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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14601/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14601/2023
Tra
Parte_1
[...
[...]
Oggi 2 maggio 2025, alle ore 11.00 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
i procuratori delle parti, i quali insistono nelle note conclusive depositate e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella
1 persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°14601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE DI C.F._1
BELMONTE N.90 90139 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. CASISA
SABRINA per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO C.F._2
VENETO N. 3 90100 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. SPEDALE
ALBERTO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile. mediante la lettura, all'udienza del 02/05/2025, alle ore 19.00 , ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- rigetta la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Palermo via Messina Marine n. 169, p. 2° e 3°;
.- rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo proposta dalla NO;
Parte_1
.- rigetta la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo,
c.p.c.;
.- condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi
2 professionali, oltre rimborso per spese generali e iva e cpa, come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con il presente ricorso la NO esponeva di avere Parte_1
sottoscritto con l'avvocato , in data 20 giugno 2022, un Controparte_1
contratto di comodato d'uso relativo all'immobile sito in Palermo via Messina
Marine n. 169, p. 2° e 3°, concesso in locazione alla NO , e di Parte_1
essere, pertanto, subentrata al proprietario nel contratto di locazione. La stessa sosteneva inoltre che il rapporto locatizio fosse stato risolto dal locatore con dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate in data 6/6/2023, di avere chiesto alla conduttrice pertanto di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione alle medesime condizioni del precedente e che quest'ultima, dopo avere in un primo momento accettato la proposta, si era rifiutata di concludere il nuovo contratto di locazione.
La ricorrente ha chiesto pertanto che il Tribunale di Palermo dichiari l'occupazione sine titulo dell'immobile suindicato da parte dell'odierna resistente, condanni quest'ultima al rilascio dello stesso a proprio favore ed al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa sulla base del valore locativo dell'immobile, con vittoria delle spese di lite.
L'odierna resistente si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha contestato le asserzioni di parte di ricorrente, assumendone l'infondatezza e la non corrispondenza al vero. In particolare, la NO ha Pt_1
dichiarato di avere ricevuto la notifica di diversi atti di pignoramento presso terzi, aventi ad oggetto i canoni di locazione dell'immobile condotto in locazione e di avere sospeso il pagamento degli stessi a favore dell'avvocato a decorrere CP_1
dal mese di giugno 2023 in ottemperanza all'ordine impartitole dal Tribunale. La stessa dichiarava altresì di non avere avuto comunicazione formale del contratto di comodato, di non avere concordato la risoluzione anticipata della locazione e di avere continuato a versare fino al giugno 2023 i canoni di locazione a favore del proprietario dell'immobile, che comunque non li ha mai rifiutati.
La stessa ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla
3 NO , e la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite e Parte_1
altresì ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria documentale e delle difese spiegate dalle parti le domande proposte da parte ricorrente appaiono infondate e vanno pertanto respinte.
La fattispecie di occupazione senza titolo di un immobile si configura, infatti, qualora l'occupante dell'immobile non abbia un titolo per l'occupazione, ovvero sia in possesso di un titolo abitativo invalido o annullabile.
Nel caso in esame, non può configurarsi la fattispecie descritta da parte ricorrente, essendo esistente e tuttora efficace il contratto di locazione concluso tra l'avvocato , proprietario dell'immobile sito in Palermo Controparte_2
via Messina Marine n.169 e la NO , in data 1 settembre 2021, Parte_1
con prima scadenza nell'anno 2025.
Come è noto, la legge 431 del 1998 stabilisce all'articolo 2 che il contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro in assenza dei presupposti, tassativamente indicati all'art. 3 per la risoluzione anticipata del contratto, alla seconda scadenza si rinnova, ove nessuno dei contraenti comunichi, con lettera raccomandata inviata all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo.
Nella fattispecie che ci occupa, l'odierna ricorrente non ha dimostrato la tempestiva comunicazione alla resistente, nei termini di legge, della risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte del proprietario dell'immobile oggetto del presente giudizio.
La stessa ha soltanto esposto di essere divenuta comodataria nell'immobile stesso e di avere chiesto più volte alla conduttrice di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione, ottenendone tuttavia un netto rifiuto.
Giova ricordare che, ai sensi degli artt. 2721 e ss.c.c., i contratti possono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro redazione e non è ammessa la prova per testi delle modifiche al contenuto di un contratto. Per tale motivo, sono state dichiarate inammissibili le prove testimoniali articolate da parte
4 ricorrente.
