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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite n. 1016/2023 + n. 1022/2023 R.G., rispettivamente iscritte a ruolo il 28 e il 29 maggio 2023 a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. disposta dalla S.C. con ordinanza n. 5887/2023, di cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 519/2021, vertenti:
➢ la n. 1016/2023 R.G.:
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA D'SA e LF PE, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Arzano (NA), via Luigi Rocco n. 184, attore in riassunzione/appellante
E
c.f. , p.i. (conferitaria del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ramo d'azienda assicurativo in Controparte_2 qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Treviso, Via Luigi Sartori n. 2, convenuta in riassunzione/appellata p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede in Trieste, Via Machiavelli n. 4,
1 convenuta in riassunzione non costituita/appellata
➢ la n. 1022/2023 R.G.:
TRA
c.f. , p.i. (conferitaria del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ramo d'azienda assicurativo in Controparte_2 qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Treviso, Via Luigi Sartori n. 2, attrice in riassunzione/appellata
E
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA D'SA e LF PE, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Arzano (NA), via Luigi Rocco n. 184, convenuto in riassunzione/appellante
E
p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede in Trieste, Via Machiavelli n. 4, convenuta in riassunzione non costituita/appellata avente ad oggetto: riassunzione del processo a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 519/2021, pubblicata l'8.3.2021, disposta dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 5887/2023; causa rimessa al Collegio per la decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante e attrice in riassunzione [ ]: Parte_2
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accogliere l'atto di appello per i motivi tutti innanzi esposti nel detto atto di appello nonché nei motivi di cui al ricorso per Cassazione, previa riforma della impugnata sentenza n. 2563/2018 emessa dal Tribunale di Treviso, dr.ssa Alessandra Burra, il 13.12.2018 e depositata in cancelleria in pari data, notificata telematicamente in data 18 dicembre 2018 ai fini dell'impugnazione, e per l'effetto ritenere la sentenza impugnata errata per avere ritenuto provato dal debitore esecutato l'avvenuto adempimento quantunque di prova non ve ne fosse alcuna, anche in forza di quanto già argomentato nel ricorso in
Cassazione, con i motivi 1) e 2) da ritenersi qui integralmente riportati unitamente
2 alle precisazioni di cui alla memoria ex art. 380 bis, 1, c.p.c.; 2) in via subordinata,
e qualora la Corte potesse ritenere invece che la prova dell'adempimento potesse emergere dall'avviso di ricevimento n. 2015146621, si chiede che la Corte voglia dichiarare il mancato raggiungimento della prova in riferimento alla consegna del plico contenente asseritamente l'assegno, di cui al primo motivo del ricorso in
Cassazione, che in questa sede si intende per ripetuto e trascritto, insistendo sul dato che le notifiche effettuate dal dipendente di una società che svolge un servizio di posta privato, il quale non è un pubblico ufficiale e, pertanto, non può attribuire alle sue dichiarazioni di consegna della busta alcun valore di prova privilegiata: egli, in particolare, non è in grado di attestare la data di spedizione di una raccomandata, né non offre la cosiddetta «data certa», evidenziando che, con un'apposita sentenza - la
n. 26778/16 del 22.12.2016 - la Cassazione ha infatti stabilito che: "il timbro depositato da corrieri e postini privati non garantisce la cosiddetta «data certa»". Si insiste inoltre su tutti i motivi che leggansi nel primo motivo di cui al ricorso per
Cassazione, nonché insiste per la querela di falso sopra sollevata nei confronti del documento medesimo e, per l'effetto, rimettere gli atti al Tribunale competente per funzione;
3) l'accoglimento della domanda d'appello per qualsiasi motivo lo fosse assorbirà automaticamente la condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza di primo grado, la quale sarà posta dall'Eccellentissima Corte adita nel nulla;
4) condannare, comunque ed in ogni caso, le in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti et onorari di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore antistatario vista la temerarietà della lite. Si produce copia conforme della sentenza impugnata, copia conforme del ricorso in Cassazione, copia conforme della memoria ex art. 380 bis, 1, c.p.c. il fascicolo di parte del precedente grado”;
➢ conclusioni di parte appellata/attrice e convenuta in riassunzione [
[...]
: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste [recte Venezia], contrariis rejectis, preso atto della sopravvenuta cassazione della sentenza n. 519/2021 della Corte d'Appello di Venezia, sull'appello proposto da , già iscritto sub R.G. n. Parte_1
230/2019: nel merito: respingersi le domande avversarie, giacché - per le ragioni tutte esposte nei precedenti atti difensivi di primo e secondo grado - inammissibili, improponibili, infondate e/o comunque del tutto indimostrate e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'azione esecutiva promossa dall'odierno attore in odio di mediante il pignoramento Controparte_1
3 presso il terzo pignorato giacché avente ad oggetto importi Controparte_4 infondati e/o non più dovuti anche in ragione del controcredito - da portarsi in compensazione - da tributarsi all'odierna opponente-attrice in riassunzione ex art. 96
c.p.c. ed ex art. 91 c.p.c. Con liberazione delle corrispondenti somme facenti capo a ed in tal guisa indebitamente pignorate dall'opposto presso Controparte_1
Con vittoria di competenze e spese, anche generali forfetarie, Controparte_4 anche in relazione al giudizio di legittimità. In via istruttoria: dichiararsi
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da controparte per la prima volta in appello e contrassegnata dalla lettera b). Unicamente per mero scrupolo, si ribadiscono le istanze di prova avanzate in primo grado e riproposte in sede di appello
e segnatamente la prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) in data 02.10.2015 Lei consegnava all'avv. PE l'assegno n. 8202765599-02 per € 5.527,58 intestato a
e relativo al sinistro Generali n. 7651/A/2012 (la cui matrice è Parte_1 prodotta sub doc. 4), come da avviso di ricevimento che si rammostra (doc. 2); 2) contestualmente, Lei consegnava al prefato legale l'assegno n. 7901664822-12 dd.
14.9.2015 intestato all'avv. PE per € 1.943,79 (doc. 4); 3) per errore nella compilazione dell'avviso di ricevimento, veniva indicata quale data di ricezione quella del 02.09.2015, in luogo di quella reale del 02.10.2015 (cfr. doc. 2); 4) l'avv. LF
PE, ricevuto l'assegno di cui al cap. 1), apponeva la propria firma sul tagliando che si rammostra (doc. 2). Si indica quale teste il Sig. , c/o Blitz Service Tes_1
Distribuzione S.r.l., Via Cervantes n. 55-14, 80133 Napoli, da escutersi per prova delegata ex art. 203 c.p.c. Con riserva di ulteriormente allegare e dedurre nei residui termini ex art. 352
c.p.c.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ordinanza n. 5887/2023 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza n. 519/2021 Parte_2 della Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, che aveva confermato la sentenza n. 2563/2018 del Tribunale di Treviso rigettando l'appello proposto dallo stesso , ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa a questa stessa Pt_2
Corte territoriale per la decisione del gravame sul presupposto della incompletezza del contraddittorio nel secondo grado, non essendo stata ivi citata Controparte_4
terza pignorata nella procedura esecutiva presso terzi n. 378/2017 R.G. Es.
[...]
4 Tribunale Treviso, e come tale litisconsorte necessario nel corrispondente giudizio di opposizione n. 8312/2017 R.G., promosso dalla debitrice (già Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_2
a carico del F.G.V.S. nella Regione Campania.
2. Nello specifico, il procedimento aveva avuto il seguente svolgimento:
i) , premesso di essere creditore verso della Parte_1 Controparte_1 somma di complessivi € 6.122,88 in forza della sentenza n. 41/2015 del Giudice di
Pace di Casoria, stante il protrarsi dell'inadempimento della società debitrice, in data
21 novembre 2016, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, notificava a atto di precetto, e quindi, in data 30 dicembre 2016, atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi, incardinando la procedura di espropriazione presso terzi n. 378/2017 R.G. Es.;
ii) alla prima udienza del 13 febbraio 2017 si costituiva la debitrice Controparte_1 proponendo opposizione con richiesta di sospensione dell'esecuzione,
[...] deducendo a tal fine che prima ancora dell'inizio della fase esecutiva aveva prestato spontaneo adempimento alla sentenza con l'invio di due assegni circolari – rispettivamente intestati al creditore, , per la somma di € 5.527,58 Parte_1
(corrispondente al valore del credito per capitale e accessori), e al suo difensore, avvocato LF PE, per la somma di € 1.943,79 (per spese processuali anticipate)
– contenuti in un plico recapitato dal corriere privato Blitz Service Distribuzione S.r.l. in data 2 ottobre 2015 (per quanto, per un mero refuso, il relativo avviso di ricevimento presenti scritta a penna la diversa data del "2.9.2015") recante la sottoscrizione per ricevuta dell'avvocato LF PE;
iii) il G.E., sviluppato il contraddittorio tra esecutante ed esecutata, con ordinanza del 4 giugno 2017 sospendeva il processo esecutivo sul presupposto che, prima facie,
l'opposizione appariva fondata “atteso l'intervenuto adempimento della pretesa creditoria prima della notificazione del precetto” e, visti gli artt. 615 e 616 c.p.c., assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 16 ottobre 2016; iv) l'esecutante, con atto di citazione tempestivamente notificato, riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Treviso, deducendo di non avere in realtà mai ricevuto alcun assegno circolare datato 29.9.2015 dell'importo di euro 5.527,58, nonché impugnando e disconoscendo formalmente, ex artt. 2712 e 2719 c.c., tutta la documentazione esibita dalla Compagnia opponente, chiedendo per l'effetto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare completamente infondata e meritevole di rigetto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla CP_1
5 F.G.V.S. nella procedura esecutiva presso terzi iscritta presso Controparte_2 il R.G. Es. n. 378/2017 innanzi al Tribunale di Treviso con comparsa di costituzione e risposta telematicamente in data 11.2.2017; 2) per lo effetto concedere termine al creditore procedente per la riassunzione della procedura esecutiva 378/2017, attualmente sospesa;
3) condannare la già Controparte_1 CP_2
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S.
[...] al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività giudiziale svolta nel presente giudizio di riassunzione dell'opposizione all'esecuzione, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato LF PE, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, come per legge e sentenza esecutiva come per legge”.
v) si costituiva nel giudizio di merito con comparsa di risposta Controparte_1 datata 30.1.2018, chiedendo: “Nel merito, dichiararsi - per le ragioni di cui in narrativa - l'invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'azione esecutiva promossa dall'odierno attore in odio di mediante il pignoramento Controparte_1 presso il terzo pignorato giacché avente ad oggetto importi Controparte_4 infondati e/o non più dovuti anche in ragione del controcredito - da portarsi in compensazione - da tributarsi all'odierna opponente ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 91
c.p.c. Per l'effetto, disporsi la liberazione delle corrispondenti somme facenti capo a ed in tal guisa indebitamente pignorate dall'opposto presso Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio” ribadendo di Controparte_4 aver già saldato tutte le spettanze rivendicate dall'istante, avendo inviato all'indirizzo dello studio dell'avvocato LF PE due assegni circolari, separatamente intestati a (per capitale) di € 5.527,58 e all'avvocato PE LF (per spese Parte_1 legali) di € 1.943,79, assegni consegnati in data 2.10.2015 a mezzo corriere privato a mani del difensore, come risultante dalla copia dell'avviso di ricevimento dal medesimo sottoscritta, irrilevante, al fine della prova della consegna, la circostanza che l'avviso di ricevimento riportasse l'errata data del 2/9, anziché quella corretta del
2/10, come peraltro rappresentato allo stesso avvocato PE con email datata
31.1.2017 a seguito della notifica del pignoramento, deducendo altresì: a) che era stato lo stesso legale del creditore a chiedere che il pagamento avvenisse, non a mezzo bonifico bancario, ma a mezzo di assegni circolari, come peraltro riconosciuto nello stesso atto di citazione in riassunzione;
b) che nell'atto di precetto erano state incluse le seguenti spese non dovute e/o non provate: “i) “spese redazione atto di precetto (bolli e scritt.)” per euro 5,16; ii) “corrispondenza (spese)” per euro 5,16;
iii) “spese redazione nota spese” per euro 5,16; iv) “fase introduttiva esecuzione
6 mobiliare” per euro 350,00, essendo noto che l'esecuzione inizia solamente con il pignoramento e le voci di spesa relative all'esecuzione non possono essere autoliquidate dall'avvocato e inserite in precetto, potendo essere liquidate solamente dal Giudice dell'Esecuzione”; c) con riferimento al disconoscimento svolto dall'attore, che l'art. 2712 c.c. si riferisce a riproduzioni meccaniche di fatti o cose e non a copie di scritture, mentre il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., offrendosi in ogni caso di produrre l'originale entro i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e formulando sin da subito istanza ex art. 216 c.p.c. di verificazione della sottoscrizione del documento prodotto sub 4. Chiedeva, infine, la condanna dell'esecutante attore ex art. 96 c.p.c. per aver notificato l'atto di precetto senza alcun preavviso, pur avendo ricevuto l'integrale pagamento di quanto spettante a mezzo di assegni circolari, che tuttavia ometteva di incassare;
vi) la terza pignorata, quantunque ritualmente citata non si Controparte_4 costituiva e veniva dichiarata contumace;
vii) all'esito di un'istruttoria esclusivamente documentale, nella perdurante contumacia della terza pignorata, il Tribunale di Treviso, con Controparte_4 sentenza n. 2563/18, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 13.12.2018, accoglieva l'opposizione dell'esecutata (l'indicazione di rigetto Controparte_1 dell'opposizione presente nel dispositivo è un mero refuso alla luce del complessivo contenuto motivazionale della sentenza) e condannava l'esecutante Parte_1 al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento della ulteriore somma di € 5.000 ex art. 96, co. 3, c.p.c.; nello specifico:
- giudicava generica la dichiarazione di disconoscimento della documentazione di parte ricorrente in opposizione formulata in via anticipata nell'atto di citazione in riassunzione con generico e onnicomprensivo riferimento alla documentazione che la controparte avrebbe esibito in causa, senza specifico riferimento all'avviso di ricevimento prodotto con la comparsa di costituzione, confermando di conseguenza la valenza probatoria dei documenti dimessi dalla compagnia assicuratrice;
-) accertava la piena corrispondenza tra la firma dell'avvocato LF PE presente in calce alla procura alle liti e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento del plico contenente gli assegni circolari trasmessi da Controparte_1
- negava rilevanza al mancato incasso degli assegni circolari, imputandolo ad una scelta arbitraria dei beneficiari;
7 - riteneva che il quadro probatorio complessivo (ed in particolare la sottoscrizione da parte dell'avvocato A. PE dell'avviso di ricevimento del 2.10.2015) confermasse in termini di adeguata certezza probatoria l'adempimento di in Controparte_1 epoca addirittura antecedente alla notifica dell'atto di precetto (una prima volta in data 28 luglio 2016 e quindi il 21 novembre 2016);
- riteneva che la condotta tenuta da con la propria scelta Parte_2 processuale integrasse gli estremi della mala fede, che giustificava la condanna al pagamento della somma liquidata in via equitativa in euro 5.000,00, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; viii) proponeva tempestiva impugnazione affidata a due motivi, oltre Parte_2
a proporre querela di falso con riguardo alla sottoscrizione del menzionato avviso di ricevimento da parte dell'avvocato PE in quanto apocrifa, chiedendo: “accogliersi il presente atto d'appello per i motivi tutti innanzi esposti e, previa riforma della impugnata sentenza n. 2563/2018 emessa dal Tribunale di Treviso, dr.ssa Alessandra
Burra, il 13.12.2018 e depositata in cancelleria in pari data, notificata telematicamente in data 18 dicembre 2018 ai fini dell'impugnazione, e per l'effetto ritenere la sentenza impugnata errata per avere ritenuto provato dal debitore esecutato l'avvenuto adempimento laddove di prova non ve ne fosse alcuna;
2) in via subordinata, e qualora la Corte ritenesse invece che la prova dell'adempimento emerga dall'avviso di ricevimento n. 2015146621, si chiede posta la querela di falso sopra sollevata nei confronti del documento medesimo e, per lo effetto, rimettere gli atti al Tribunale competente per funzione;
3) l'accoglimento della domanda d'appello per qualsiasi motivo lo fosse assorbirà automaticamente la condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza di primo grado, la quale sarà posta dall'Eccellentissima Corte adita nel nulla;
4) condannare, comunque ed in ogni caso, le Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
[...] delle spese, diritti e onorari di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del procuratore antistatario vista la temerarietà della lite”. In particolare: 1) con il primo motivo censurava come errata la valorizzazione di un atto sfornito di data certa e fede privilegiata, qual è l'avviso di ricevimento redatto e sottoscritto dal corriere privato, nonché comunque inidoneo ad attestare, sia l'autografia della firma per ricevuta, che l'effettiva consegna del plico, che la corrispondenza del contenuto del plico con gli assegni circolari che pretendeva di avere inviato Controparte_1 con quel mezzo di trasmissione, corrispondenza all'evidenza contrastata dalla divergenza tra le date di consegna del plico e quelle, posteriori, dell'emissione degli
8 assegni;
2) con il secondo motivo censurava la statuizione di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., siccome eccessiva e non rispondente al criterio equitativo parametrato alle spese processuali o a un loro multiplo ridotto. La citazione per il giudizio di gravame veniva inviata alla sola ma non anche a Controparte_2
terza pignorata, parte contumace nel primo grado;
Controparte_4 ix) la Corte d'Appello, con sentenza n. 519/2021, respingeva il gravame, così nello specifico statuendo: “1) rigetta l'interposto appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 2563/2018 resa e pubblicata in data 13.12.2018 dal Tribunale di Treviso;
2) pone a carico di le spese e competenze Parte_1 di lite di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.777,00 - di cui €
1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.820,00 per la fase decisoria - oltre alle spese generali (15%), agli accessori e agli oneri di legge.
3) La Corte dà atto che sussistono, a carico di , i presupposti Parte_1 applicativi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge n. 228/2012, con effetto decorrente dal 30.1.2013 - secondo cui: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"”;
x) con ricorso notificato alla sola ricorreva Controparte_1 Parte_2 alla S.C. censurando la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi di cassazione, rispettivamente rubricati: 1. “ex art. 360, I comma, n 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 615 c.p.c., 1182 e 1188 c.c.
Inversione dell'onere della prova, violazione ex art. 2697, 2704, 2727 e 2729 c.c. in ordine agli artt. 115 e 116 c.p.c.”; 2. “ex art. 360, I comma, n. 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'articolo 96, III comma, in ordine all'art. 132, n. 4, c.p.c. – riferita alla condanna per responsabilità aggravata, con motivazione apparente del tutto illogica sulla quantificazione della stessa” a cui resisteva con controricorso notificato il 18.10.2021. Controparte_1
3. Con separati atti di riassunzione – rispettivamente rubricati n. 1016/2023 R.G.
[promosso da ] e 1022/2023 R.G. [promosso da Parte_2 Controparte_1
– notificati, oltre che alla controparte debitrice, anche a la Controparte_4 causa è stata riassunta, sia da , che da Parte_2 Controparte_1
9 concludendo ciascuna per l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra trascritte.
4. Dichiarata la contumacia di riuniti i procedimenti (e Controparte_4 segnatamente riunito il n. 1022/2023 al n. 1016/2023 R.G. in ragione della priorità dell'iscrizione); fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione indicata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
5. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per aver ritenuto provato l'adempimento da parte di dell'obbligazione di pagamento di cui Controparte_1 si tratta, mentre avrebbe dovuto affermarne l'insussistenza, non esistendo alcuna reale prova della avvenuta consegna del plico contenente gli assegni. All'avviso di ricevimento, in tesi della opponente recante la firma dell'avvocato Controparte_1
LF PE, non poteva, invero, riconoscersi la fede privilegiata che il primo giudice gli ha invece riconosciuto, e questo in quanto relativo all'attività svolta da un operatore postale privato e non da se, infatti, le raccomandate Controparte_5
a/r del servizio di consentono di dimostrare in causa, non solo la data CP_5 di spedizione della busta, ma anche quella di ricevimento, e quindi con certezza il fatto che il destinatario ne abbia preso conoscenza, non è così per le poste private, i cui dipendenti non sono pubblici ufficiali, e sono quindi privi di poteri certificatori, con la conseguenza che la raccomandata dell'operatore postale privato non fornisce la
“data certa” dell'attività dallo stesso svolta. Poiché le attestazioni provenienti dall'incaricato di un operatore postale privato non sono idonee a certificare l'effettiva data di consegna del plico per la conseguente spedizione, e non costituiscono prova idonea per accertare se sia stato o meno consegnato detto plico, a prescindere dal contenuto e dalla validità della impugnativa formale che di tale avviso (o ricevuta di ritorno) ha fatto il creditore, resta il fatto che nulla autorizzava a ritenere che “l'avviso di ricevimento” esibito da fosse effettivamente relativo ad un plico Controparte_1 contenente gli assegni che la stessa assume vi sarebbero stati inseriti, tanto più considerata la evidente discrasia delle date (di sottoscrizione dell'avviso e di emissione degli assegni). Per tali ragioni, il giudice avrebbe dovuto ritenere senz'altro sfornito di prova l'allegato adempimento della Compagnia, e quindi rigettare
10 l'opposizione. Considerato, poi, che la soluzione adottata dal primo giudice è dipesa in via esclusiva dalla valutazione di detto documento (e cioè dell'avviso di ricevimento n. 2015146621), andrebbe ammessa la querela di falso qui correlativamente proposta in relazione allo stesso avviso di ricevimento, siccome recante una sottoscrizione apocrifa, nel senso che la firma che vi appare non sarebbe dell'avvocato LF PE, il quale non ha mai ricevuto il plico con gli assegni, ragione per cui questi non poterono essere incassati.
6. Il secondo motivo denuncia invece l'abnorme (e irragionevole) liquidazione della condanna disposta ex art. 96, co. 3, c.p.c.; lamenta, in particolare, che per quanto in relazione alla determinazione dell'importo della sanzione non sia previsto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. nessun limite quantitativo, né massimo, né minimo, il giudice è comunque tenuto ad osservare il "criterio equitativo", potendo quindi calibrarla anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, ma non già superare il limite della "ragionevolezza", limite che invece nella specie risulterebbe ampiamente disatteso.
7.
Considerato che
il tema centrale del presente giudizio è l'effettivo pervenimento del plico contenente gli assegni circolari di riferimento, intestati a e a Parte_2
PE LF, presso lo studio di quest'ultimo – circostanza positivamente risultante dall'avviso di ricevimento predisposto dall'operatore postale Blitz utilizzato per la trasmissione da ed invece negata da quest'ultimo, donde la Controparte_1 ricorrenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi tra l'attuale attore appellante e il suo difensore, con conseguente nullità dell'attività processuale posta in essere dal difensore in conflitto di interesse col proprio assistito (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 13204 del 26.7.2012, Rv. 623577 – 01: “L'attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nulla e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio, investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati”) – va preliminarmente affermato che tale situazione di conflitto non può ritenersi in concreto sussistente, atteso che è lo stesso appellante ad escluderne espressamente la ricorrenza, sicché la sua linea difensiva va valutata come se quel conflitto non esista.
8. Riguardo alla proposta querela di falso, questa risulta inammissibile sotto più profili.
Va in primo luogo sottolineato che la sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento di cui si tratta (n. 7651..A2012) è pacificamente attribuita all'attuale difensore
11 dell'appellante (e cioè all'avvocato LF PE, il quale avrebbe preso in consegna, sia l'assegno circolare spettante al proprio patrocinato, che il titolo direttamente a lui intestato per il rimborso delle spese di lite da lui stesso anticipate) e non già alla parte personalmente, il che porta ad escludere la stessa astratta proponibilità della querela di falso, considerato che “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice
e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art.
2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma)”.
In ogni caso, in un caso come quello di specie – in cui si ha la mera trasmissione a mezzo posta di un plico raccomandato da un soggetto privato a un altro – deve radicalmente escludersi la necessità della proposizione della querela di falso anche sotto altro profilo.
Si ricorda preliminarmente che la querela di falso è l'unico strumento a disposizione di chi voglia contrastare l'efficacia probatoria di un documento, non qualsiasi, ma munito di fede privilegiata, in relazione a una pretesa che su esso si fondi. La querela di falso è proponibile avverso l'atto pubblico cioè “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato” o avverso una scrittura privata riconosciuta. Nel primo caso, salvo querela di falso, l'atto pubblico fa infatti piena prova: 1) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e 2) delle dichiarazioni rese dalle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
nel secondo caso, salvo querela di falso, la scrittura privata riconosciuta fa piena prova della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore.
Nella specie la questione teorica in esame è se la firma risultante sull'avviso di ricevimento di una raccomandata sia soggetta a querela di falso e se l'accertamento della falsità di quella firma, con conseguente inefficacia probatoria della
12 raccomandata, richieda necessariamente di procedere con il procedimento di querela di falso.
A tale domanda va data risposta negativa.
L'indicata raccomandata ha ad oggetto una lettera inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziari, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari.
Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere conseguentemente la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento. Occorre infatti distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari. Il Decreto 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale distingue (art. 18) gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale, poiché si applicano le regole della Legge n. 890/1982.
Tutti gli invii con avviso di ricevimento non rientranti nell'indicata categoria – quale quello oggetto di causa – sono quindi disciplinati dal Regolamento postale, che a tal fine stabilisce quanto segue: – l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio
(cfr. art. 32: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”; art. 33: “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche
l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”); – al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38 “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”; art. 39 Nuclei familiari “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; art. 40 Imprese “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può
13 indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”); – l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44).
Ne consegue che, sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede, e pertanto non si è formata la piena prova, superabile solo con querela di falso, del fatto che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia dell'apparente sottoscrittore, nella specie quella dell'avvocato LF PE.
In altri termini, l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
L'art. 7 della legge 890/1982 prevede a tal fine rigide formalità: “L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”.
Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fidefacente, e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c., e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa, e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. L'agente postale che opera, non quale delegato dell'ufficiale giudiziario, ma secondo le regole ordinarie del regolamento postale, non è invece tenuto all'osservanza di rigide formalità proprio perché quanto da lui attestato non fa piena prova fino a querela di falso.
14 Ulteriore conferma della sua qualifica si rinviene nel D.L.gs 22 luglio 1999, n. 261, laddove, all'art. 18, si evidenzia quanto segue: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”.
Ciò posto, l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, non è tenuto a redigere una relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui il plico è stato consegnato: nessuna norma lo impone. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). L'indicata prova (i.e. impossibilità di conoscenza) può essere fornita in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, e non passa per la proposizione della querela di falso.
In definitiva, dalla apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento, in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale, si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria.
L'avviso di ricevimento, nel caso di specie, non venendo in rilievo un'attività del pubblico ufficiale, fa certamente presumere l'avvenuta consegna del plico all'avvocato
PE, pur non facendo “piena prova” del fatto che l'agente postale lo abbia consegnato. Diversamente, se si ritenesse – come non è – che l'avviso è dotato di fede privilegiata, nel qual caso l'unico strumento per superare tale piena prova sarebbe sì la querela di falso finalizzata a verificare la non riconducibilità della firma al suo apparente autore.
In ogni caso, la proposizione della querela di falso sarebbe uno strumento del tutto inidoneo a mutare la valenza probatoria dell'atto: l'avviso di ricevimento non è atto pubblico che fa piena prova delle attività compiute dall'agente postale, e quindi non vi è fede privilegiata da superare;
inoltre, la verifica della non riconducibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento all'avvocato PE (come richiesto) non determinerebbe accoglimento della querela di falso, poiché non viene in rilievo neanche la diversa ipotesi di scrittura privata riconosciuta.
15 9. Venendo al primo motivo d'appello, deve innanzitutto richiamarsi quanto appena detto in merito al fatto che nel caso di invio di una semplice raccomandata,
l'avviso di ricevimento, se non fornisce la piena prova della sua consegna al destinatario fino a querela di falso, comporta, tuttavia, una presunzione di consegna,
e questo a prescindere dal fatto che vi abbia provveduto un agente postale dipendente di un operatore postale privato, ovvero di Controparte_5
Ebbene, nella specie tale presunzione, data dalla presenza sull'avviso di ricevimento del reale indirizzo dello studio dell'avvocato PE, del suo nome e cognome, della indicazione che la consegna avrebbe dovuto essere effettuata a “ (sue proprie CP_6 mani), della sua firma autografa, sovrapponibile a quella presente sulla procura alle liti, ha portato il primo giudice a (correttamente) ritenere che la consegna del plico contenente gli assegni circolari di riferimento sia effettivamente avvenuta
(indifferente essendo la data dell'esecuzione della consegna) e che, per contro, alcuna concreta prova contraria sia stata neppure affacciata dall'attore esecutante, attuale appellante.
Riguardo, in particolare, agli elementi la cui valutazione avrebbero dovuto indurre il primo giudice a respingere l'opposizione di per non essere stata Controparte_1 fornita una prova adeguata della consegna del plico contenente gli effetti di cui si tratta, neppure questi risultano, a ben vedere, idonei a sovvertire la realtà delle cose cosi come intesa ed esposta dal primo giudice, e cioè che abbia Controparte_1 spontaneamente ed esattamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, facendo predisporre ed emettere due assegni circolari intestati separatamente al creditore ( ) e al suo difensore-procuratore nel giudizio celebratosi Parte_2 avanti al Giudice di Pace di Casoria da cui è originato il credito qui azionato in forma esecutiva (l'avvocato LF PE), e quindi nel farli consegnare allo studio del difensore in termini sostanzialmente corrispondenti alla richiesta da questi fatta, e quindi, non già a mezzo di bonifico bancario (come sarebbe stato logico e maggiormente sicuro), ma a mezzo di assegni circolari.
Nello specifico, va considerato che l'appellante si limita a confutare (peraltro senza fornirne il corretto quadro normativo) l'equivalenza probatoria dell'iter di spedizione e consegna del plico al proprio difensore, così come risulta documentato dall'avviso di ricevimento prodotto in causa dalla opponente, rispetto agli avvisi di ricevimento redatti dagli incaricati di Controparte_5
L'argomento, come già detto, è inconferente, considerato che:
16 i) l'avviso di ricevimento sottoscritto dal corriere privato è tornato regolarmente al mittente col compiuto adempimento del mandato di recapito, la cui regolarità non
è stata specificamente contestata;
ii) il destinatario del plico – secondo le stesse disposizioni dell'istante – doveva essere il difensore all'uopo indicato e identificato anche con la localizzazione del recapito;
iii) l'incaricato del servizio di consegna postale non aveva modo di interferire sulla regolarità della trasmissione e della consegna falsificando una firma che non poteva conoscere, né tantomeno la firma del difensore poteva essere stata falsificata all'atto della restituzione dell'avviso di ricevimento;
iv) l'avvocato LF PE non è stato coinvolto ad alcun titolo nella conferma delle difese dell'appellante, se non come teste (verosimilmente incapace ex art. 246
c.p.c., essendo anch'egli destinatario di uno dei due assegni circolari), almeno come mandatario obbligato nei confronti del cliente per l'eventualità che la sua sottoscrizione per ricevuta fosse davvero autografa, eventualità che l'appellante ha però escluso a priori, senza averne avuto percezione personale e diretta, e che meritava invece verifica nel contraddittorio fra tutte le parti;
v) dalla data della lettera accompagnatoria degli assegni (29.9.2015) fino alla notifica del primo precetto (il 28/31 luglio 2016) nessun chiarimento è stato chiesto dall'appellante alla compagnia assicuratrice, a cui pur aveva prontamente inviato i conteggi del proprio credito dopo il deposito della sentenza che gli riconosceva il risarcimento del danno;
vi) nessun chiarimento è stato chiesto, né dall'appellante, né dal suo difensore, neanche dopo l'invio all'avvocato PE della e-mail in data 31.1.2017 (doc.3/B), con il quale la Compagnia appellata confermava la restituzione dell'avviso di ricevimento e correggeva la data di consegna del plico;
vii) la discrasia della data di consegna del plico (2.9.2015) rispetto alla data del ritiro del plico presso il mittente, scritta a macchina sull'avviso di ricevimento
(29.9.2015), non può spiegarsi che con un banale errore materiale di scrittura, perché l'appellante – come ha correttamente osservato il primo giudice – non ha collegato l'inoltro del plico ad una causa diversa e antecedente l'emissione degli assegni [cfr. sentenza di primo grado, pag. 5, terzo cpv.: “Il pagamento a mezzo dei due assegni circolari spediti all'indirizzo del difensore dell'attore Avvocato PE
LF risulta dalla lettera dd. 29.09.2015 spedita dalla convenuta unitamente ai due assegni emessi il 14.09.2015, documenti depositati in copia sub doc. n. 4
17 fascicolo , e dall'avviso di ricevimento dimesso sub doc. 2, recante Controparte_1 come mittente la convenuta e come destinatario l'Avvocato PE LF, avviso sottoscritto dall'Avvocato LF PE e recante la data del 2/9, evidentemente non corretta tenuto conto della data di emissione degli assegni, della data della lettera accompagnatoria, della data del 29.09.2015 stampata in alto a destra sullo stesso avviso di consegna e della circostanza che l'attore non ha neppure allegato la pendenza tra le parti di altri rapporti ai quali imputare l'avviso di consegna. Stante la consegna all'inizio del mese è, invece, da ritenere corretta la data del 2/10, avendo
l'addetto ripetuto meccanicamente il mese precedente”]; viii) non è dirimente neppure il mancato incasso degli assegni circolari, che distinguendosi in quanto tali dall'assegno bancario ordinario, potevano essere presentati all'incasso oltre il termine previsto dall'art. 32 del r.d. n.1736/1933 e quindi nei tre anni dalla rispettiva emissione – ex art. 84 del menzionato r.d. – e anche dopo la notifica del precetto e il pignoramento presso terzi, giustificando l'opposizione all'esecuzione della compagnia assicuratrice emittente ed evidenziando per contro – data la ricorrenza delle circostanze già evidenziate – l'intempestività e la mala fede del creditore che ha proceduto in via esecutiva senza prima appurare
(sia col difensore delegato a ricevere consegna dei titoli, sia con la società emittente) quale fosse stato l'effettivo esito della spedizione del plico.
10. Il secondo motivo – formulato in via autonoma dal primo – va parimenti respinto.
In disparte il difetto di specificità del motivo, risolventesi nella mera doglianza dell'eccessiva gravosità della sanzione applicata, che è stata invece chiaramente parametrata sull'importo delle spese di lite liquidate in sentenza in misura di 1:1, si osserva come la giustificazione offerta al riguardo dal giudice [cfr. sentenza, pag. 6,
4° cpv.: “Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna del convenuto al pagamento della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00 avendo lo stesso agito in esecuzione con mala fede, atteso che lo stesso era pienamente consapevole dell'avvenuto adempimento da parte del debitore, nonché per avere svolto un disconoscimento palesemente inammissibile per le ragioni sopra dette”] sia, non solo adeguatamente motivata, ma coerente con le evidenze di causa, e vada quindi confermata, risultando equa la definizione della somma dovuta in rapporto agli effetti, pur gravosi, della (ingiustificata) iniziativa esecutiva dell'appellante, neppure proporzionati all'entità del credito azionato.
18 11. In definitiva, l'impugnazione va respinta, con conferma integrale della sentenza impugnata.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del giudizio di legittimità
(peraltro dallo stesso causato omettendo di citare litisconsorte Controparte_4 necessario) e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza, e si liquidano in dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di legittimità e quello di rinvio nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 5.201 a € 26.000.
