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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
ON AF, LA
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 878/2021 depositato il 06/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 505/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 16/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101234 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 06-04-2021, la società “Ricorrente_2 srl” impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 505/20 del 07-09-2020, con cui la CTP di Brindisi aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso l'avviso di accertamento n. TVH03A101234/2019, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi ai fini IRES-IRAP-IVA per l'anno 2012.
La società appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza gravata per i seguenti motivi: 1) “nell'atto in contestazione l'Ufficio non ha specificato se l'avviso di accertamento di che trattasi è da considerarsi integrativo o parziale, ne consegue la nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 43 comma 3 e 41 bis del DPR 600/73”; 2) “mancata allegazione all'atto impugnato del pvc emesso dalla DR della Lombardia nei confronti di un fornitore della Ricorrente_2 srl”; 3) illegittimità della “presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore, maggiore rispetto a quella applicata dall'azienda”, trattandosi di “presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati”; 4) violazione dell'art. 32, comma 1, del DPR n. 600/73, avendo il contribuente “tenuto e prodotto la contabilità ordinaria (consistente in schede contabili, mastrini, giornale di contabilità e registri IVA) sia alle
Dogane che alla GdF, considerando che la norma dà facoltà al contribuente di poter giustificare le movimentazioni bancarie producendo le scritture contabili, con ciò intendendo che la contabilità ordinaria
è prova a favore dell'imprenditore e che in tal maniera assolve all'onere della prova che su di lui gravava”;
5) errore di calcolo effettuato dall'Ufficio nell'accertamento dei maggiori ricavi per l'anno 2012; 6) illegittima utilizzazione, ai fini delle indagini bancarie nei confronti della società, dei dati bancari riconducibili ai conti correnti intestati al socio. Tale assunto veniva supportato anche con la produzione di una successiva memoria difensiva.
Con atto del 03-05-2021, l'Agenzia delle Entrate di Brindisi (di seguito ADE) si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 29-10-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento. Il primo motivo di appello, con cui il contribuente ha eccepito la presunta violazione degli artt. 43 comma 3
e 41 bis del DPR 600/73 in quanto “nell'atto in contestazione l'Ufficio non ha specificato se l'avviso di accertamento di che trattasi è da considerarsi integrativo o parziale”, è infondato.
Contrariamente a quanto viene asserito dall'odierno appellante, a pag. 7 dell'avviso di accertamento de quo è scritto espressamente che “le risultanze emerse dalle indagini finanziarie rappresentano nuovi elementi sopravvenuti rispetto a quelli già accertati con l'atto TVH06A200107-2016 che giustificano l'emissione di un accertamento integrativo ai sensi dell'art. 43, comma 3, del DPR n. 600/73”; e comunque, nella motivazione dell'accertamento medesimo, sono specificamente indicati i nuovi elementi e gli atti/fatti successivi all'avviso di accertamento n. TVH06A200107-2016 (già notificato alla società appellante ai fini IVA per il medesimo anno d'imposta) che ne hanno giustificato l'emissione ai sensi dell'art. 43, comma 3, del DPR n. 600/73.
Occorre, infatti, chiarire che, come si legge nell'avviso di accertamento per cui è causa, alla società odierna appellante era stato notificato, in data 26-02-2016, l'avviso di accertamento n.
TVH06A200107-2016, con cui ADE aveva rettificato la dichiarazione IVA presentata dalla società per l'anno 2012, sulla base delle risultanze del pvc redatto dalla Direzione Regionale della Lombardia-Ufficio
Antifrode in data 03-03-2015 a carico della società Società_1 srl, attesa l'accertata natura di
“cartiera” di quest'ultima e la circostanza che l'odierna appellante fosse “utilizzatrice delle fatture soggettivamente inesistenti emesse nei suoi confronti dalla citata Società_1 srl”. Successivamente, l'Ufficio appellato, “in seguito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Direttore
Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione della documentazione bancaria e postale” relativa alla società odierna appellante ed al suo legale rappresentante (vedasi pag. 3 dell'accertamento de quo). In relazione alla suddetta documentazione acquisita, lo stesso Ufficio convocava, a mezzo invito notificato in data 21-06-2019, sia la società che il suo legale rappresentante “al fine di produrre adeguata documentazione giustificativa dei movimenti in accredito ed in addebito sui c/c bancari”; ma “ai suddetti inviti non è stato fornito alcun riscontro” (vedasi pag. 4 dell'accertamento de quo). Vi è pure che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi aveva redatto in data 07-03-2017 un pvc a carico della società appellante, contestando, per il medesimo anno d'imposta, “violazioni concernenti l'obbligo di fatturazione di operazioni imponibili con conseguente recupero a tassazione IVA”; ed anche a tale atto “in qualità di atto istruttorio si fa completo riferimento” nell'avviso di accertamento per cui è causa (vedasi pagg.
5-6 dell'accertamento de quo). Pertanto,
l'Ufficio appellato “preso atto delle risultanze emerse nel corso delle indagini finanziarie e dei rilievi contestati nel suddetto pvc, che si ritengono integralmente condivisi …. ha rideterminato il reddito d'impresa” della società appellante con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio (vedasi pag. 6 dell'accertamento de quo).
Orbene, le circostanze sopra illustrate, tutte richiamate nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e non smentite dalla società appellante, valgono a destituire di fondamento non soltanto il primo motivo di appello, per quanto sopra detto, ma anche i successivi, in base alle considerazioni che seguiranno.
Infatti, anche il secondo motivo di appello, con cui la società censura la “mancata allegazione all'atto impugnato del pvc emesso dalla DR della Lombardia nei confronti di un fornitore della Ricorrente_2 srl”, è infondato.
Contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, con il ricorso originario il contribuente ha genericamente contestato la “mancata allegazione del pvc”, senza mai riferirsi specificamente al pvc emesso dalla DR della Lombardia nei confronti della Società_1 srl. E' logico, quindi, che i primi giudici abbiano inteso tale censura come riferita al pvc che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Brindisi aveva redatto a carico della società appellante in data 07-03-2017, “al quale in qualità di atto istruttorio si fa completo riferimento” nell'avviso di accertamento per cui è causa, come si è sopra rilevato.
Trattandosi, infatti, di accertamento “integrativo” rispetto al precedente accertamento n. TVH06A200107/2016, che a sua volta era stato notificato alla società odierna appellante in data
26-02-2016 e “resosi definitivo per omessa impugnazione” (vedasi pag. 8 dell'accertamento de quo) era l'unico direttamente scaturito dal pvc della DR Lombardia invocato dall'odierno appellante, l'Ufficio non aveva alcun obbligo di allegare tale pvc anche all'avviso di accertamento integrativo oggetto del presente giudizio – pvc del quale, comunque, nell'avviso di accertamento de quo viene riprodotto il contenuto essenziale-.
Per tali ragioni, la censura dell'odierno appellante, oltre a doversi ritenere ai limiti dell'ammissibilità, è assolutamente infondata.
Parimenti infondati sono i motivi di appello n.ri 3-4, che per ragioni di natura logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente.
Come si è spiegato sopra, con l'avviso di accertamento de quo, ADE ha determinato induttivamente il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73; e ciò, in considerazione delle risultanze emerse dalle indagini finanziarie effettuate a carico della società e del suo legale rappresentante, nonché dal pvc redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi a carico della società in data 07-03-2017, e considerato pure che agli inviti notificati dall'Ufficio in data 21-06-2019 alla società ed al suo legale rappresentante “non è stato fornito alcun riscontro” (vedasi pag. 4 dell'accertamento de quo), come si è sopra rilevato.
Ciò detto, è assolutamente legittimo, in base alla medesima norma sopra richiamata, che l'Ufficio abbia fatto ricorso anche all'applicazione di dati desunti dagli studi di settore per la rideterminazione dei ricavi della società, considerata appunto la natura induttiva dell'accertamento de quo;
fatto salvo, ovviamente,
l'onere della prova contraria che la stessa normativa riconosce al contribuente.
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente non ha fornito, né in primo né in secondo grado, alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione del reddito d'impresa operata induttivamente dall'Ufficio. Sul punto, la Corte rileva pure che anche “la contabilità ordinaria (consistente in schede contabili, mastrini, giornale di contabilità e registri IVA)” che l'appellante asserisce di aver prodotto “sia alle Dogane che alla GdF, considerando che la norma dà facoltà al contribuente di poter giustificare le movimentazioni bancarie producendo le scritture contabili”, non potrebbe comunque ritenersi prova idonea e sufficiente -essendo così genericamente richiamata e considerata dall'appellante nei suoi scritti difensivi- per smontare le presunzioni dell'Ufficio fondate appunto sulle risultanze delle indagini finanziarie, ex art. 32 del DPR n. 600/73, in quanto la prova contraria che la legge pone a carico del contribuente deve essere analitica e non generica, specificamente riferita ad ogni versamento/prelievo, ad ogni singola movimentazione bancaria contestata dall'Ufficio accertatore.
Infine, la Corte rileva che gli ultimi due motivi di appello, concernenti rispettivamente l'errore di calcolo asseritamente effettuato dall'Ufficio nell'accertamento dei maggiori ricavi e l'illegittima utilizzazione dei dati bancari riconducibili ai conti correnti intestati al socio, sono inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n.
546/92, trattandosi di motivi d'impugnazione “nuovi”, non introdotti con il ricorso originario e dunque inammissibili in questa fase del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
La soccombenza nella lite giustifica la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
ON AF, LA
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 878/2021 depositato il 06/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 505/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 16/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A101234 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 06-04-2021, la società “Ricorrente_2 srl” impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 505/20 del 07-09-2020, con cui la CTP di Brindisi aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso l'avviso di accertamento n. TVH03A101234/2019, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi ai fini IRES-IRAP-IVA per l'anno 2012.
La società appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza gravata per i seguenti motivi: 1) “nell'atto in contestazione l'Ufficio non ha specificato se l'avviso di accertamento di che trattasi è da considerarsi integrativo o parziale, ne consegue la nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 43 comma 3 e 41 bis del DPR 600/73”; 2) “mancata allegazione all'atto impugnato del pvc emesso dalla DR della Lombardia nei confronti di un fornitore della Ricorrente_2 srl”; 3) illegittimità della “presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore, maggiore rispetto a quella applicata dall'azienda”, trattandosi di “presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati”; 4) violazione dell'art. 32, comma 1, del DPR n. 600/73, avendo il contribuente “tenuto e prodotto la contabilità ordinaria (consistente in schede contabili, mastrini, giornale di contabilità e registri IVA) sia alle
Dogane che alla GdF, considerando che la norma dà facoltà al contribuente di poter giustificare le movimentazioni bancarie producendo le scritture contabili, con ciò intendendo che la contabilità ordinaria
è prova a favore dell'imprenditore e che in tal maniera assolve all'onere della prova che su di lui gravava”;
5) errore di calcolo effettuato dall'Ufficio nell'accertamento dei maggiori ricavi per l'anno 2012; 6) illegittima utilizzazione, ai fini delle indagini bancarie nei confronti della società, dei dati bancari riconducibili ai conti correnti intestati al socio. Tale assunto veniva supportato anche con la produzione di una successiva memoria difensiva.
Con atto del 03-05-2021, l'Agenzia delle Entrate di Brindisi (di seguito ADE) si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 29-10-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento. Il primo motivo di appello, con cui il contribuente ha eccepito la presunta violazione degli artt. 43 comma 3
e 41 bis del DPR 600/73 in quanto “nell'atto in contestazione l'Ufficio non ha specificato se l'avviso di accertamento di che trattasi è da considerarsi integrativo o parziale”, è infondato.
Contrariamente a quanto viene asserito dall'odierno appellante, a pag. 7 dell'avviso di accertamento de quo è scritto espressamente che “le risultanze emerse dalle indagini finanziarie rappresentano nuovi elementi sopravvenuti rispetto a quelli già accertati con l'atto TVH06A200107-2016 che giustificano l'emissione di un accertamento integrativo ai sensi dell'art. 43, comma 3, del DPR n. 600/73”; e comunque, nella motivazione dell'accertamento medesimo, sono specificamente indicati i nuovi elementi e gli atti/fatti successivi all'avviso di accertamento n. TVH06A200107-2016 (già notificato alla società appellante ai fini IVA per il medesimo anno d'imposta) che ne hanno giustificato l'emissione ai sensi dell'art. 43, comma 3, del DPR n. 600/73.
Occorre, infatti, chiarire che, come si legge nell'avviso di accertamento per cui è causa, alla società odierna appellante era stato notificato, in data 26-02-2016, l'avviso di accertamento n.
TVH06A200107-2016, con cui ADE aveva rettificato la dichiarazione IVA presentata dalla società per l'anno 2012, sulla base delle risultanze del pvc redatto dalla Direzione Regionale della Lombardia-Ufficio
Antifrode in data 03-03-2015 a carico della società Società_1 srl, attesa l'accertata natura di
“cartiera” di quest'ultima e la circostanza che l'odierna appellante fosse “utilizzatrice delle fatture soggettivamente inesistenti emesse nei suoi confronti dalla citata Società_1 srl”. Successivamente, l'Ufficio appellato, “in seguito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Direttore
Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione della documentazione bancaria e postale” relativa alla società odierna appellante ed al suo legale rappresentante (vedasi pag. 3 dell'accertamento de quo). In relazione alla suddetta documentazione acquisita, lo stesso Ufficio convocava, a mezzo invito notificato in data 21-06-2019, sia la società che il suo legale rappresentante “al fine di produrre adeguata documentazione giustificativa dei movimenti in accredito ed in addebito sui c/c bancari”; ma “ai suddetti inviti non è stato fornito alcun riscontro” (vedasi pag. 4 dell'accertamento de quo). Vi è pure che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi aveva redatto in data 07-03-2017 un pvc a carico della società appellante, contestando, per il medesimo anno d'imposta, “violazioni concernenti l'obbligo di fatturazione di operazioni imponibili con conseguente recupero a tassazione IVA”; ed anche a tale atto “in qualità di atto istruttorio si fa completo riferimento” nell'avviso di accertamento per cui è causa (vedasi pagg.
5-6 dell'accertamento de quo). Pertanto,
l'Ufficio appellato “preso atto delle risultanze emerse nel corso delle indagini finanziarie e dei rilievi contestati nel suddetto pvc, che si ritengono integralmente condivisi …. ha rideterminato il reddito d'impresa” della società appellante con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio (vedasi pag. 6 dell'accertamento de quo).
Orbene, le circostanze sopra illustrate, tutte richiamate nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e non smentite dalla società appellante, valgono a destituire di fondamento non soltanto il primo motivo di appello, per quanto sopra detto, ma anche i successivi, in base alle considerazioni che seguiranno.
Infatti, anche il secondo motivo di appello, con cui la società censura la “mancata allegazione all'atto impugnato del pvc emesso dalla DR della Lombardia nei confronti di un fornitore della Ricorrente_2 srl”, è infondato.
Contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, con il ricorso originario il contribuente ha genericamente contestato la “mancata allegazione del pvc”, senza mai riferirsi specificamente al pvc emesso dalla DR della Lombardia nei confronti della Società_1 srl. E' logico, quindi, che i primi giudici abbiano inteso tale censura come riferita al pvc che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Brindisi aveva redatto a carico della società appellante in data 07-03-2017, “al quale in qualità di atto istruttorio si fa completo riferimento” nell'avviso di accertamento per cui è causa, come si è sopra rilevato.
Trattandosi, infatti, di accertamento “integrativo” rispetto al precedente accertamento n. TVH06A200107/2016, che a sua volta era stato notificato alla società odierna appellante in data
26-02-2016 e “resosi definitivo per omessa impugnazione” (vedasi pag. 8 dell'accertamento de quo) era l'unico direttamente scaturito dal pvc della DR Lombardia invocato dall'odierno appellante, l'Ufficio non aveva alcun obbligo di allegare tale pvc anche all'avviso di accertamento integrativo oggetto del presente giudizio – pvc del quale, comunque, nell'avviso di accertamento de quo viene riprodotto il contenuto essenziale-.
Per tali ragioni, la censura dell'odierno appellante, oltre a doversi ritenere ai limiti dell'ammissibilità, è assolutamente infondata.
Parimenti infondati sono i motivi di appello n.ri 3-4, che per ragioni di natura logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente.
Come si è spiegato sopra, con l'avviso di accertamento de quo, ADE ha determinato induttivamente il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73; e ciò, in considerazione delle risultanze emerse dalle indagini finanziarie effettuate a carico della società e del suo legale rappresentante, nonché dal pvc redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi a carico della società in data 07-03-2017, e considerato pure che agli inviti notificati dall'Ufficio in data 21-06-2019 alla società ed al suo legale rappresentante “non è stato fornito alcun riscontro” (vedasi pag. 4 dell'accertamento de quo), come si è sopra rilevato.
Ciò detto, è assolutamente legittimo, in base alla medesima norma sopra richiamata, che l'Ufficio abbia fatto ricorso anche all'applicazione di dati desunti dagli studi di settore per la rideterminazione dei ricavi della società, considerata appunto la natura induttiva dell'accertamento de quo;
fatto salvo, ovviamente,
l'onere della prova contraria che la stessa normativa riconosce al contribuente.
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente non ha fornito, né in primo né in secondo grado, alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione del reddito d'impresa operata induttivamente dall'Ufficio. Sul punto, la Corte rileva pure che anche “la contabilità ordinaria (consistente in schede contabili, mastrini, giornale di contabilità e registri IVA)” che l'appellante asserisce di aver prodotto “sia alle Dogane che alla GdF, considerando che la norma dà facoltà al contribuente di poter giustificare le movimentazioni bancarie producendo le scritture contabili”, non potrebbe comunque ritenersi prova idonea e sufficiente -essendo così genericamente richiamata e considerata dall'appellante nei suoi scritti difensivi- per smontare le presunzioni dell'Ufficio fondate appunto sulle risultanze delle indagini finanziarie, ex art. 32 del DPR n. 600/73, in quanto la prova contraria che la legge pone a carico del contribuente deve essere analitica e non generica, specificamente riferita ad ogni versamento/prelievo, ad ogni singola movimentazione bancaria contestata dall'Ufficio accertatore.
Infine, la Corte rileva che gli ultimi due motivi di appello, concernenti rispettivamente l'errore di calcolo asseritamente effettuato dall'Ufficio nell'accertamento dei maggiori ricavi e l'illegittima utilizzazione dei dati bancari riconducibili ai conti correnti intestati al socio, sono inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n.
546/92, trattandosi di motivi d'impugnazione “nuovi”, non introdotti con il ricorso originario e dunque inammissibili in questa fase del giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
La soccombenza nella lite giustifica la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.