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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1899/2023 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 27 maggio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- appresentata e difesa dall'avv. Alessandra MICOZZI;
Parte_1
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Maria CUCCI, ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio 19;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 3 aprile 2023 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 340/2023 emesso in data 14/02/2023, su richiesta di dal CP_1
Tribunale di Latina con cui si ingiungeva il pagamento della somma di € 199.619,89, oltre interessi di mora per il mancato pagamento dei compensi relativi al supporto tecnico, progettuale ed esecutivo per la realizzazione sul territorio nazionale di CP_2
realizzato da quest'ultima in virtù di accordo quadro stipulato inter partes il
[...]
17/03/2021 previo conferimento di specifico incarico professionale. L'opponente deduceva:
a) il presunto credito vantato si basava su delle prestazioni professionali che la società opposta sosteneva di aver effettuato in favore e su incarico della nel rispetto Pt_1
delle previsioni contrattuali, della regola dell'arte e delle indicazioni impartite dalla società nella sua qualità di gestore, coordinatore e Project Manager Parte_2 degli Interventi e nel preteso svolgimento, da parte della , delle CP_1
valutazioni tecniche preliminari e delle attività progettuali prodromiche alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 34/2020 con riferimento agli immobili siti in: Via degli Antamoro n. 45, Roma;
Via Capo
Mele n. 23, Roma;
Via Jenner n. 86, Roma;
Via Vallelunga n. 39, Castelnuovo di
Porto;
b) l'assenza, con riferimento alla commessa di Roma, Via Jenner n. 86, del titolo contrattuale fondante l'azione proposta, stante il fatto che il relativo atto di conferimento di incarico professionale, non risultava debitamente controfirmato dal legale rappresentante della;
Pt_1
c) l'istanza di autorizzazione alla relativa chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c e la domanda di manleva nei confronti di ciò in quanto parte opponente Parte_2
non aveva mai autorizzato quest'ultima ad approvare l'avvio e gli esiti delle diverse fasi;
d) l'assenza di prova della bontà delle valutazioni tecniche asseritamente svolte e degli elaborati progettuali pretesamente redatti, nonché della relativa completezza e fruibilità ai fini della contrattualizzazione di interventi di efficientamento energetico ex D.L. n. 34 e l'esclusione del diritto della al riconoscimento CP_1
dei compensi per le attività di fase 2 e precedenti poiché i relativi elaborati progettuali non erano stati effettivamente trasmessi dalla stessa e presentavano criticità e/o discrasie tra le originarie valutazioni di conformità e di fattibilità e gli esiti delle fasi 2 tali da comportare il superamento dei massimali previsti dalla normativa di riferimento e la conseguente insorgenza, a carico dei potenziali
Committenti, dell'obbligo di corrispondere un importo in eccedenza in denaro;
e) la violazione dei termini contrattualmente previsti avendo l'opposta violato i limiti temporali per l'espletamento degli incarichi asseritamente conferiti dall'opponente come previsti dall'art. 2, par. 3, delle lettere di incarico stesse, le quali dovevano, dunque, reputarsi risolte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.;
f) la mancata indicazione dei criteri di determinazione e delle prestazioni valutate ai fini della quantificazione dei compensi relativi alle fasi 2;
g) l'infondatezza e pretestuosità circa il mancato riscontro alle note del 17/10/2022 e del 25/11/2022, con le quali , oltre a sollecitare il pagamento delle CP_1
spettanze rivendicate, aveva trasmesso gli elaborati già a suo tempo consegnati con le modalità e tempistiche indicate dal ciò in quanto con pec del Parte_3
07/12/2022 e del 05/01/2023 parte opponente ne aveva contestato i contenuti.
Oltre a ciò gli unici elaborati allegati alla nota pec del 17/10/2022 non erano sufficienti per ritenere positivamente concluse le attività di fase 2, in quanto non valevano a integrare, la Controparte_3
[...]
h) l'infondatezza e la pretestuosità di quanto asserito da parte opposta sulla circostanza che con la nota pec del 29/12/2022 la società aveva Pt_1 comunicato l'approvazione dei progetti da parte dei condomìni e la loro volontà di procedere con i lavori ciò in quanto essa aveva il solo scopo di salvaguardare l'interesse dei Committenti a non vedersi negato l'accesso al beneficio fiscale per cui veniva invitata a prendere contatto con essi ai fini del rilascio di apposita CP_1
delega e/o incarico alla presentazione della CILAS;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: in via preliminare: autorizzare ex art. 269 c.p.c., previ gli adempimenti di rito prescritti, la chiamata in causa, nel rispetto dei termini di comparizione, della società in persona del l.r.p.t. Nel merito: in Parte_2 accoglimento della spiegata opposizione, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante
l'insussistenza di un titolo contrattuale a fondamento dell'azione proposta. In subordine: in caso di mancato accoglimento della prefata eccezione, alla luce dei motivi tutti esposti in narrativa, comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di declaratoria di condanna della al pagamento di somme nei confronti della Ricorrente, accertata la responsabilità della Parte_1 società per i fatti per cui è causa, dichiarare quest'ultima comunque tenuta a Parte_2 manlevare e tenere indenne l'Opponente dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da detto accoglimento anche in relazione alle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con comparsa del 21 giugno 2023 i costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) con scrittura firmata in data 17/03/2021 le parti stipulavano un Accordo Quadro in forza del quale si impegnava a prestare in favore di e dei CP_1 Pt_1 soggetti da quest'ultima indicati, il supporto tecnico, progettuale ed esecutivo per la realizzazione sul territorio nazionale di Interventi Incentivati, previo conferimento di specifico incarico professionale tramite la sottoscrizione di quattro specifiche
Lettere. A norma dell'art. 2 dell'AQ e dell'art. 1 delle Lettere di erano Per_1
individuate 4 fasi, ai sensi degli artt. 3 delle lettere di incarico, si prevedeva invece la determinazione dell'entità dei compensi spettanti ad e a norma CP_1
dell'Allegato 2 all'Accordo Quadro, si evidenziava la determinazione delle tempistiche di liquidazione dei predetti compensi;
b) nel rispetto delle previsioni contrattuali, della regola dell'arte e delle indicazioni impartite dalla società in nome e per conto di , Parte_2 Pt_1 CP_1
portava a termine le Fasi 0, 1 e 2 relativamente a tutti e 4 gli Interventi Incentivati e pertanto sollecitava per le vie brevi il pagamento delle competenze maturate, senza però ricevere alcun concreto riscontro;
c) in data 17/10/2022 trasmetteva tramite posta ordinaria un plico cartaceo CP_1 con riepilogo dei computi metrici di tutti gli interventi ed i dettagli sul calcolo del compenso delle attività tecniche e progettuali svolte, gli elaborati già a suo tempo consegnati con le modalità e tempistiche indicate dal Project Manager, nonché le parcelle professionali e tutta la documentazione tecnica, amministrativa e progettuale relativa alle Fasi 0, 1 e 2 dei quattro interventi di cui era causa. Il plico veniva rifiutato da . In data 6/12/2022 la società emetteva poi le Pt_1 CP_1
fatture dalla n. 130 alla n. 141 per le attività tecniche e progettuali svolte;
d) con nota PEC del 29/12/2022, avente ad oggetto le commesse di Roma, Via
Antamoro n. 45 – Roma, Via Jenner n. 86 – Roma, Via Capo Mele n. 23 la società
dava atto del completamento della Fase 2 e comunicava formalmente ad Pt_1
che i Committenti, avendo approvato l'esecuzione dei lavori edilizi di CP_1
efficientamento energetico con delibera assunta entro il 18 novembre 2022, avevano manifestato la propria disponibilità alla presentazione della CILAS. Pertanto i
Clienti avevano approvato la Fase 2 a prescindere dall'esecuzione o meno degli
Interventi Incentivati perciò ad spettava il compenso per la Fase 2. In ogni CP_1 caso, nessun ritardo e/o mancato rispetto dei termini era mai stato contestato e/o solo evidenziato nel corso del rapporto. I lavori oggetto degli interventi incentivati dovevano essere avviati entro il 31/12/2022 ed aveva trasmesso al project CP_1
manager i progetti energetici ed esecutivi (Fase 2) tra il gennaio ed il settembre
2022;
e) l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza del titolo contrattuale della commessa di Via Jenner, in quanto la lettera di incarico relativa a tale ultima commessa veniva firmata digitalmente dalla;
Pt_1
f) la contestazione circa la richiesta di contraddittorio alla società in quanto a Pt_2
dire di parte opponente la stessa aveva travalicato il perimetro del proprio incarico, giacché era stata incaricata dalla stessa opponente di gestire e coordinare Pt_2
l'esecuzione degli interventi incentivati per suo conto. Pertanto le approvazioni delle singole fasi progettuali e l'autorizzazione a procedere con le fasi successive disposte da erano valide ed efficaci. Peraltro, non aveva mai dato Pt_2 Pt_1
concreta attivazione alle modalità di trasmissione dei documenti e degli elaborati, rendendo di fatto la trasmissione a l'unico strumento di consegna delle Fasi;
Pt_2
g) l'osservanza dell'art. 3 dell'Accordo Quando e dell'art. 3 delle lettere di incarico circa il metodo utilizzato da per giungere alla quantificazione dei CP_1 compensi per i progetti energetici ed esecutivi di Fase 2, prendendo a base di calcolo i computi metrici ed i quadri economici contenuti negli elaborati della progettazione energetica ed esecutiva. L'importo degli interventi oggetto degli elaborati della progettazione energetica ed esecutiva era costituito dalle lavorazioni richieste dai singoli condomìni;
Concludeva pertanto chiedendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarata la propria competenza, -Accertato e dichiarato che ha fornito un adempimento pieno ed esatto alle obbligazioni assunte con l'Accordo quadro CP_1
e con le singole lettere di incarico di cui è causa ed in ogni caso ha fornito un opus che ha soddisfatto in modo pieno ed integrale l'interesse giuridico-patrimoniale e sostanziale della committente
In via preliminare disporre la provvisoria esecuzione, integrale o parziale, del decreto Pt_1 ingiuntivo 340/2023. - Sempre in via preliminare ci si oppone alla chiamata in causa del terzo. In via principale, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo 340/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Latina in data 14.02.2023. In via subordinata, condannare in ogni caso
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in Pt_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore dell'importo complessivo di Euro 199.619,89 IVA e
CNPAIA inclusa oltre interessi maturati e maturandi a norma del d.lgs 9.10.2002, n. 231 per le causali indicate nel presente atto. In via ulteriormente subordinata, condannare in ogni caso
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in Pt_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore dell'importo ritenuto di giustizia anche in applicazione del criterio dell'equità. - Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva di meglio articolare, precisare e modificare le deduzioni, argomentazioni, conclusioni e allegazioni di fatto ed istruttorie svolte nei termini di legge, anche all'esito dell'esame delle difese e delle produzioni di parte opponente, anche in considerazione del fatto che molte informazioni di natura fiscale, reddituale ed economica sono nel possesso della controparte. In via istruttoria si depositano i documenti di cui all'indice. Sempre in via istruttoria si chiede sin d'ora l'ammissione della consulenza tecnica
d'ufficio sugli elaborati tecnici e progettuali delle singole FASI di cui è causa.”
Con note di trattazione del 10 luglio 2023 parte opposta ribadiva quanto già CP_1 esposto in atti precedenti.
Con ordinanza del 12 luglio 2023 Il Giudice, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 luglio 2023, scaduti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta depositate;
rilevato che non sussistevano i presupposti per autorizzare la chiamata in causa di avanzata da parte opponente poiché, nei Parte_2
rapporti con l'opposta, agiva quale mandataria dell'opponente (articolo 6 Parte_2 del contratto tra opposta ed opponente) sicché eventuali violazioni contrattuali nel rapporto tra mandante e mandataria non attenevano al presente Pt_1 Parte_2
giudizio e comunque non potevano ritenersi opponibili a parte opposta. Sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che l'eccezione di inesistenza del titolo contrattuale sollevata da parte opponente con riferimento al di via Jenner 86 appariva destituita di fondamento poiché nella missiva del Parte_4
29 dicembre 2022 (documento A021 di parte opposta) la stessa opponente si riferiva espressamente a detta “commessa” di via Jenner 86; rilevato che l'opposizione non si basava su prova scritta o di pronta soluzione e che nel contempo parte opposta aveva fornito prova sufficiente del proprio credito costituita dalla documentazione depositata dimostrativa dello svolgimento degli incarichi ricevuti ed inoltre dalla predetta comunicazione di parte opponente del 29 dicembre 2022 dalla quale si evinceva che i
Condomini clienti avevano positivamente vagliato la progettazione eseguita da parte opposta manifestando la propria diponibilità alla presentazione della CILAS non autorizzava la chiamata del terzo concedeva la provvisoria esecuzione al Parte_2
decreto ingiuntivo opposto, vista la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. formulata da parte opposta li concedeva e rinviava la causa all'udienza del 12 marzo 2024 per l'ammissione delle prove
Con note di trattazione del 11 luglio 2023 parte opponente riferiva che il plico cartaceo trasmesso da in data 17/10/2022, era stato spedito da questa presso un indirizzo CP_1
diverso da quello della sede legale e operativa di . Oltre a ciò per le varie Pt_1 commesse le Fasi 0, 1 e 2 risultavano incomplete e concluse con esito negativo, ed in particolare la Fase 2 non era mai stata autorizzata da 3EGECO. Inoltre vi era, una differenza abnorme tra gli esiti della Fase 1 e quelli della Fase 2 con particolare riguardo al dettaglio e alla consistenza degli interventi, nonché sui costi dell'iniziativa. Oltre a ciò parte opponente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Con istanza del 13 luglio 2023 parte opponente chiedeva al Giudice di dichiarare la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 c.p.c., 24, co. 2, e 111, co. 2, Cost., dell'ordinanza pronunziata in data 11/07/2023, e di emetterne una nuova giacché essa era stata emanata prima che la cancelleria accettasse e rendesse visibile le note di trattazione scritta di parte opponente in data 11 luglio 2023, ovvero se del caso previa fissazione di una nuova udienza di prima comparizione e conseguenziale concessione, ove ritenuto di procedere ex art. 127-ter c.p.c., di un nuovo termine a difesa.
Con decreto del 17 luglio 2023 il Giudice letta l'istanza di parte opponente in data 13 luglio 2023; rilevato che effettivamente l'ordinanza in data 11 luglio 2023 era stata emessa prima che la cancelleria accettasse e rendesse visibili le note di trattazione scritta di parte opponente in data 11 luglio 2023 annullava l'ordinanza e conseguentemente fissava nuova prima udienza, impregiudicati tutti i diritti delle parti, al 12 settembre 2023 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza
Con note di trattazione del 11 settembre 2023 parte opponente ribadiva quanto già esposto in atti precedenti.
Con note di trattazione del 12 settembre 2023 parte opposta precisava di aver inviato il plico cartaceo contente gli elaborati in Via Duca del Mare 19 indirizzo di domicilio di parte opponente identificato nell'art. 8 dell'Accordo Quadro e riportato nella carta intestata utilizzata dalla medesima opponente per i contratti, lettere di incarico, comunicazioni.
Oltre a ciò evidenziava come nelle note d'udienza del 11 luglio 2023 affermasse Pt_1
espressamente di non avere avuto alcuna cognizione circa i rapporti e le interlocuzioni tra e il Project Manager e di aver pertanto mantenuto un contegno totalmente CP_1 omissivo e negligente nella conduzione del rapporto. In via subordinata parte opposta richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione parziale relativamente alle fatture aventi ad oggetto le fasi 0 de 1 dgli interventi di Antamoro, Capo Mele e Jenner e l'intero intervento di Castelnuovo per complessivi euro 43.072,54 oltre interessi di mora dall'emissione delle fatture sino al soddisfo, non avendo parte opponente svolto alcuna contestazione in merito. In via ulteriormente subordinata chiedeva invece la concessione della provvisoria esecuzione parziale relativamente alle fatture nn. 132, 133 e 141 aventi ad oggetto il solo intervento di Castelnuovo per complessivi euro 15.539,58 oltre interessi di mora dall'emissione delle fatture sino al soddisfo ed infine domandava che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni
Con ordinanza 13 settembre 2023 il Giudice, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2023, lette le note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 11 settembre 2023 e da parte opposta in data 12 settembre 2023 rilevato che non sussistevano i presupposti per autorizzare la chiamata in causa di Pt_2
avanzata da parte opponente poiché, nei rapporti con l'opposta, agiva
[...] Parte_2
quale mandataria dell'opponente (articolo 6 del contratto tra opposta ed opponente) sicché eventuali violazioni contrattuali nel rapporto tra mandante e mandataria Pt_1 Pt_2
non attenevano al presente giudizio e comunque non potevano ritenersi opponibili
[...]
a parte opposta;
sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che dal contenuto delle note di trattazione scritta di parte opponente dell'11 settembre 2023 si evinceva l'abbandono dell'eccezione di inesistenza del titolo contrattuale sollevata dalla medesima parte opponente nell'atto di opposizione con riferimento al
; rilevato che comunque la questione non appariva fondata Parte_5
poiché nella missiva del 29 dicembre 2022 (documento A021 di parte opposta) la stessa opponente si riferiva espressamente alla citata “commessa” di via Jenner 86; rilevato che parte opposta aveva, allo stato, fornito prova sufficiente del proprio credito costituita dalla documentazione depositata dimostrativa dello svolgimento degli incarichi ricevuti;
rilevato che nella comunicazione di parte opponente del 29 dicembre 2022 si leggeva: “in relazione alle commesse di cui in oggetto, siamo con la presente a comunicarVi che i
Committenti, avendo approvato l'esecuzione dei lavori edilizi di efficientamento energetico con delibera assunta entro il 18 novembre u.s., hanno manifestato la propria disponibilità alla presentazione della CILAS entro la data del 31 dicembre p.v. Ciò posto, laddove riteniate che le progettazioni elaborate siano complete e fruibili, Vi invitiamo a prendere contatto con urgenza con i Condomini di Via Antamoro, Via Capo Mele e Via
Jenner, ai fini del rilascio di apposita delega e/o incarico alla presentazione della CILAS, trattandosi di attività di esclusiva competenza dei Committenti” sicché non poteva condividersi la tesi di parte opponente in ordine al significato da attribuire a detta comunicazione che poteva significare, in assenza di contestazioni, soltanto accettazione della regolare esecuzione della prestazione resa da parte opposta;
rilevato inoltre che dalla predetta comunicazione si evinceva che anche i Condomini clienti avevano positivamente vagliato la progettazione eseguita da parte opposta manifestando la propria diponibilità alla presentazione delle CILAS;
rilevato che le difese di parte opponente in ordine alla non corretta esecuzione della prestazione resa da parte opposta non erano di pronta soluzione e che l'opposizione non si basava su prova scritta non autorizzava la chiamata del terzo concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto vista la Parte_2 richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. formulata da parte opponente, concedeva i termini e rinviava la causa all'udienza del 18 aprile 2024 per l'ammissione delle prove.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 13 ottobre 2023 parte opposta insisteva su quanto già espresso e si riservava in ogni caso, di replicare alle eventuali domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte con le memorie ex art 183, sesto comma n. 2 c.p.c
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 13 ottobre 2023 parte opponente precisava che alla data del 29/12/2023 gli unici documenti di cui aveva avuto piena consapevolezza erano dei computi metrici estimativi e, segnatamente, i quattro computi ricevuti via pec da in data 17/10/2022, e ribadiva che la missiva del CP_1
29/12/2022, era solo una lettera circolare inviata a tutti i tecnici con i quali al tempo parte opponente collaborava, in riferimento a iniziative per le quali si era ricevuta informazione in merito all'avvenuta approvazione, entro la data del 18/11/2022, da parte dell'assemblea dei condòmini dell'esecuzione dei lavori. La trasmissione della circolare in questione ad era avvenuta sulla base dell'informazione (errata) trasmessa da CP_1
circa l'intervenuta deliberazione dei lavori da parte dei condomìni. Oltre a ciò Pt_2 parte opponente chiedeva di ridurre le somme domandate da nei limiti di Controparte_1
quelle dovute ed effettivamente spettanti, provvedendo alla relativa quantificazione corrispondentemente alle previsioni contrattuali, nonché avuto riguardo all'effettiva qualità e consistenza delle prestazioni svolte.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 13 novembre 2023 parte opponente precisava che per la Fase 2 avrebbe avuto diritto a fatturare CP_1
unicamente gli onorari e le spese vive effettivamente sostenute e documentate. Oltre a ciò le fatture redatte dallo avevano violato l'Accordo quadro includendo Controparte_4
a titolo di spese generali un importo forfettario pari al 25% degli onorari professionali. In via istruttoria parte opponente chiedeva che ai Condomìni di Roma, Via Jenner n. 86;
Roma, Via Antamoro n. 45 e Roma, Via Capo Mele n. 23, in persona dei rispettivi l.r.p.t., fosse ordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei verbali assembleari aventi ad oggetto l'approvazione dei progetti redatti da e l'esecuzione dei lavori, CP_1 formulava richiesta di prova orale sui capitoli di prova ivi riportati, chiedeva di ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., quanto alla commesse di Via Antamoro e di Via Capo Mele del riepilogo economico di fase 2 e richiedeva l'ammissione della CTU per valutare la documentazione tecnica e progettuale prodotta da (fasi 0, 1 e 2), CP_1
nonché la relativa idoneità a supportare la stipulazione di contratti di appalto utilizzando il meccanismo dello sconto integrale in fattura, con contestuale accertamento degli oneri economico finanziari (c.d. importi in eccedenza) a carico dei Committenti;
e per valutare, le discrasie quali-quantitative sussistenti tra gli esiti della fase 1 e quelli della fase 2, con contestuale accertamento circa le differenze tra l'importo degli interventi stimato in fase 1 con quello esposto in fase 2.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 13 novembre 2023 parte opposta precisava che nell'art.
3.2 dell'Accordo Quadro era lasciata ai condomìni la libertà di realizzare lavorazioni anche non incentivate e ribadiva che la presenza di irregolarità e difformità edilizie non impediva di presentare la e quindi di godere Parte_6
dell'incentivo. In via istruttoria richiedeva l'ammissione della CTU sulle circostanze ivi indicate e l'ammissione alla prova orale sui capitoli ivi indicati.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 4 dicembre 2023 parte opponente ribadiva quanto già esposto in atti precedenti, concordava con l'avversa richiesta di CTU e si opponeva all'ammissione della prova testimoniale di cui ai capitoli ex adverso articolati in quanto inammissibili e generici ovvero facenti riferimento a presunte circostanze accadute in un arco temporale di oltre un anno e mezzo e/o non contestualizzate e/o prive di riferimenti spazio-temporali, oltreché formulati senza alcuna puntuale indicazione dei fatti e dei soggetti coinvolti, in quanto privi di rilievo e/o volti a dimostrare circostanze ininfluenti ai fini del decidere (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 39, 40, 41, 42, 43 e 44); in quanto valutativi e/o comportanti valutazioni non demandabili al teste (cap. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 41, 42, 43, 44, 46 e 49); in ultimo ma non meno importante, in quanto vertenti su circostanze da provarsi documentalmente (cap. 1, da 3 a 18, 19, da 21 a 38, 39 e da 41 a 55). Chiedeva poi l'ammissione a prova contraria sui capitoli ammessi.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 4 dicembre 2023 parte opposta chiedeva nell'ipotesi di ammissione della prova orale articolata da controparte di essere ammessa alla prova contraria sui medesimi capitoli sia con i testimoni indicati dall'opponente che con i testimoni indicati nella memoria 183, n. 2 dell'opposta. Con ordinanza del 22 gennaio 2024 il Giudice visti gli atti di causa, rilevato che l'udienza del 18 aprile 2024 risultava fissata per l'ammissione delle prova e che a detto incombente si potesse provvedere fuori udienza con ordinanza ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c. per evitare ritardi nella trattazione del procedimento lette le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. depositate dalle parti;
ritenuta ammissibile e rilevante allo stato la CTU richiesta dalla parti la ammetteva e nominava l'ing. con il seguente incarico: Persona_2
analizzi il CTU le prestazioni professionali rese da in adempimento degli CP_1
obblighi contrattuali assunti con con l'accordo del 17 marzo 2021 e con le Pt_1 successive lettere di incarico dirette alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 34/2020 e se dette prestazioni siano state realizzate a regola d'arte e nel rispetto del regolamento contrattuale, ne quantifichi altresì il valore economico con riferimento agli immobili di Via degli Antamoro n. 45, Roma;
Via Capo Mele n. 23,
Roma; Via Jenner n. 86, Roma;
Via Vallelunga n. 39, Castelnuovo di Porto. Si riservava all'esito sulle ulteriori richieste di prova, revocava la precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza del 18 aprile 2024 e disponeva che il CTU prestasse giuramento telematico indicando il luogo e la data di inizio delle operazioni
Con decreto del 22 marzo 2024 il Giudice letti gli atti, rilevato che l'ing. non Per_2
aveva depositato accettazione e giuramento lo sostituiva nominando l'ing. con Per_3
l'incarico di cui all'ordinanza del 22 gennaio 2024 e disponeva che prestasse giuramento telematico indicando la data ed il luogo di inizio delle operazioni.
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Giudice, visti gli atti gli atti di causa, letto il giuramento telematico in data 26 marzo 2024 conferiva l'incarico di CTU al dott. Per_3
con i quesiti di cui all'ordinanza del 22 gennaio 2024: 1) Entro il 25 settembre 2024
[...]
invio della bozza alle parti;
2) Entro il 25 ottobre 2024 eventuali osservazioni delle parti;
3)
Entro il 25 novembre 2024 deposito della relazione finale. Autorizza il CTU ad avvalersi di un ausiliario e all'uso del mezzo proprio, assegnava termine alle parti per la nomina di propri CTP fino all'inizio delle operazioni peritali e rinviava la causa all'udienza del 12 dicembre 2024 per esame della CTU da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con relazione definitiva del 25 novembre 2024 il CTU in relazione agli obblighi contrattuali presi e se le stesse fossero state realizzate a regola d'arte nel rispetto del regolamento contrattuale evidenziava che la Fase 0 di Via Antamoro e Via Capo Mele rispetto a quanto specificato nell'Accordo quadro all'allegato 1, contenuta nel suddetto elaborato, risultavano carenti dei seguenti documenti: verbale di sopralluogo, visura catastale e planimetria catastale, dichiarazione di conformità Urbanistica, Edilizia e
Catastale (Allegato A e Allegato B), Dichiarazione relative ai vincoli (Allegato C). In merito alle dichiarazioni di conformità seppur non presenti gli Allegati A e B, era comunque precisato in relazione la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, entrando nel dettaglio della definizione delle stesse. Per quanto concerneva le Fasi 1 di Via Capo Mele e
Antamoro era stata redatta la documentazione prevista nell'Accordo Quadro, ad eccezione delle planimetrie in scala 1:100 in quanto all'interno del documento “B_057 -
Capo Mele - Fase 1 - Studio di fattibilità” non erano presenti planimetrie degli immobili e all'interno del documento “B_028_2 - Antamoro - Fase 1 Analisi stato luoghi” erano riportate planimetrie fuori scala. Il Ctu precisava inoltre che all'interno della Fase 1 di Via antamoro e Via Capo Mele erano presenti documenti originariamente previsti nella Fase 0 come specificato in precedenza. Per la fase 2 di Via Antamoro, Via Jenner, Via Capo Mele e
Via Vallelunga in relazione ai documenti componenti il progetto esecutivo non erano presenti fra gli elaborati consegnati: il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, il quadro economico, l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi e lo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto e per Via Mele e Via Jenner mancava anche il cronoprogramma. Per Via Antamoro il piano particellare di esproprio non era un documento necessario per le opere previste pertanto non era menzionato. Per quanto concerneva invece gli elaborati grafici del progetto esecutivo le tavole di progetto risultavano carenti delle indicazioni dimensionali del cappotto esterno da applicare in facciata, della coibentazione della copertura e dell'abaco degli infissi. Erano presenti elaborati grafici in una sola scala, ovvero 1:100, ad eccezione dei particolari costruttivi considerati separatamente. In particolare rispetto agli elaborati previsti nel progetto definitivo gli elaborati grafici risultavano carenti di: stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultassero precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Per la fase 2 di Via Capo Mele le tavole di progetto presentavano indicazioni dimensionali del cappotto esterno da applicare in facciata, della coibentazione della copertura a differenza degli elaborati relativi a Via degli
Antamoro. Inoltre era riportato un maggiore dettaglio anche nella definizione degli interventi di carattere strutturale con particolare approfondimento per le fasi di applicazione della rete antiribaltamento. Per quanto riguardava l'applicazione del cappotto erano presenti elaborati grafici esclusivamente in scala 1:100, ad eccezione dei particolari costruttivi considerati separatamente. Per la fase 0 di Via Jenner e Via
Vallelunga, rispetto a quanto specificato nell'Accordo quadro all'allegato 1, erano presenti tutti i documenti e completa era anche la documentazione della Fase 1 di Via Jenner. Per
Via Jenner e Via Vallelunga gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le tavole di progetto presentavano le planimetrie in scala 1:100 con indicazione delle aree di applicazione del cappotto senza indicazioni dimensionali (quote). Erano anche riportati i dettagli costruttivi relativi all'applicazione del cappotto. Non erano presenti sezioni dell'intero fabbricato utili ad identificare le altezze interne ed i particolari costruttivi in corrispondenza degli infissi, oggetto di sostituzione. Infine gli elaborati presenti prevedevano una sola scala di rappresentazione, ovvero 1:100, ad eccezione dei particolari costruttivi. Per la fase 1 di Via Vallelunga, la documentazione prodotta risultava carente in merito alle planimetrie in scala 1:100 ed alla stima di massima della durata degli interventi da realizzare rispetto a quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro per tale fase.
In merito invece alla richiesta contenuta nel quesito posto dal Giudice circa la quantificazione del valore economico dei compensi in relazione alle prestazioni professionali accertate la determinazione dei compensi relativi alla Fase 2 era stata ottenuta mediante l'utilizzo del foglio di calcolo messo a disposizione dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma utilizzato da per la determinazione dei CP_1 compensi di tale fase, in accordo con quanto stabilito nell'Accordo Quadro. Per la Fase 0 e
1 di Via degli Antamoro, 45 il valore economico del compenso relativo alle 2 fasi era per entrambe di € 4.860,00. Per la fase 2 invece come si evinceva anche dal riepilogo economico redatto dalla gli importi relativi alle opere previste erano: Parte_7
EDILIZIA = € 1.258.376,00 IMPIANTI 1 IDRICI = € 103.497,62 IMPIANTI 2
RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO = € 103.497,62 e applicando il D.M. Giustizia del 17.06.2016 in relazione all'importo dei lavori descritti si otteneva un compenso professionale pari a € 45.206,01 da cui, applicando lo sconto del 20% stabilito nell'Accordo Quadro, la somma era di € 36.164,81. Nel conteggio economico della Fase 2 redatto dalla
Soc. erano considerate prestazioni professionali inerenti la Progettazione CP_1
Definitiva, non specificate all'interno dell'Accordo Quadro.
Per la Fase 0 di Via Capo Mele, 23 con documentazione completata in fase 1 il valore economico del compenso relativo per tale immobile risultava pari a € 200,00 x 5 = €
1.000,00. importo poi rideterminato secondo quanto indicato con la fattura n. 130/2022 del
06/12/2022, emessa dalla nei confronti della nella quale Parte_7 Parte_1
l'importo fatturato corrispondeva a € 1.400,00 stabilito nella lettera di incarico professionale del 29/03/2021, sottoscritta dalle parti. La Fase 1 di Via Capo Mele, 23 completa nella documentazione aveva valore economico del compenso pari a € 200,00 x 5
- € 1.000,00 poi rideterminato secondo quanto indicato con la fattura n. 131/2022 del
06/12/2022, emessa dalla nei confronti della nella quale Parte_7 Parte_1
l'importo fatturato corrispondeva a € 1.400,00 stabilito nella lettera di incarico professionale del 29/03/2021, sottoscritta dalle parti. Per quanto concerneva la Fase 2 come si evinceva anche dal riepilogo economico redatto dalla gli Parte_7
importi relativi alle opere previste erano: EDILIZIA = € 221.088,00 STRUTTURE = €
122.469,30 IMPIANTI 1 = € 20.460,69 IMPIANTI 2 = € 9.114,17, applicando il D.M.
Giustizia del 17.06.2016 in relazione all'importo dei lavori descritti si otteneva un compenso professionale pari a € 23.532,84, da cui, applicando lo sconto del 20% stabilito nell'Accordo Quadro, la somma era di € 18.826,27.
La Fase 0 di Via Jenner 86, completa rispetto a quanto previsto all'interno dell'accordo quadro aveva valore economico del compenso pari a € 150,00 x 29 = € 4.350,00 rideterminato poi sulla base della fattura n. 134/2022 del 06/12/2022, emessa dalla
[...]
nei confronti della nella quale l'importo fatturato Parte_7 Parte_1 corrispondeva a € 4.590,00 stabilito nella lettera di incarico professionale del 16/06/2021, sottoscritta dalle parti. La Fase 1 di Via Jenner 86 completa nella documentazione aveva valore economico del compenso pari a € 150,00 x 29 = € 4.350,00 rideterminato poi sulla base della fattura n. 135/2022 del 06/12/2022, emessa dalla nei Parte_7
confronti della nella quale l'importo fatturato corrispondeva a € 4.590,00 Parte_1
stabilito nella lettera di incarico professionale del 16/06/2021, sottoscritta dalle parti. Per quanto concerneva la Fase 2 come si evinceva anche dal riepilogo economico redatto dalla gli importi relativi alle opere previste erano: = € 814.546,55 Parte_7 CP_5 IMPIANTI 1 IDRICI = € 26.393,76 IMPIANTI 2 RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO
3 ELETTRICI = € 70.442,27, applicando il D.M. Giustizia del Controparte_6
17.06.2016 in relazione all'importo dei lavori descritti si otteneva un compenso professionale pari a € 33.063,01 da cui, applicando lo sconto del 20% stabilito nell'Accordo
Quadro, la somma era di € 26.450,41.
Per la Fase 0 di Via Vallelunga, 39 completa rispetto a quanto previsto all'interno dell'accordo quadro aveva valore economico del compenso relativo alla Fase 0 per un immobile unifamiliare pari a € 1.000,00. Per quanto concerneva la Fase 1 trattandosi di immobile unifamiliare l'Accordo Quadro prevedeva un importo relativo alla Fase 1 di €
1.000,00, risultando pressoché completa la documentazione relativa alla fase stessa il valore economico del compenso relativo alla Fase 1 per tale immobile risultava pari a pari a € 1.000,00 e tale importo corrispondeva con la fattura n. 133/2022 del 06/12/2022, emessa dalla nei confronti della e con l'importo stabilito Parte_7 Parte_1
nella lettera di incarico professionale del 15/04/2021, sottoscritta dalle parti. Per quanto concerneva la Fase 2 come si evinceva anche dal riepilogo economico redatto dalla
[...]
gli importi relativi alle opere previste erano: EDILIZIA = € 59.368,74 Parte_7
IMPIANTI 1 IDRICI = € 5.402,69 IMPIANTI 2 RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO
- € 16.560,96 IMPIANTI 3 ELETTRICI = € 27.365,61, applicando il D.M. Giustizia del
17.06.2016 in relazione all'importo dei lavori descritti si ottiene un compenso professionale pari a € 9.410,559 da cui, applicando lo sconto del 20% stabilito nell'Accordo Quadro, la somma era di € 7.528,44.
Pertanto l'importo complessivo relativo alle prestazioni professionali svolte dalla
[...]
relativamente alle FASI 0-1-2 riguardanti gli immobili di Via degli Antamoro Pt_7
n. 45, Roma;
Via Capo Mele n. 23, Roma;
Via Jenner n. 86, Roma;
Via Vallelunga n. 39,
Castelnuovo di Porto;
era pari a: VIA DEGLI ANTAMORO 45, 45.884,81 €, VIA CAPO
MELE 23 21.626,27 € ,VIA JENNER 86 35.630,41 € VIA VALLELUNGA 39, 9.528,45 € per un totale di 112.669,94 € (oltre oneri di legge).
Con note di trattazione del 11 dicembre 2024 parte opponente evidenziava che il CTU, con riguardo alle prestazioni professionali rese da , si era limitato solo a compiere CP_1
un inventario degli elaborati prodotti dal medesimo rispetto Controparte_4 all'elenco dei documenti richiesti ex contractu senza neppure minimamente indagare e approfondire in ordine ai contenuti e alla bontà tecnica degli stessi. Oltre a ciò precisava che la consulenza tecnica espletata aveva sostanzialmente confermato la bontà e fondatezza delle eccezioni formulate circa la grave incompletezza e lacunosità della controprestazione resa da in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con CP_1
l'accordo quadro del 17/03/2021 e con le susseguenti lettere di incarico. In aggiunta parte opponente evidenziava che il CTU non aveva considerato che l'oggetto della domanda promossa da era circoscritto alle pretese spettanze maturate con riferimento al CP_1
100% delle fasi 0 e 1 e al (solo) 60% della fase 2 valorizzando poi per intero le relative attività di fase 2 all'interno delle tabelle professionali che in mancanza di documentazione non dovevano considerarsi adempiute , così pervenendo ad una stima chiaramente esorbitante ed incongrua avuto riguardo alla consistenza delle prestazioni effettivamente rese dal medesimo Studio Professionale. Il dato di incotrovertibile valenza era che la consistenza delle eccedenze evidenziate da era tale da azzerare i compensi CP_1
pretesamente maturati dalla stessa con riferimento alle fasi 0, 1 e 2. Oltre a ciò parte opponente insisteva nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. sub lett. A., B., C. e D. e si opponeva all'ammissione della prova testimoniale richiesta ex adverso in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c
Con note di trattazione del 12 dicembre 2024 parte opposta si opponeva alle richieste nelle memorie ex art. 183 di parte opponente in quanto inammissibili. Con riferimento alla
CTU si opponeva all'ammissione della seconda parte del quesito rivolto al perito dell'ufficio, relativo alla quantificazione del valore economico delle prestazioni rese da
, in quanto trattavasi di circostanza non contestata. Sempre con riferimento alla CP_1
CTU si opponeva all'istanza di controparte volta ad ottenere una riapertura della perizia e/o a richiedere chiarimenti al Consulente. Oltre a ciò, giacchè non era mai stata richiesta una valutazione in merito a costruzioni edilizie, impianti al Ctu, chiedeva al Giudice di revocare il Decreto di liquidazione Ctu n. 7951/2024 del 25/11/2024, riducendo il compenso spettante al perito dell'ufficio in € 3.881,68 oltre accessori pari al compenso previsti per le attività di cui all'art. 12 del DM 182/2002. Parte opposta chiedeva inoltre che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13 dicembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta visti gli atti e la CTU depositata in data 25 novembre 2024, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 11 dicembre 2024 e da parte opposta in data 12 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 novembre 2026 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza
Con istanza del 14 gennaio 2025 parte opponente all'esito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta con ordinanza riservata in data 13 settembre 2023, precisava di aver già provveduto al pagamento, nei riguardi di
, dell'importo di euro 220.501,75 pertanto il rinvio all'udienza del 19 novembre CP_1
2026 per la precisazione delle conclusioni, oltre a diluire oltremodo le tempistiche di definizione della controversia, incideva sul diritto di a rientrare in tempi rapidi Pt_1
delle ingenti maggiori somme corrisposte medio tempore a favore di , oltreché CP_1
degli interessi maturati e maturandi su dette somme. Inoltre nelle more della pronunzia della sentenza, lo consapevole dell'esito infausto della consulenza Controparte_4
tecnica d'ufficio poteva decidere di schermare il proprio patrimonio aziendale da eventuali future azioni di ripetizione delle maggiori somme incamerate medio tempore da parte di;
e al contempo le somme che era tenuta a restituire ad a Pt_1 CP_1 Pt_1
titolo di interessi su quelle somme potevano inevitabilmente aumentare. Pertanto parte opponente chiedeva al Giudice di anticipare l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il giorno 19 novembre 2026.
Con ordinanza del 15 gennaio 2025 il Giudice letta l'istanza di parte opponente in data 14 gennaio 2025 di anticipazione dell'udienza, ritenutane l'accoglibilità anticipava la trattazione della causa all'udienza cartolare del 24 maggio 2025 e successivamente al 27 maggio 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima.
Parte opponente depositava note conclusive in data 7 maggio 2025 così concludendo:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito in accoglimento della spiegata opposizione, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:
1. accertare e dichiarare
l'inefficacia della richiesta di pagamento per cui è giudizio e la infondatezza e/o inesigibilità della pretesa creditoria azionata ex adverso, disponendo per l'effetto la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, stante l'inefficacia, nei confronti di delle autorizzazioni e approvazioni espresse Pt_1 ultra mandato dal project manager delle Iniziative, in ordine alle attività e ai Parte_2 documenti redatti da 2. accertare e dichiarare l'inefficacia della richiesta di pagamento per CP_1 cui è giudizio e la infondatezza e/o inesigibilità della pretesa creditoria azionata ex adverso, disponendo per l'effetto la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, non essendo venuta in essere la condizione prevista dall'art.
3.3 delle Lettere di Incarico (stipula dei contratti di appalto con i
Committenti), né l'evento di cui all'allegato 2 dell'Accordo Quadro (completamento Fase 2), al cui accadimento le Parti avevano ricollegato il pagamento dei pretesi compensi di cui ha in
CP_1 questa sede rivendicato il pagamento;
3. accertare e dichiarare comunque l'inadempimento di rispetto all'obbligazione di rendere, nei riguardi di una controprestazione
CP_1 Pt_1 completa e fruibile, nonché adatta alla sua destinazione, come prevista e risultante dalla normativa vigente (art. 33 e ss. d.P.R. n. 207/2010), nonché dai contratti stipulati inter partes che a detta normativa rimandano per i motivi tutti ampiamente esposti in atti. Per l'effetto, dichiarare la non debenza dei pretesi compensi in questa sede azionati da ovvero il diritto di 3Egeco di
CP_1 rifiutarne l'adempimento ex artt. 1460 c.c., art.
2.1 lett. c) e 3.2 dell'Accordo Quadro, conseguentemente statuendo la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
4. in subordine, accertare e dichiarare l'incongruità e l'esorbitanza delle somme in questa sede azionate da e, per
CP_1
l'effetto, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, ridurre tali somme nei limiti di quelle dovute ed effettivamente spettanti, provvedendo alla relativa quantificazione in applicazione dei parametri contrattualmente previsti avuto riguardo all'oggetto della domanda proposta ex adverso, nonché tenuto conto della completezza e del pregio della controprestazione resa dallo Studio Professionale;
5. in ogni caso, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare alla restituzione CP_1
a favore di dell'intero importo da quest'ultima medio tempore corrisposto in dipendenza Pt_1 della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, ovvero in subordine alla restituzione di quanto dalla odierna opponente corrisposto in eccedenza rispetto alla somma che il Tribunale dovesse ritenere dovuta nei riguardi dello Studio Professionale, il tutto oltre interessi di mora ovvero in subordine nella misura legale dal giorno dell'intervenuto pagamento (27.11.2023) sino al dì dell'effettivo soddisfo. Per l'effetto, liquidare a favore di l'importo di euro 258.881,44, ovvero Pt_1 in subordine l'importo di euro 149.086,59, salvo errori e/o omissioni, oltre interessi di mora successivi alla data del 07.05.2025 sino al dì dell'effettivo soddisfo, ovvero in via ulteriormente gradata il diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuto di giustizia dal
Giudicante, oltre interessi di mora ovvero in subordine nella misura legale dal giorno dell'intervenuto pagamento (27.11.2023) sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari e con refusione, a favore di anche delle spese di c.t.u.”. Pt_1
Parte opposta depositava note conclusive in data 7 maggio 2025 così concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarata la propria competenza, Accertato e dichiarato che ha fornito un adempimento CP_1 pieno ed esatto alle obbligazioni assunte con l'Accordo quadro e con le singole lettere di incarico di cui è causa ed in ogni caso ha fornito un opus che ha soddisfatto in modo pieno ed integrale
l'interesse giuridico-patrimoniale e sostanziale della committente In via principale, Pt_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo 340/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Latina in data 14.02.2023. In via subordinata, condannare in ogni caso in persona del Pt_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore dell'importo complessivo di Euro 199.619,89 IVA e CNPAIA inclusa oltre interessi maturati e maturandi a norma del d.lgs 9.10.2002, n. 231 per le causali indicate nel presente atto. In via ulteriormente subordinata, condannare in ogni caso in persona del Pt_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore dell'importo ritenuto di giustizia anche in applicazione del criterio dell'equità. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata, nei limiti di seguito indicati, e pertanto deve essere accolta.
