Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 4254/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Gaetano Mazza, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attori
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1
degli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, e , l'avv. Gaetano Parte_1 Parte_2
Mazza,
per parte convenuta, l'avv. Fabrizio Galizia, in Controparte_1
sostituzione dell'avv. Stefano Menghini;
l'avv. Mazza chiede rinvio, pendendo trattative di bonario componimento;
l'avv. Galizia si oppone, chiedendo la decisione.
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riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato il 23.2.24, Pt_1
e hanno citato in giudizio, dinnanzi l'intestato
[...] Parte_2
Tribunale, formulando opposizione avverso l'atto di Controparte_1
precetto con il quale parte convenuta ha intimato loro il pagamento di €
13.909,12, quale residuo debito riveniente dal mutuo ipotecario del
16.12.2003 per notar del Genio.
A sostegno della spiegata opposizione, gli attori hanno dedotto: 1) la scadenza dell'iscrizione dell'ipoteca, essendo decorso il termine ex art. 2847
c.c. senza che sia nel frattempo intervenuta la rinnovazione della stessa;
2) in via subordinata: a) l'estinzione del residuo credito per prescrizione;
b) la nullità del precetto poiché privo degli elementi fondamentali;
c) la carenza ad agire della convenuta e, con essa, della mandataria Controparte_2
Con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., gli opponenti hanno rinunciato all'eccezione relativa alla perdita di efficacia del titolo esecutivo in virtù di mancata rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria e hanno
Pagina 2 di 9 dedotto l'inidoneità dell'avviso di cessione del credito, eseguito in G.U. ex art. 58 TUB, ai fini di adeguata prova di acquisto dello stesso.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
2.1. Assume rilievo logicamente preliminare la difesa svolta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., volta a contestare l'esistenza della cessione del credito in capo alla convenuta.
La creditrice opposta intende portare in esecuzione il contratto di mutuo fondiario del 16.12.2003, stipulato dai debitori con la società
di Napoli s.p.a. Parte_3
Come si desume dal precetto, quest'ultima avrebbe poi ceduto il credito a in seguito a un'operazione di cartolarizzazione Controparte_1
ex l. n. 130/99, pubblicata sulla G.U. del 5.5.2018.
Gli obbligati sostengono che non vi sia prova che in detta operazione sia compreso il credito portato in esecuzione, non essendo stato prodotto il contratto di cessione.
Invero, la società creditrice non ha prodotto il contratto di cessione concluso con la originaria titolare del credito, ma soltanto prova dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale suddetta, del relativo avviso di cessione.
Quest'ultimo, come si evince dal quarto comma dell'art. 58 cit.,
obbedisce al solo scopo di produrre gli effetti dell'art. 1264 c.c., ovverosia di rendere l'atto traslativo del credito opponibile al ceduto, privando di effetti liberatori gli eventuali pagamenti da lui eseguiti nelle mani del cedente.
Pagina 3 di 9 Tale adempimento pubblicitario, tuttavia, applicabile “al caso in cui
una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 5617/20).
Il medesimo arresto sopra citato, però, concede che il contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non lasci incertezze sul perimetro dell'avvenuta cessione, possa “anche risultare in concreto idoneo, secondo
il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume la titolarità di un credito” (v.
Cass., Sez. I, n. 5617 cit. e n. 15884/19);
A ben vedere, analogo principio è stato espresso anche negli arresti più
recenti e, in particolare, in Cass. Sez. III, n. 3405/24, laddove è detto che
“ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la
citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario” ed è al contempo richiesto che “l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova
dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare
con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione”.
Tale decisione è pertanto in linea, in ordine alla determinatezza del contratto di cessione e alla prova della sua esistenza, con il consolidato orientamento del giudice di legittimità, sopra richiamato e confermato da altri e recenti pronunce, per le quali “in tema di cessione in blocco dei crediti
Pagina 4 di 9 da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è […], sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass., Sez.
I, n. 21821/23).
Alla luce della libertà delle forme che connota il contratto di cessione,
infatti, l'avviso ex art. 58 T.U.B., ove dotato delle caratteristiche sopra esplicitate, ben può rappresentare indizio, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
dell'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti, da valutarsi con il resto del materiale probatorio;
un unico indizio, ove seriamente concludente e non contraddetto dal resto del materiale istruttorio, ben può a sua volta risultare sufficiente a raggiungere il risultato probatorio voluto (v. Cass., Sez.
I, n. 16993/07).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dà atto dell'avvenuta cessione all'odierna intervenuta di “tutti i crediti […]
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti
erogati in alte forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche
e sorti nel periodo compreso […] tra il 1° gennaio 1955 e il 31.12.2017 e
qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
La lista dei crediti, non specificamente contestata in quanto tale, è stata inoltre prodotta da parte opposta sub 6 e contiene codici numerici
Pagina 5 di 9 identificativi del contratto azionato, non contestati in quanto tali da parte opponente
La descrizione dell'oggetto della cessione appare pertanto sufficientemente univoca e dettagliata da consentire l'individuazione dei rapporti ceduti, anche senza disporre del testo negoziale;
non solo le concrete caratteristiche del credito in oggetto rientrano, a loro volta, in quelle astrattamente delineate nell'operazione di cessione, ma vi è espressa e univoca indicazione dei rapporti ceduti;
non vi sono prove o indizi che depongano in senso inverso;
inoltre, la creditrice procedente dispone del titolo esecutivo e ciò costituisce ulteriore indizio dell'effettiva cessione del credito in suo favore;
infine, la stessa cedente ha rilasciato (v. all. n. 5 di parte convenuta) espressa dichiarazione ricognitiva dell'avvenuta cessione, a sua volta rilevante sul piano indiziario.
Tutti gli elementi al vaglio del tribunale confermano, dunque, la legittimazione attiva della convenuta.
2.2. Gli opponenti eccepiscono, altresì, l'estinzione del credito residuo per intervenuta prescrizione decennale dello stesso.
Anche tale eccezione è infondata.
Anzitutto, va chiarito che nel contratto di mutuo le singole rate configurano non già obbligazioni autonome e distinte, ma un'unica singola obbligazione per la quale vi è un adempimento frazionato. D'altra parte, tale frazionamento è insito nella natura stessa del tipo negoziale, nel quale il mutuatario, destinatario dell'erogazione della somma ricevuta, non sarebbe in grado di restituirla immediatamente e non avrebbe altrimenti interesse a ricorrere a tale istituto.
Pagina 6 di 9 Tuttavia, la circostanza che il soddisfacimento del debito sia suddiviso in più rate non pregiudica la natura unitaria del contratto di mutuo. Di
conseguenza, non esistono tanti termini di prescrizione quante sono le rate del mutuo, ma, al contrario, vi è un unico termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
In tal senso si sono da ultimo espressi i Giudici di legittimità: “Il
frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto
di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono
le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non
decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza
dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il
frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel
piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento,
cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
cod. civ. (v. Cass., Sez. III, Ord. n. 4232/23).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che la durata del contratto di mutuo, stipulato il 16.12.2003 per la somma di € 120.000,00, è
stata stabilita in 180 mesi, corrispondenti a 180 rate mensili che la parte mutuataria si impegnava a corrispondere. Esse corrispondono al periodo di anni quindici e, pertanto, l'anno dal quale far decorrere il termine prescrizionale è il 2018.
È verosimile che vi sia stata un'anticipata risoluzione del rapporto,
avendo la creditrice spiegato intervento, solo parzialmente satisfattivo, in una procedura esecutiva ormai definita. Non è noto, tuttavia, quanto tale
Pagina 7 di 9 risoluzione sia avvenuta, né gli opponenti, sui quali grava l'onere di dimostrare l'estinzione del credito e di esporne specificamente le ragioni, lo hanno dedotto.
Ne consegue che il contestato credito non risulta prescritto al momento della presentazione del precetto, notificato il 30.1.2024.
2.3. Infine, le doglianze circa la genericità dell'atto di precetto, a loro volta sprovviste di specificità in ordine alle lacune ravvisate nell'atto di intimazione, non colgono nel segno, non essendo elemento essenziale dell'atto impugnato una particolare analiticità nell'esposizione delle ragioni creditorie.
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va rigettata.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi per la condanna ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e da nei confronti di in persona
[...] Parte_2 Controparte_1
del l.r.p.t., con citazione notificata il 23.2.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna le parti opponenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate ex Controparte_1
d.m. n. 55/14 (scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00), in complessivi € 2.540,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €840,00 per la
Pagina 8 di 9 fase istruttoria e 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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