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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2131/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2131/2022 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cuomo ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Paolo VI snc Aquino ………...….….Appellante
contro p.i. , in persona legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavaliere elettivamente domiciliata c/o l'
[...]
...Appellata Controparte_2
e c.f. in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_2
alla Via XX Settembre n.5 (P.zza IV Novembre) nello studio dell'avv. Ermete Grossi che CP_3
lo rappresenta e difende ……………………………………………………….………….……Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati con le memorie depositate per l'udienza virtuale del 4 giugno 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha esposto che con atto di citazione del giorno 8 ottobre 2019, instaurò innanzi al Giudice di Pace di un giudizio nei confronti del CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, e dell' in persona del Controparte_3 Controparte_4
Direttore Generale pro tempore, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo, un'autovettura Audi A3, targa FB546WK. Nello specifico, il Pt_1
dichiarò che Il danno derivò dall'improvviso attraversamento della Via Leuciana, in corrispondenza del distributore ENI (già AGEF), sito nel Comune di Pontecorvo (FR), da parte di un cane di grossa taglia,
tipo maremmano, di colore bianco, randagio o comunque vagante. Il ha anche riferito che il Pt_1
Cont
e l' di si costituirono in giudizio, contestando essenzialmente la Controparte_3 CP_1
natura randagia dell'animale e, per l'effetto, eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'appellante ha lamentato quindi, che con sentenza n. 7/2022 del 27 dicembre 2021, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2022, l'Ufficio del Giudice di Pace di , dopo aver rigettato CP_2
Cont l'eccezione preliminare dell' sulla nullità dell'atto di citazione, ha poi rigettato anche la domanda da lui proposta, ritenendo che egli, attore in quel giudizio ed appellante nel presente, non avesse fornito una prova sufficiente dei fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria, in base all'art. 2697
del codice civile. L'appellante ha pure riferito che a seguito del rigetto della domanda, il Giudice lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio sia in favore del sia in favore Controparte_3
dell' . Parte_2
Avverso la citata sentenza n. 7/2022 ha proposto appello e ha contestato la decisione Parte_1
del Giudice di Pace di ritenendola viziata da gravi errori di valutazione delle prove e da CP_2
carenze motivazionali su punti essenziali della controversia. In primo luogo, il sostiene che la Pt_1
decisione ha ingiustamente escluso la prova della domanda, nonostante gli elementi raccolti dimostrassero in modo chiaro che l'incidente fosse stato causato da un cane randagio o vagante: il al riguardo ha dedotto che dalla ricostruzione dei fatti emerge che, subito dopo il sinistro, i Pt_1
Carabinieri intervenuti accertarono la presenza di un cane ferito, simile a quello descritto dal pagina 2 di 8 conducente, rinvenuto nei pressi di un'abitazione privata. Gli accertamenti svolti permisero di escludere che l'animale appartenesse al proprietario dell'immobile, poiché i cani di quest'ultimo erano sani e regolarmente custoditi: pertanto, l'annotazione di servizio dei militari, non contestata e avente valore di atto pubblico, confermava la natura randagia dell'animale. Il ha pure dedotto che le Pt_1
Cont successive deposizioni testimoniali, comprese quelle dei funzionari dell' intervenuti sul luogo,
hanno ulteriormente confermato che il cane fosse privo di microchip e, quindi, da considerarsi randagio. Anche la circostanza che l'animale si fosse allontanato spontaneamente dopo l'incidente avvalorava tale conclusione. Alla luce di tali elementi, l'appellante ha riferito che nel primo giudizio,
egli assolse pienamente all'onere probatorio, dimostrando che il danno derivò dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane non di proprietà di alcuno: di conseguenza, gli
Cont enti convenuti – il e l' – risultavano correttamente citati, in Controparte_3 CP_1
quanto responsabili, per legge, della gestione e del controllo degli animali randagi sul territorio.
L'appellante censura, pertanto, l'erronea affermazione del Giudice circa la carenza di legittimazione passiva degli enti, osservando che non vi erano elementi per ipotizzare un coinvolgimento di soggetti privati, né per escludere le responsabilità istituzionali previste dalla normativa vigente. Infine,
l'appellante critica la condanna alle spese processuali, ritenuta ingiustificata e sproporzionata, poiché
la peculiarità della vicenda e l'oggettiva difficoltà di individuare i soggetti responsabili avrebbero imposto, quanto meno, una compensazione delle spese tra le parti. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia al Tribunale adito, per i motivi tutti di
cui in narrativa, in riforma della gravata sentenza, contraits reiectis,In via preliminare: dichiarare
ammissibile l'appello; In via principale: nel merito accogliere l'appello per motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma della sentenza 7/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di , RG CP_2
3722/19, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante in prime cure e rigettare ogni avversa
domanda e pretesa avanzata dall'odierno appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio
esposti nell'atto; in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della gravata pagina 3 di 8 sentenza, quantomeno compensare le spese del giudizio di primo grado per ragioni di cui in premessa.
Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ai due gradi di giudizio”.
Cont Si è costituita l' che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha dedotto che la tesi dell'appellante sulla errata interpretazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di primo grado non trova riscontro né logico né probatorio. L'Ente ha riferito che il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che l'attore non avesse fornito una prova sufficiente a dimostrare la natura randagia del cane responsabile del sinistro, poiché dall'esame delle dichiarazioni rese dai funzionari
Cont dell' è infatti emerso che il cane ferito, rinvenuto nei pressi dell'abitazione del , (indicato Pt_3
dai testimoni) era privo di microchip, ma tale elemento, da solo, non poteva essere considerato sufficiente per qualificarlo come randagio, poiché anche gli altri due cani di proprietà del Pt_3
Cont risultavano sprovvisti di identificazione elettronica. Inoltre, l' a rappresentato che il primo Giudice
ha altresì valutato le testimonianze rese dai familiari del , ritenendo che le loro dichiarazioni non Pt_3
fossero del tutto attendibili, poiché finalizzate a escludere qualunque responsabilità del congiunto.
L'insieme delle prove ha quindi condotto a ritenere non provata la natura randagia dell'animale,
considerata la possibilità che potesse appartenere proprio al , circostanza che, se confermata, Pt_3
avrebbe comportato una diversa individuazione del soggetto responsabile del danno. In tale quadro,
Cont quindi, l' ha osservato che la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione logica e coerente, fondata su un esame complessivo delle testimonianze e degli accertamenti svolti, che giustifica il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese processuali in capo all'attore.
Cont Inoltre, l' ha esposto che il secondo motivo di appello è inammissibile e infondato. Nello specifico
Cont l' ha rappresentato che l'appellante contesta la decisione del Giudice di Pace sostenendo che questi
Cont avrebbe errato nel valutare la legittimazione passiva del e dell' Tuttavia, la normativa in CP_3
materia di randagismo attribuisce la responsabilità primaria della vigilanza e del controllo dei cani
Cont randagi ai Comuni, mentre l' svolge soltanto funzioni tecniche e di supporto, agendo su delega e non in modo autonomo. Secondo la legislazione nazionale e regionale, nonché le disposizioni pagina 4 di 8 Cont amministrative vigenti, l'intervento dell' può avvenire solo su richiesta o ordinanza comunale. Ne
consegue che l' non può essere ritenuta direttamente responsabile nei confronti dei Controparte_1
cittadini per danni causati da animali vaganti. La decisione del Giudice di Pace, che ha escluso la sua
Cont legittimazione passiva, risulta pertanto corretta e pienamente conforme alla legge. Infine, l' ha dedotto che anche il terzo motivo di appello è infondato: il Giudice di Pace ha rigettato la domanda nel merito per mancata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., statuendo quindi correttamente che le spese di giudizio dovessero seguire la soccombenza, in conformità al principio generale previsto dal Codice di
Cont procedura civile. Sul fondamento di tali presupposti l' ha così concluso: “…Voglia il Giudice del
Tribunale adito, contrariis reiectis, - dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello
proposto da nei confronti dell' e del Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso al sentenza n. 7/22 del Giudice di Pace di , Avv. Antonio Di Zazzo, per le ragioni di cui CP_2
sopra. Nel merito, rigettare le domande tutte di parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese”.
Si è costituito il che ha condiviso la decisione del primo Giudice poiché questi Controparte_3
ha valutato in maniera completa e coerente tutte le risultanze istruttorie, giungendo a una decisione corretta sia sotto il profilo fattuale che giuridico. L'Ente, inoltre, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo responsabile del sinistro riportando le stesse motivazioni dedotte
Cont dall' circa la proprietà del cane al . Inoltre, il ha dedotto che la normativa regionale Pt_3 CP_3
Cont e le competenze attribuite agli Enti locali e all stabiliscono che il ha il compito di CP_3
costruire e mantenere i canili, mentre l'accalappiamento dei cani randagi è di esclusiva competenza dei
Cont servizi veterinari dell' Nel caso concreto, il ha riferito di aver assolto ai propri obblighi CP_3
tramite la convenzione con la ditta incaricata del canile sanitario, tuttavia, nessuna segnalazione o osservazione riguardante il cane randagio gli è stata fatta . Di conseguenza, il ha ritenuto che CP_3
non possa essere ritenuto responsabile del sinistro, avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge.
Da ciò discende la corretta valutazione delle risultanze processuali operata dal Giudice di prime cure e pagina 5 di 8 sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis rejectis: 1) In via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 7 /22 del 27 .12.2021
emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di , con ogni conseguenza di legge e di ragione”. CP_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita il rigetto.
Nel caso che occupa giova premettere che la responsabilità degli enti locali per i danni cagionati a terzi da cani randagi rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze in materia di riparto dell'onere probatorio tra danneggiato e danneggiante. Al riguardo la
Suprema Corte ha, infatti, precisato che “la responsabilità per i danni provocati da animali randagi è
disciplinata dalle norme generali dell'art. 2043 c.c., e non da quelle di cui all'art. 2052 c.c., richiedendo pertanto la prova, da parte del danneggiato, di una specifica condotta colposa riconducibile all'ente e del nesso causale tra l'evento dannoso e l'omesso adempimento di un obbligo concretamente esigibile,
non potendosi invece affermare la responsabilità sulla sola base dell'individuazione dell'ente preposto al controllo del fenomeno del randagismo o incaricato della cattura e custodia dei cani randagi” (Cass.
n. 31957/2018, Cass. 16788/2025).
Nella fattispecie, sono da condividere gli argomenti del primo Giudice posti a fondamento della decisione impugnata: egli ha correttamente ritenuto che la parte attrice – odierna appellante – non ha fornito adeguata prova circa la circostanza che il cane coinvolto nel sinistro denunciato fosse realmente un animale randagio, non potendosi ragionevolmente escludere che appartenesse a terzi. Dagli atti del giudizio di primo grado, ed in particolare dalla deposizione dei testimoni ascoltati, risulta che l'animale, al momento dell'incidente non era accompagnato dal padrone ma non è emerso che fosse sprovvisto di collare. Tali elementi non sono sufficienti a comprovare la tesi attorea secondo cui si trattasse di un cane randagio, non potendosi escludere che esso fosse semplicemente sfuggito al pagina 6 di 8 controllo del proprietario. Né può attribuirsi valore decisivo alla mancanza del microchip, trattandosi di circostanza comune nei contesti urbani, ove non di rado i proprietari, come il non provvedono a Pt_3
impiantare il chip. Parimenti, dagli atti non emergono ulteriori elementi idonei a sostenere la natura randagia del cane, quali, ad esempio, l'appartenenza a un branco o la presenza di segnalazioni da parte dei cittadini circa la sua presenza nella zona interessata dal sinistro.
Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi corretta la valutazione del Giudice di Pace, secondo cui –
mancando la prova certa della natura randagia del cane – la domanda risarcitoria è infondata in radice.
A ciò si aggiunga che, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, non è stata dimostrata neppure la sussistenza del nesso di causalità tra le presunte omissioni imputate al – ritenuto CP_3
Cont responsabile della cattiva gestione del canile comunale – e all' – per non aver proceduto alla cattura del presunto randagio – e il danno lamentato.
L'appellante, infatti, non ha provato che il fosse stato destinatario di segnalazioni specifiche CP_3
circa la presenza del cane nel territorio cittadino, tali da rendere concretamente esigibile l'attivazione del servizio di cattura e ricovero dell'animale presso il canile. Pertanto, non avendo l'appellante dimostrato che il cane coinvolto nel sinistro fosse stato oggetto di segnalazioni alle autorità, né che la sua presenza fosse nota e stabile nella zona dell'incidente, non può ritenersi provato il nesso causale ex art. 2043 c.c. tra condotta omissiva ed evento dannoso.
Alla luce di quanto esposto, poiché il Giudice di Pace ha correttamente rilevato la mancanza di prova sia della natura randagia dell'animale sia del nesso eziologico tra le condotte omissive ascritte ai convenuti e il danno lamentato, l'appello deve ritenersi infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Allo stesso modo non hanno pregio le doglianze dell'appellante sul governo delle spese del primo grado, non sussistono nella fattispecie motivi per giustificare la compensazione delle spese: un giudice può disporre la compensazione delle spese solo in presenza di 'gravi ed eccezionali ragioni”, che non ricorrono nella specie.
Le altre questioni devono essere assorbite. pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2024 e lo scaglione fra € 1.100 e € 5.200,00 sul fondamento del valore dichiarato in primo grado, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza del Giudice di pace di Cassino n. 7/2022
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Parte_1 CP_3
, in persona del Sindaco p.t. che si quantificano in € 1.701,00 per compensi professionali
[...]
oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. che si quantificano in € Controparte_1
1.701,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 17 novembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2131/2022 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cuomo ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Paolo VI snc Aquino ………...….….Appellante
contro p.i. , in persona legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavaliere elettivamente domiciliata c/o l'
[...]
...Appellata Controparte_2
e c.f. in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_2
alla Via XX Settembre n.5 (P.zza IV Novembre) nello studio dell'avv. Ermete Grossi che CP_3
lo rappresenta e difende ……………………………………………………….………….……Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati con le memorie depositate per l'udienza virtuale del 4 giugno 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha esposto che con atto di citazione del giorno 8 ottobre 2019, instaurò innanzi al Giudice di Pace di un giudizio nei confronti del CP_2
, in persona del Sindaco pro tempore, e dell' in persona del Controparte_3 Controparte_4
Direttore Generale pro tempore, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo, un'autovettura Audi A3, targa FB546WK. Nello specifico, il Pt_1
dichiarò che Il danno derivò dall'improvviso attraversamento della Via Leuciana, in corrispondenza del distributore ENI (già AGEF), sito nel Comune di Pontecorvo (FR), da parte di un cane di grossa taglia,
tipo maremmano, di colore bianco, randagio o comunque vagante. Il ha anche riferito che il Pt_1
Cont
e l' di si costituirono in giudizio, contestando essenzialmente la Controparte_3 CP_1
natura randagia dell'animale e, per l'effetto, eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'appellante ha lamentato quindi, che con sentenza n. 7/2022 del 27 dicembre 2021, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2022, l'Ufficio del Giudice di Pace di , dopo aver rigettato CP_2
Cont l'eccezione preliminare dell' sulla nullità dell'atto di citazione, ha poi rigettato anche la domanda da lui proposta, ritenendo che egli, attore in quel giudizio ed appellante nel presente, non avesse fornito una prova sufficiente dei fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria, in base all'art. 2697
del codice civile. L'appellante ha pure riferito che a seguito del rigetto della domanda, il Giudice lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio sia in favore del sia in favore Controparte_3
dell' . Parte_2
Avverso la citata sentenza n. 7/2022 ha proposto appello e ha contestato la decisione Parte_1
del Giudice di Pace di ritenendola viziata da gravi errori di valutazione delle prove e da CP_2
carenze motivazionali su punti essenziali della controversia. In primo luogo, il sostiene che la Pt_1
decisione ha ingiustamente escluso la prova della domanda, nonostante gli elementi raccolti dimostrassero in modo chiaro che l'incidente fosse stato causato da un cane randagio o vagante: il al riguardo ha dedotto che dalla ricostruzione dei fatti emerge che, subito dopo il sinistro, i Pt_1
Carabinieri intervenuti accertarono la presenza di un cane ferito, simile a quello descritto dal pagina 2 di 8 conducente, rinvenuto nei pressi di un'abitazione privata. Gli accertamenti svolti permisero di escludere che l'animale appartenesse al proprietario dell'immobile, poiché i cani di quest'ultimo erano sani e regolarmente custoditi: pertanto, l'annotazione di servizio dei militari, non contestata e avente valore di atto pubblico, confermava la natura randagia dell'animale. Il ha pure dedotto che le Pt_1
Cont successive deposizioni testimoniali, comprese quelle dei funzionari dell' intervenuti sul luogo,
hanno ulteriormente confermato che il cane fosse privo di microchip e, quindi, da considerarsi randagio. Anche la circostanza che l'animale si fosse allontanato spontaneamente dopo l'incidente avvalorava tale conclusione. Alla luce di tali elementi, l'appellante ha riferito che nel primo giudizio,
egli assolse pienamente all'onere probatorio, dimostrando che il danno derivò dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane non di proprietà di alcuno: di conseguenza, gli
Cont enti convenuti – il e l' – risultavano correttamente citati, in Controparte_3 CP_1
quanto responsabili, per legge, della gestione e del controllo degli animali randagi sul territorio.
L'appellante censura, pertanto, l'erronea affermazione del Giudice circa la carenza di legittimazione passiva degli enti, osservando che non vi erano elementi per ipotizzare un coinvolgimento di soggetti privati, né per escludere le responsabilità istituzionali previste dalla normativa vigente. Infine,
l'appellante critica la condanna alle spese processuali, ritenuta ingiustificata e sproporzionata, poiché
la peculiarità della vicenda e l'oggettiva difficoltà di individuare i soggetti responsabili avrebbero imposto, quanto meno, una compensazione delle spese tra le parti. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia al Tribunale adito, per i motivi tutti di
cui in narrativa, in riforma della gravata sentenza, contraits reiectis,In via preliminare: dichiarare
ammissibile l'appello; In via principale: nel merito accogliere l'appello per motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, in riforma della sentenza 7/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di , RG CP_2
3722/19, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'appellante in prime cure e rigettare ogni avversa
domanda e pretesa avanzata dall'odierno appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio
esposti nell'atto; in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della gravata pagina 3 di 8 sentenza, quantomeno compensare le spese del giudizio di primo grado per ragioni di cui in premessa.
Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ai due gradi di giudizio”.
Cont Si è costituita l' che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha dedotto che la tesi dell'appellante sulla errata interpretazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di primo grado non trova riscontro né logico né probatorio. L'Ente ha riferito che il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che l'attore non avesse fornito una prova sufficiente a dimostrare la natura randagia del cane responsabile del sinistro, poiché dall'esame delle dichiarazioni rese dai funzionari
Cont dell' è infatti emerso che il cane ferito, rinvenuto nei pressi dell'abitazione del , (indicato Pt_3
dai testimoni) era privo di microchip, ma tale elemento, da solo, non poteva essere considerato sufficiente per qualificarlo come randagio, poiché anche gli altri due cani di proprietà del Pt_3
Cont risultavano sprovvisti di identificazione elettronica. Inoltre, l' a rappresentato che il primo Giudice
ha altresì valutato le testimonianze rese dai familiari del , ritenendo che le loro dichiarazioni non Pt_3
fossero del tutto attendibili, poiché finalizzate a escludere qualunque responsabilità del congiunto.
L'insieme delle prove ha quindi condotto a ritenere non provata la natura randagia dell'animale,
considerata la possibilità che potesse appartenere proprio al , circostanza che, se confermata, Pt_3
avrebbe comportato una diversa individuazione del soggetto responsabile del danno. In tale quadro,
Cont quindi, l' ha osservato che la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione logica e coerente, fondata su un esame complessivo delle testimonianze e degli accertamenti svolti, che giustifica il rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese processuali in capo all'attore.
Cont Inoltre, l' ha esposto che il secondo motivo di appello è inammissibile e infondato. Nello specifico
Cont l' ha rappresentato che l'appellante contesta la decisione del Giudice di Pace sostenendo che questi
Cont avrebbe errato nel valutare la legittimazione passiva del e dell' Tuttavia, la normativa in CP_3
materia di randagismo attribuisce la responsabilità primaria della vigilanza e del controllo dei cani
Cont randagi ai Comuni, mentre l' svolge soltanto funzioni tecniche e di supporto, agendo su delega e non in modo autonomo. Secondo la legislazione nazionale e regionale, nonché le disposizioni pagina 4 di 8 Cont amministrative vigenti, l'intervento dell' può avvenire solo su richiesta o ordinanza comunale. Ne
consegue che l' non può essere ritenuta direttamente responsabile nei confronti dei Controparte_1
cittadini per danni causati da animali vaganti. La decisione del Giudice di Pace, che ha escluso la sua
Cont legittimazione passiva, risulta pertanto corretta e pienamente conforme alla legge. Infine, l' ha dedotto che anche il terzo motivo di appello è infondato: il Giudice di Pace ha rigettato la domanda nel merito per mancata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., statuendo quindi correttamente che le spese di giudizio dovessero seguire la soccombenza, in conformità al principio generale previsto dal Codice di
Cont procedura civile. Sul fondamento di tali presupposti l' ha così concluso: “…Voglia il Giudice del
Tribunale adito, contrariis reiectis, - dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'appello
proposto da nei confronti dell' e del Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso al sentenza n. 7/22 del Giudice di Pace di , Avv. Antonio Di Zazzo, per le ragioni di cui CP_2
sopra. Nel merito, rigettare le domande tutte di parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese”.
Si è costituito il che ha condiviso la decisione del primo Giudice poiché questi Controparte_3
ha valutato in maniera completa e coerente tutte le risultanze istruttorie, giungendo a una decisione corretta sia sotto il profilo fattuale che giuridico. L'Ente, inoltre, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo responsabile del sinistro riportando le stesse motivazioni dedotte
Cont dall' circa la proprietà del cane al . Inoltre, il ha dedotto che la normativa regionale Pt_3 CP_3
Cont e le competenze attribuite agli Enti locali e all stabiliscono che il ha il compito di CP_3
costruire e mantenere i canili, mentre l'accalappiamento dei cani randagi è di esclusiva competenza dei
Cont servizi veterinari dell' Nel caso concreto, il ha riferito di aver assolto ai propri obblighi CP_3
tramite la convenzione con la ditta incaricata del canile sanitario, tuttavia, nessuna segnalazione o osservazione riguardante il cane randagio gli è stata fatta . Di conseguenza, il ha ritenuto che CP_3
non possa essere ritenuto responsabile del sinistro, avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge.
Da ciò discende la corretta valutazione delle risultanze processuali operata dal Giudice di prime cure e pagina 5 di 8 sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis rejectis: 1) In via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 7 /22 del 27 .12.2021
emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di , con ogni conseguenza di legge e di ragione”. CP_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita il rigetto.
Nel caso che occupa giova premettere che la responsabilità degli enti locali per i danni cagionati a terzi da cani randagi rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze in materia di riparto dell'onere probatorio tra danneggiato e danneggiante. Al riguardo la
Suprema Corte ha, infatti, precisato che “la responsabilità per i danni provocati da animali randagi è
disciplinata dalle norme generali dell'art. 2043 c.c., e non da quelle di cui all'art. 2052 c.c., richiedendo pertanto la prova, da parte del danneggiato, di una specifica condotta colposa riconducibile all'ente e del nesso causale tra l'evento dannoso e l'omesso adempimento di un obbligo concretamente esigibile,
non potendosi invece affermare la responsabilità sulla sola base dell'individuazione dell'ente preposto al controllo del fenomeno del randagismo o incaricato della cattura e custodia dei cani randagi” (Cass.
n. 31957/2018, Cass. 16788/2025).
Nella fattispecie, sono da condividere gli argomenti del primo Giudice posti a fondamento della decisione impugnata: egli ha correttamente ritenuto che la parte attrice – odierna appellante – non ha fornito adeguata prova circa la circostanza che il cane coinvolto nel sinistro denunciato fosse realmente un animale randagio, non potendosi ragionevolmente escludere che appartenesse a terzi. Dagli atti del giudizio di primo grado, ed in particolare dalla deposizione dei testimoni ascoltati, risulta che l'animale, al momento dell'incidente non era accompagnato dal padrone ma non è emerso che fosse sprovvisto di collare. Tali elementi non sono sufficienti a comprovare la tesi attorea secondo cui si trattasse di un cane randagio, non potendosi escludere che esso fosse semplicemente sfuggito al pagina 6 di 8 controllo del proprietario. Né può attribuirsi valore decisivo alla mancanza del microchip, trattandosi di circostanza comune nei contesti urbani, ove non di rado i proprietari, come il non provvedono a Pt_3
impiantare il chip. Parimenti, dagli atti non emergono ulteriori elementi idonei a sostenere la natura randagia del cane, quali, ad esempio, l'appartenenza a un branco o la presenza di segnalazioni da parte dei cittadini circa la sua presenza nella zona interessata dal sinistro.
Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi corretta la valutazione del Giudice di Pace, secondo cui –
mancando la prova certa della natura randagia del cane – la domanda risarcitoria è infondata in radice.
A ciò si aggiunga che, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, non è stata dimostrata neppure la sussistenza del nesso di causalità tra le presunte omissioni imputate al – ritenuto CP_3
Cont responsabile della cattiva gestione del canile comunale – e all' – per non aver proceduto alla cattura del presunto randagio – e il danno lamentato.
L'appellante, infatti, non ha provato che il fosse stato destinatario di segnalazioni specifiche CP_3
circa la presenza del cane nel territorio cittadino, tali da rendere concretamente esigibile l'attivazione del servizio di cattura e ricovero dell'animale presso il canile. Pertanto, non avendo l'appellante dimostrato che il cane coinvolto nel sinistro fosse stato oggetto di segnalazioni alle autorità, né che la sua presenza fosse nota e stabile nella zona dell'incidente, non può ritenersi provato il nesso causale ex art. 2043 c.c. tra condotta omissiva ed evento dannoso.
Alla luce di quanto esposto, poiché il Giudice di Pace ha correttamente rilevato la mancanza di prova sia della natura randagia dell'animale sia del nesso eziologico tra le condotte omissive ascritte ai convenuti e il danno lamentato, l'appello deve ritenersi infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Allo stesso modo non hanno pregio le doglianze dell'appellante sul governo delle spese del primo grado, non sussistono nella fattispecie motivi per giustificare la compensazione delle spese: un giudice può disporre la compensazione delle spese solo in presenza di 'gravi ed eccezionali ragioni”, che non ricorrono nella specie.
Le altre questioni devono essere assorbite. pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2024 e lo scaglione fra € 1.100 e € 5.200,00 sul fondamento del valore dichiarato in primo grado, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza del Giudice di pace di Cassino n. 7/2022
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del Parte_1 CP_3
, in persona del Sindaco p.t. che si quantificano in € 1.701,00 per compensi professionali
[...]
oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. che si quantificano in € Controparte_1
1.701,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 17 novembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
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