In via generale si specifica che i rapporti contrattuali in questione rientrano nella fattispecie dell'appalto privato in ragione del contenuto causale degli stessi, consistente in un facere a fronte del pagamento di corrispettivo, integrando quindi la fattispecie ex art. 1665 c.c. . Parte opponente ha eccepito l'inadempimento di parte opposta e quindi l'infondatezza del diritto ad ottenere il pagamento delle somme pretese a titolo di corrispettivi professionali quantificati nelle fatture azionate in via monitoria e l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti sottoscritti dalle parti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, par. 2, delle Lettere di Incarico ex art. 1456 c.c. . In merito tuttavia si rileva che ancora di recente la Cassazione ha ribadito che anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro ed in particolare al fine di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento sia con riferimento al conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (cfr. Cass. n. 23868/2015), al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento).Nel caso di specie non si è realizzata la condizione prevista dalla clausola contenuta all'interno dell'art. 4 par. 2, delle Lettere di Incarico non potendosi ravvisare un inadempimento da parte dell'opposta giacché in particolare come evidenziato dal CTU le cui conclusioni si condividono integralmente, per quanto concerne gli elaborati previsti nel progetto esecutivo che “costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare”, e attinenti alle tre fasi risultano prodotti e trasmessi al committente, e cioè la società che nulla ha eccepito Pt_1
rispetto alle carenze degli elaborati progettuali della fase 2 e in generale sulla documentazione fornita durante le Fasi 0,1 e 2 da parte di , fasi in cui la stessa CP_1 avrebbe dovuto eseguire le suddette fasi di verifica e validazione dei progetti, che di fatto sono stati validati nel proseguimento dalla Fase 0 alla Fase 1 e dalla Fase 1 alla Fase 2.
Inoltre il Ctu ha tenuto in considerazione le suddette carenze progettuali escludendo dal calcolo dei compensi la progettazione definitiva richiesta dalla e Parte_7
specificata all'interno dell'Accordo Quadro (punto 3) Compensi e Termini di Pagamento.
Sul punto si evidenzia che nello specifico settore degli appalti e dei contratti d'opera, si è consolidato ulteriore orientamento sul piano giurisprudenziale, volto a valorizzare il momento decisivo dell'accettazione dell'opera da parte del committente;
in particolare, laddove l'opera sia stata verificata positivamente, anche in modo tacito per facta concludentia, grava sul committente, che, peraltro, ne acquisisce la disponibilità, fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle eventuali conseguenze dannose. In definitiva, secondo tale ricostruzione” il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti.” (Cass. 19146/2013 .).
L'accettazione tacita è prevista dallo stesso codice, il quale all'art.1665, come visto, la ravvisa laddove il committente, invitato dall'appaltatore, ometta la verifica senza giusto motivo o non ne comunica il risultato entro un breve termine, e se riceva senza riserve la consegna, ancorché non si sia proceduto alla sua verifica. La norma, pur non enunciando specificatamente la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Cassazione civile, sez. II, 09/02/2023 , n. 4021).
Orbene nel caso di specie va affermato, sulla base dei principi generali di cui all'art. 1665
c.c. e calati nelle circostanze del caso concreto, che l'opera sia stata accettata tacitamente dalla committente che ha dimostrato per facta cocludentia il proprio apprezzamento e la volontà di sfruttare l'opera per la funzione a cui è destinata, ciò in quanto ha omesso di avanzare qualsiasi contestazione e ha autorizzato l'avvio delle varie Fasi e l'approvazione degli elaborati tramite avendo quest'ultima ricevuto, a norma del punto 6 delle Pt_2
premesse dell'Accordo Quadro la formale autorizzazione a gestire in nome per conto di
Controparte_7
Inoltre dalla comunicazione di parte opponente del 29 dicembre 2022 emerge l'approvazione dei lavori edilizi di efficientamento energetico da parte dei Condomini clienti i quali avevano positivamente vagliato la progettazione eseguita da parte opposta manifestando la propria diponibilità alla presentazione delle CILAS.
Tuttavia, sotto l'aspetto della quantificazione del credito deve richiamarsi la giurisprudenza della cassazione (sentenza n 10263/2021) che ha affermato “… Giova altresì osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio” Ed inoltre (Cass. 28 maggio 2019, n. 14486).(…) Dunque, instaurandosi, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove la ritenga fondata, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato
l'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore;
o il contrario, quando il credito risulti provato per una misura minore.” All'esito della CTU, pertanto l'opposta ha fornito prova del proprio credito avendo fornito il titolo e avendo CP_1
depositato lo scambio di corrispondenza contenente l'autorizzazione all'avvio delle singole Fasi e la loro successiva approvazione, nonché tutta la documentazione tecnica e progettuale prodotta nel corso dell'esecuzione degli incarichi ma in misura minore rispetto alle fatture azionate in monitorio oggetto del vaglio della CTU. Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova documentale della maturazione dei compensi per le fasi 0, 1 e 2 di tutti e quattro gli interventi oggetto di causa nei limiti però indicati dalla CTU. Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti indicati. Le spese processuali debbono essere compensate nella misura del 50% stante la parziale soccombenza di parte opponente e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 nella misura media.
PQM
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 340/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Latina in data 14/02/2023;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di Parte_1 Parte_7
dell'importo complessivo di € 112.669,94;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che, compensate al
50%, liquida in € 7.051,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, CPA come per legge;
d) pone in via definitiva gli oneri della CTU per metà a carico dell'opponente e per metà a carico di parte opposta.
Lì 27 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava