetto soggiornante di lungo periodo;
. di avere in ogni caso percepito il beneficio in buona fede.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice di prime cure, richiamando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, DL 4/19 al n. 1 (il quale prevedeva che il reddito di cittadinanza fosse riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie requisiti tra cui, al n. 1) tra i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, figura il “possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”) ha respinto il ricorso, concordano con l' sulla revoca del beneficio, rilevando la carenza del requisito del CP_1
Pagina 3 dell'essere “in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo Pt_1 periodo”, unitamente alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda.
L'ente convenuto ha infatti dimostrato in giudizio che nella domanda di reddito di cittadinanza il ricorrente aveva dichiarato di essere “cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” rilasciato in data 28.05.19 (con scadenza il 25.09.20) dalla Questura di Milano (doc. 1, fascicolo ), ma, a seguito di CP_1
segnalazione del Comune di Cassano d'Adda, era emerso che il ricorrente era, in realtà, titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 29.09.20 per motivi di lavoro. Circostanza non contestata dal che aveva anzi affermato di non aver ottenuto detto permesso per Pt_1
carenza del requisito reddituale. La circostanza trovava riscontro nelle copie dei permessi di soggiorno allegate al ricorso (cfr. doc. 15, fascicolo ricorrente, pagine 2, 3), permessi tutti rilasciati per motivi di lavoro.
con atto depositato in data 12/12/24 ha impugnato la sentenza chiedednone la Parte_1
riforma per un unico articolato motivo: per Violazione e falsa applicazione del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 04, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. convertito con legge n. 26/2019. Nullità della sentenza per travisamento delle prove, illogicità contraddittorietà della motivazione, travisamento e omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di fatti e documenti decisivi per la decisione della causa violazione e falsa applicazione e artt. 115 e 116 codice di procedura civile
Parte appellante ha eccepito l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale, travisando i documenti e le prove espletate aveva:
. errato nel ritenere che in sede di domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il ricorrente avesse affermato circostanze non vere per avere dichiarato di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
. errato nel ritenere che l'Ente avesse dato prova che il ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;
. errato nel non valutare la situazione concreta allegata e provata dal sig. non solo in Pt_2 relazione alla mera indicazione normativa ma tenendo conto dell'interpretazione autentica fornita dalla Corte Costituzionale in ordine alle ragioni e alle finalità dei requisiti richiesti per l'ottenimento della misura (n. 19/22 del 25 gennaio 2022).
Sul punto parte appellante ripercorre quanto stabilito dalle leggi di riferimento, al fine dell'ottenimento di:
Pagina 4 - REDDITO DI CITTADINANZA che prevede come con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che il componente richiedente il beneficio sia in possesso cumulativamente:
1) della cittadinanza italiana o di Paesi facenti dell'Unione parte dell'Unione ovvero se cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
2) della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo.
-PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO (art. 9, commi 1 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Può essere chiesto in presenza di quattro requisiti:
a) «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità»;
b) «disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale»;
c) «alloggio idoneo»;
d) «superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana».
Il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, rammenta parte appellante, era stato pacificamente provato documentalmente in corso di causa avendo dimostrato di Pt_1
essere residente dal 2007 (Si vadano i documenti nn. 9,11 e 14). Risultava poi avere sempre lavorato in Italia versando i relativi contributi come si evince dall'estratto contributivo
CP_ rilasciato dall' medesimo (doc n. 11 fascicolo di primo grado) dall'aprile 2008 sino ad oggi. La presenza era sempre stata regolare avendo ripetutamente ottenuto i permessi di soggiorno per motivi di lavoro dal 2007 ad oggi (come risulta dal documento n. 15). Tutte
CP_ circostanze, lamenta parte appellante, mai contestate dall'
Purtroppo, lamenta l'appellante, non aveva raggiunto il requisito reddituale (c) per poter ottenere il permesso di lungo periodo poiché si era trovato molto spesso a dover espletare lavori umili e poco retribuiti. Tuttavia, dichiara di avere sempre ottenuto - a far data da oltre
17 anni - il rinnovo del permesso di lavoro biennale con ciò, divenendo in fatto un soggetto soggiornante in Italia di lungo periodo (oltre 17 anni), risultando quindi provato il consolidato radicamento nel territorio italiano.
Sul punto, conclude impedirgli di accedere ad una misura per l'assenza di un Pt_2
formale requisito reddituale che impedisce al medesimo di fare domanda per ottenere la qualifica di “soggiornante di lungo periodo” è ingiusto e discriminatorio essendo stato
Pagina 5 ampiamente dimostrato che lo stesso era nei fatti equiparabile ad un soggiornante di lungo periodo.
Lamenta inoltre l'errata affermazione del primo giudice nel punto in cui aveva dichiarato che lo stesso aveva falsamente indicato nella domanda di richiesta di concessione del beneficio di essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, dal momento che, al CP_ contrario, dallo stesso documento sub. n. 1 prodotto dalla difesa dell' si evinceva che nella domanda era stato testualmente indicato “(ESTREMI DEL DOCUMENTO: numero del permesso [i ]- data di rilascio [28/05/2019] - eventuale data di scadenza P.IVA_1
[25/09/2020] - questura che aveva rilasciato il permesso [MILANO]).
Quindi il aveva riportato nella domanda il numero identificativo del permesso di cui Pt_1
era in possesso e la scadenza (25 settembre 2020) nonché l'Ente che lo aveva rilasciato.
Pertanto, conclude, va da sé che il permesso di soggiorno di lungo periodo non poteva avere una scadenza essendo stato rilasciato a tempo indeterminato.
Dalla mera verifica del numero identificativo nel portale della questura di Milano l'Ente, denuncia l'appellante, avrebbe infatti potuto verificare che il permesso di soggiorno era quello di lavoro con scadenza al 20 settembre 2020 come del resto dichiarato dal sig. e Pt_2
riportato nella domanda.
Non vi è dubbio, conclude quindi che lo stesso aveva quindi percepito la misura in buona fede essendosi limitato ad indicare la verità nella domanda.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse rigettare la presente impugnazione sostiene Pt_2
che nel caso di specie, trattandosi di controversie in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvi casi di lite temeraria ex art. 96 cpc (fattispecie non rilevabile nel presente giudizio), non potrà essere condannato al pagamento delle spese in favore dell'Ente (art. 152 disp att. Cpc).
Rammenta anche che, a norma di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 152 sopra citato
(“L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”) l'importo per l'anno 2023 era indicato in € 12.838,01 e quindi il reddito soglia da non superare per godere della esenzione dalla condanna alle spese era pari per l'anno 2023 ad € 25.676,02 (ricavato
Pagina 6 dalla seguente operazione – reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio pari ad €
12.838,01 x 2).
Ma, essendo il nucleo dell'appellante composto da ulteriori n. 3 persone (moglie e n. 2 figli V. certificazione all doc n. 3 fascicolo appello), come affermato dalla Corte di Cassazione (n.
6752 del 2019, la quale stabilisce che qualora l'interessato conviva con il coniuge, ovvero, con altri familiari, i limiti di accesso all'esenzione sono elevati nella misura di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) il limite reddituale per l'esenzione dovrà essere così calcolato: limiti annuale fissato dal Ministero competente pari per l'anno 2023 ad € 25676,02
+ € 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare aggiuntivo all'interessato.
A tale fine deposita suo 730 (redditi anno 2023) e 730 del figlio convivente, , Persona_1
da cui si evince che il reddito del proprio nucleo familiare è pari ad euro 23384,00 e quindi inferiore all'importo € 25.676,02 elevato di euro 1032,02.
Con memoria depositata in data 28/03/25 si è costituito in giudizio insistendo per il CP_1
rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, dal momento che il ricorrente in I grado era titolare di mero permesso di soggiorno rilasciato in data 29.09.20 emesso per motivi di lavoro e che l'art 2, comma 1, DL 4/19 al n. 1 prevedeva che il reddito di cittadinanza poteva essere riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie requisiti tra cui al n. 1) “possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
In assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo aveva quindi correttamente revocato il reddito di cittadinanza chiedendo al CP_1
la restituzione di quanto indebitamente percepito. Pt_1
Correttamente quindi, conclude l'ente, il Tribunale con la sentenza n. 2705/24 aveva rigettato le avversarie domande formulate in I grado in assenza dei presupposti e condizioni di legge per beneficiare del reddito di cittadinanza.
Pagina 7 All'udienza del 9 aprile 2025 La corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifico il requisito relativo alla residenza, nella fattispecie il reddito di cittadinanza è stato revocato dando luogo all'indebito per cui ha chiesto la restituzione, per mancanza del CP_1 requisito del “possesso di permesso UE di lungo soggiorno”. La circostanza è pacifica
L'appellante stesso ne ha dato atto e ha sottolineato di non aver mai dichiarato di esserne in possesso e precisa di non aver ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo in quanto sprovvisto del requisito reddituale previsto dall'art 9 commi 1 e 2 bis del d.lgs. 286/98, che richiede “ diponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.”
Ciò premesso sostiene, nondimeno, di essere invece stato sempre titolare da oltre 17 anni di permesso di lavoro biennale e che, in quanto tale, era di fatto divenuto un soggetto soggiornante in Italia di lungo periodo. Deduce quindi di essere stato in possesso dei requisiti richiesti per il reddito di cittadinanza.
La tesi non può essere condivisa in quanto l'art 2 comma 1 del DL 4/19 non può aprire a situazioni di permanenza sul territorio italiano rilevanti in via di mero fatto.
Ricordato che nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione revocata dall'ente previdenziale non è quest'ultimo a dover provare la mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione in contestazione, ma è onere dell'assicurato dimostrare la sussistenza di detti requisiti (Cass., 11 aprile 2003, n. 5784;
Cass., 5 novembre 2019 n. 28445), nella fattispecie, come si è detto, non ha, invece, Pt_1
offerta prova alcuna della titolarità da parte sua - o di un suo familiare – del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ma si è limitato a sostenere che pur essendo privo di tale documento egli era di fatto soggiornante di lungo periodo in quanto residente in
Italia da oltre 17 anni.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del requisito in esame con sentenza
25 gennaio 2022 n. 19, con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), D.L. n. 4/2019, sollevate in riferimento agli artt. 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost.,
Pagina 8 quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.
La Corte ha, per quel che interessa nella presente controversia, ha così argomentato: “Ciò precisato occorre verificare se esista una ragionevole correlazione tra il requisito fissato dalla norma censurata e la ratio del reddito di cittadinanza. Come già ampiamente sottolineato, tale provvidenza non si risolve in un mero sussidio economico, ma costituisce una misura più articolata, comportante anche l'assunzione di precisi impegni dei beneficiari, diretta ad immettere il nucleo familiare beneficiario in un «percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito).
Va considerato inoltre che la durata del beneficio economico è di diciotto mesi (permanendo i requisiti), con possibilità di rinnovo (art. 3, comma 6).
L'orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell'intervento implicano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in
Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”.
In conclusione, la decisione del primo giudice che ha rilevato che “l'accertata carenza del requisito dell'essere “in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” giustifica la revoca del beneficio” appare corretta e deve essere confermata.
Sulla base delle osservazioni svolte, assorbenti ogni altra questione, l'appello va respinto.
Quanto alle spese, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione in considerazione delle condizioni reddituali dell'appellante (vedi dichiarazione di esenzione ex art. 152
disp. att. c.p.c.) e per la peculiarità della questione oggetto di lite.
P.Q.M.
Pagina 9 Conferma la sentenza n. 2705/2024 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del
Lavoro
Compensa le spese di lite del grado.
Milano, 09/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 10
N. R.G. 1350/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.2705/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa Chirieleison, pubblicata il 28.05.2024, promossa da:
con l'avv. GIORGIA GATTO ed elettivamente domiciliata presso la Parte_1
PEC Email_1
contro
, con l'avv. MARGHERITA CASAGLI elettivamente domiciliata presso 'ufficio legale CP_1
dell'ente in Milano via Savarè 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma della Sentenza n. 2705/2024 pubbl. il 24/07/2024 ( nel
Pagina 1 giudizio RG n. 1345/2024 ) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
Giudice, dott.ssa Rossella Chirieleison ) non notificata
Nel merito
1. Riformare la sentenza n. 2705/2024 pubbl. il 24/07/2024 ( nel giudizio RG n.
1345/2024 ) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice, dott.ssa
Rossella Chirieleison ) non notificata e accogliere le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e pertanto: accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente a titolo di Reddito di cittadinanza nel periodo da maggio a ottobre 2020 e da gennaio amaggio 2021 è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' e per CP_1
l'effetto accertare e dichiarare per le ragioni indicate in atti che gli importi di euro
1624,16 e di euro 5998,83 chiesti in restituzione dall'Ente non sono dovuti ed in ogni
CP_ caso che nessuna somma è dovuta dall'esponente all' per le ragioni di cui in atti anche per buona fede dell'accipiens; In ogni caso dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della revoca /decadenza del reddito di cittadinanza e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali e connessi
In ogni caso in punto spese di lite anche in riforma della sentenza n. 2705/2024 pubbl. il 24/07/2024 ( nel giudizio RG n.
1345/2024 ) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice, dott.ssa
CP_ Rossella Chirieleison ) non notificata nella parte qua condannare l' alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore che ne è antistatario
Per la PARTE APPELLATA respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 2705/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro in data 24.07.24, ed ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 2705/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso da contro compensando tra le parti le spese di lite. Parte_1 CP_1
Pagina 2 Con ricorso depositato in data 31/01/24 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente a titolo di Reddito di cittadinanza nel periodo gennaio -maggio 2021 è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' e per l'effetto accertare e dichiarare per le CP_1
ragioni indicate in atti che gli importi di euro 1624,16 e di euro 5998,83 chiesti in restituzione
CP_ dall'Ente non sono dovuti ed in ogni caso che nessuna somma è dovuta dall'esponente all' per le ragioni di cui in atti anche per buona fede dell'accipiens; In ogni caso dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'erroneità della revoca /decadenza del reddito di cittadinanza e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali e connessi”.
A supporto della propria domanda ha dedotto: Pt_1
. di avere presentato, nel mese di aprile 2020, avendone i requisiti, domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza;
. che l' aveva erogato la prestazione a far data dal mese di maggio 2020; CP_1
. che con due lettere rispettivamente del 17 ottobre 2021 e del 18 ottobre 2021 l' aveva CP_1
comunicato la revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza per
“Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”;
. che la revoca del beneficio era illegittima, risultando il ricorrente presente in Italia dall'agosto 2007 ed essendo, quindi, di fatto un soggetto soggiornante di lungo periodo;
. di avere in ogni caso percepito il beneficio in buona fede.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice di prime cure, richiamando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, DL 4/19 al n. 1 (il quale prevedeva che il reddito di cittadinanza fosse riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie requisiti tra cui, al n. 1) tra i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, figura il “possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”) ha respinto il ricorso, concordano con l' sulla revoca del beneficio, rilevando la carenza del requisito del CP_1
Pagina 3 dell'essere “in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo Pt_1 periodo”, unitamente alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda.
L'ente convenuto ha infatti dimostrato in giudizio che nella domanda di reddito di cittadinanza il ricorrente aveva dichiarato di essere “cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” rilasciato in data 28.05.19 (con scadenza il 25.09.20) dalla Questura di Milano (doc. 1, fascicolo ), ma, a seguito di CP_1
segnalazione del Comune di Cassano d'Adda, era emerso che il ricorrente era, in realtà, titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 29.09.20 per motivi di lavoro. Circostanza non contestata dal che aveva anzi affermato di non aver ottenuto detto permesso per Pt_1
carenza del requisito reddituale. La circostanza trovava riscontro nelle copie dei permessi di soggiorno allegate al ricorso (cfr. doc. 15, fascicolo ricorrente, pagine 2, 3), permessi tutti rilasciati per motivi di lavoro.
con atto depositato in data 12/12/24 ha impugnato la sentenza chiedednone la Parte_1
riforma per un unico articolato motivo: per Violazione e falsa applicazione del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 04, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. convertito con legge n. 26/2019. Nullità della sentenza per travisamento delle prove, illogicità contraddittorietà della motivazione, travisamento e omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di fatti e documenti decisivi per la decisione della causa violazione e falsa applicazione e artt. 115 e 116 codice di procedura civile
Parte appellante ha eccepito l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale, travisando i documenti e le prove espletate aveva:
. errato nel ritenere che in sede di domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il ricorrente avesse affermato circostanze non vere per avere dichiarato di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
. errato nel ritenere che l'Ente avesse dato prova che il ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo;
. errato nel non valutare la situazione concreta allegata e provata dal sig. non solo in Pt_2 relazione alla mera indicazione normativa ma tenendo conto dell'interpretazione autentica fornita dalla Corte Costituzionale in ordine alle ragioni e alle finalità dei requisiti richiesti per l'ottenimento della misura (n. 19/22 del 25 gennaio 2022).
Sul punto parte appellante ripercorre quanto stabilito dalle leggi di riferimento, al fine dell'ottenimento di:
Pagina 4 - REDDITO DI CITTADINANZA che prevede come con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che il componente richiedente il beneficio sia in possesso cumulativamente:
1) della cittadinanza italiana o di Paesi facenti dell'Unione parte dell'Unione ovvero se cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
2) della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo.
-PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO (art. 9, commi 1 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Può essere chiesto in presenza di quattro requisiti:
a) «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità»;
b) «disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale»;
c) «alloggio idoneo»;
d) «superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana».
Il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, rammenta parte appellante, era stato pacificamente provato documentalmente in corso di causa avendo dimostrato di Pt_1
essere residente dal 2007 (Si vadano i documenti nn. 9,11 e 14). Risultava poi avere sempre lavorato in Italia versando i relativi contributi come si evince dall'estratto contributivo
CP_ rilasciato dall' medesimo (doc n. 11 fascicolo di primo grado) dall'aprile 2008 sino ad oggi. La presenza era sempre stata regolare avendo ripetutamente ottenuto i permessi di soggiorno per motivi di lavoro dal 2007 ad oggi (come risulta dal documento n. 15). Tutte
CP_ circostanze, lamenta parte appellante, mai contestate dall'
Purtroppo, lamenta l'appellante, non aveva raggiunto il requisito reddituale (c) per poter ottenere il permesso di lungo periodo poiché si era trovato molto spesso a dover espletare lavori umili e poco retribuiti. Tuttavia, dichiara di avere sempre ottenuto - a far data da oltre
17 anni - il rinnovo del permesso di lavoro biennale con ciò, divenendo in fatto un soggetto soggiornante in Italia di lungo periodo (oltre 17 anni), risultando quindi provato il consolidato radicamento nel territorio italiano.
Sul punto, conclude impedirgli di accedere ad una misura per l'assenza di un Pt_2
formale requisito reddituale che impedisce al medesimo di fare domanda per ottenere la qualifica di “soggiornante di lungo periodo” è ingiusto e discriminatorio essendo stato
Pagina 5 ampiamente dimostrato che lo stesso era nei fatti equiparabile ad un soggiornante di lungo periodo.
Lamenta inoltre l'errata affermazione del primo giudice nel punto in cui aveva dichiarato che lo stesso aveva falsamente indicato nella domanda di richiesta di concessione del beneficio di essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, dal momento che, al CP_ contrario, dallo stesso documento sub. n. 1 prodotto dalla difesa dell' si evinceva che nella domanda era stato testualmente indicato “(ESTREMI DEL DOCUMENTO: numero del permesso [i ]- data di rilascio [28/05/2019] - eventuale data di scadenza P.IVA_1
[25/09/2020] - questura che aveva rilasciato il permesso [MILANO]).
Quindi il aveva riportato nella domanda il numero identificativo del permesso di cui Pt_1
era in possesso e la scadenza (25 settembre 2020) nonché l'Ente che lo aveva rilasciato.
Pertanto, conclude, va da sé che il permesso di soggiorno di lungo periodo non poteva avere una scadenza essendo stato rilasciato a tempo indeterminato.
Dalla mera verifica del numero identificativo nel portale della questura di Milano l'Ente, denuncia l'appellante, avrebbe infatti potuto verificare che il permesso di soggiorno era quello di lavoro con scadenza al 20 settembre 2020 come del resto dichiarato dal sig. e Pt_2
riportato nella domanda.
Non vi è dubbio, conclude quindi che lo stesso aveva quindi percepito la misura in buona fede essendosi limitato ad indicare la verità nella domanda.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse rigettare la presente impugnazione sostiene Pt_2
che nel caso di specie, trattandosi di controversie in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvi casi di lite temeraria ex art. 96 cpc (fattispecie non rilevabile nel presente giudizio), non potrà essere condannato al pagamento delle spese in favore dell'Ente (art. 152 disp att. Cpc).
Rammenta anche che, a norma di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 152 sopra citato
(“L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”) l'importo per l'anno 2023 era indicato in € 12.838,01 e quindi il reddito soglia da non superare per godere della esenzione dalla condanna alle spese era pari per l'anno 2023 ad € 25.676,02 (ricavato
Pagina 6 dalla seguente operazione – reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio pari ad €
12.838,01 x 2).
Ma, essendo il nucleo dell'appellante composto da ulteriori n. 3 persone (moglie e n. 2 figli V. certificazione all doc n. 3 fascicolo appello), come affermato dalla Corte di Cassazione (n.
6752 del 2019, la quale stabilisce che qualora l'interessato conviva con il coniuge, ovvero, con altri familiari, i limiti di accesso all'esenzione sono elevati nella misura di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) il limite reddituale per l'esenzione dovrà essere così calcolato: limiti annuale fissato dal Ministero competente pari per l'anno 2023 ad € 25676,02
+ € 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare aggiuntivo all'interessato.
A tale fine deposita suo 730 (redditi anno 2023) e 730 del figlio convivente, , Persona_1
da cui si evince che il reddito del proprio nucleo familiare è pari ad euro 23384,00 e quindi inferiore all'importo € 25.676,02 elevato di euro 1032,02.
Con memoria depositata in data 28/03/25 si è costituito in giudizio insistendo per il CP_1
rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure, dal momento che il ricorrente in I grado era titolare di mero permesso di soggiorno rilasciato in data 29.09.20 emesso per motivi di lavoro e che l'art 2, comma 1, DL 4/19 al n. 1 prevedeva che il reddito di cittadinanza poteva essere riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie requisiti tra cui al n. 1) “possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
In assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo aveva quindi correttamente revocato il reddito di cittadinanza chiedendo al CP_1
la restituzione di quanto indebitamente percepito. Pt_1
Correttamente quindi, conclude l'ente, il Tribunale con la sentenza n. 2705/24 aveva rigettato le avversarie domande formulate in I grado in assenza dei presupposti e condizioni di legge per beneficiare del reddito di cittadinanza.
Pagina 7 All'udienza del 9 aprile 2025 La corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Pacifico il requisito relativo alla residenza, nella fattispecie il reddito di cittadinanza è stato revocato dando luogo all'indebito per cui ha chiesto la restituzione, per mancanza del CP_1 requisito del “possesso di permesso UE di lungo soggiorno”. La circostanza è pacifica
L'appellante stesso ne ha dato atto e ha sottolineato di non aver mai dichiarato di esserne in possesso e precisa di non aver ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo in quanto sprovvisto del requisito reddituale previsto dall'art 9 commi 1 e 2 bis del d.lgs. 286/98, che richiede “ diponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.”
Ciò premesso sostiene, nondimeno, di essere invece stato sempre titolare da oltre 17 anni di permesso di lavoro biennale e che, in quanto tale, era di fatto divenuto un soggetto soggiornante in Italia di lungo periodo. Deduce quindi di essere stato in possesso dei requisiti richiesti per il reddito di cittadinanza.
La tesi non può essere condivisa in quanto l'art 2 comma 1 del DL 4/19 non può aprire a situazioni di permanenza sul territorio italiano rilevanti in via di mero fatto.
Ricordato che nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione revocata dall'ente previdenziale non è quest'ultimo a dover provare la mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione in contestazione, ma è onere dell'assicurato dimostrare la sussistenza di detti requisiti (Cass., 11 aprile 2003, n. 5784;
Cass., 5 novembre 2019 n. 28445), nella fattispecie, come si è detto, non ha, invece, Pt_1
offerta prova alcuna della titolarità da parte sua - o di un suo familiare – del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ma si è limitato a sostenere che pur essendo privo di tale documento egli era di fatto soggiornante di lungo periodo in quanto residente in
Italia da oltre 17 anni.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del requisito in esame con sentenza
25 gennaio 2022 n. 19, con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), D.L. n. 4/2019, sollevate in riferimento agli artt. 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost.,
Pagina 8 quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.
La Corte ha, per quel che interessa nella presente controversia, ha così argomentato: “Ciò precisato occorre verificare se esista una ragionevole correlazione tra il requisito fissato dalla norma censurata e la ratio del reddito di cittadinanza. Come già ampiamente sottolineato, tale provvidenza non si risolve in un mero sussidio economico, ma costituisce una misura più articolata, comportante anche l'assunzione di precisi impegni dei beneficiari, diretta ad immettere il nucleo familiare beneficiario in un «percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito).
Va considerato inoltre che la durata del beneficio economico è di diciotto mesi (permanendo i requisiti), con possibilità di rinnovo (art. 3, comma 6).
L'orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell'intervento implicano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in
Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”.
In conclusione, la decisione del primo giudice che ha rilevato che “l'accertata carenza del requisito dell'essere “in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” giustifica la revoca del beneficio” appare corretta e deve essere confermata.
Sulla base delle osservazioni svolte, assorbenti ogni altra questione, l'appello va respinto.
Quanto alle spese, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione in considerazione delle condizioni reddituali dell'appellante (vedi dichiarazione di esenzione ex art. 152
disp. att. c.p.c.) e per la peculiarità della questione oggetto di lite.
P.Q.M.
Pagina 9 Conferma la sentenza n. 2705/2024 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del
Lavoro
Compensa le spese di lite del grado.
Milano, 09/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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