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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 luglio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8788/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avvocati Giovanni Garretto e Michele Garretto come da procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Per_1 domiciliato a Catania in Piazza della Repubblica n. 26 presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-resistente-
Avente ad oggetto: ripetizione indebito – accertamento negativo - pensione di inabilità – revoca per motivi reddituali
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori di parte ricorrente hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato mentre parte resistente non ha depositato note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 settembre 2024 ha esposto: Parte_1
- che dal 2018 è invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa;
1 - che in ragione della sua situazione reddituale a far data dal 2018 ha percepito la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971 e dal 2020 la c.d. maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 447/2001 e dal decreto-legge n. 104/2020;
- che con nota ricevuta in data 26 aprile 2023 l' le ha contestato di aver ricevuto, per il periodo CP_1 dall'1 dicembre 2018 al 30 aprile 2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07236404 per un importo complessivo di € 28.288,91 in ragione del superamento del limite reddituale, chiedendone la restituzione;
- che con comunicazione di riliquidazione di pari data l' ha revocato l'erogazione della pensione CP_1
di invalidità e della maggiorazione sociale;
- che il 25 luglio 2023 ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di revoca in quanto non ha superato in alcun modo le soglie di reddito depositando contestualmente le dichiarazioni reddituali effettuate nel periodo di riferimento e copia di alcuni atti notarili per la compravendita, nella qualità di comproprietaria, di vari beni immobili non rilevanti ai fini del reddito
IRPEF e comunque inferiori per valore individuale alle soglie prescritte;
- che con provvedimento del 20 settembre 2023, notificato il 21 settembre 2023, l' ha rigettato CP_1
il ricorso amministrativo confermando il superamento dei limiti reddituali.
Parte ricorrente ha assunto la nullità del provvedimento del 26 aprile 2023 e del provvedimento del
20 settembre 2023 per totale carenza o insufficienza di motivazione, non essendo stati indicati i motivi che hanno indotto l' a ritenere indebite le prestazioni corrisposte. CP_1
ha poi dedotto l'illegittimità dei suddetti provvedimenti in quanto nel periodo preso in Pt_1
considerazione (1 dicembre 2018-30 aprile 2023) non ha mai superato i limiti reddituali previsti dalla normativa (in relazione alla pensione di inabilità € 16.664,36 per il 2018, € 16.814,34 per il 2019, €
16.982,49 per il 2020, € 16.982,49 per il 2021, € 17.050,42 per il 2022, € 17.920,00 per il 2023; in relazione alla maggiorazione sociale € 8.469,63), dovendo prendere come riferimento unicamente i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF. Più in particolare, la ricorrente ha addotto di non aver percepito alcun reddito nel 2018 e di aver percepito un reddito complessivamente pari ad € 177,00 nel 2019, € 206,00 nel 2020, € 206,00 nel 2021, € 198,00 nel 2022 ed € 194,00 nel 2023 mentre a nulla rilevano i quattro atti di disposizione di beni immobiliari posti in essere dal 2018 al 2023.
Tanto premesso, la ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare il diritto della Sig.ra a godere di Parte_1 pensione di inabilità con la conseguente condanna per l' al pagamento del suddetto beneficio, CP_1
a far data dal provvedimento di riconoscimento del requisito sanitario;
2. Dichiarare la sussistenza dei requisiti reddituali, dal 2018 alla sentenza, per beneficiare della predetta pensione di invalidità, per tutte le motivazioni di cui in parte motiva;
3. Per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza
2 o comunque l'invalidità del provvedimento di “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra cat. INVCIV n. 07236404” trasmesso alla ricorrente in Parte_1
data 26 aprile 2023, nonché ogni altro atto connesso, prodromico o conseguenziale;
4. Condannare
l' al pagamento di tutto quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, CP_1
competenze ed onorari da distrarsi a favore del difensore che fa dichiarazione e richiesta ex art. 93
c.p.c. oltre IVA e CPA ed il 15% e spese generali”.
Con memoria depositata il 3 dicembre 2024 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha rappresentato che l'indebito è scaturito dall'istruttoria svolta sui dati reddituali risultanti dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate, laddove è registrata l'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 80.000,00 nel 2018, l'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 22.894,00 ed € 1.560,00 per affitto contratto nel 2019, l'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 40.000,00 nell'anno 2022; che in assenza di comunicazioni specifiche sui proventi acquisiti si è proceduto alla revoca della prestazione dalla decorrenza in ragione dell'esistenza di dati reddituali incongruenti e non dichiarati.
Pertanto, l' resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha formulato le CP_1 proprie conclusioni chiedendo di “dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, confermando il credito dell' o comunque ogni altro credito che sarà accertato in subordine, in corso di causa, CP_1
che si fa riserva di recuperare nelle sedi opportune. Spese, competenze ed onorari vinti come per legge”.
All'esito dell'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento della legittimità del provvedimento del 6 aprile 2023, notificato il 26 aprile 2023, con cui l' ha riscontrato un pagamento non dovuto sulla CP_1
pensione di invalidità civile n. 07236404 in favore di per un importo Parte_1 complessivamente pari ad € 28.288,91 nel periodo 1 dicembre2018 - 30 aprile 2023 ed ha, contestualmente, revocato la prestazione in ragione del superamento del limite reddituale.
2. Tanto precisato, va in primo luogo rigettata l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento dell' formulata da parte ricorrente in quanto con l'atto del 6 aprile 2023 (doc. CP_1
5 parte ricorrente) l' ha specificato gli elementi essenziali fondanti l'indebito (i.e. l'importo, gli CP_1
estremi temporali e la pensione di riferimento) mentre nella comunicazione di riliquidazione è stato indicato il calcolo in dettaglio delle voci che hanno subito variazioni.
3 In particolare, nel predetto provvedimento si legge testualmente che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INCIV n. 07236404 per un importo complessivo di euro 28.288,91 per i seguenti motivi:
- revoca prestazione per superamento limite reddituale;
- è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
3. Ciò posto, l'indebito per cui è causa ha, all'evidenza, natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile.
In relazione all'indebito assistenziale la Corte costituzionale ha affermato che, pur non sussistendo
“un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina”, nella suddetta materia opera “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 264) e che il canone dell'art. 38 Cost. “circoscrive la misura della garanzia costituzionale apprestata al principio di settore in questione in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto”, le quali verrebbero “ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare” (Corte cost., 14 dicembre 1993, n. 431).
Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla menzionata giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica sopra citata, dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (Cass., 23 agosto 2003, n. 12406).
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda oppure quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente in quanto in entrambi i casi non sarebbe giustificata la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
4 Laddove, invece, la fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale la giurisprudenza ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari o socio-economici oppure a questioni di altra natura.
In tal senso si è consolidato il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi, in via generale, quale minimo comune denominatore la non addebitabilità nei confronti dell'accipiens della erogazione non dovuta in presenza di una situazione idonea a generare affidamento.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, quale quello in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del CP_ titolare della prestazione dell'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo
a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (Così Cass. n. 10642 del 2019)” (Cass., 29 novembre 2019,
n. 31259).
Per altro verso, la Corte di cassazione ha chiarito che “l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”
(Cass., 15 ottobre 2019, n. 26036).
4. Nel caso di specie l' ha rappresentato che nel periodo 2018-2022 parte ricorrente ha proceduto CP_1
all'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 80.000,00 nel 2018, all'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 22.894,00 ed € 1.560,00 per affitto contratto nel 2019 nonché all'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 40.000,00 nell'anno 2022, omettendo di effettuare comunicazioni specifiche sui proventi acquisiti e che, di conseguenza, si è proceduto alla revoca della prestazione dalla decorrenza in ragione dell'esistenza di dati reddituali incongruenti e non dichiarati.
