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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1899/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Panella Alessia e dall'Abogado Stabilito Riccardo Moscatello, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri difensori, sito in Rovigo, Via X Luglio 17;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1.- Il figlio minore verrà affidato in maniera congiunta ad entrambi i Per_1 genitori e sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione ove risiede il padre, con cui coabiterà; ciascuno dei genitori potrà esercitare in via autonoma la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 2) la madre potrà tenere con sé il figlio, tenuto conto anche dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo, a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, un giorno infrasettimanale anche con pernottamento. Resta inteso che la madre potrà vedere il figlio ogniqualvolta ne faccia richiesta nel
1 rispetto degli impegni di quest' ultimo, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, dandone preavviso anche telefonico allo stesso almeno un giorno prima. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la madre terrà con sé il figlio dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni, che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. 3) porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, non coperte dal contributo al mantenimento, come da protocollo che si riporta qui di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. 4) Le parti fin d'ora prevedono e convengono che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS per il nucleo familiare verrà interamente percepito dal sig. quale genitore collocatario;
Parte_1 le detrazioni e deduzioni fiscali per i figli a carico sono convenute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori. 5) Entrambi i genitori prestano il consenso e rilasciano l'autorizzazione a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio del figlio minore, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 6) Spese legali compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 5.6.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di Parte_2
2 ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato n data 20.9.2023. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile di euro 1.700,00 circa, mentre Parte_1 Parte_2
di euro 1.400,00.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 9.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Con proprio decreto del 19.6.2025 il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, disponendone la trattazione scritta mediante deposito di note, come da richiesta congiunta dei ricorrenti.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3. Nulla sulle spese di lite, atteso che le parti sono assistite dai medesimi difensori.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1899/2025 R.G.V.G. promossa da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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