Nulla sulle spese di non costituitasi. Controparte_4
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_2 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. 1016/2023 + 1022/2023
R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, n. 2563/2018;
b) condanna l'appellante e attore in riassunzione, , a rimborsare Parte_2 all'appellata, le spese di lite del giudizio di legittimità e Controparte_1 del presente giudizio di rinvio, che liquida, per compensi: quanto al primo, in €
3.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo, in € 3.900, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante e attore in riassunzione,
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Parte_2
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma
19 del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite n. 1016/2023 + n. 1022/2023 R.G., rispettivamente iscritte a ruolo il 28 e il 29 maggio 2023 a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. disposta dalla S.C. con ordinanza n. 5887/2023, di cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 519/2021, vertenti:
➢ la n. 1016/2023 R.G.:
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA D'SA e LF PE, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Arzano (NA), via Luigi Rocco n. 184, attore in riassunzione/appellante
E
c.f. , p.i. (conferitaria del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ramo d'azienda assicurativo in Controparte_2 qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Treviso, Via Luigi Sartori n. 2, convenuta in riassunzione/appellata p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede in Trieste, Via Machiavelli n. 4,
1 convenuta in riassunzione non costituita/appellata
➢ la n. 1022/2023 R.G.:
TRA
c.f. , p.i. (conferitaria del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ramo d'azienda assicurativo in Controparte_2 qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Treviso, Via Luigi Sartori n. 2, attrice in riassunzione/appellata
E
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA D'SA e LF PE, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Arzano (NA), via Luigi Rocco n. 184, convenuto in riassunzione/appellante
E
p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede in Trieste, Via Machiavelli n. 4, convenuta in riassunzione non costituita/appellata avente ad oggetto: riassunzione del processo a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 519/2021, pubblicata l'8.3.2021, disposta dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 5887/2023; causa rimessa al Collegio per la decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante e attrice in riassunzione [ ]: Parte_2
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accogliere l'atto di appello per i motivi tutti innanzi esposti nel detto atto di appello nonché nei motivi di cui al ricorso per Cassazione, previa riforma della impugnata sentenza n. 2563/2018 emessa dal Tribunale di Treviso, dr.ssa Alessandra Burra, il 13.12.2018 e depositata in cancelleria in pari data, notificata telematicamente in data 18 dicembre 2018 ai fini dell'impugnazione, e per l'effetto ritenere la sentenza impugnata errata per avere ritenuto provato dal debitore esecutato l'avvenuto adempimento quantunque di prova non ve ne fosse alcuna, anche in forza di quanto già argomentato nel ricorso in
Cassazione, con i motivi 1) e 2) da ritenersi qui integralmente riportati unitamente
2 alle precisazioni di cui alla memoria ex art. 380 bis, 1, c.p.c.; 2) in via subordinata,
e qualora la Corte potesse ritenere invece che la prova dell'adempimento potesse emergere dall'avviso di ricevimento n. 2015146621, si chiede che la Corte voglia dichiarare il mancato raggiungimento della prova in riferimento alla consegna del plico contenente asseritamente l'assegno, di cui al primo motivo del ricorso in
Cassazione, che in questa sede si intende per ripetuto e trascritto, insistendo sul dato che le notifiche effettuate dal dipendente di una società che svolge un servizio di posta privato, il quale non è un pubblico ufficiale e, pertanto, non può attribuire alle sue dichiarazioni di consegna della busta alcun valore di prova privilegiata: egli, in particolare, non è in grado di attestare la data di spedizione di una raccomandata, né non offre la cosiddetta «data certa», evidenziando che, con un'apposita sentenza - la
n. 26778/16 del 22.12.2016 - la Cassazione ha infatti stabilito che: "il timbro depositato da corrieri e postini privati non garantisce la cosiddetta «data certa»". Si insiste inoltre su tutti i motivi che leggansi nel primo motivo di cui al ricorso per
Cassazione, nonché insiste per la querela di falso sopra sollevata nei confronti del documento medesimo e, per l'effetto, rimettere gli atti al Tribunale competente per funzione;
3) l'accoglimento della domanda d'appello per qualsiasi motivo lo fosse assorbirà automaticamente la condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza di primo grado, la quale sarà posta dall'Eccellentissima Corte adita nel nulla;
4) condannare, comunque ed in ogni caso, le in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti et onorari di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore antistatario vista la temerarietà della lite. Si produce copia conforme della sentenza impugnata, copia conforme del ricorso in Cassazione, copia conforme della memoria ex art. 380 bis, 1, c.p.c. il fascicolo di parte del precedente grado”;
➢ conclusioni di parte appellata/attrice e convenuta in riassunzione [
[...]
: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste [recte Venezia], contrariis rejectis, preso atto della sopravvenuta cassazione della sentenza n. 519/2021 della Corte d'Appello di Venezia, sull'appello proposto da , già iscritto sub R.G. n. Parte_1
230/2019: nel merito: respingersi le domande avversarie, giacché - per le ragioni tutte esposte nei precedenti atti difensivi di primo e secondo grado - inammissibili, improponibili, infondate e/o comunque del tutto indimostrate e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'azione esecutiva promossa dall'odierno attore in odio di mediante il pignoramento Controparte_1
3 presso il terzo pignorato giacché avente ad oggetto importi Controparte_4 infondati e/o non più dovuti anche in ragione del controcredito - da portarsi in compensazione - da tributarsi all'odierna opponente-attrice in riassunzione ex art. 96
c.p.c. ed ex art. 91 c.p.c. Con liberazione delle corrispondenti somme facenti capo a ed in tal guisa indebitamente pignorate dall'opposto presso Controparte_1
Con vittoria di competenze e spese, anche generali forfetarie, Controparte_4 anche in relazione al giudizio di legittimità. In via istruttoria: dichiararsi
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da controparte per la prima volta in appello e contrassegnata dalla lettera b). Unicamente per mero scrupolo, si ribadiscono le istanze di prova avanzate in primo grado e riproposte in sede di appello
e segnatamente la prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1) in data 02.10.2015 Lei consegnava all'avv. PE l'assegno n. 8202765599-02 per € 5.527,58 intestato a
e relativo al sinistro Generali n. 7651/A/2012 (la cui matrice è Parte_1 prodotta sub doc. 4), come da avviso di ricevimento che si rammostra (doc. 2); 2) contestualmente, Lei consegnava al prefato legale l'assegno n. 7901664822-12 dd.
14.9.2015 intestato all'avv. PE per € 1.943,79 (doc. 4); 3) per errore nella compilazione dell'avviso di ricevimento, veniva indicata quale data di ricezione quella del 02.09.2015, in luogo di quella reale del 02.10.2015 (cfr. doc. 2); 4) l'avv. LF
PE, ricevuto l'assegno di cui al cap. 1), apponeva la propria firma sul tagliando che si rammostra (doc. 2). Si indica quale teste il Sig. , c/o Blitz Service Tes_1
Distribuzione S.r.l., Via Cervantes n. 55-14, 80133 Napoli, da escutersi per prova delegata ex art. 203 c.p.c. Con riserva di ulteriormente allegare e dedurre nei residui termini ex art. 352
c.p.c.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ordinanza n. 5887/2023 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza n. 519/2021 Parte_2 della Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, che aveva confermato la sentenza n. 2563/2018 del Tribunale di Treviso rigettando l'appello proposto dallo stesso , ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa a questa stessa Pt_2
Corte territoriale per la decisione del gravame sul presupposto della incompletezza del contraddittorio nel secondo grado, non essendo stata ivi citata Controparte_4
terza pignorata nella procedura esecutiva presso terzi n. 378/2017 R.G. Es.
[...]
4 Tribunale Treviso, e come tale litisconsorte necessario nel corrispondente giudizio di opposizione n. 8312/2017 R.G., promosso dalla debitrice (già Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_2
a carico del F.G.V.S. nella Regione Campania.
2. Nello specifico, il procedimento aveva avuto il seguente svolgimento:
i) , premesso di essere creditore verso della Parte_1 Controparte_1 somma di complessivi € 6.122,88 in forza della sentenza n. 41/2015 del Giudice di
Pace di Casoria, stante il protrarsi dell'inadempimento della società debitrice, in data
21 novembre 2016, al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, notificava a atto di precetto, e quindi, in data 30 dicembre 2016, atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi, incardinando la procedura di espropriazione presso terzi n. 378/2017 R.G. Es.;
ii) alla prima udienza del 13 febbraio 2017 si costituiva la debitrice Controparte_1 proponendo opposizione con richiesta di sospensione dell'esecuzione,
[...] deducendo a tal fine che prima ancora dell'inizio della fase esecutiva aveva prestato spontaneo adempimento alla sentenza con l'invio di due assegni circolari – rispettivamente intestati al creditore, , per la somma di € 5.527,58 Parte_1
(corrispondente al valore del credito per capitale e accessori), e al suo difensore, avvocato LF PE, per la somma di € 1.943,79 (per spese processuali anticipate)
– contenuti in un plico recapitato dal corriere privato Blitz Service Distribuzione S.r.l. in data 2 ottobre 2015 (per quanto, per un mero refuso, il relativo avviso di ricevimento presenti scritta a penna la diversa data del "2.9.2015") recante la sottoscrizione per ricevuta dell'avvocato LF PE;
iii) il G.E., sviluppato il contraddittorio tra esecutante ed esecutata, con ordinanza del 4 giugno 2017 sospendeva il processo esecutivo sul presupposto che, prima facie,
l'opposizione appariva fondata “atteso l'intervenuto adempimento della pretesa creditoria prima della notificazione del precetto” e, visti gli artt. 615 e 616 c.p.c., assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 16 ottobre 2016; iv) l'esecutante, con atto di citazione tempestivamente notificato, riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Treviso, deducendo di non avere in realtà mai ricevuto alcun assegno circolare datato 29.9.2015 dell'importo di euro 5.527,58, nonché impugnando e disconoscendo formalmente, ex artt. 2712 e 2719 c.c., tutta la documentazione esibita dalla Compagnia opponente, chiedendo per l'effetto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare completamente infondata e meritevole di rigetto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla CP_1
5 F.G.V.S. nella procedura esecutiva presso terzi iscritta presso Controparte_2 il R.G. Es. n. 378/2017 innanzi al Tribunale di Treviso con comparsa di costituzione e risposta telematicamente in data 11.2.2017; 2) per lo effetto concedere termine al creditore procedente per la riassunzione della procedura esecutiva 378/2017, attualmente sospesa;
3) condannare la già Controparte_1 CP_2
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S.
[...] al pagamento delle spese vive e dei compensi per l'attività giudiziale svolta nel presente giudizio di riassunzione dell'opposizione all'esecuzione, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato LF PE, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, come per legge e sentenza esecutiva come per legge”.
v) si costituiva nel giudizio di merito con comparsa di risposta Controparte_1 datata 30.1.2018, chiedendo: “Nel merito, dichiararsi - per le ragioni di cui in narrativa - l'invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'azione esecutiva promossa dall'odierno attore in odio di mediante il pignoramento Controparte_1 presso il terzo pignorato giacché avente ad oggetto importi Controparte_4 infondati e/o non più dovuti anche in ragione del controcredito - da portarsi in compensazione - da tributarsi all'odierna opponente ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 91
c.p.c. Per l'effetto, disporsi la liberazione delle corrispondenti somme facenti capo a ed in tal guisa indebitamente pignorate dall'opposto presso Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio” ribadendo di Controparte_4 aver già saldato tutte le spettanze rivendicate dall'istante, avendo inviato all'indirizzo dello studio dell'avvocato LF PE due assegni circolari, separatamente intestati a (per capitale) di € 5.527,58 e all'avvocato PE LF (per spese Parte_1 legali) di € 1.943,79, assegni consegnati in data 2.10.2015 a mezzo corriere privato a mani del difensore, come risultante dalla copia dell'avviso di ricevimento dal medesimo sottoscritta, irrilevante, al fine della prova della consegna, la circostanza che l'avviso di ricevimento riportasse l'errata data del 2/9, anziché quella corretta del
2/10, come peraltro rappresentato allo stesso avvocato PE con email datata
31.1.2017 a seguito della notifica del pignoramento, deducendo altresì: a) che era stato lo stesso legale del creditore a chiedere che il pagamento avvenisse, non a mezzo bonifico bancario, ma a mezzo di assegni circolari, come peraltro riconosciuto nello stesso atto di citazione in riassunzione;
b) che nell'atto di precetto erano state incluse le seguenti spese non dovute e/o non provate: “i) “spese redazione atto di precetto (bolli e scritt.)” per euro 5,16; ii) “corrispondenza (spese)” per euro 5,16;
iii) “spese redazione nota spese” per euro 5,16; iv) “fase introduttiva esecuzione
6 mobiliare” per euro 350,00, essendo noto che l'esecuzione inizia solamente con il pignoramento e le voci di spesa relative all'esecuzione non possono essere autoliquidate dall'avvocato e inserite in precetto, potendo essere liquidate solamente dal Giudice dell'Esecuzione”; c) con riferimento al disconoscimento svolto dall'attore, che l'art. 2712 c.c. si riferisce a riproduzioni meccaniche di fatti o cose e non a copie di scritture, mentre il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., offrendosi in ogni caso di produrre l'originale entro i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e formulando sin da subito istanza ex art. 216 c.p.c. di verificazione della sottoscrizione del documento prodotto sub 4. Chiedeva, infine, la condanna dell'esecutante attore ex art. 96 c.p.c. per aver notificato l'atto di precetto senza alcun preavviso, pur avendo ricevuto l'integrale pagamento di quanto spettante a mezzo di assegni circolari, che tuttavia ometteva di incassare;
vi) la terza pignorata, quantunque ritualmente citata non si Controparte_4 costituiva e veniva dichiarata contumace;
vii) all'esito di un'istruttoria esclusivamente documentale, nella perdurante contumacia della terza pignorata, il Tribunale di Treviso, con Controparte_4 sentenza n. 2563/18, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 13.12.2018, accoglieva l'opposizione dell'esecutata (l'indicazione di rigetto Controparte_1 dell'opposizione presente nel dispositivo è un mero refuso alla luce del complessivo contenuto motivazionale della sentenza) e condannava l'esecutante Parte_1 al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento della ulteriore somma di € 5.000 ex art. 96, co. 3, c.p.c.; nello specifico:
- giudicava generica la dichiarazione di disconoscimento della documentazione di parte ricorrente in opposizione formulata in via anticipata nell'atto di citazione in riassunzione con generico e onnicomprensivo riferimento alla documentazione che la controparte avrebbe esibito in causa, senza specifico riferimento all'avviso di ricevimento prodotto con la comparsa di costituzione, confermando di conseguenza la valenza probatoria dei documenti dimessi dalla compagnia assicuratrice;
-) accertava la piena corrispondenza tra la firma dell'avvocato LF PE presente in calce alla procura alle liti e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento del plico contenente gli assegni circolari trasmessi da Controparte_1
- negava rilevanza al mancato incasso degli assegni circolari, imputandolo ad una scelta arbitraria dei beneficiari;
7 - riteneva che il quadro probatorio complessivo (ed in particolare la sottoscrizione da parte dell'avvocato A. PE dell'avviso di ricevimento del 2.10.2015) confermasse in termini di adeguata certezza probatoria l'adempimento di in Controparte_1 epoca addirittura antecedente alla notifica dell'atto di precetto (una prima volta in data 28 luglio 2016 e quindi il 21 novembre 2016);
- riteneva che la condotta tenuta da con la propria scelta Parte_2 processuale integrasse gli estremi della mala fede, che giustificava la condanna al pagamento della somma liquidata in via equitativa in euro 5.000,00, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; viii) proponeva tempestiva impugnazione affidata a due motivi, oltre Parte_2
a proporre querela di falso con riguardo alla sottoscrizione del menzionato avviso di ricevimento da parte dell'avvocato PE in quanto apocrifa, chiedendo: “accogliersi il presente atto d'appello per i motivi tutti innanzi esposti e, previa riforma della impugnata sentenza n. 2563/2018 emessa dal Tribunale di Treviso, dr.ssa Alessandra
Burra, il 13.12.2018 e depositata in cancelleria in pari data, notificata telematicamente in data 18 dicembre 2018 ai fini dell'impugnazione, e per l'effetto ritenere la sentenza impugnata errata per avere ritenuto provato dal debitore esecutato l'avvenuto adempimento laddove di prova non ve ne fosse alcuna;
2) in via subordinata, e qualora la Corte ritenesse invece che la prova dell'adempimento emerga dall'avviso di ricevimento n. 2015146621, si chiede posta la querela di falso sopra sollevata nei confronti del documento medesimo e, per lo effetto, rimettere gli atti al Tribunale competente per funzione;
3) l'accoglimento della domanda d'appello per qualsiasi motivo lo fosse assorbirà automaticamente la condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza di primo grado, la quale sarà posta dall'Eccellentissima Corte adita nel nulla;
4) condannare, comunque ed in ogni caso, le Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
[...] delle spese, diritti e onorari di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del procuratore antistatario vista la temerarietà della lite”. In particolare: 1) con il primo motivo censurava come errata la valorizzazione di un atto sfornito di data certa e fede privilegiata, qual è l'avviso di ricevimento redatto e sottoscritto dal corriere privato, nonché comunque inidoneo ad attestare, sia l'autografia della firma per ricevuta, che l'effettiva consegna del plico, che la corrispondenza del contenuto del plico con gli assegni circolari che pretendeva di avere inviato Controparte_1 con quel mezzo di trasmissione, corrispondenza all'evidenza contrastata dalla divergenza tra le date di consegna del plico e quelle, posteriori, dell'emissione degli
8 assegni;
2) con il secondo motivo censurava la statuizione di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., siccome eccessiva e non rispondente al criterio equitativo parametrato alle spese processuali o a un loro multiplo ridotto. La citazione per il giudizio di gravame veniva inviata alla sola ma non anche a Controparte_2
terza pignorata, parte contumace nel primo grado;
Controparte_4 ix) la Corte d'Appello, con sentenza n. 519/2021, respingeva il gravame, così nello specifico statuendo: “1) rigetta l'interposto appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 2563/2018 resa e pubblicata in data 13.12.2018 dal Tribunale di Treviso;
2) pone a carico di le spese e competenze Parte_1 di lite di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.777,00 - di cui €
1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.820,00 per la fase decisoria - oltre alle spese generali (15%), agli accessori e agli oneri di legge.
3) La Corte dà atto che sussistono, a carico di , i presupposti Parte_1 applicativi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge n. 228/2012, con effetto decorrente dal 30.1.2013 - secondo cui: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"”;
x) con ricorso notificato alla sola ricorreva Controparte_1 Parte_2 alla S.C. censurando la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi di cassazione, rispettivamente rubricati: 1. “ex art. 360, I comma, n 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 615 c.p.c., 1182 e 1188 c.c.
Inversione dell'onere della prova, violazione ex art. 2697, 2704, 2727 e 2729 c.c. in ordine agli artt. 115 e 116 c.p.c.”; 2. “ex art. 360, I comma, n. 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'articolo 96, III comma, in ordine all'art. 132, n. 4, c.p.c. – riferita alla condanna per responsabilità aggravata, con motivazione apparente del tutto illogica sulla quantificazione della stessa” a cui resisteva con controricorso notificato il 18.10.2021. Controparte_1
3. Con separati atti di riassunzione – rispettivamente rubricati n. 1016/2023 R.G.
[promosso da ] e 1022/2023 R.G. [promosso da Parte_2 Controparte_1
– notificati, oltre che alla controparte debitrice, anche a la Controparte_4 causa è stata riassunta, sia da , che da Parte_2 Controparte_1
9 concludendo ciascuna per l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra trascritte.
4. Dichiarata la contumacia di riuniti i procedimenti (e Controparte_4 segnatamente riunito il n. 1022/2023 al n. 1016/2023 R.G. in ragione della priorità dell'iscrizione); fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione indicata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
5. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per aver ritenuto provato l'adempimento da parte di dell'obbligazione di pagamento di cui Controparte_1 si tratta, mentre avrebbe dovuto affermarne l'insussistenza, non esistendo alcuna reale prova della avvenuta consegna del plico contenente gli assegni. All'avviso di ricevimento, in tesi della opponente recante la firma dell'avvocato Controparte_1
LF PE, non poteva, invero, riconoscersi la fede privilegiata che il primo giudice gli ha invece riconosciuto, e questo in quanto relativo all'attività svolta da un operatore postale privato e non da se, infatti, le raccomandate Controparte_5
a/r del servizio di consentono di dimostrare in causa, non solo la data CP_5 di spedizione della busta, ma anche quella di ricevimento, e quindi con certezza il fatto che il destinatario ne abbia preso conoscenza, non è così per le poste private, i cui dipendenti non sono pubblici ufficiali, e sono quindi privi di poteri certificatori, con la conseguenza che la raccomandata dell'operatore postale privato non fornisce la
“data certa” dell'attività dallo stesso svolta. Poiché le attestazioni provenienti dall'incaricato di un operatore postale privato non sono idonee a certificare l'effettiva data di consegna del plico per la conseguente spedizione, e non costituiscono prova idonea per accertare se sia stato o meno consegnato detto plico, a prescindere dal contenuto e dalla validità della impugnativa formale che di tale avviso (o ricevuta di ritorno) ha fatto il creditore, resta il fatto che nulla autorizzava a ritenere che “l'avviso di ricevimento” esibito da fosse effettivamente relativo ad un plico Controparte_1 contenente gli assegni che la stessa assume vi sarebbero stati inseriti, tanto più considerata la evidente discrasia delle date (di sottoscrizione dell'avviso e di emissione degli assegni). Per tali ragioni, il giudice avrebbe dovuto ritenere senz'altro sfornito di prova l'allegato adempimento della Compagnia, e quindi rigettare
10 l'opposizione. Considerato, poi, che la soluzione adottata dal primo giudice è dipesa in via esclusiva dalla valutazione di detto documento (e cioè dell'avviso di ricevimento n. 2015146621), andrebbe ammessa la querela di falso qui correlativamente proposta in relazione allo stesso avviso di ricevimento, siccome recante una sottoscrizione apocrifa, nel senso che la firma che vi appare non sarebbe dell'avvocato LF PE, il quale non ha mai ricevuto il plico con gli assegni, ragione per cui questi non poterono essere incassati.
6. Il secondo motivo denuncia invece l'abnorme (e irragionevole) liquidazione della condanna disposta ex art. 96, co. 3, c.p.c.; lamenta, in particolare, che per quanto in relazione alla determinazione dell'importo della sanzione non sia previsto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. nessun limite quantitativo, né massimo, né minimo, il giudice è comunque tenuto ad osservare il "criterio equitativo", potendo quindi calibrarla anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, ma non già superare il limite della "ragionevolezza", limite che invece nella specie risulterebbe ampiamente disatteso.
7.
Considerato che
il tema centrale del presente giudizio è l'effettivo pervenimento del plico contenente gli assegni circolari di riferimento, intestati a e a Parte_2
PE LF, presso lo studio di quest'ultimo – circostanza positivamente risultante dall'avviso di ricevimento predisposto dall'operatore postale Blitz utilizzato per la trasmissione da ed invece negata da quest'ultimo, donde la Controparte_1 ricorrenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi tra l'attuale attore appellante e il suo difensore, con conseguente nullità dell'attività processuale posta in essere dal difensore in conflitto di interesse col proprio assistito (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 13204 del 26.7.2012, Rv. 623577 – 01: “L'attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nulla e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio, investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati”) – va preliminarmente affermato che tale situazione di conflitto non può ritenersi in concreto sussistente, atteso che è lo stesso appellante ad escluderne espressamente la ricorrenza, sicché la sua linea difensiva va valutata come se quel conflitto non esista.
8. Riguardo alla proposta querela di falso, questa risulta inammissibile sotto più profili.
Va in primo luogo sottolineato che la sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento di cui si tratta (n. 7651..A2012) è pacificamente attribuita all'attuale difensore
11 dell'appellante (e cioè all'avvocato LF PE, il quale avrebbe preso in consegna, sia l'assegno circolare spettante al proprio patrocinato, che il titolo direttamente a lui intestato per il rimborso delle spese di lite da lui stesso anticipate) e non già alla parte personalmente, il che porta ad escludere la stessa astratta proponibilità della querela di falso, considerato che “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice
e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art.
2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma)”.
In ogni caso, in un caso come quello di specie – in cui si ha la mera trasmissione a mezzo posta di un plico raccomandato da un soggetto privato a un altro – deve radicalmente escludersi la necessità della proposizione della querela di falso anche sotto altro profilo.
Si ricorda preliminarmente che la querela di falso è l'unico strumento a disposizione di chi voglia contrastare l'efficacia probatoria di un documento, non qualsiasi, ma munito di fede privilegiata, in relazione a una pretesa che su esso si fondi. La querela di falso è proponibile avverso l'atto pubblico cioè “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato” o avverso una scrittura privata riconosciuta. Nel primo caso, salvo querela di falso, l'atto pubblico fa infatti piena prova: 1) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e 2) delle dichiarazioni rese dalle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
nel secondo caso, salvo querela di falso, la scrittura privata riconosciuta fa piena prova della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore.
Nella specie la questione teorica in esame è se la firma risultante sull'avviso di ricevimento di una raccomandata sia soggetta a querela di falso e se l'accertamento della falsità di quella firma, con conseguente inefficacia probatoria della
12 raccomandata, richieda necessariamente di procedere con il procedimento di querela di falso.
A tale domanda va data risposta negativa.
L'indicata raccomandata ha ad oggetto una lettera inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziari, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari.
Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere conseguentemente la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento. Occorre infatti distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari. Il Decreto 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale distingue (art. 18) gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale, poiché si applicano le regole della Legge n. 890/1982.
Tutti gli invii con avviso di ricevimento non rientranti nell'indicata categoria – quale quello oggetto di causa – sono quindi disciplinati dal Regolamento postale, che a tal fine stabilisce quanto segue: – l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio
(cfr. art. 32: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”; art. 33: “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche
l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”); – al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38 “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”; art. 39 Nuclei familiari “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; art. 40 Imprese “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può
13 indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”); – l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44).
Ne consegue che, sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede, e pertanto non si è formata la piena prova, superabile solo con querela di falso, del fatto che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia dell'apparente sottoscrittore, nella specie quella dell'avvocato LF PE.
In altri termini, l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
L'art. 7 della legge 890/1982 prevede a tal fine rigide formalità: “L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”.
Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fidefacente, e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c., e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa, e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. L'agente postale che opera, non quale delegato dell'ufficiale giudiziario, ma secondo le regole ordinarie del regolamento postale, non è invece tenuto all'osservanza di rigide formalità proprio perché quanto da lui attestato non fa piena prova fino a querela di falso.
14 Ulteriore conferma della sua qualifica si rinviene nel D.L.gs 22 luglio 1999, n. 261, laddove, all'art. 18, si evidenzia quanto segue: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”.
Ciò posto, l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, non è tenuto a redigere una relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui il plico è stato consegnato: nessuna norma lo impone. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). L'indicata prova (i.e. impossibilità di conoscenza) può essere fornita in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, e non passa per la proposizione della querela di falso.
In definitiva, dalla apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento, in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale, si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria.
L'avviso di ricevimento, nel caso di specie, non venendo in rilievo un'attività del pubblico ufficiale, fa certamente presumere l'avvenuta consegna del plico all'avvocato
PE, pur non facendo “piena prova” del fatto che l'agente postale lo abbia consegnato. Diversamente, se si ritenesse – come non è – che l'avviso è dotato di fede privilegiata, nel qual caso l'unico strumento per superare tale piena prova sarebbe sì la querela di falso finalizzata a verificare la non riconducibilità della firma al suo apparente autore.
