Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n. 3824/2024 cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 6402/2024
TRA
n. il 21/06/1967 rappresentato e difeso dall'avv.to LORETO VINCENZO Parte_1
ricorrenti
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
Resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati rispettivamente il 15.02.2024 e il 13.03.2024, successivamente riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il ricorrente indicato in epigrafe:
- nel giudizio avente R.G. n. 3824/2024, ex art.6 d.lgs. n. 150/2011 ha proposto opposizione avverso CP_ l'ordinanza di ingiunzione n. n°OI-002562567, notificata in data 23.01.2024, con la quale l' Sede di Napoli Vomero ordinava di “di pagare la somma di € 5.559,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate;
” e ingiungeva “di pagare entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a mezzo versamento con modello f24 elide, indicando la causale contributo ”, Pt_2 come da allegate “Istruzioni per il versamento – Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE”, la somma complessiva di € 5.568,05 come di seguito specificata: € 5.559,00 a titolo di sanzione amministrativa;
€ 9,05 a titolo di spese di notifica.”; che la suddetta ordinanza di ingiunzione risulta emessa per un presunto accertamento di illecito amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2019).
a) assenza di qualsiasi violazione e responsabilità a suo carico, quale ex liquidatore giudiziario della nominato dal Tribunale di Napoli nei cui confronti non poteva essere ingiunta la Controparte_2 sanzione amministrativa, poiché, in primo luogo, nell'ordinanza di ingiunzione la violazione è riferita all'anno 2019, periodo in cui non era stato ancora nominato come liquidatore giudiziario, nomina avvenuta il 18.03.2021(cfr. in allegato 3 del ricorso); in secondo luogo, in qualità di liquidatore della società avrebbe risposto dei delitti di omesso versamento -con le attività di liquidazione- delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima, ma solo se avesse distratto l'attivo della società dal fine di pagamento delle imposte, destinandolo per scopi differenti;
b) nullità della ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 14 della legge 689/81, con estinzione della sanzione amministrativa.
Tanto premesso, parte istante ha concluso chiedendo di “dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.°OI- CP_ CP_ 002562567 emessa dall' Sede di Napoli-Vomero Protocollo 5105.03/04/20230166303 del
19/02/2021 riferito all'anno 2019 notificata in data 23/01/2024 per nullità dell'intero procedimento, violazione dell'art. 14 legge n°689/1981 con conseguente estinzione della sanzione amministrativa, perché CP_ nulla è dovuto per tale ordinanza-ingiunzione all'ente impositore sede di Napoli-Vomero dal ricorrente per le causali innanzi indicate;
accogliere sempre ed in ogni caso l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 11 D.Lgs. n.150/2011 in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità CP_ dell'opponente; condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipante.
- Nel giudizio avente R.G. n. 6402/2024, ex art.6 d.lgs. n. 150/2011, ha proposto opposizione avverso CP_ l'ordinanza di ingiunzione n°OI-002559748 notificata in data 15.02.2024, con la quale l Sede di
Napoli Vomero ordinava di “di pagare la somma di € € 435,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate;
” e ingiungeva “di pagare entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a mezzo versamento con modello f24 elide, indicando la causale contributo ”, Pt_2 come da allegate “Istruzioni per il versamento – Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE”, la somma complessiva di € € 445,33 come di seguito specificata: € 435,00 a titolo di sanzione amministrativa;
€ 10,33 a titolo di spese di notifica.”; che la suddetta ordinanza di ingiunzione risulta emessa per un presunto accertamento di illecito amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss. mm. ii (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2021).
Il ricorrente ha dedotto che l'ordinanza di ingiunzione è illegittima sulla base dei seguenti vizi:
a) assenza di qualsiasi violazione e responsabilità a suo carico, quale ex liquidatore giudiziario della nominato dal Tribunale di Napoli nei cui confronti non poteva essere ingiunta la Controparte_2 sanzione amministrativa, poiché, in qualità di liquidatore della società avrebbe risposto dei delitti di omesso versamento -con le attività di liquidazione- delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima, ma solo se avesse distratto l'attivo della società dal fine di pagamento delle imposte, destinandolo per scopi differenti;
b) nullità della ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 14 della legge 689/81, con estinzione della sanzione amministrativa.
Tanto premesso, parte istante ha concluso chiedendo di “dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.OI- CP_ CP_ 002559748 emessa dall' Sede di Napoli-Vomero Protocollo 5105.27/02/2023.0094644 del
27/02/2023 riferito all'anno 2021 notificata in data 15/02/2024 per nullità dell'intero procedimento, violazione dell'art. 14 legge n°689/1981 con conseguente estinzione della sanzione amministrativa, perché CP_ nulla è dovuto per tale ordinanza-ingiunzione all'ente impositore sede di Napoli-Vomero dal ricorrente per le causali innanzi indicate;
accogliere sempre ed in ogni caso l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 11 D.Lgs. n.150/2011 in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità CP_ dell'opponente; condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipante”.
È stata accolta l'istanza di sospensione dell'O.I.A.
CP_ L' costituitosi tempestivamente in entrambi i giudizi, ha evidenziato nelle memorie di costituzione depositate in ciascun giudizio, successivamente riuniti, che da un riesame della situazione del ricorrente si è
CP_ riscontrata la fondatezza delle eccezioni del ricorrente, per cui l' in autotutela, ha provveduto ad archiviare i provvedimenti impugnati, come da documentazione allegata alle memorie di costituzione (cfr.
CP_ allegati: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE per OI n. OI-002562567 prot. 5105.08/01/2024.0009799, relativa all'annualità 2019 e ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE per OI n. OI-002559748 prot.
CP_ 5105.09/02/2024.0072117, relativa all'annualità 2021). Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, data la particolarità delle fattispecie.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 19.02.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
CP_ In via preliminare, va dato atto che l' in relazione alle ordinanze di ingiunzione oggetto dei due giudizi
(con RG. 3824/2024 e 6402/2024) riuniti all'udienza del 9.10.2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha proceduto all'archiviazione dei provvedimenti impugnati, giusto atto in autotutela rispettivamente del 8.01.2024 e del 9.02.2024, producendo le schermate da cui risulta che le ordinanze per cui è causa sono state entrambe annullate.
Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ L' in autotutela ha annullato le ordinanze di ingiunzione per cui è causa, implicitamente riconoscendo CP_ le ragioni poste dalla parte ricorrente alla base delle opposizioni, il che impone di porre a carico dell' sulla base della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite liquidate ex dm 147/2022 come da dispositivo, con attribuzione. Completezza di motivazione impone di rilevare che, sebbene i provvedimenti di annullamento CP_ in sede di riesame prodotti dall' all'atto della costituzione in giudizio siano datati rispettivamente
8.01.2024 e 9.02.2024 e dunque in ogni caso di pochi giorni antecedenti alla iscrizione a ruolo dei giudizi, CP_ l' non ha versato in atti la prova della comunicazione degli stessi alla parte opponente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.300,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA, CPA, rimborsi per i C.U. versati in ciascuno dei due giudizi iscritti a ruolo, pari ad
€ 118,50 per RG. 3824/2024 e € 21,50 per RG. 6402/2024 e rimborsi in misura di legge del 15% se dovuti, con attribuzione all'avv. Loreto Vincenzo.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 19.02.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara