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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11344/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in via Lazzaretti 14, Chieri (TO), presso lo studio dell'avv. OLIVERO
STEFANIA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in West Parte_1 Parte_2
Vancouver (Canada) il 06/12/1986.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3/03/1995, il 1/02/1997 e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 5/06/2000.
[...]
Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separatamente, come già accade, avendo da tempo entrambi lasciato la casa coniugale in Pino Torinese e vivendo ciascuno in una propria diversa abitazione;
DISPONE che quanto a , che sta per compiere 24 anni, l'unica dei tre figli a non essere Persona_3 ancora economicamente indipendente, che frequenta l'università a Torino e risiede nella casa familiare in Pino Torinese, Strada Podio 17/2, il papà si farà carico di mantenerla in via esclusiva fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Egli continuerà, quindi, a pagare per lei le spese dell'abitazione, le tasse universitarie, le spese dell'auto Toyota AY targata FH158YG, da lei utilizzata, e le verserà un assegno mensile di € 400,00 per le altre sue necessità. Anche delle spese di carattere straordinario e comunque non correnti riguardanti la figlia incluse quelle relative alle cure mediche Per_3
e chirurgiche non prestate dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, si farà carico esclusivo il padre, sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
DISPONE che il signor dalla pronuncia della separazione personale dei coniugi corrisponderà Pt_1 alla signora , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di mantenimento, l'assegno di €1.500,00; Pt_2
PRENDE ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11344/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in via Lazzaretti 14, Chieri (TO), presso lo studio dell'avv. OLIVERO
STEFANIA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in West Parte_1 Parte_2
Vancouver (Canada) il 06/12/1986.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3/03/1995, il 1/02/1997 e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 5/06/2000.
[...]
Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separatamente, come già accade, avendo da tempo entrambi lasciato la casa coniugale in Pino Torinese e vivendo ciascuno in una propria diversa abitazione;
DISPONE che quanto a , che sta per compiere 24 anni, l'unica dei tre figli a non essere Persona_3 ancora economicamente indipendente, che frequenta l'università a Torino e risiede nella casa familiare in Pino Torinese, Strada Podio 17/2, il papà si farà carico di mantenerla in via esclusiva fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Egli continuerà, quindi, a pagare per lei le spese dell'abitazione, le tasse universitarie, le spese dell'auto Toyota AY targata FH158YG, da lei utilizzata, e le verserà un assegno mensile di € 400,00 per le altre sue necessità. Anche delle spese di carattere straordinario e comunque non correnti riguardanti la figlia incluse quelle relative alle cure mediche Per_3
e chirurgiche non prestate dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, si farà carico esclusivo il padre, sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
DISPONE che il signor dalla pronuncia della separazione personale dei coniugi corrisponderà Pt_1 alla signora , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di mantenimento, l'assegno di €1.500,00; Pt_2
PRENDE ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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