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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 833/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 833 /2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale”, all'esito dell'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1
domiciliato in Corso della Repubblica n. 171, presso lo studio dell'Avv. Fraioli Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
CC (FR) Via Roma n. 68, presso lo studio dell'Avv. Stamegna Jacopo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 23.12.2007 a VA (FR) e che dalla loro unione nasceva il figlio Persona_1
(il 4.10.2009), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi
[...] alle seguenti condizioni: “1)- I coniugi acconsentono alla loro separazione personale e vivranno separati portandosi reciproco rispetto astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo;
2)- La casa coniugale sita in VA (FR), via Oliveto Scuro, n.5, verrà assegnata alla moglie che ne è anche la proprietaria per averla ereditata dal proprio genitore deceduto il Persona_2
05.04.2016; 3)- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, anche se, di fatto, rimarrà presso l'abitazione coniugale in via Oliveto Scuro,5, VA (FR), con facoltà del padre di averlo con sé ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità del figlio e preavvisando la madre;
4)-Il marito, che ha una pensione netta di euro 2.400,00 circa, suo unico reddito, contribuirà al mantenimento della moglie, che, attualmente, non lavora, con un assegno di euro 500,00 mensili ed al mantenimento del figlio minore con un assegno di euro 400,00 ed entrambi gli assegni verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie. Ciò fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, dopodiché, l'assegno di euro 400,00 verrà versato direttamente nei confronti di quest'ultimo; 5)-Eventuali spese extra per figlio saranno integralmente
a carico del padre, almeno sino a che la madre non dovesse lavorare ed avere un reddito proprio, nel qual caso anch'essa contribuirà al mantenimento ed alle spese extra per il figlio;
6)- I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente atto”.
All'udienza del 4.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla va disposto per le spese di lite stante l'accordo dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 833 /2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
4.06.2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in VA (FR) il 23/12/2007, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VA (FR) dell'anno 2007 , al n.11 , parte I,);
3) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 833 /2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale”, all'esito dell'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1
domiciliato in Corso della Repubblica n. 171, presso lo studio dell'Avv. Fraioli Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
CC (FR) Via Roma n. 68, presso lo studio dell'Avv. Stamegna Jacopo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 23.12.2007 a VA (FR) e che dalla loro unione nasceva il figlio Persona_1
(il 4.10.2009), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi
[...] alle seguenti condizioni: “1)- I coniugi acconsentono alla loro separazione personale e vivranno separati portandosi reciproco rispetto astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo;
2)- La casa coniugale sita in VA (FR), via Oliveto Scuro, n.5, verrà assegnata alla moglie che ne è anche la proprietaria per averla ereditata dal proprio genitore deceduto il Persona_2
05.04.2016; 3)- Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, anche se, di fatto, rimarrà presso l'abitazione coniugale in via Oliveto Scuro,5, VA (FR), con facoltà del padre di averlo con sé ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità del figlio e preavvisando la madre;
4)-Il marito, che ha una pensione netta di euro 2.400,00 circa, suo unico reddito, contribuirà al mantenimento della moglie, che, attualmente, non lavora, con un assegno di euro 500,00 mensili ed al mantenimento del figlio minore con un assegno di euro 400,00 ed entrambi gli assegni verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie. Ciò fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, dopodiché, l'assegno di euro 400,00 verrà versato direttamente nei confronti di quest'ultimo; 5)-Eventuali spese extra per figlio saranno integralmente
a carico del padre, almeno sino a che la madre non dovesse lavorare ed avere un reddito proprio, nel qual caso anch'essa contribuirà al mantenimento ed alle spese extra per il figlio;
6)- I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente atto”.
All'udienza del 4.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla va disposto per le spese di lite stante l'accordo dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 833 /2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
4.06.2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in VA (FR) il 23/12/2007, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VA (FR) dell'anno 2007 , al n.11 , parte I,);
3) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)