Dal canto suo, parte ricorrente ha assunto che le suddette compravendite - effettuate nella qualità di comproprietaria - non sono rilevanti ai fini del reddito IRPEF e che, comunque, i proventi ricevuti
5 non hanno determinato il superamento delle soglie prescritte. Segnatamente, ha ammesso di Pt_1 avere stipulato i seguenti atti: “- Compravendita immobiliare del 18 settembre 2018 (v. all 15) di terreno sito in Acireale al Foglio 41, part. 1530, di cui la Sig.ra era proprietaria per 1/9; il Pt_1
prezzo della compravendita veniva fissato in euro 80.000,00, che però venivano, espressamente, interamente ricevuti dalla Sig.ra a mezzo n. 2 assegni circolari (v. pag. ). Nessun Persona_2
reddito può essere riferito all'odierna ricorrente, che in seno all'atto non percepiva alcun emolumento;
- Compravendita immobiliare dell'11 luglio 2019 (v. all. 16), avente ad oggetto più immobili di cui la ricorrente era comproprietaria per frazioni minori, e per la quale percepiva complessivi euro 10.697,85, così ripartiti: Euro 2.129,65 quale primo acconto a mezzo assegno bancario tratto in data 02 maggio 2019 (v. pag. 7, ultimo paragrafo); Euro 1.574,08 quale ulteriore acconto a mezzo ulteriore assegno bancario tratto in data 08 luglio 2019 (v. pag. 9, secondo paragrafo); Euro 6.994,12 a mezzo assegno circolare da parte dell'istituto finanziatore (v. ultima pagina) - Trascrizione di accordo di mediazione del 18 maggio 2022 (v. all. 17), erroneamente individuato quale compravendita in mod. 69 avente ad oggetto più immobili caduti in successione per effetto della morte del padre della ricorrente, Sig. in seno al quale venivano Persona_3
ripartite e riorganizzate le quote di proprietà fra i vari eredi ed aventi causa, nel quale nello specifico la Sig.ra alienava propri beni ma per i quali non percepiva alcuna somma;
- Parte_1
Compravendita immobiliare del 15 marzo 2023, (v. all 18) avente ad oggetto più immobili di cui la ricorrente era comproprietaria per frazioni minori, per la quale percepiva complessivi euro 12.221, così ripartiti: Euro 916,00 a titolo di acconto a mezzo assegno bancario tratto in data 15 marzo 2023
(v. pag. 4, quarto paragrafo) Euro 11.305,00 a saldo, a mezzo assegni circolari entro trenta giorni dalla data dell'atto per mezzo di istituto bancario finanziatore.” (cfr. pag. 7 e doc. 15, 16, 17 e 18 del ricorso).
5. Secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 118/1971: “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 1531, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”.
Rileva poi quanto disposto dall'art. 14-septies, settimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai sensi del quale: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
L'art. 35, commi 8-10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce quanto segue:
“
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
7 previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Ebbene, così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente che il ricavato della vendita di un immobile non possa essere ricondotto al “reddito agli effetti dell'IRPEF” posto alla base del calcolo del limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità (cfr. art. 14-septies, settimo comma, decreto-legge n. 663/1979 sopra richiamato).
Pertanto, la domanda è fondata e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità civile dal dicembre 2018, stante il mancato superamento dei limiti reddituali rilevanti ai fi
IRPEF nel periodo di riferimento.
6. Per quanto concerne la c.d. maggiorazione sociale – beneficio incrementativo volto a garantire ai titolari di determinati trattamenti pensionistici e assistenziali un reddito proprio pari ad € 516,46 - occorre richiamare il disposto di cui all'art. 38, commi 5 e 6, della legge n. 448/2001:
“
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.
In materia di c.d. incremento al milione, dunque, rilevano i “redditi propri su base annua” senza alcun riferimento esclusivo a quelli utili agli effetti dell'IRPEF, ciò che impone di ritenere che nel
8 reddito rilevante ai fini del requisito reddituale di cui all'art. 38, comma 5, legge n. 448/2001 rientri anche il ricavato della vendita di beni immobili.
Così stando le cose, occorre accertare se nel periodo 2018-2023 la ricorrente abbia effettivamente superato il limite reddituale stabilito per ottenere il beneficio in questione in ragione delle compravendite intervenute il 18 settembre 2018, l'11 luglio 2019 e il 15 marzo 2023 nonché della convenzione conseguente ad accordo di mediazione del 18 maggio 2022.
