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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18053/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPINELLI SIMONE e dell'avv. elettivamente Parte_1
domiciliato in presso il difensore avv. SPINELLI SIMONE
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. IODICE DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
IN VIA INCIDENTALE E PRELIMINARE
1. Dichiarare tenuta la resistente alla presentazione del rendiconto ex art. 263 c.p.c. CP_2
relativamente al conto corrente ordinario n. 385160 acceso presso la filiale di DO (SV) in data
30.01.1985 ordinando alla stessa il deposito, entro 5 giorni dall'udienza all'uopo fissata, della relativa integrale documentazione (estratti conto, liquidazioni trimestrali, conti scalari);
2. in via di subordine ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte dell'istituto bancario della documentazione relativa al conto corrente ordinario n. 385160 acceso presso la filiale di DO (SV) in data 30.01.1985 (estratti conto, liquidazioni trimestrali, conti scalari);
pagina 1 di 9 NEL MERITO
3. anche indipendentemente dall'accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente n. 385160 stipulato in data 30.01.1985, per tutte le motivazioni esposte in narrativa:
i) la nullità e/o l'invalidità della clausola pattuitiva degli interessi ultra-legali per contrarietà alla legge e indeterminatezza del rinvio agli “usi” cui la stessa si riferisce;
ii) la nullità e/o l'invalidità della clausola pattuitiva degli interessi anatocistici per contrarietà alla legge e indeterminatezza del rinvio agli “usi” cui la stessa si riferisce;
iii) l'esistenza di un'apertura di credito e la nullità, per assoluta indeterminatezza/indeterminabilità e/o per violazione delle disposizioni di legge, della pattuizione sottostante l'addebito di CMS, commissione di disponibilità fondi e spese accessorie;
iv) l'applicazione di interessi usurai sui trimestri indicati in narrativa.
3.1. in esito alle precedenti statuizioni, accertare e quantificare le conseguenti spese addebitate sui
Trimestri oggetto d'indagine ovvero determinare gli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi ultra-legali, anatocistici, usurai, a titolo di CMS (e spese e commissioni accessorie) ed ogni ulteriore somma indebitamente percepita;
per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione CP_2 in favore della Ricorrente della somma pari ad € 133.596,47 ovvero la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa se del caso all'esito di apposta CTU bancaria oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto (o dalla data di deposito della domanda di mediazione) sino all'introduzione del presente giudizio e, da questo, interessi ex art. 1284 quarto comma;
4. condannare altresì la banca convenuta al risarcimento in favore della Ricorrente del danno patrimoniale pari ai costi sostenuti per la redazione dei conteggi da parte del proprio CTP, pari ad €
4.300,00;
5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze liquidate ex DM 55/2014, ivi incluse quelle di CTP e
CTU eventualmente sostenute.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ordine al rapporto per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il
14/04/2005, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 9 In via principale
Respingere le domande tutte formulate dalla società attrice per i motivi di cui in Parte_1
narrativa;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio;
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2023 la conveniva in giudizio Parte_1
riferendo di avere intrattenuto con la convenuta. Già a Controparte_3 Controparte_4
decorrere dal 30.1.1985 fino al 27.9.2016 il rapporto di conto corrente 385160 aperto presso la filiale di
DO nonché di apertura di credito sul conto corrente.
Sosteneva che il rapporto indicato fosse affetto da nullità della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e anatocistici, nullità delle pattuizioni relative all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per disponibilità fondi e annesse spese accessorie, applicazione di tassi usurari in diversi trimestri.
Riferiva di avere inoltrato richiesta alla banca ex art. 119 TUB riscontrata in modo lacunoso dall'istituto per cui il 18.7.2022 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo concesso, per gli estratti conto, limitatamente al pregresso decennio.
Chiedeva, pertanto, il rendiconto dell'inizio del rapporto del conto corrente oggetto di contestazione,
l'accertamento delle invalidità denunciate e la conseguente restituzione dell'importo di € 133.596,47 oltre interessi e spese.
Si costituiva la banca convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito azionato con riferimento al periodo antecedente il
14 aprile 2005 ovvero 10 anni dalla domanda di mediazione. Contestava la domanda di rendiconto evidenziando di avere sempre trasmesso al cliente gli estratti conto relativi al rapporto e, nel merito,
l'esistenza delle allegate nullità
Respinte le istanze di esibizione e rendicontazione veniva disposta CTU contabile all'esito della quale pagina 3 di 9 venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc e, con provvedimento del 16.5.2025 la causa era trattenuta a decisione.
La domanda è fondata ne i limiti di cui in seguito.
In primo luogo, parte attrice formula domanda incidentale di rendiconto.
Tale domanda non può trovare accoglimento essendo già stata prodotta dalla banca convenuta a seguito di richiesta ex art. 119 TUB da parte della stessa attrice la documentazione contabile relativa agli utili
10 anni dalla richiesta nonché la documentazione contrattuale relativa al rapporto dedotto in giudizio.
Come la Corte d'Appello di Torino ha già avuto modo di affermare “il giudizio di resa di conto, come giudizio finalizzato a verificare la regolarità contabile di una gestione patrimoniale nell'interesse altrui e, se del caso, a pervenire ad una pronuncia di condanna dell'eventuale saldo attivo, non prevede delle regole probatorie a sé, distinte da quelle proprie di un normale processo civile;
in esso, quindi, possono essere validamente opposte dal soggetto obbligato sia il limite temporale decennale alla tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 2220 c.c., sia il divieto di esibizione integrale delle scritture contabili al di fuori dei casi previsti dall'art. 2711 c.c.” (C. A. Torino 21.1.2025 n. 42),
Nel caso di specie la banca convenuta ha già prodotto la documentazione contabile, ovvero gli estratti conto, per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB, oltre alla documentazione contrattuale in suo possesso relativa all'intero rapporto per cui, sulla base dei principi sopra enunciati, null'altro può essere preteso dalla parte attrice né a titolo di rendiconto né con ordine di esibizione.
Per tali ragioni le domande proposte devono essere respinte.
Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito,
pagina 4 di 9 il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass.
2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).
Afferma altresì la Suprema Core che “nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi
l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione” (Cass.
5.7.2022 n. 21225). Alla luce di tali principi, nessuna presunzione di carattere non solutorio delle rimesse affluite in un conto con saldo passivo può ritenersi esistente, essendo onere del correntista che agisce in ripetizione dell'indebito l'esistenza di un contratto che consenta di qualificare come ripristinatorie le rimesse effettuate nei limiti dell'affidamento (Cass.
18.1.2022 n. 1388).
E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.
In merito si rileva che nel caso di specie la questione non è rilevante atteso che la consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio ha verificato che in entrambe le ipotesi medesimi sono gli importi prescritti.
Per quanto attiene il merito delle questioni sollevate dalla parte attrice si rileva che la consulenza eseguita in corso di causa e, in particolare, con riferimento all'anatocismo, la consulenza ha verificato che trattandosi di rapporto di conto corrente acceso prima della delibera CICR del 9.2.2000, nessuna pattuizione della pari periodicità delle chiusure specificamente approvata dal cliente risulta agli atti.
pagina 5 di 9 La Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione
(composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).
Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del
C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:
a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000
L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR.
Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.
Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000
e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal
CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.
Secondo la tesi prevalente invece:
a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR
9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto
30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)
In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:
pagina 6 di 9 «
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano
9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..
Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.
Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica pertanto non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Sulla base di tali principi correttamente, pertanto, la consulente ha eliminato l'anatocismo per tutto il periodo del rapporto.
Per quanto attiene la denunciata usura la consulenza ha verificato che in nessuno dei trimestri oggetto di verifica risulta esservi stato superamento dei tassi soglia. La domanda proposta sul punto deve essere, pertanto, rigettata.
pagina 7 di 9 In merito agli interessi risulta essere stato stipulato un contratto scritto ma non risulta pattuito nel contratto di apertura il tasso di interesse per cui correttamente la CTU ha operato la sostituzione con il tasso previsto dall'art. 117 TUB. Manca nel contratto originario la specifica approvazione della clausola attributiva alla banca del potere di variazione del tasso di interesse ma risultano in atti delle modifiche concordate delle condizioni contrattuali con indicazione dei tassi a decorrere dal 29.9.2008.
Risultando tali modifiche sottoscritte dal cliente deve essere scelta l'ipotesi della consulenza che ha calcolato i tassi pattuiti a decorrere dal 29.9.2008.
Per quanto attiene poi le spese non pattuite la consulenza ha correttamente espunto gli addebiti relativi alla commissione di massimo scoperto non risultando dagli atti l'avvenuta pattuizione della stessa, mantenendo invece quelli relativi alla commissione di messa a disposizione fondi espressamente pattuita. Sono state, invece, espunte le ulteriori spese non pattuite.
In merito alla contestazione della banca secondo cui la ricostruzione della CTU sarebbe inattendibile in quanto fondata in parte su documentazione incompleta e sugli scalari si rileva che secondo la Suprema
Corte “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. 18.4.2023 n. 10293).
Nel caso di specie sono risultati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto in oggetto a partire dal
31.3.2011 e i conti scalari relativi a buona parte dei periodi precedenti. Sulla base di tale documentazione la consulente è riuscita a svolgere una indagine specifica addivenendo ad un calcolo puntuale degli importi ricalcolati sulla base dei criteri di cui al quesito sottoposto. Non è possibile, pertanto, affermare che i calcoli effettuati siano approssimativi e, pertanto, inattendibili, contrastando con tale conclusione l'analisi svolta dalla CTU.
In conclusione, il saldo finale alla data di chiusura del conto come ricalcolato è, pertanto, pari a €
62.000,86.
La domanda proposta deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di tale importo.
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta nell'importo di €
pagina 8 di 9 4300,00 pari all'importo dovuto per le spese di consulenza di parte trattandosi di spese che si sono rese necessarie per fare valere il diritto azionato in sede giudiziale. Trattandosi di debito di valore sull'importo devono essere corrisposti rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di cui a Cass
SU dalla domanda alla sentenza secondo i criteri di cui a Cass SU 1712/95.
Le spese, calcolate in base all'importo riconosciuto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire alla parte attrice l'importo di € Controparte_1 Parte_1
62.000,86, oltre interessi al tasso ex art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta a pagare alla parte attrice l'importo di € Controparte_1 Parte_1
4300,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
10.950,00 (di cui € 2000,00 per fase studio, € 950,00 per fase introduttiva, € 4500,00 per fase istruttoria ed € 3500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18053/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPINELLI SIMONE e dell'avv. elettivamente Parte_1
domiciliato in presso il difensore avv. SPINELLI SIMONE
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. IODICE DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
IN VIA INCIDENTALE E PRELIMINARE
1. Dichiarare tenuta la resistente alla presentazione del rendiconto ex art. 263 c.p.c. CP_2
relativamente al conto corrente ordinario n. 385160 acceso presso la filiale di DO (SV) in data
30.01.1985 ordinando alla stessa il deposito, entro 5 giorni dall'udienza all'uopo fissata, della relativa integrale documentazione (estratti conto, liquidazioni trimestrali, conti scalari);
2. in via di subordine ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte dell'istituto bancario della documentazione relativa al conto corrente ordinario n. 385160 acceso presso la filiale di DO (SV) in data 30.01.1985 (estratti conto, liquidazioni trimestrali, conti scalari);
pagina 1 di 9 NEL MERITO
3. anche indipendentemente dall'accoglimento della domanda che precede, accertare e dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente n. 385160 stipulato in data 30.01.1985, per tutte le motivazioni esposte in narrativa:
i) la nullità e/o l'invalidità della clausola pattuitiva degli interessi ultra-legali per contrarietà alla legge e indeterminatezza del rinvio agli “usi” cui la stessa si riferisce;
ii) la nullità e/o l'invalidità della clausola pattuitiva degli interessi anatocistici per contrarietà alla legge e indeterminatezza del rinvio agli “usi” cui la stessa si riferisce;
iii) l'esistenza di un'apertura di credito e la nullità, per assoluta indeterminatezza/indeterminabilità e/o per violazione delle disposizioni di legge, della pattuizione sottostante l'addebito di CMS, commissione di disponibilità fondi e spese accessorie;
iv) l'applicazione di interessi usurai sui trimestri indicati in narrativa.
3.1. in esito alle precedenti statuizioni, accertare e quantificare le conseguenti spese addebitate sui
Trimestri oggetto d'indagine ovvero determinare gli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi ultra-legali, anatocistici, usurai, a titolo di CMS (e spese e commissioni accessorie) ed ogni ulteriore somma indebitamente percepita;
per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione CP_2 in favore della Ricorrente della somma pari ad € 133.596,47 ovvero la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa se del caso all'esito di apposta CTU bancaria oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto (o dalla data di deposito della domanda di mediazione) sino all'introduzione del presente giudizio e, da questo, interessi ex art. 1284 quarto comma;
4. condannare altresì la banca convenuta al risarcimento in favore della Ricorrente del danno patrimoniale pari ai costi sostenuti per la redazione dei conteggi da parte del proprio CTP, pari ad €
4.300,00;
5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze liquidate ex DM 55/2014, ivi incluse quelle di CTP e
CTU eventualmente sostenute.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ordine al rapporto per cui è causa, relativamente al periodo compreso tra l'accensione del rapporto e il
14/04/2005, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 9 In via principale
Respingere le domande tutte formulate dalla società attrice per i motivi di cui in Parte_1
narrativa;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio;
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2023 la conveniva in giudizio Parte_1
riferendo di avere intrattenuto con la convenuta. Già a Controparte_3 Controparte_4
decorrere dal 30.1.1985 fino al 27.9.2016 il rapporto di conto corrente 385160 aperto presso la filiale di
DO nonché di apertura di credito sul conto corrente.
Sosteneva che il rapporto indicato fosse affetto da nullità della clausola di pattuizione di interessi ultralegali e anatocistici, nullità delle pattuizioni relative all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per disponibilità fondi e annesse spese accessorie, applicazione di tassi usurari in diversi trimestri.
Riferiva di avere inoltrato richiesta alla banca ex art. 119 TUB riscontrata in modo lacunoso dall'istituto per cui il 18.7.2022 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo concesso, per gli estratti conto, limitatamente al pregresso decennio.
Chiedeva, pertanto, il rendiconto dell'inizio del rapporto del conto corrente oggetto di contestazione,
l'accertamento delle invalidità denunciate e la conseguente restituzione dell'importo di € 133.596,47 oltre interessi e spese.
Si costituiva la banca convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito azionato con riferimento al periodo antecedente il
14 aprile 2005 ovvero 10 anni dalla domanda di mediazione. Contestava la domanda di rendiconto evidenziando di avere sempre trasmesso al cliente gli estratti conto relativi al rapporto e, nel merito,
l'esistenza delle allegate nullità
Respinte le istanze di esibizione e rendicontazione veniva disposta CTU contabile all'esito della quale pagina 3 di 9 venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc e, con provvedimento del 16.5.2025 la causa era trattenuta a decisione.
La domanda è fondata ne i limiti di cui in seguito.
In primo luogo, parte attrice formula domanda incidentale di rendiconto.
Tale domanda non può trovare accoglimento essendo già stata prodotta dalla banca convenuta a seguito di richiesta ex art. 119 TUB da parte della stessa attrice la documentazione contabile relativa agli utili
10 anni dalla richiesta nonché la documentazione contrattuale relativa al rapporto dedotto in giudizio.
Come la Corte d'Appello di Torino ha già avuto modo di affermare “il giudizio di resa di conto, come giudizio finalizzato a verificare la regolarità contabile di una gestione patrimoniale nell'interesse altrui e, se del caso, a pervenire ad una pronuncia di condanna dell'eventuale saldo attivo, non prevede delle regole probatorie a sé, distinte da quelle proprie di un normale processo civile;
in esso, quindi, possono essere validamente opposte dal soggetto obbligato sia il limite temporale decennale alla tenuta delle scritture contabili, di cui all'art. 2220 c.c., sia il divieto di esibizione integrale delle scritture contabili al di fuori dei casi previsti dall'art. 2711 c.c.” (C. A. Torino 21.1.2025 n. 42),
Nel caso di specie la banca convenuta ha già prodotto la documentazione contabile, ovvero gli estratti conto, per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB, oltre alla documentazione contrattuale in suo possesso relativa all'intero rapporto per cui, sulla base dei principi sopra enunciati, null'altro può essere preteso dalla parte attrice né a titolo di rendiconto né con ordine di esibizione.
Per tali ragioni le domande proposte devono essere respinte.
Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito,
pagina 4 di 9 il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass.
2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).
Afferma altresì la Suprema Core che “nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi
l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione” (Cass.
