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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TALIANA REPUBBLICA ITALI
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n. 1047/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra
Parte 1 nata a [...] [...], C.F.
C.F. 1
e
9nato a LOCRI il 02/02/1982, C.F. C.F. 2 Controparte 1
preso atto che nel corso dell'udienza del 21/10/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 04/08/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Riace, R.C.
(n.1, parte I, serie / anno 2011), i ricorrenti in data 02.04.2011 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio è nata una figlia ancora minorenne (a nome Per 1 ;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 04/08/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte 1 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio il 02.04.2011, ed il cui atto risulta
,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Riace, R.C. (n.1, parte I, serie / anno 2011), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n. 1047/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra
Parte 1 nata a [...] [...], C.F.
C.F. 1
e
9nato a LOCRI il 02/02/1982, C.F. C.F. 2 Controparte 1
preso atto che nel corso dell'udienza del 21/10/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 04/08/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione);
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Riace, R.C.
(n.1, parte I, serie / anno 2011), i ricorrenti in data 02.04.2011 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio è nata una figlia ancora minorenne (a nome Per 1 ;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la figlia minorenne, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 04/08/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte 1 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio il 02.04.2011, ed il cui atto risulta
,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Riace, R.C. (n.1, parte I, serie / anno 2011), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO