Versione
28 giugno 1950
28 giugno 1950
Art. 5.
Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verra' provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.
Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verra' provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.