TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 52486 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 28.11.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(appellante)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in Maglie via Malta n. 65, presso lo studio dell'avv. TOMA GABRIELE, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
1
(2)
Controparte_2
(appellato)
Procuratore di se stesso, con generalità, residenza, codice fiscale posta C.F._1
elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA L
MANARA 00100 ROMA , presso il proprio studio.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 28.11.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023, l ha proposto appello avverso la Pt_1
Sentenza Giudice di Pace di Roma n. 15191/2023 emessa il 20.7.23, non notificata, con cui ha richiesto l'integrale riforma della medesima e l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in suo danno sulla scorta della sentenza n. 15968- Controparte_2
2
A sostegno dell'appello l' ha sostenuto l'ammissibilità dell'appello deducendo la Pt_1
violazione di norme sul procedimento da parte del Giudice di Prime Cure che avrebbe reso una motivazione meramente apparente.
Nel costituirsi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello per nullità della procura conferita all'avv. Gabriele Toma, appartenente al libero foro, e nel merito ne ha contestato la fondatezza.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28.11.24 previa acquisizione del fascicolo di
I grado e concessione dei termini massimi di cui all'art. 352 c.p.c..
******************************************************
Occorre preliminarmente dichiarare l'ammissibilità dell'appello.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da Controparte_2
per difetto di delega rilevato che che ha conferito procura all'avv. Gabriele Toma,
[...] Pt_1
aveva facoltà di di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass.,
Ss. Uu., 19 novembre 2019, n. 30008). L'eventuale rilievo del difetto di procura, comunque, non avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello ma l'applicazione del disposto di cui all'art. 182 c.p.c..
3
Occorre poi evidenziare che il giudizio di I grado è costituito da un'opposizione preventiva all'esecuzione avente ad oggetto l'atto di precetto notificato da ad Controparte_2
il 27.1.23 per l'importo complessivo di € 795,60: esso si è concluso con la sentenza gravata che Pt_1
ha rigettato l'opposizione con condanna di al pagamento delle spese di lite a favore di Pt_1 [...]
. Controparte_2
Ora, come noto, ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione
(Cass., sez. VI-III, 31 gennaio 2022, n. 2882 del 31/01/2022). E' evidente, quindi, che la sentenza gravata è stata decisa dal Giudice di Pace secondo equità poiché non eccedeva il valore di € 1.100,00.
Tali sentenze, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'articolo 113 c.p.c., comma II, con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'articolo 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 1, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass., sez. VI-II, 3 aprile 2012, n. 5287, Cass., sez. II, 27 ottobre 2022, n. 31830).
Nel caso in esame, l'unico motivo di appello formulato è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 339, comma 3, c.p.c. di violazione dell'art. 111 COST., comma VI, per cui < provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.>> (Cass., sez. VI-III, ordinanza 25.09.18, n.
22598; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).
Dalla lettura della sentenza gravata emerge, infatti, che la motivazione resa dal Giudice di Pace di Roma contiene esclusivamente affermazioni generali ed astratte ed è priva di un benché minimo riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio. Essa non rende percepibile il fondamento della decisione poiché non si comprende il ragionamento seguito dal giudice: la parte motiva della sentenza,
4
che pur esiste graficamente, è composta da affermazioni estremamente vaghe e perplesse, che potrebbero avere un utilizzo indistinto anche non giuridico (Cass., Ss. Uu., 7 aprile 2014, n. 8053).
Si tratta, in conclusione, di motivazione non in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.. (Cass. Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4166).
In ragione della violazione dell'obbligo di motivazione riscontrato, l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ultimo comma.
Passando all'esame del merito, occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da come opposizione preventiva all'esecuzione poiché vertono sull'accertamento dell'esistenza del Pt_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata di in suo danno sulla scorta Controparte_2
della sentenza n. 15968-22 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 29.08.22.
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Ora, come noto, l'art. 5 octies del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.
215/2021, applicabile alle controversie iniziate dopo il 21 dicembre 2021, prevede che:
della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. Le disposizioni di cui al comma I si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>.
Nel caso in esame è stata documentata da parte appellante copia della richiesta di pagamento mediante PEC all'indirizzo t il 27.09.22. Tale documento non Email_1
5
costituisce prova dell'invio della richiesta in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, previsto dalla norma sopra citata poiché
[...]
avrebbe dovuto verificare all'indirizzo istituzionale di Controparte_2 Pt_1
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Richiesta-pagamento-spese-di-giudizio che la richiesta avrebbe dovuto essere inviata, in alternativa, all'indirizzo PEC della Direzione regionale di riferimento in relazione all'ambito provinciale di che ha emesso Controparte_4
l'atto impugnato ovvero alla all'indirizzo indicato Controparte_5
t; ovvero a mezzo raccomandata AR da Email_2
inviare in Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma a: “ – Richiesta Controparte_4
pagamento spese giudizio (Regione)”, indicando la Regione geografica in riferimento in relazione all'ambito provinciale di che ha emesso l'atto impugnato. Controparte_4
La richiesta inviata all'indirizzo PEC t di dedicato al Email_1 Pt_1
PCT, non ottempera al disposto di cui all'art. 5 octies del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 e, quindi, deve considerarsi priva di effetti nei confronti di che non era Pt_1
tenuta ad effettuare il pagamento in spregio a quanto statuito dal Legislatore.
Inoltre, va rilevato che , solo dopo aver inviato correttamente la Controparte_2
richiesta di cui all'art. 5 octies del D.L. n. 146-21 ed atteso il termine di 120 giorni previsto dalla norma, avrebbe potuto notificare il titolo esecutivo ad e successivamente intimare l'atto di precetto nel Pt_1
rispetto dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo
- concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
6
L'appello va, quindi, accolto e, in totale riforma della sentenza n. 1591-23 emessa dal Giudice di
Pace di Roma il 20.7.23, va dichiarata l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di sulla scorta della sentenza n. 15968-22 emessa dal Controparte_2 Pt_1
Giudice di Pace di Roma il 29.08.22.
Le spese di lite del I e del II grado di giudizio seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1591-23 emessa dal
Giudice di Pace di Roma il 20.7.23, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di sulla scorta Controparte_2 Pt_1
della sentenza n. 15968-22 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 29.08.22.
• Condanna al pagamento delle spese di lite del I e del II Controparte_2
grado di giudizio a favore di che liquida in € 1.519,00, oltre spese generali, Cpa Pt_1
ed Iva se dovuta, da attribuirsi all'avv. Gabriele Toma dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 25/03/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 29.08.22 per mancato rispetto del disposto di cui all'art.
5- octies del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 e dell'art. dall'art. 19
– octies del D.L. 148/2017 (conv. con modificazioni in legge n. 172/2017), che ha modificato, a sua volta, l'art. 14 del 31 dicembre 1996, n. 669).
L'appellante ha, quindi, indicato il capo della decisione che ha inteso appellare, come di seguito riportato: