TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10898 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA PR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20367/22 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1095/22 emessa dal Giudice di Pace di
Barra, in data 09/03/22 a conclusione del giudizio recante R.G. 2242/2020 notificata in data
14/07/22.
TRA
, in persona del l.r.p.t., C.F. e P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Taglialatela, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._1
al Viale Gramsci, 18
appellante
E C.F. rappr.to e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
NO TO ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Napoli al Corso
MB I n. 228;
appellato
E
in persona del Prefetto p.t., con sede a Napoli in Piazza Controparte_2
Plebiscito, domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Napoli
alla Via Diaz, 11;
appellata
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. citò l' e la Controparte_1 Parte_1 CP_2
innanzi al giudice di pace di Barra impugnando la cartella esattoriale n.
[...]
07120130094348912, per mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per violazione del Codice della strada, per l'importo complessivo di € 1.158,83 di cui assumeva di aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo a causa dell'omessa rituale notificazione. Eccepì, quindi, l'irregolarità della procedura di riscossione e l'intervenuta prescrizione del credito. Nella contumacia della , si costituì l' , CP_2 Parte_1
contestando la fondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 1095/22, il giudice di pace ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato il credito posto a base della cartella esattoriale in oggetto,
condannando altresì l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure – dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – ha ritenuto accertata l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e quella di proposizione della domanda.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' Parte_1
.
[...]
Nella contumacia dell'ente impositore, si è costituito Controparte_1
resistendo al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.11.2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, senza la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente, deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e
la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura
di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle … ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato
(par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione,
qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza del giudice di pace di Napoli n. 1095/22, e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 24/11/2025.
Il Giudice
SA PR
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA PR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20367/22 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1095/22 emessa dal Giudice di Pace di
Barra, in data 09/03/22 a conclusione del giudizio recante R.G. 2242/2020 notificata in data
14/07/22.
TRA
, in persona del l.r.p.t., C.F. e P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Taglialatela, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli C.F._1
al Viale Gramsci, 18
appellante
E C.F. rappr.to e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
NO TO ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Napoli al Corso
MB I n. 228;
appellato
E
in persona del Prefetto p.t., con sede a Napoli in Piazza Controparte_2
Plebiscito, domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Napoli
alla Via Diaz, 11;
appellata
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. citò l' e la Controparte_1 Parte_1 CP_2
innanzi al giudice di pace di Barra impugnando la cartella esattoriale n.
[...]
07120130094348912, per mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate per violazione del Codice della strada, per l'importo complessivo di € 1.158,83 di cui assumeva di aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo a causa dell'omessa rituale notificazione. Eccepì, quindi, l'irregolarità della procedura di riscossione e l'intervenuta prescrizione del credito. Nella contumacia della , si costituì l' , CP_2 Parte_1
contestando la fondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 1095/22, il giudice di pace ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato il credito posto a base della cartella esattoriale in oggetto,
condannando altresì l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure – dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – ha ritenuto accertata l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e quella di proposizione della domanda.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' Parte_1
.
[...]
Nella contumacia dell'ente impositore, si è costituito Controparte_1
resistendo al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.11.2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, senza la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente, deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e
la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura
di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle … ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato
(par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione,
qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza del giudice di pace di Napoli n. 1095/22, e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 24/11/2025.
Il Giudice
SA PR
Firma digitale