In base alle risultanze della documentazione in atti (doc. 14, 15, 16, 17 e 18 parte ricorrente) e a quanto allegato in ricorso, non ha ricevuto alcunché per la compravendita del 18 settembre Pt_1
2018 avente ad oggetto un terreno sito ad Acireale - di cui era comproprietaria per 1/9 - in quanto il prezzo (€ 80.000,00) è stato interamente ricevuto dalla madre ha ricevuto una Persona_2 somma complessivamente pari ad € 10.697,85 per la compravendita dell'11 luglio 2019 avente ad oggetto vari immobili (un appartamento per civile abitazione e un vano garage siti ad Aci
Sant'Antonio) di cui era comproprietaria;
non ha percepito alcunché in virtù della convenzione conseguente ad accordo di mediazione del 18 maggio 2022 per la ripartizione di vari immobili (due unità immobiliari e un terreno siti ad Aci Sant'Antonio) oggetto della successione per effetto della morte del padre in quanto, in virtù dello stesso, ha alienato le proprie quote in favore Persona_3
di – che ha anche ricevuto un conguaglio di € 40.000,00 - senza Controparte_2 percepire alcuna somma;
ha ricevuto una somma di € 12.221,00 per la compravendita del 15 marzo
2023 avente ad oggetto vari immobili (una casa ad uso abitazione e un terreno siti a Zafferana Etnea) di cui era comproprietaria. Non vi è documentazione afferente il contratto di affitto pure menzionato.
Tenuto conto del riconoscimento del beneficio incrementale in parola a far data dal 2020 e dei limiti reddituali annualmente previsti (€ 8.476,26 negli anni 2020 e 2021, € 8.603,66 nel 2022 ed € 9.156,44 nel 2023), non sussiste alcun dubbio in ordine al superamento della soglia reddituale per effetto di quanto percepito in seguito alla vendita di beni immobili negli anni solari 2019 e 2023 mentre non vi
è stato alcun superamento in relazione agli anni solari 2020, 2021 e 2022.
Invero, le entrate derivanti dalle predette cessioni concorrono per i rispettivi anni solari di riferimento
(ossia il 2019 e il 2023) alla formazione del reddito rilevante ai fini del requisito reddituale di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001, ciò che comporta – considerato che ai sensi dell'art. 35 del decreto- legge n. 207/2008 “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente…” – la legittimità del provvedimento di riliquidazione avversato limitatamente alla revoca della maggiorazione sociale per l'anno 2020 non rilevando, in questa sede, il superamento del limite reddituale nell'anno solare 2023 perché riferito al beneficio dovuto per il
9 2024 mentre il petitum è limitato al periodo preso in considerazione nel provvedimento contestato
(dicembre 2018-aprile 2023).
Tale soluzione si giustifica alla luce del disposto dell'art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge n.
207/2008, secondo cui “i titolari di prestazioni collegate al reddito (…) che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”, avendo omesso di effettuare un'apposita comunicazione in ordine Pt_1
alla situazione reddituale – segnatamente, la compravendita dell'11 luglio 2019 - incidente sulle prestazioni in godimento (ossia la maggiorazione sociale) nel 2020, ciò che avrebbe comportato il superamento del limite reddituale e la sospensione/revoca del beneficio in parola.
7. In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato e va dichiarato il diritto di a Parte_1
percepire la pensione di invalidità civile dal dicembre 2018 e la maggiorazione sociale dal 2021, palesandosi, invece, la legittimità del provvedimento di riliquidazione avversato limitatamente alla revoca della maggiorazione sociale per l'anno 2020.
8. In ragione della novità della questione di diritto portata all'attenzione del Tribunale e dell'assoluta peculiarità delle questioni di fatto ad essa sottese, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il diritto di a percepire la pensione di invalidità civile a far data dal Parte_1
riconoscimento del requisito sanitario (i.e. dicembre 2018) e la maggiorazione sociale in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023; rigetta nel resto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 4 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'art. 26 della legge n. 153/1969 fa riferimento ai “redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche” e specifica che per il computo degli stessi non devono essere presi in considerazione gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione;
il terzo comma stabilisce i casi di esclusione.
Ai sensi del settimo comma, il limite reddituale indicato nel testo originario della norma (£ 336.050 annue) è elevato in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica.