In ogni caso, la proposizione della querela di falso sarebbe uno strumento del tutto inidoneo a mutare la valenza probatoria dell'atto: l'avviso di ricevimento non è atto pubblico che fa piena prova delle attività compiute dall'agente postale, e quindi non vi è fede privilegiata da superare;
inoltre, la verifica della non riconducibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento all'avvocato PE (come richiesto) non determinerebbe accoglimento della querela di falso, poiché non viene in rilievo neanche la diversa ipotesi di scrittura privata riconosciuta.
15 9. Venendo al primo motivo d'appello, deve innanzitutto richiamarsi quanto appena detto in merito al fatto che nel caso di invio di una semplice raccomandata,
l'avviso di ricevimento, se non fornisce la piena prova della sua consegna al destinatario fino a querela di falso, comporta, tuttavia, una presunzione di consegna,
e questo a prescindere dal fatto che vi abbia provveduto un agente postale dipendente di un operatore postale privato, ovvero di Controparte_5
Ebbene, nella specie tale presunzione, data dalla presenza sull'avviso di ricevimento del reale indirizzo dello studio dell'avvocato PE, del suo nome e cognome, della indicazione che la consegna avrebbe dovuto essere effettuata a “ (sue proprie CP_6 mani), della sua firma autografa, sovrapponibile a quella presente sulla procura alle liti, ha portato il primo giudice a (correttamente) ritenere che la consegna del plico contenente gli assegni circolari di riferimento sia effettivamente avvenuta
(indifferente essendo la data dell'esecuzione della consegna) e che, per contro, alcuna concreta prova contraria sia stata neppure affacciata dall'attore esecutante, attuale appellante.
Riguardo, in particolare, agli elementi la cui valutazione avrebbero dovuto indurre il primo giudice a respingere l'opposizione di per non essere stata Controparte_1 fornita una prova adeguata della consegna del plico contenente gli effetti di cui si tratta, neppure questi risultano, a ben vedere, idonei a sovvertire la realtà delle cose cosi come intesa ed esposta dal primo giudice, e cioè che abbia Controparte_1 spontaneamente ed esattamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, facendo predisporre ed emettere due assegni circolari intestati separatamente al creditore ( ) e al suo difensore-procuratore nel giudizio celebratosi Parte_2 avanti al Giudice di Pace di Casoria da cui è originato il credito qui azionato in forma esecutiva (l'avvocato LF PE), e quindi nel farli consegnare allo studio del difensore in termini sostanzialmente corrispondenti alla richiesta da questi fatta, e quindi, non già a mezzo di bonifico bancario (come sarebbe stato logico e maggiormente sicuro), ma a mezzo di assegni circolari.
Nello specifico, va considerato che l'appellante si limita a confutare (peraltro senza fornirne il corretto quadro normativo) l'equivalenza probatoria dell'iter di spedizione e consegna del plico al proprio difensore, così come risulta documentato dall'avviso di ricevimento prodotto in causa dalla opponente, rispetto agli avvisi di ricevimento redatti dagli incaricati di Controparte_5
L'argomento, come già detto, è inconferente, considerato che:
16 i) l'avviso di ricevimento sottoscritto dal corriere privato è tornato regolarmente al mittente col compiuto adempimento del mandato di recapito, la cui regolarità non
è stata specificamente contestata;
ii) il destinatario del plico – secondo le stesse disposizioni dell'istante – doveva essere il difensore all'uopo indicato e identificato anche con la localizzazione del recapito;
iii) l'incaricato del servizio di consegna postale non aveva modo di interferire sulla regolarità della trasmissione e della consegna falsificando una firma che non poteva conoscere, né tantomeno la firma del difensore poteva essere stata falsificata all'atto della restituzione dell'avviso di ricevimento;
iv) l'avvocato LF PE non è stato coinvolto ad alcun titolo nella conferma delle difese dell'appellante, se non come teste (verosimilmente incapace ex art. 246
c.p.c., essendo anch'egli destinatario di uno dei due assegni circolari), almeno come mandatario obbligato nei confronti del cliente per l'eventualità che la sua sottoscrizione per ricevuta fosse davvero autografa, eventualità che l'appellante ha però escluso a priori, senza averne avuto percezione personale e diretta, e che meritava invece verifica nel contraddittorio fra tutte le parti;
v) dalla data della lettera accompagnatoria degli assegni (29.9.2015) fino alla notifica del primo precetto (il 28/31 luglio 2016) nessun chiarimento è stato chiesto dall'appellante alla compagnia assicuratrice, a cui pur aveva prontamente inviato i conteggi del proprio credito dopo il deposito della sentenza che gli riconosceva il risarcimento del danno;
vi) nessun chiarimento è stato chiesto, né dall'appellante, né dal suo difensore, neanche dopo l'invio all'avvocato PE della e-mail in data 31.1.2017 (doc.3/B), con il quale la Compagnia appellata confermava la restituzione dell'avviso di ricevimento e correggeva la data di consegna del plico;
vii) la discrasia della data di consegna del plico (2.9.2015) rispetto alla data del ritiro del plico presso il mittente, scritta a macchina sull'avviso di ricevimento
(29.9.2015), non può spiegarsi che con un banale errore materiale di scrittura, perché l'appellante – come ha correttamente osservato il primo giudice – non ha collegato l'inoltro del plico ad una causa diversa e antecedente l'emissione degli assegni [cfr. sentenza di primo grado, pag. 5, terzo cpv.: “Il pagamento a mezzo dei due assegni circolari spediti all'indirizzo del difensore dell'attore Avvocato PE
LF risulta dalla lettera dd. 29.09.2015 spedita dalla convenuta unitamente ai due assegni emessi il 14.09.2015, documenti depositati in copia sub doc. n. 4
17 fascicolo , e dall'avviso di ricevimento dimesso sub doc. 2, recante Controparte_1 come mittente la convenuta e come destinatario l'Avvocato PE LF, avviso sottoscritto dall'Avvocato LF PE e recante la data del 2/9, evidentemente non corretta tenuto conto della data di emissione degli assegni, della data della lettera accompagnatoria, della data del 29.09.2015 stampata in alto a destra sullo stesso avviso di consegna e della circostanza che l'attore non ha neppure allegato la pendenza tra le parti di altri rapporti ai quali imputare l'avviso di consegna. Stante la consegna all'inizio del mese è, invece, da ritenere corretta la data del 2/10, avendo
l'addetto ripetuto meccanicamente il mese precedente”]; viii) non è dirimente neppure il mancato incasso degli assegni circolari, che distinguendosi in quanto tali dall'assegno bancario ordinario, potevano essere presentati all'incasso oltre il termine previsto dall'art. 32 del r.d. n.1736/1933 e quindi nei tre anni dalla rispettiva emissione – ex art. 84 del menzionato r.d. – e anche dopo la notifica del precetto e il pignoramento presso terzi, giustificando l'opposizione all'esecuzione della compagnia assicuratrice emittente ed evidenziando per contro – data la ricorrenza delle circostanze già evidenziate – l'intempestività e la mala fede del creditore che ha proceduto in via esecutiva senza prima appurare
(sia col difensore delegato a ricevere consegna dei titoli, sia con la società emittente) quale fosse stato l'effettivo esito della spedizione del plico.
10. Il secondo motivo – formulato in via autonoma dal primo – va parimenti respinto.
In disparte il difetto di specificità del motivo, risolventesi nella mera doglianza dell'eccessiva gravosità della sanzione applicata, che è stata invece chiaramente parametrata sull'importo delle spese di lite liquidate in sentenza in misura di 1:1, si osserva come la giustificazione offerta al riguardo dal giudice [cfr. sentenza, pag. 6,
4° cpv.: “Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna del convenuto al pagamento della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00 avendo lo stesso agito in esecuzione con mala fede, atteso che lo stesso era pienamente consapevole dell'avvenuto adempimento da parte del debitore, nonché per avere svolto un disconoscimento palesemente inammissibile per le ragioni sopra dette”] sia, non solo adeguatamente motivata, ma coerente con le evidenze di causa, e vada quindi confermata, risultando equa la definizione della somma dovuta in rapporto agli effetti, pur gravosi, della (ingiustificata) iniziativa esecutiva dell'appellante, neppure proporzionati all'entità del credito azionato.
18 11. In definitiva, l'impugnazione va respinta, con conferma integrale della sentenza impugnata.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del giudizio di legittimità
(peraltro dallo stesso causato omettendo di citare litisconsorte Controparte_4 necessario) e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza, e si liquidano in dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di legittimità e quello di rinvio nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 5.201 a € 26.000.
Nulla sulle spese di non costituitasi. Controparte_4
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_2 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. 1016/2023 + 1022/2023
R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, n. 2563/2018;
b) condanna l'appellante e attore in riassunzione, , a rimborsare Parte_2 all'appellata, le spese di lite del giudizio di legittimità e Controparte_1 del presente giudizio di rinvio, che liquida, per compensi: quanto al primo, in €
3.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo, in € 3.900, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante e attore in riassunzione,
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Parte_2
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma
19 del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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