Quest'ultima non ha allegato elementi probatori idonei a fornire la prova della sussistenza di un accordo consensuale tra il proprietario dell'immobile de quo e la conduttrice, odierna resistente, per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. La comunicazione effettuata dall'avvocato all'Agenzia delle CP_1
Entrate dell'avvenuta risoluzione del contratto non spiega alcuna efficacia nei confronti della conduttrice.
Appare quindi del tutto inammissibile la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Palermo via Messina Marine n.
169, da parte della NO , la quale è in possesso di un regolare e Parte_1
tuttora efficace contratto di locazione.
Va altresì rilevato che la resistente ha dimostrato documentalmente l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione a favore del proprietario dell'immobile, fino al mese di giugno 2023, anche successivamente alla asserita stipula del contratto di comodato avvenuta in data 20 giugno 2022, smentendo le asserzioni della ricorrente circa la conoscenza dell'esistenza del contratto di comodato. Dal mese di giugno 2023 la conduttrice ha omesso il pagamento dei canoni di locazione, in seguito alla notifica degli atti di pignoramento presso terzi, in qualità di terzo pignorato, e dell'ordine di accantonamento delle somme dovute all'avvocato . Controparte_1
In conseguenza del rigetto della domanda principale di riconoscimento della occupazione senza titolo dell'immobile in oggetto, va rigettata altresì la domanda proposta dalla parte ricorrente di condanna della NO al risarcimento del Pt_1
danno e al pagamento della indennità di occupazione senza titolo a decorrere dal mese di luglio 2023.
Per tutto quanto sopra esposto pertanto le domande formulate da parte attrice vanno rigettate e le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale 147 del 2022 nella fascia di valore indicata dalla ricorrente, vanno lasciate a carico della parte soccombente.
Va rigettata, altresì, la domanda di condanna della ricorrente per
5 responsabilità aggravata, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma terzo, c.p.c., si configura un abuso del diritto, integrante colpa grave, qualora sia proposta un'azione giudiziaria basata su motivi manifestamente infondati, che pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nella proposizione di un giudizio.
Nella fattispecie in esame non si rileva la sussistenza della richiesta colpa grave della ricorrente nella proposizione del presente giudizio.
Così è deciso in Palermo il 2.05.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14601/2023
Tra
Parte_1
[...
[...]
Oggi 2 maggio 2025, alle ore 11.00 innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
i procuratori delle parti, i quali insistono nelle note conclusive depositate e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella
1 persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°14601 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE DI C.F._1
BELMONTE N.90 90139 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. CASISA
SABRINA per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO C.F._2
VENETO N. 3 90100 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. SPEDALE
ALBERTO per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile. mediante la lettura, all'udienza del 02/05/2025, alle ore 19.00 , ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- rigetta la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Palermo via Messina Marine n. 169, p. 2° e 3°;
.- rigetta la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo proposta dalla NO;
Parte_1
.- rigetta la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo,
c.p.c.;
.- condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi
2 professionali, oltre rimborso per spese generali e iva e cpa, come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con il presente ricorso la NO esponeva di avere Parte_1
sottoscritto con l'avvocato , in data 20 giugno 2022, un Controparte_1
contratto di comodato d'uso relativo all'immobile sito in Palermo via Messina
Marine n. 169, p. 2° e 3°, concesso in locazione alla NO , e di Parte_1
essere, pertanto, subentrata al proprietario nel contratto di locazione. La stessa sosteneva inoltre che il rapporto locatizio fosse stato risolto dal locatore con dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate in data 6/6/2023, di avere chiesto alla conduttrice pertanto di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione alle medesime condizioni del precedente e che quest'ultima, dopo avere in un primo momento accettato la proposta, si era rifiutata di concludere il nuovo contratto di locazione.
La ricorrente ha chiesto pertanto che il Tribunale di Palermo dichiari l'occupazione sine titulo dell'immobile suindicato da parte dell'odierna resistente, condanni quest'ultima al rilascio dello stesso a proprio favore ed al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa sulla base del valore locativo dell'immobile, con vittoria delle spese di lite.
L'odierna resistente si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha contestato le asserzioni di parte di ricorrente, assumendone l'infondatezza e la non corrispondenza al vero. In particolare, la NO ha Pt_1
dichiarato di avere ricevuto la notifica di diversi atti di pignoramento presso terzi, aventi ad oggetto i canoni di locazione dell'immobile condotto in locazione e di avere sospeso il pagamento degli stessi a favore dell'avvocato a decorrere CP_1
dal mese di giugno 2023 in ottemperanza all'ordine impartitole dal Tribunale. La stessa dichiarava altresì di non avere avuto comunicazione formale del contratto di comodato, di non avere concordato la risoluzione anticipata della locazione e di avere continuato a versare fino al giugno 2023 i canoni di locazione a favore del proprietario dell'immobile, che comunque non li ha mai rifiutati.
La stessa ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla
3 NO , e la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite e Parte_1
altresì ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria documentale e delle difese spiegate dalle parti le domande proposte da parte ricorrente appaiono infondate e vanno pertanto respinte.
La fattispecie di occupazione senza titolo di un immobile si configura, infatti, qualora l'occupante dell'immobile non abbia un titolo per l'occupazione, ovvero sia in possesso di un titolo abitativo invalido o annullabile.
Nel caso in esame, non può configurarsi la fattispecie descritta da parte ricorrente, essendo esistente e tuttora efficace il contratto di locazione concluso tra l'avvocato , proprietario dell'immobile sito in Palermo Controparte_2
via Messina Marine n.169 e la NO , in data 1 settembre 2021, Parte_1
con prima scadenza nell'anno 2025.
Come è noto, la legge 431 del 1998 stabilisce all'articolo 2 che il contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro in assenza dei presupposti, tassativamente indicati all'art. 3 per la risoluzione anticipata del contratto, alla seconda scadenza si rinnova, ove nessuno dei contraenti comunichi, con lettera raccomandata inviata all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo.
Nella fattispecie che ci occupa, l'odierna ricorrente non ha dimostrato la tempestiva comunicazione alla resistente, nei termini di legge, della risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte del proprietario dell'immobile oggetto del presente giudizio.
La stessa ha soltanto esposto di essere divenuta comodataria nell'immobile stesso e di avere chiesto più volte alla conduttrice di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione, ottenendone tuttavia un netto rifiuto.
Giova ricordare che, ai sensi degli artt. 2721 e ss.c.c., i contratti possono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro redazione e non è ammessa la prova per testi delle modifiche al contenuto di un contratto. Per tale motivo, sono state dichiarate inammissibili le prove testimoniali articolate da parte
4 ricorrente.
Quest'ultima non ha allegato elementi probatori idonei a fornire la prova della sussistenza di un accordo consensuale tra il proprietario dell'immobile de quo e la conduttrice, odierna resistente, per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. La comunicazione effettuata dall'avvocato all'Agenzia delle CP_1
Entrate dell'avvenuta risoluzione del contratto non spiega alcuna efficacia nei confronti della conduttrice.
Appare quindi del tutto inammissibile la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Palermo via Messina Marine n.
169, da parte della NO , la quale è in possesso di un regolare e Parte_1
tuttora efficace contratto di locazione.
Va altresì rilevato che la resistente ha dimostrato documentalmente l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione a favore del proprietario dell'immobile, fino al mese di giugno 2023, anche successivamente alla asserita stipula del contratto di comodato avvenuta in data 20 giugno 2022, smentendo le asserzioni della ricorrente circa la conoscenza dell'esistenza del contratto di comodato. Dal mese di giugno 2023 la conduttrice ha omesso il pagamento dei canoni di locazione, in seguito alla notifica degli atti di pignoramento presso terzi, in qualità di terzo pignorato, e dell'ordine di accantonamento delle somme dovute all'avvocato . Controparte_1
In conseguenza del rigetto della domanda principale di riconoscimento della occupazione senza titolo dell'immobile in oggetto, va rigettata altresì la domanda proposta dalla parte ricorrente di condanna della NO al risarcimento del Pt_1
danno e al pagamento della indennità di occupazione senza titolo a decorrere dal mese di luglio 2023.
Per tutto quanto sopra esposto pertanto le domande formulate da parte attrice vanno rigettate e le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale 147 del 2022 nella fascia di valore indicata dalla ricorrente, vanno lasciate a carico della parte soccombente.
Va rigettata, altresì, la domanda di condanna della ricorrente per
5 responsabilità aggravata, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma terzo, c.p.c., si configura un abuso del diritto, integrante colpa grave, qualora sia proposta un'azione giudiziaria basata su motivi manifestamente infondati, che pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nella proposizione di un giudizio.
Nella fattispecie in esame non si rileva la sussistenza della richiesta colpa grave della ricorrente nella proposizione del presente giudizio.
Così è deciso in Palermo il 2.05.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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