Articolo 5 della Legge 9 maggio 1950, n. 307
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 giugno 1950
Art. 5.
Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verra' provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 28 giugno 1950