6
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 luglio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8788/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avvocati Giovanni Garretto e Michele Garretto come da procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Per_1 domiciliato a Catania in Piazza della Repubblica n. 26 presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-resistente-
Avente ad oggetto: ripetizione indebito – accertamento negativo - pensione di inabilità – revoca per motivi reddituali
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori di parte ricorrente hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato mentre parte resistente non ha depositato note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 settembre 2024 ha esposto: Parte_1
- che dal 2018 è invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa;
1 - che in ragione della sua situazione reddituale a far data dal 2018 ha percepito la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971 e dal 2020 la c.d. maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 447/2001 e dal decreto-legge n. 104/2020;
- che con nota ricevuta in data 26 aprile 2023 l' le ha contestato di aver ricevuto, per il periodo CP_1 dall'1 dicembre 2018 al 30 aprile 2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07236404 per un importo complessivo di € 28.288,91 in ragione del superamento del limite reddituale, chiedendone la restituzione;
- che con comunicazione di riliquidazione di pari data l' ha revocato l'erogazione della pensione CP_1
di invalidità e della maggiorazione sociale;
- che il 25 luglio 2023 ha proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di revoca in quanto non ha superato in alcun modo le soglie di reddito depositando contestualmente le dichiarazioni reddituali effettuate nel periodo di riferimento e copia di alcuni atti notarili per la compravendita, nella qualità di comproprietaria, di vari beni immobili non rilevanti ai fini del reddito
IRPEF e comunque inferiori per valore individuale alle soglie prescritte;
- che con provvedimento del 20 settembre 2023, notificato il 21 settembre 2023, l' ha rigettato CP_1
il ricorso amministrativo confermando il superamento dei limiti reddituali.
Parte ricorrente ha assunto la nullità del provvedimento del 26 aprile 2023 e del provvedimento del
20 settembre 2023 per totale carenza o insufficienza di motivazione, non essendo stati indicati i motivi che hanno indotto l' a ritenere indebite le prestazioni corrisposte. CP_1
ha poi dedotto l'illegittimità dei suddetti provvedimenti in quanto nel periodo preso in Pt_1
considerazione (1 dicembre 2018-30 aprile 2023) non ha mai superato i limiti reddituali previsti dalla normativa (in relazione alla pensione di inabilità € 16.664,36 per il 2018, € 16.814,34 per il 2019, €
16.982,49 per il 2020, € 16.982,49 per il 2021, € 17.050,42 per il 2022, € 17.920,00 per il 2023; in relazione alla maggiorazione sociale € 8.469,63), dovendo prendere come riferimento unicamente i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF. Più in particolare, la ricorrente ha addotto di non aver percepito alcun reddito nel 2018 e di aver percepito un reddito complessivamente pari ad € 177,00 nel 2019, € 206,00 nel 2020, € 206,00 nel 2021, € 198,00 nel 2022 ed € 194,00 nel 2023 mentre a nulla rilevano i quattro atti di disposizione di beni immobiliari posti in essere dal 2018 al 2023.
Tanto premesso, la ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare il diritto della Sig.ra a godere di Parte_1 pensione di inabilità con la conseguente condanna per l' al pagamento del suddetto beneficio, CP_1
a far data dal provvedimento di riconoscimento del requisito sanitario;
2. Dichiarare la sussistenza dei requisiti reddituali, dal 2018 alla sentenza, per beneficiare della predetta pensione di invalidità, per tutte le motivazioni di cui in parte motiva;
3. Per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza
2 o comunque l'invalidità del provvedimento di “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Sig.ra cat. INVCIV n. 07236404” trasmesso alla ricorrente in Parte_1
data 26 aprile 2023, nonché ogni altro atto connesso, prodromico o conseguenziale;
4. Condannare
l' al pagamento di tutto quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, CP_1
competenze ed onorari da distrarsi a favore del difensore che fa dichiarazione e richiesta ex art. 93
c.p.c. oltre IVA e CPA ed il 15% e spese generali”.
Con memoria depositata il 3 dicembre 2024 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito sia in fatto che in diritto.
Parte resistente ha rappresentato che l'indebito è scaturito dall'istruttoria svolta sui dati reddituali risultanti dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate, laddove è registrata l'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 80.000,00 nel 2018, l'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 22.894,00 ed € 1.560,00 per affitto contratto nel 2019, l'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 40.000,00 nell'anno 2022; che in assenza di comunicazioni specifiche sui proventi acquisiti si è proceduto alla revoca della prestazione dalla decorrenza in ragione dell'esistenza di dati reddituali incongruenti e non dichiarati.
Pertanto, l' resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso ed ha formulato le CP_1 proprie conclusioni chiedendo di “dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, confermando il credito dell' o comunque ogni altro credito che sarà accertato in subordine, in corso di causa, CP_1
che si fa riserva di recuperare nelle sedi opportune. Spese, competenze ed onorari vinti come per legge”.
All'esito dell'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento della legittimità del provvedimento del 6 aprile 2023, notificato il 26 aprile 2023, con cui l' ha riscontrato un pagamento non dovuto sulla CP_1
pensione di invalidità civile n. 07236404 in favore di per un importo Parte_1 complessivamente pari ad € 28.288,91 nel periodo 1 dicembre2018 - 30 aprile 2023 ed ha, contestualmente, revocato la prestazione in ragione del superamento del limite reddituale.
2. Tanto precisato, va in primo luogo rigettata l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento dell' formulata da parte ricorrente in quanto con l'atto del 6 aprile 2023 (doc. CP_1
5 parte ricorrente) l' ha specificato gli elementi essenziali fondanti l'indebito (i.e. l'importo, gli CP_1
estremi temporali e la pensione di riferimento) mentre nella comunicazione di riliquidazione è stato indicato il calcolo in dettaglio delle voci che hanno subito variazioni.
3 In particolare, nel predetto provvedimento si legge testualmente che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INCIV n. 07236404 per un importo complessivo di euro 28.288,91 per i seguenti motivi:
- revoca prestazione per superamento limite reddituale;
- è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
3. Ciò posto, l'indebito per cui è causa ha, all'evidenza, natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile.
In relazione all'indebito assistenziale la Corte costituzionale ha affermato che, pur non sussistendo
“un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina”, nella suddetta materia opera “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 264) e che il canone dell'art. 38 Cost. “circoscrive la misura della garanzia costituzionale apprestata al principio di settore in questione in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto”, le quali verrebbero “ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare” (Corte cost., 14 dicembre 1993, n. 431).
Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla menzionata giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica sopra citata, dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (Cass., 23 agosto 2003, n. 12406).
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda oppure quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente in quanto in entrambi i casi non sarebbe giustificata la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
4 Laddove, invece, la fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale la giurisprudenza ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari o socio-economici oppure a questioni di altra natura.
In tal senso si è consolidato il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque aventi, in via generale, quale minimo comune denominatore la non addebitabilità nei confronti dell'accipiens della erogazione non dovuta in presenza di una situazione idonea a generare affidamento.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, quale quello in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del CP_ titolare della prestazione dell'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo
a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (Così Cass. n. 10642 del 2019)” (Cass., 29 novembre 2019,
n. 31259).
Per altro verso, la Corte di cassazione ha chiarito che “l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”
(Cass., 15 ottobre 2019, n. 26036).
4. Nel caso di specie l' ha rappresentato che nel periodo 2018-2022 parte ricorrente ha proceduto CP_1
all'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 80.000,00 nel 2018, all'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 22.894,00 ed € 1.560,00 per affitto contratto nel 2019 nonché all'alienazione di un immobile per un valore pari ad € 40.000,00 nell'anno 2022, omettendo di effettuare comunicazioni specifiche sui proventi acquisiti e che, di conseguenza, si è proceduto alla revoca della prestazione dalla decorrenza in ragione dell'esistenza di dati reddituali incongruenti e non dichiarati.
Dal canto suo, parte ricorrente ha assunto che le suddette compravendite - effettuate nella qualità di comproprietaria - non sono rilevanti ai fini del reddito IRPEF e che, comunque, i proventi ricevuti
5 non hanno determinato il superamento delle soglie prescritte. Segnatamente, ha ammesso di Pt_1 avere stipulato i seguenti atti: “- Compravendita immobiliare del 18 settembre 2018 (v. all 15) di terreno sito in Acireale al Foglio 41, part. 1530, di cui la Sig.ra era proprietaria per 1/9; il Pt_1
prezzo della compravendita veniva fissato in euro 80.000,00, che però venivano, espressamente, interamente ricevuti dalla Sig.ra a mezzo n. 2 assegni circolari (v. pag. ). Nessun Persona_2
reddito può essere riferito all'odierna ricorrente, che in seno all'atto non percepiva alcun emolumento;
- Compravendita immobiliare dell'11 luglio 2019 (v. all. 16), avente ad oggetto più immobili di cui la ricorrente era comproprietaria per frazioni minori, e per la quale percepiva complessivi euro 10.697,85, così ripartiti: Euro 2.129,65 quale primo acconto a mezzo assegno bancario tratto in data 02 maggio 2019 (v. pag. 7, ultimo paragrafo); Euro 1.574,08 quale ulteriore acconto a mezzo ulteriore assegno bancario tratto in data 08 luglio 2019 (v. pag. 9, secondo paragrafo); Euro 6.994,12 a mezzo assegno circolare da parte dell'istituto finanziatore (v. ultima pagina) - Trascrizione di accordo di mediazione del 18 maggio 2022 (v. all. 17), erroneamente individuato quale compravendita in mod. 69 avente ad oggetto più immobili caduti in successione per effetto della morte del padre della ricorrente, Sig. in seno al quale venivano Persona_3
ripartite e riorganizzate le quote di proprietà fra i vari eredi ed aventi causa, nel quale nello specifico la Sig.ra alienava propri beni ma per i quali non percepiva alcuna somma;
- Parte_1
Compravendita immobiliare del 15 marzo 2023, (v. all 18) avente ad oggetto più immobili di cui la ricorrente era comproprietaria per frazioni minori, per la quale percepiva complessivi euro 12.221, così ripartiti: Euro 916,00 a titolo di acconto a mezzo assegno bancario tratto in data 15 marzo 2023
(v. pag. 4, quarto paragrafo) Euro 11.305,00 a saldo, a mezzo assegni circolari entro trenta giorni dalla data dell'atto per mezzo di istituto bancario finanziatore.” (cfr. pag. 7 e doc. 15, 16, 17 e 18 del ricorso).
5. Secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 118/1971: “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 1531, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”.
Rileva poi quanto disposto dall'art. 14-septies, settimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai sensi del quale: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
L'art. 35, commi 8-10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce quanto segue:
“
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
7 previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Ebbene, così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente che il ricavato della vendita di un immobile non possa essere ricondotto al “reddito agli effetti dell'IRPEF” posto alla base del calcolo del limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità (cfr. art. 14-septies, settimo comma, decreto-legge n. 663/1979 sopra richiamato).
Pertanto, la domanda è fondata e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità civile dal dicembre 2018, stante il mancato superamento dei limiti reddituali rilevanti ai fi
IRPEF nel periodo di riferimento.
6. Per quanto concerne la c.d. maggiorazione sociale – beneficio incrementativo volto a garantire ai titolari di determinati trattamenti pensionistici e assistenziali un reddito proprio pari ad € 516,46 - occorre richiamare il disposto di cui all'art. 38, commi 5 e 6, della legge n. 448/2001:
“
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.
In materia di c.d. incremento al milione, dunque, rilevano i “redditi propri su base annua” senza alcun riferimento esclusivo a quelli utili agli effetti dell'IRPEF, ciò che impone di ritenere che nel
8 reddito rilevante ai fini del requisito reddituale di cui all'art. 38, comma 5, legge n. 448/2001 rientri anche il ricavato della vendita di beni immobili.
Così stando le cose, occorre accertare se nel periodo 2018-2023 la ricorrente abbia effettivamente superato il limite reddituale stabilito per ottenere il beneficio in questione in ragione delle compravendite intervenute il 18 settembre 2018, l'11 luglio 2019 e il 15 marzo 2023 nonché della convenzione conseguente ad accordo di mediazione del 18 maggio 2022.
In base alle risultanze della documentazione in atti (doc. 14, 15, 16, 17 e 18 parte ricorrente) e a quanto allegato in ricorso, non ha ricevuto alcunché per la compravendita del 18 settembre Pt_1
2018 avente ad oggetto un terreno sito ad Acireale - di cui era comproprietaria per 1/9 - in quanto il prezzo (€ 80.000,00) è stato interamente ricevuto dalla madre ha ricevuto una Persona_2 somma complessivamente pari ad € 10.697,85 per la compravendita dell'11 luglio 2019 avente ad oggetto vari immobili (un appartamento per civile abitazione e un vano garage siti ad Aci
Sant'Antonio) di cui era comproprietaria;
non ha percepito alcunché in virtù della convenzione conseguente ad accordo di mediazione del 18 maggio 2022 per la ripartizione di vari immobili (due unità immobiliari e un terreno siti ad Aci Sant'Antonio) oggetto della successione per effetto della morte del padre in quanto, in virtù dello stesso, ha alienato le proprie quote in favore Persona_3
di – che ha anche ricevuto un conguaglio di € 40.000,00 - senza Controparte_2 percepire alcuna somma;
ha ricevuto una somma di € 12.221,00 per la compravendita del 15 marzo
2023 avente ad oggetto vari immobili (una casa ad uso abitazione e un terreno siti a Zafferana Etnea) di cui era comproprietaria. Non vi è documentazione afferente il contratto di affitto pure menzionato.
Tenuto conto del riconoscimento del beneficio incrementale in parola a far data dal 2020 e dei limiti reddituali annualmente previsti (€ 8.476,26 negli anni 2020 e 2021, € 8.603,66 nel 2022 ed € 9.156,44 nel 2023), non sussiste alcun dubbio in ordine al superamento della soglia reddituale per effetto di quanto percepito in seguito alla vendita di beni immobili negli anni solari 2019 e 2023 mentre non vi
è stato alcun superamento in relazione agli anni solari 2020, 2021 e 2022.
Invero, le entrate derivanti dalle predette cessioni concorrono per i rispettivi anni solari di riferimento
(ossia il 2019 e il 2023) alla formazione del reddito rilevante ai fini del requisito reddituale di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001, ciò che comporta – considerato che ai sensi dell'art. 35 del decreto- legge n. 207/2008 “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente…” – la legittimità del provvedimento di riliquidazione avversato limitatamente alla revoca della maggiorazione sociale per l'anno 2020 non rilevando, in questa sede, il superamento del limite reddituale nell'anno solare 2023 perché riferito al beneficio dovuto per il
9 2024 mentre il petitum è limitato al periodo preso in considerazione nel provvedimento contestato
(dicembre 2018-aprile 2023).
Tale soluzione si giustifica alla luce del disposto dell'art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge n.
207/2008, secondo cui “i titolari di prestazioni collegate al reddito (…) che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”, avendo omesso di effettuare un'apposita comunicazione in ordine Pt_1
alla situazione reddituale – segnatamente, la compravendita dell'11 luglio 2019 - incidente sulle prestazioni in godimento (ossia la maggiorazione sociale) nel 2020, ciò che avrebbe comportato il superamento del limite reddituale e la sospensione/revoca del beneficio in parola.
7. In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato e va dichiarato il diritto di a Parte_1
percepire la pensione di invalidità civile dal dicembre 2018 e la maggiorazione sociale dal 2021, palesandosi, invece, la legittimità del provvedimento di riliquidazione avversato limitatamente alla revoca della maggiorazione sociale per l'anno 2020.
8. In ragione della novità della questione di diritto portata all'attenzione del Tribunale e dell'assoluta peculiarità delle questioni di fatto ad essa sottese, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il diritto di a percepire la pensione di invalidità civile a far data dal Parte_1
riconoscimento del requisito sanitario (i.e. dicembre 2018) e la maggiorazione sociale in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023; rigetta nel resto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania, 4 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'art. 26 della legge n. 153/1969 fa riferimento ai “redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche” e specifica che per il computo degli stessi non devono essere presi in considerazione gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione;
il terzo comma stabilisce i casi di esclusione.
Ai sensi del settimo comma, il limite reddituale indicato nel testo originario della norma (£ 336.050 annue) è elevato in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica.
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