5.7.2022 n. 21225). Alla luce di tali principi, nessuna presunzione di carattere non solutorio delle rimesse affluite in un conto con saldo passivo può ritenersi esistente, essendo onere del correntista che agisce in ripetizione dell'indebito l'esistenza di un contratto che consenta di qualificare come ripristinatorie le rimesse effettuate nei limiti dell'affidamento (Cass.
18.1.2022 n. 1388).
E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.
In merito si rileva che nel caso di specie la questione non è rilevante atteso che la consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio ha verificato che in entrambe le ipotesi medesimi sono gli importi prescritti.
Per quanto attiene il merito delle questioni sollevate dalla parte attrice si rileva che la consulenza eseguita in corso di causa e, in particolare, con riferimento all'anatocismo, la consulenza ha verificato che trattandosi di rapporto di conto corrente acceso prima della delibera CICR del 9.2.2000, nessuna pattuizione della pari periodicità delle chiusure specificamente approvata dal cliente risulta agli atti.
pagina 5 di 9 La Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione
(composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).
Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del
C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:
a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000
L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR.
Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.
Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000
e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal
CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.
Secondo la tesi prevalente invece:
a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR
9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto
30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)
In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:
pagina 6 di 9 «
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano
9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..
Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.
Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica pertanto non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Sulla base di tali principi correttamente, pertanto, la consulente ha eliminato l'anatocismo per tutto il periodo del rapporto.
Per quanto attiene la denunciata usura la consulenza ha verificato che in nessuno dei trimestri oggetto di verifica risulta esservi stato superamento dei tassi soglia. La domanda proposta sul punto deve essere, pertanto, rigettata.
pagina 7 di 9 In merito agli interessi risulta essere stato stipulato un contratto scritto ma non risulta pattuito nel contratto di apertura il tasso di interesse per cui correttamente la CTU ha operato la sostituzione con il tasso previsto dall'art. 117 TUB. Manca nel contratto originario la specifica approvazione della clausola attributiva alla banca del potere di variazione del tasso di interesse ma risultano in atti delle modifiche concordate delle condizioni contrattuali con indicazione dei tassi a decorrere dal 29.9.2008.
Risultando tali modifiche sottoscritte dal cliente deve essere scelta l'ipotesi della consulenza che ha calcolato i tassi pattuiti a decorrere dal 29.9.2008.
Per quanto attiene poi le spese non pattuite la consulenza ha correttamente espunto gli addebiti relativi alla commissione di massimo scoperto non risultando dagli atti l'avvenuta pattuizione della stessa, mantenendo invece quelli relativi alla commissione di messa a disposizione fondi espressamente pattuita. Sono state, invece, espunte le ulteriori spese non pattuite.
In merito alla contestazione della banca secondo cui la ricostruzione della CTU sarebbe inattendibile in quanto fondata in parte su documentazione incompleta e sugli scalari si rileva che secondo la Suprema
Corte “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. 18.4.2023 n. 10293).
Nel caso di specie sono risultati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto in oggetto a partire dal
31.3.2011 e i conti scalari relativi a buona parte dei periodi precedenti. Sulla base di tale documentazione la consulente è riuscita a svolgere una indagine specifica addivenendo ad un calcolo puntuale degli importi ricalcolati sulla base dei criteri di cui al quesito sottoposto. Non è possibile, pertanto, affermare che i calcoli effettuati siano approssimativi e, pertanto, inattendibili, contrastando con tale conclusione l'analisi svolta dalla CTU.
In conclusione, il saldo finale alla data di chiusura del conto come ricalcolato è, pertanto, pari a €
62.000,86.
La domanda proposta deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di tale importo.
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta nell'importo di €
pagina 8 di 9 4300,00 pari all'importo dovuto per le spese di consulenza di parte trattandosi di spese che si sono rese necessarie per fare valere il diritto azionato in sede giudiziale. Trattandosi di debito di valore sull'importo devono essere corrisposti rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di cui a Cass
SU dalla domanda alla sentenza secondo i criteri di cui a Cass SU 1712/95.
Le spese, calcolate in base all'importo riconosciuto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire alla parte attrice l'importo di € Controparte_1 Parte_1
62.000,86, oltre interessi al tasso ex art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta a pagare alla parte attrice l'importo di € Controparte_1 Parte_1
4300,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
10.950,00 (di cui € 2000,00 per fase studio, € 950,00 per fase introduttiva, € 4500,00 per fase istruttoria ed € 3500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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