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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 133/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Oggiono, via Papa Giovanni XXIII n. 36, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BONAITI
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
n. 12/6, con il patrocinio dell'avv. MICHELE AGAZZI CP_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Oggiono (LC) il 19 ottobre 2002, Atto di matrimonio N. 22, parte II, Serie A, anno 2002, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti
DOMANDE-CONDIZIONI
1. le figlie minori (C.F. ), nata a [...] c c o (LC) i l 1 4 . 0 8 . 2 0 0 9 , t t Persona_1 C.F._3 Pt_2 Pa a r g i g l i (C.F. ), nata a [...] il [...], vengono affidate ai coniugi in regime di C.F._4 affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in Oggiono (LC) –
Via Papa Giovanni XXIII n. 36 che, di conseguenza, verrà assegnata alla Sig.ra (che sosterrà le spese Parte_1 per le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Le figlie minori continueranno ad avere la residenza anagrafica a Oggiono (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36;
2. Quando sarà necessaria la firma dei genitori per, a mero titolo di esempio, effettuare gite scolastiche, attività sportive, viste mediche o altro, la Sig.ra informerà il Sig. via e-mail ed il medesimo, entro 48 (salvo Parte_1 CP_1 ragioni di estrema urgenza che renderanno necessaria una risposta immediata), dovrà inviare, sempre via mail, il documento firmato alla Sig.ra Parte_1
3. il Sig. che vive stabilmente in Austria, avrà il diritto di stare con le figlie e : CP_1 Per_1 Per_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18.00, quando andrà a prenderle presso la casa coniugale, alla domenica sera alle ore 17.00, quando le riaccompagnerà presso la casa coniugale. Durante l'anno scolastico, il Sig.
il sabato mattina, dovrà accompagnare le figlie a scuola per poi riprenderle al termine delle lezioni CP_1 (quando le medesime avranno dormito presso il padre). e , non potranno essere lasciate presso la casa Per_1 Per_2 coniugale in anticipo, salvo comprovate ragioni e salvo un preavviso di almeno due ore alla Sig.ra Parte_1
-Il Sig. ad anni alterni, trascorrerà con le figlie e il giorno di Natale/Santo Stefano, CP_1 Per_1 Per_2 l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
- eventuali trasferte all'estero, potranno avvenire solo se anche le figlie minori saranno d'accordo e previso avviso all'altro genitore;
4. il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
- un assegno mensile a titolo di concorso delle spese di mantenimento ordinarie delle minori e di € Per_1 Per_2 800,00= (€ 400,00= per ciascuna delle figlie), somma che sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ex ISTAT. L'assegno verrà versato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
- le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco/Ordine degli Avvocati di Lecco approvato il
29 marzo 2018, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. In particolare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, la Sig.ra invierà per mail ordinaria al Sig. Parte_1 CP_1 l'elenco analitico delle spese straordinarie anticipate con la relativa documentazione di supporto. Il Sig. CP_1 nel termine previsto per il versamento dell'assegno ordinario (20 di ogni mese) corrisponderà il 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco che precede;
5. Il Sig. e la Sig.ra stabiliscono che l'Assegno Unico Universale relativo alle figlie verrà CP_1 Parte_1 incassato nella misura del 100% dalla Sig.ra Il Sig. si obbliga a fare tutto ciò che sarà Parte_1 CP_1 necessario per dare attuazione a questa pattuizione e, più in generale, si obbliga a fornire alla Sig.ra Parte_1 tempestivamente, non oltre tre giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e/o i documenti che saranno necessari per rinnovare la misura nel futuro;
6. I coniugi riconoscono e confermano reciprocamente di essere economicamente indipendenti;
7. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 19/10/2002 a Oggiono e dalla loro unione sono nate due figlie, (in data Per_1
14/8/2009) e (in data 14/6/2012), oggi ancora minorenni. Per_2
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/1/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 161/2025 pubblicata il 7/4/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Oggiono il 19/10/2002 tra e rascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 22;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/11/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 133/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Oggiono, via Papa Giovanni XXIII n. 36, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BONAITI
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
n. 12/6, con il patrocinio dell'avv. MICHELE AGAZZI CP_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Oggiono (LC) il 19 ottobre 2002, Atto di matrimonio N. 22, parte II, Serie A, anno 2002, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti
DOMANDE-CONDIZIONI
1. le figlie minori (C.F. ), nata a [...] c c o (LC) i l 1 4 . 0 8 . 2 0 0 9 , t t Persona_1 C.F._3 Pt_2 Pa a r g i g l i (C.F. ), nata a [...] il [...], vengono affidate ai coniugi in regime di C.F._4 affidamento condiviso con tempi di permanenza prevalente con la madre presso casa coniugale sita in Oggiono (LC) –
Via Papa Giovanni XXIII n. 36 che, di conseguenza, verrà assegnata alla Sig.ra (che sosterrà le spese Parte_1 per le utenze e quelle per la manutenzione ordinaria, anche delle parti comuni). Le figlie minori continueranno ad avere la residenza anagrafica a Oggiono (LC) – Via Papa Giovanni XXIII n. 36;
2. Quando sarà necessaria la firma dei genitori per, a mero titolo di esempio, effettuare gite scolastiche, attività sportive, viste mediche o altro, la Sig.ra informerà il Sig. via e-mail ed il medesimo, entro 48 (salvo Parte_1 CP_1 ragioni di estrema urgenza che renderanno necessaria una risposta immediata), dovrà inviare, sempre via mail, il documento firmato alla Sig.ra Parte_1
3. il Sig. che vive stabilmente in Austria, avrà il diritto di stare con le figlie e : CP_1 Per_1 Per_2
- a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18.00, quando andrà a prenderle presso la casa coniugale, alla domenica sera alle ore 17.00, quando le riaccompagnerà presso la casa coniugale. Durante l'anno scolastico, il Sig.
il sabato mattina, dovrà accompagnare le figlie a scuola per poi riprenderle al termine delle lezioni CP_1 (quando le medesime avranno dormito presso il padre). e , non potranno essere lasciate presso la casa Per_1 Per_2 coniugale in anticipo, salvo comprovate ragioni e salvo un preavviso di almeno due ore alla Sig.ra Parte_1
-Il Sig. ad anni alterni, trascorrerà con le figlie e il giorno di Natale/Santo Stefano, CP_1 Per_1 Per_2 l'ultimo dell'anno/il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, oltre 15 giorni, anche consecutivi durante le vacanze scolastiche estive (da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno);
- eventuali trasferte all'estero, potranno avvenire solo se anche le figlie minori saranno d'accordo e previso avviso all'altro genitore;
4. il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
- un assegno mensile a titolo di concorso delle spese di mantenimento ordinarie delle minori e di € Per_1 Per_2 800,00= (€ 400,00= per ciascuna delle figlie), somma che sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ex ISTAT. L'assegno verrà versato entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
- le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Lecco/Ordine degli Avvocati di Lecco approvato il
29 marzo 2018, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna. In particolare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, la Sig.ra invierà per mail ordinaria al Sig. Parte_1 CP_1 l'elenco analitico delle spese straordinarie anticipate con la relativa documentazione di supporto. Il Sig. CP_1 nel termine previsto per il versamento dell'assegno ordinario (20 di ogni mese) corrisponderà il 50% delle spese straordinarie di cui all'elenco che precede;
5. Il Sig. e la Sig.ra stabiliscono che l'Assegno Unico Universale relativo alle figlie verrà CP_1 Parte_1 incassato nella misura del 100% dalla Sig.ra Il Sig. si obbliga a fare tutto ciò che sarà Parte_1 CP_1 necessario per dare attuazione a questa pattuizione e, più in generale, si obbliga a fornire alla Sig.ra Parte_1 tempestivamente, non oltre tre giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e/o i documenti che saranno necessari per rinnovare la misura nel futuro;
6. I coniugi riconoscono e confermano reciprocamente di essere economicamente indipendenti;
7. Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 19/10/2002 a Oggiono e dalla loro unione sono nate due figlie, (in data Per_1
14/8/2009) e (in data 14/6/2012), oggi ancora minorenni. Per_2
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/1/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 161/2025 pubblicata il 7/4/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Oggiono il 19/10/2002 tra e rascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II, serie A, numero 22;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/11/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada