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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8255/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RI EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8255/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 16 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Carinaro (CE) alla via Larga n. 2, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Santagata Emilia (c.f.: ), dalla quale, C.F._3 unitamente e disgiuntamente all'avv. Crispino Italia Amelia (c.f.:
, sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto C.F._4 di citazione;
ATTORI
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._5
Frattamaggiore (NA) alla Via Massimo Stanzione n. 80, presso lo studio dell'Abogado Del Prete Sossio (c.f.: ) – che agisce d'intesa ai sensi C.F._6 dell'art. 8 del D.Lgs. 02/02/2001 n. 96, con l'Avv. Giaccio Nicola (c.f.:
– e dell'Avv. Giaccio Nicola (c.f.: , dai C.F._7 C.F._7 quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE' partita i.v.a.: ) Controparte_2 P.IVA_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: “Vendita di cose mobili”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/06/2025.
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli attori, Parte_1
e , convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale,
[...] Parte_2 al fine di sentir accogliere, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della signora
[...]
ai sensi dell'art. 1453 c.c. con conseguente risoluzione del contratto;
CP_1
2) Per l'effetto condannare la sig.ra nella qualità di venditore, CP_1 alla restituzione del prezzo pagato dall'attrice di € 5.500,00 oltre il risarcimento dei danni subiti che si quantificano in € 3.000,00;
3) vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sottoscritti difensori antistatari.”.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano di aver acquistato dalla convenuta l'autovettura Fiat 500L, targata EN554YW, al prezzo di euro 5.500,00, la quale fin da subito avrebbe iniziato a manifestare malfunzionamenti che rendevano necessario un controllo da parte di un meccanico. A seguito di accertamenti sarebbe emerso che il chilometraggio del veicolo era stato alterato e che, in particolare, a fronte dei
87.725,00 km indicati l'autovettura aveva percorso circa 200.000 km e, pertanto, i problemi meccanici sarebbero stati dovuti al grave stato di usura dell'auto.
In data 19/05/2023, con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la convenuta la quale, di contro, CP_1 chiedeva di:
“1. Rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte in premessa esposte;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare direttamente la società
[...]
p.iva con sede in Caivano (Na) in via Controparte_2 P.IVA_1
Atellana rione IACP snc – a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze del presente giudizio, mediante pagamento diretto agli attori;
3. in ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
A sostegno delle proprie difese, domande ed eccezioni, la convenuta esponeva di aver acquistato in data 29.11.2021 il veicolo targato EN554YW da un autosalone, ovvero la e che il relativo chilometraggio, all'atto Controparte_2
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
dell'acquisto, era di circa 87.000; precisava di essersi rivolta ad un rivenditore professionista e non ad un privato perché le occorreva un veicolo affidabile e sicuro da mettere nelle disponibilità della figlia neopatentata, che lo avrebbe utilizzato per seguire delle lezioni universitarie, la quale, subito dopo l'acquisto, era risultata vincitrice di una borsa di studio che ne aveva determinato il trasferimento all'estero,
e che, pertanto, l'autovettura, fino alla vendita agli attori, era rimasta praticamente inutilizzata, o comunque era stata utilizzata per brevi tratti, non mostrando problemi. Respingeva, dunque, gli addebiti di responsabilità dedotti dagli attori, asserendo di non aver effettuato alcun intervento sul veicolo e di averlo venduto agli attori nelle stesse condizioni in cui lo aveva acquistato poco prima dal predetto autosalone. Allegava, inoltre, che, comunque, gli odierni attori avrebbero fatto visionare il veicolo da un meccanico di loro fiducia, il quale aveva constatato e dichiarato che lo stesso non aveva alcun problema;
allegava che ove vi fosse stata una manomissione del contachilometri e, quindi, vi fossero dei vizi della res, la responsabilità sarebbe comunque da imputare esclusivamente al precedente venditore;
evidenziava che sebbene gli attori nel proprio atto di citazione avevano dichiarato di aver riscontrato gravi problemi meccanici, da essi non precisati, e la non corrispondenza dei chilometri percorsi dal veicolo subito dopo l'acquisto del bene, hanno però denunciato i vizi riscontrati dopo più di due mesi dalla scoperta degli stessi.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa della (con Controparte_2 provvedimento del 22/05/2023) e nonostante la ritualità dell'atto di chiamata in causa notificato nei confronti di quest'ultima, essa non si costituiva in giudizio, sicché della stessa ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 07 dicembre
2023, ove, contestualmente, venivano assegnati alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle relative memorie, disposta una Consulenza Tecnica
d'Ufficio e depositata la relazione definitiva da parte del nominato Consulente, la causa veniva riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/06/2025 (sostituita dal deposito di note scritte), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda degli attori si è rivelata infondata per le ragioni che in appresso si espongono.
In via preliminare, va evidenziato che alla fattispecie concreta dedotta in lite vanno applicati i disposti di cui agli artt. 1470 e ss. c.c. (tra cui gli artt. 1490 e ss. c.c. in materia di vizi della cosa venduta), non trovando, invece, applicazione le norme speciali dettate in materia consumeristica (essendosi trattato di ordinaria compravendita tra privati di prodotti usati, in cui la parte venditrice non ricopriva la qualifica di professionista, ovvero di “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” — cfr. art. 3, D.Lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo — ).
È, quindi, utile preliminarmente tracciare il quadro normativo entro cui sussumere la fattispecie concreta, alla luce delle domande e delle eccezioni spiegate dalle parti.
Viene, innanzitutto, in rilievo la disciplina della garanzia relativa ai vizi della cosa compravenduta dettata dall'art. 1490 c.c., per il quale: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Preme osservare che, in tema di onere della prova in costanza di azione rivolta a far valere la garanzia dei vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di evidenziare che è onere del compratore, ossia di colui che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 03 maggio 2019, n. 11748).
In particolare, in tema di azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, si sono registrati due orientamenti: secondo un primo orientamento (seguito fino al 2013)
l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose del bene venduto era posto a carico del compratore agente (Cassazione civile sez. II, 26 luglio
2013, n. 18125), mentre secondo un altro orientamento (sorto a seguito della la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001) la consegna del bene viziato, trattandosi di inesatto adempimento dell'obbligazione, comportava l'onere dell'istante
(compratore, anche con eventuale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) di solamente allegare l'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul venditore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cassazione civile sez. II, 02 settembre 2013, n. 20110).
Ebbene, le richiamate Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in favore del primo orientamento, ritenendo che “[…] la consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso”. Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, la garanzia per vizi va qualificata come una responsabilità contrattuale “speciale”, che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore, trovando fondamento soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi e traducendosi nella “soggezione” del venditore all'esercizio dei rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, con la conseguenza che “lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione” e, pertanto (in applicazione del generale n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
principio di cui all'art. 2967 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento), “il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore”.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della richiamata giurisprudenza, sarebbe stato onere degli attori/compratori dare prova dell'esistenza dei vizi del bene compravenduto;
prova, tuttavia, totalmente mancata nel caso di specie.
Ed invero, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa è emerso che i “vizi” soltanto apoditticamente dedotti dagli attori sono rimasti sul piano delle mere asserzioni unilaterali di parte e non hanno trovato alcun obiettivo riscontro, fattuale e tecnico, in atti.
In particolare, si legge nell'elaborato peritale che “Gli accessi sono stati effettuati nei giorni ed agli orari seguenti:
1. Giovedì 18 Dicembre 2024, ore 15:30, ci si incontra presso lo studio professionale dello scrivente C.T.U. per l'inizio delle operazioni peritali: per la Parte attorea è presente l'attore ; per la parte convenuta, non è presente alcuno. Il Parte_2
C.T.U. illustra alle parti i quesiti disposti dal Giudice Istruttore, dai quali emerge la necessità di ispezionare il veicolo oggetto della presente consulenza identificandolo preliminarmente a mezzo targa e telaio VIN al fine di valutare gli eventuali vizi;
da ispezione effettuata, risulta che il veicolo di marca “Fiat”, modello “500 L” targato “EN 554 YW”, telaio
VIN: “ZFA19900005002095”, risulta completamente revisionato del gruppo propulsore oggetto dei lamentati vizi, ed a prova di tale rettifica, l'attore fornisce al sottoscritto fattura riparativa n. 2/2024 del 17/12/2024 attestante le avvenute riparazioni. […]” (cfr. pp. 2 e 3 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Ed ancora, in risposta al primo quesito lui posto, il TU evidenziava: “[…] Al fine di determinare l'effettivo chilometraggio riferito al veicolo oggetto della presente relazione, il sottoscritto ha visionato l'atto di vendita tra e Controparte_2 [...]
nonché quello fra la citata e l'odierno attore . Da CP_1 CP_1 Parte_2 attenta visione degli atti, non si evince l'identificazione di alcun chilometraggio sia riferito all'attualità, sia all'acquisto da parte dell'odierno attore , Parte_2 sia all'acquisto all'epoca, da parte di . Pur tuttavia, sulla scorta della CP_1 documentazione reperita dallo scrivente TU, a mezzo applicativo “Car Vertical”, il sottoscritto ha potuto rilevare il chilometraggio orientativo riscontrato negli istanti di tempo richiesti.
1. In data Dicembre 2022, il veicolo riportava un chilometraggio pari a 126.744 Km;
2. Considerando il periodo intercorso (da 2013 a 2022 ossia 9 anni) ed eseguendo una interpolazione lineare stante lo sviluppo del tratto di curva riferita al chilometraggio, si stima che all'anno 2021 (anno di acquisto sia da parte di che ), il CP_1 Parte_2
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
veicolo oggetto della presente TU avesse un chilometraggio di circa 115.000 Km” (cfr. pp. da 6 a 9 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
In modo ancora più esplicativo, il TU, in risposta al quesito n. 2 formulato, osservava: “Sulla scorta di attenta osservazione del veicolo attoreo, si rileva che lo stesso risultava oramai totalmente revisionato nel gruppo propulsore, tantochè non si presentavano i vizi indicati in atto di citazione. A corredo della risoluzione delle problematiche lamentate, il sig. forniva allo scrivente fattura riparativa Parte_2 numero 02/2024 del 17/12/2024 (successiva cioè alla stessa citazione) a firma , CP_3
P.IVA: e C.F.: – via Michelangelo Lupoli, civico 121 P.IVA_2 C.F._8 località Frattamaggiore (NA) , nella quale si evinceva la riparazione e/o sostituzione di una serie di componenti del gruppo propulsore quali valvole di aspirazione e scarico, pistoni, bronzine, guarnizione testata, turbina e valvola termostatica. E' pertanto evidente che lo scrivente TU, non possa esprimersi né su un eventuale vizio né tantomeno rilevare se lo stesso sia ascrivibile a logorio dell'autovettura connessa al normale uso della stessa, tenuto conto dell'anno di immatricolazione, dei chilometri di percorrenza e dell'uso fattone, rilevando nel contempo la riparazione al gruppo propulsore.” (cfr. pp. 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Infine, in risposta al quesito n. 3 lui posto, il TU ribadiva: “Allo stato non è possibile valutare gli eventuali vizi come evidenziati in citazione, in quanto oramai non più in essere, rilevando lo scrivente TU, sia a mezzo ispezione visiva, sia con
l'ausilio della fattura riparativa per interventi al propulsore come non vi siano più i vizi al citato gruppo propulsore;
pur tuttavia si rileva come, rispetto al chilometraggio dichiarato nell'atto di citazione attoreo all'atto della vendita al sig. (87.725 km) Pt_2 il veicolo più probabilmente aveva un chilometraggio di circa 115.000 Km;
tale considerazione, a parere dello scrivente può considerarsi un vizio occulto che però non ne pregiudica l'utilizzo. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che, allo stato, la vettura riparata sia idonea all'uso a cui è destinata. […]” (cfr. p. 11 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Riassumendo, dunque, le risultanze della espletata TU è emerso che: (a) è rimasto del tutto ignoto (poiché non compiutamente provato dagli attori sui quali incombeva il relativo onere) sia il chilometraggio al quale gli istanti avrebbero acquistato il veicolo dalla convenuta sia quello alla quale quest'ultima, a sua CP_1 volta, lo acquistò dalla (b) pur avendo il TU Controparte_2 proceduto (tuttavia con procedimento ipotetico e deduttivo e, dunque, inevitabilmente approssimativo) a ricostruire il chilometraggio orientativo del veicolo alla data del dicembre 2022 (acquisto del veicolo da parte degli attori dalla convenuta) e alla data all'anno 2021 (acquisto della convenuta dalla
[...]
, non si può affermare con certezza che si trattasse di chilometraggi Controparte_2 superiori rispetto a quelli segnati dal contachilometri installati sull'autovettura in questione, poiché tale dato non emerge dagli atti di causa (pur incombendo il relativo onere probatorio sugli attori); (c) in ogni caso, pur volendo aderire alla tesi attorea, il n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
TU non ha potuto esprimersi sulla sussistenza di un eventuale vizio dell'autovettura compravenduta, né rilevare se lo stesso fosse ascrivibile a logorio del mezzo connesso al normale uso dello stesso, tenuto conto dell'anno di immatricolazione, dei chilometri di percorrenza e dell'utilizzo fattone, poiché nel momento in cui ha visionato il veicolo risultava essere stata già effettuata la riparazione al gruppo propulsore (attraverso un intervento irrimediabilmente distruttivo, con evidente cancellazione di ogni traccia dello stato pregresso del mezzo, senza che gli istanti si siano neppure premurati di cristallizzare eventuali prove tecniche sul punto — pur essendo gravati del relativo onere probatorio, come innanzi già evidenziato — attraverso il ricorso ad un procedimento di istruzione preventiva ex artt. 696 o 696-bis c.p.c. o semplicemente aspettando l'espletamento delle operazioni peritali nell'ambito del presente giudizio di merito); (d) infine, la discrasia tra il chilometraggio ricostruito dal TU e quello dichiarato dagli attori, pur qualora si volesse dare per acquisita (prestando, dunque, apodittica acquiescenza al dato soltanto asserito dagli istanti), non risulta aver in alcun modo pregiudicato l'utilizzo del mezzo per l'uso a cui esso è ordinariamente destinato, ciò certamente incidendo sulla valutazione di non gravità del dedotto inadempimento, non idoneo, dunque, a portare alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. (unico rimedio chiesto dall'attore nel proposto atto di citazione).
Perlato, tutte le conclusioni cui è giunto il nominato TU risultano essere state adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
In definitiva, alla stregua di tutto quanto in precedenza illustrato, da un lato, non può ritenersi raggiunta sufficiente prova dei vizi soltanto unilateralmente dedotti dagli attori e, dall'altro lato, pur qualora si volesse (tramite il ragionamento ipotetico- deduttivo condotto dal TU) ritenere sussistente un vizio occulto (consistente nell'eventuale maggiore chilometraggio reale del veicolo acquistato rispetto a quello da esso segnalato — dato, tuttavia, lo si ripete, soltanto unilateralmente asserito dagli attori, ma non oggettivamente provato in atti — ), si sarebbe comunque al cospetto di un vizio non in grado di inficiare il normale uso del mezzo secondo l'uso ordinariamente consentito e, dunque, non in grado di integrare gli estremi n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
dell'inadempimento grave, serio e definitivo, tale da portare all'accoglimento della chiesta risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti.
Per tutte le ragioni innanzi indicate, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea, non può che derivare l'assorbimento della correlata domanda di garanzia impropria e manleva rivolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M.).
Attesa la contumacia della parte chiamata in causa, nulla è alla stessa dovuto da parte attrice a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla
Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
Quanto, infine, alle spese di TU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RI EL, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8255/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, pendente tra Parte_1
e — attori — e — convenuta — e
[...] Parte_2 CP_1
chiamata in causa —, ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
2. dichiara assorbite nel rigetto che precede le domande avanzate dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa;
3. condanna gli attori, e , al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di parte convenuta, delle spese di lite per il presente CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 08 maggio 2025, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, con il conseguente diritto di parte convenuta di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 07/11/2025
IL GIUDICE
(dott. RI EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RI EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8255/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 16 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Carinaro (CE) alla via Larga n. 2, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Santagata Emilia (c.f.: ), dalla quale, C.F._3 unitamente e disgiuntamente all'avv. Crispino Italia Amelia (c.f.:
, sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto C.F._4 di citazione;
ATTORI
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._5
Frattamaggiore (NA) alla Via Massimo Stanzione n. 80, presso lo studio dell'Abogado Del Prete Sossio (c.f.: ) – che agisce d'intesa ai sensi C.F._6 dell'art. 8 del D.Lgs. 02/02/2001 n. 96, con l'Avv. Giaccio Nicola (c.f.:
– e dell'Avv. Giaccio Nicola (c.f.: , dai C.F._7 C.F._7 quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE' partita i.v.a.: ) Controparte_2 P.IVA_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: “Vendita di cose mobili”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/06/2025.
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli attori, Parte_1
e , convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale,
[...] Parte_2 al fine di sentir accogliere, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: CP_1
“1) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della signora
[...]
ai sensi dell'art. 1453 c.c. con conseguente risoluzione del contratto;
CP_1
2) Per l'effetto condannare la sig.ra nella qualità di venditore, CP_1 alla restituzione del prezzo pagato dall'attrice di € 5.500,00 oltre il risarcimento dei danni subiti che si quantificano in € 3.000,00;
3) vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sottoscritti difensori antistatari.”.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano di aver acquistato dalla convenuta l'autovettura Fiat 500L, targata EN554YW, al prezzo di euro 5.500,00, la quale fin da subito avrebbe iniziato a manifestare malfunzionamenti che rendevano necessario un controllo da parte di un meccanico. A seguito di accertamenti sarebbe emerso che il chilometraggio del veicolo era stato alterato e che, in particolare, a fronte dei
87.725,00 km indicati l'autovettura aveva percorso circa 200.000 km e, pertanto, i problemi meccanici sarebbero stati dovuti al grave stato di usura dell'auto.
In data 19/05/2023, con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la convenuta la quale, di contro, CP_1 chiedeva di:
“1. Rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte in premessa esposte;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, condannare direttamente la società
[...]
p.iva con sede in Caivano (Na) in via Controparte_2 P.IVA_1
Atellana rione IACP snc – a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze del presente giudizio, mediante pagamento diretto agli attori;
3. in ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
A sostegno delle proprie difese, domande ed eccezioni, la convenuta esponeva di aver acquistato in data 29.11.2021 il veicolo targato EN554YW da un autosalone, ovvero la e che il relativo chilometraggio, all'atto Controparte_2
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
dell'acquisto, era di circa 87.000; precisava di essersi rivolta ad un rivenditore professionista e non ad un privato perché le occorreva un veicolo affidabile e sicuro da mettere nelle disponibilità della figlia neopatentata, che lo avrebbe utilizzato per seguire delle lezioni universitarie, la quale, subito dopo l'acquisto, era risultata vincitrice di una borsa di studio che ne aveva determinato il trasferimento all'estero,
e che, pertanto, l'autovettura, fino alla vendita agli attori, era rimasta praticamente inutilizzata, o comunque era stata utilizzata per brevi tratti, non mostrando problemi. Respingeva, dunque, gli addebiti di responsabilità dedotti dagli attori, asserendo di non aver effettuato alcun intervento sul veicolo e di averlo venduto agli attori nelle stesse condizioni in cui lo aveva acquistato poco prima dal predetto autosalone. Allegava, inoltre, che, comunque, gli odierni attori avrebbero fatto visionare il veicolo da un meccanico di loro fiducia, il quale aveva constatato e dichiarato che lo stesso non aveva alcun problema;
allegava che ove vi fosse stata una manomissione del contachilometri e, quindi, vi fossero dei vizi della res, la responsabilità sarebbe comunque da imputare esclusivamente al precedente venditore;
evidenziava che sebbene gli attori nel proprio atto di citazione avevano dichiarato di aver riscontrato gravi problemi meccanici, da essi non precisati, e la non corrispondenza dei chilometri percorsi dal veicolo subito dopo l'acquisto del bene, hanno però denunciato i vizi riscontrati dopo più di due mesi dalla scoperta degli stessi.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa della (con Controparte_2 provvedimento del 22/05/2023) e nonostante la ritualità dell'atto di chiamata in causa notificato nei confronti di quest'ultima, essa non si costituiva in giudizio, sicché della stessa ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 07 dicembre
2023, ove, contestualmente, venivano assegnati alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle relative memorie, disposta una Consulenza Tecnica
d'Ufficio e depositata la relazione definitiva da parte del nominato Consulente, la causa veniva riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/06/2025 (sostituita dal deposito di note scritte), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda degli attori si è rivelata infondata per le ragioni che in appresso si espongono.
In via preliminare, va evidenziato che alla fattispecie concreta dedotta in lite vanno applicati i disposti di cui agli artt. 1470 e ss. c.c. (tra cui gli artt. 1490 e ss. c.c. in materia di vizi della cosa venduta), non trovando, invece, applicazione le norme speciali dettate in materia consumeristica (essendosi trattato di ordinaria compravendita tra privati di prodotti usati, in cui la parte venditrice non ricopriva la qualifica di professionista, ovvero di “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” — cfr. art. 3, D.Lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo — ).
È, quindi, utile preliminarmente tracciare il quadro normativo entro cui sussumere la fattispecie concreta, alla luce delle domande e delle eccezioni spiegate dalle parti.
Viene, innanzitutto, in rilievo la disciplina della garanzia relativa ai vizi della cosa compravenduta dettata dall'art. 1490 c.c., per il quale: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Preme osservare che, in tema di onere della prova in costanza di azione rivolta a far valere la garanzia dei vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di evidenziare che è onere del compratore, ossia di colui che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 03 maggio 2019, n. 11748).
In particolare, in tema di azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, si sono registrati due orientamenti: secondo un primo orientamento (seguito fino al 2013)
l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose del bene venduto era posto a carico del compratore agente (Cassazione civile sez. II, 26 luglio
2013, n. 18125), mentre secondo un altro orientamento (sorto a seguito della la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001) la consegna del bene viziato, trattandosi di inesatto adempimento dell'obbligazione, comportava l'onere dell'istante
(compratore, anche con eventuale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) di solamente allegare l'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul venditore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cassazione civile sez. II, 02 settembre 2013, n. 20110).
Ebbene, le richiamate Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in favore del primo orientamento, ritenendo che “[…] la consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso”. Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, la garanzia per vizi va qualificata come una responsabilità contrattuale “speciale”, che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore, trovando fondamento soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi e traducendosi nella “soggezione” del venditore all'esercizio dei rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, con la conseguenza che “lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione” e, pertanto (in applicazione del generale n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
principio di cui all'art. 2967 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento), “il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore”.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della richiamata giurisprudenza, sarebbe stato onere degli attori/compratori dare prova dell'esistenza dei vizi del bene compravenduto;
prova, tuttavia, totalmente mancata nel caso di specie.
Ed invero, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa è emerso che i “vizi” soltanto apoditticamente dedotti dagli attori sono rimasti sul piano delle mere asserzioni unilaterali di parte e non hanno trovato alcun obiettivo riscontro, fattuale e tecnico, in atti.
In particolare, si legge nell'elaborato peritale che “Gli accessi sono stati effettuati nei giorni ed agli orari seguenti:
1. Giovedì 18 Dicembre 2024, ore 15:30, ci si incontra presso lo studio professionale dello scrivente C.T.U. per l'inizio delle operazioni peritali: per la Parte attorea è presente l'attore ; per la parte convenuta, non è presente alcuno. Il Parte_2
C.T.U. illustra alle parti i quesiti disposti dal Giudice Istruttore, dai quali emerge la necessità di ispezionare il veicolo oggetto della presente consulenza identificandolo preliminarmente a mezzo targa e telaio VIN al fine di valutare gli eventuali vizi;
da ispezione effettuata, risulta che il veicolo di marca “Fiat”, modello “500 L” targato “EN 554 YW”, telaio
VIN: “ZFA19900005002095”, risulta completamente revisionato del gruppo propulsore oggetto dei lamentati vizi, ed a prova di tale rettifica, l'attore fornisce al sottoscritto fattura riparativa n. 2/2024 del 17/12/2024 attestante le avvenute riparazioni. […]” (cfr. pp. 2 e 3 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Ed ancora, in risposta al primo quesito lui posto, il TU evidenziava: “[…] Al fine di determinare l'effettivo chilometraggio riferito al veicolo oggetto della presente relazione, il sottoscritto ha visionato l'atto di vendita tra e Controparte_2 [...]
nonché quello fra la citata e l'odierno attore . Da CP_1 CP_1 Parte_2 attenta visione degli atti, non si evince l'identificazione di alcun chilometraggio sia riferito all'attualità, sia all'acquisto da parte dell'odierno attore , Parte_2 sia all'acquisto all'epoca, da parte di . Pur tuttavia, sulla scorta della CP_1 documentazione reperita dallo scrivente TU, a mezzo applicativo “Car Vertical”, il sottoscritto ha potuto rilevare il chilometraggio orientativo riscontrato negli istanti di tempo richiesti.
1. In data Dicembre 2022, il veicolo riportava un chilometraggio pari a 126.744 Km;
2. Considerando il periodo intercorso (da 2013 a 2022 ossia 9 anni) ed eseguendo una interpolazione lineare stante lo sviluppo del tratto di curva riferita al chilometraggio, si stima che all'anno 2021 (anno di acquisto sia da parte di che ), il CP_1 Parte_2
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
veicolo oggetto della presente TU avesse un chilometraggio di circa 115.000 Km” (cfr. pp. da 6 a 9 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
In modo ancora più esplicativo, il TU, in risposta al quesito n. 2 formulato, osservava: “Sulla scorta di attenta osservazione del veicolo attoreo, si rileva che lo stesso risultava oramai totalmente revisionato nel gruppo propulsore, tantochè non si presentavano i vizi indicati in atto di citazione. A corredo della risoluzione delle problematiche lamentate, il sig. forniva allo scrivente fattura riparativa Parte_2 numero 02/2024 del 17/12/2024 (successiva cioè alla stessa citazione) a firma , CP_3
P.IVA: e C.F.: – via Michelangelo Lupoli, civico 121 P.IVA_2 C.F._8 località Frattamaggiore (NA) , nella quale si evinceva la riparazione e/o sostituzione di una serie di componenti del gruppo propulsore quali valvole di aspirazione e scarico, pistoni, bronzine, guarnizione testata, turbina e valvola termostatica. E' pertanto evidente che lo scrivente TU, non possa esprimersi né su un eventuale vizio né tantomeno rilevare se lo stesso sia ascrivibile a logorio dell'autovettura connessa al normale uso della stessa, tenuto conto dell'anno di immatricolazione, dei chilometri di percorrenza e dell'uso fattone, rilevando nel contempo la riparazione al gruppo propulsore.” (cfr. pp. 9 e 10 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Infine, in risposta al quesito n. 3 lui posto, il TU ribadiva: “Allo stato non è possibile valutare gli eventuali vizi come evidenziati in citazione, in quanto oramai non più in essere, rilevando lo scrivente TU, sia a mezzo ispezione visiva, sia con
l'ausilio della fattura riparativa per interventi al propulsore come non vi siano più i vizi al citato gruppo propulsore;
pur tuttavia si rileva come, rispetto al chilometraggio dichiarato nell'atto di citazione attoreo all'atto della vendita al sig. (87.725 km) Pt_2 il veicolo più probabilmente aveva un chilometraggio di circa 115.000 Km;
tale considerazione, a parere dello scrivente può considerarsi un vizio occulto che però non ne pregiudica l'utilizzo. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che, allo stato, la vettura riparata sia idonea all'uso a cui è destinata. […]” (cfr. p. 11 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Riassumendo, dunque, le risultanze della espletata TU è emerso che: (a) è rimasto del tutto ignoto (poiché non compiutamente provato dagli attori sui quali incombeva il relativo onere) sia il chilometraggio al quale gli istanti avrebbero acquistato il veicolo dalla convenuta sia quello alla quale quest'ultima, a sua CP_1 volta, lo acquistò dalla (b) pur avendo il TU Controparte_2 proceduto (tuttavia con procedimento ipotetico e deduttivo e, dunque, inevitabilmente approssimativo) a ricostruire il chilometraggio orientativo del veicolo alla data del dicembre 2022 (acquisto del veicolo da parte degli attori dalla convenuta) e alla data all'anno 2021 (acquisto della convenuta dalla
[...]
, non si può affermare con certezza che si trattasse di chilometraggi Controparte_2 superiori rispetto a quelli segnati dal contachilometri installati sull'autovettura in questione, poiché tale dato non emerge dagli atti di causa (pur incombendo il relativo onere probatorio sugli attori); (c) in ogni caso, pur volendo aderire alla tesi attorea, il n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
TU non ha potuto esprimersi sulla sussistenza di un eventuale vizio dell'autovettura compravenduta, né rilevare se lo stesso fosse ascrivibile a logorio del mezzo connesso al normale uso dello stesso, tenuto conto dell'anno di immatricolazione, dei chilometri di percorrenza e dell'utilizzo fattone, poiché nel momento in cui ha visionato il veicolo risultava essere stata già effettuata la riparazione al gruppo propulsore (attraverso un intervento irrimediabilmente distruttivo, con evidente cancellazione di ogni traccia dello stato pregresso del mezzo, senza che gli istanti si siano neppure premurati di cristallizzare eventuali prove tecniche sul punto — pur essendo gravati del relativo onere probatorio, come innanzi già evidenziato — attraverso il ricorso ad un procedimento di istruzione preventiva ex artt. 696 o 696-bis c.p.c. o semplicemente aspettando l'espletamento delle operazioni peritali nell'ambito del presente giudizio di merito); (d) infine, la discrasia tra il chilometraggio ricostruito dal TU e quello dichiarato dagli attori, pur qualora si volesse dare per acquisita (prestando, dunque, apodittica acquiescenza al dato soltanto asserito dagli istanti), non risulta aver in alcun modo pregiudicato l'utilizzo del mezzo per l'uso a cui esso è ordinariamente destinato, ciò certamente incidendo sulla valutazione di non gravità del dedotto inadempimento, non idoneo, dunque, a portare alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. (unico rimedio chiesto dall'attore nel proposto atto di citazione).
Perlato, tutte le conclusioni cui è giunto il nominato TU risultano essere state adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
In definitiva, alla stregua di tutto quanto in precedenza illustrato, da un lato, non può ritenersi raggiunta sufficiente prova dei vizi soltanto unilateralmente dedotti dagli attori e, dall'altro lato, pur qualora si volesse (tramite il ragionamento ipotetico- deduttivo condotto dal TU) ritenere sussistente un vizio occulto (consistente nell'eventuale maggiore chilometraggio reale del veicolo acquistato rispetto a quello da esso segnalato — dato, tuttavia, lo si ripete, soltanto unilateralmente asserito dagli attori, ma non oggettivamente provato in atti — ), si sarebbe comunque al cospetto di un vizio non in grado di inficiare il normale uso del mezzo secondo l'uso ordinariamente consentito e, dunque, non in grado di integrare gli estremi n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
dell'inadempimento grave, serio e definitivo, tale da portare all'accoglimento della chiesta risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra le parti.
Per tutte le ragioni innanzi indicate, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Dal rigetto della domanda attorea, non può che derivare l'assorbimento della correlata domanda di garanzia impropria e manleva rivolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria di cui al richiamato D.M.).
Attesa la contumacia della parte chiamata in causa, nulla è alla stessa dovuto da parte attrice a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla
Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
Quanto, infine, alle spese di TU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RI EL, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8255/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, pendente tra Parte_1
e — attori — e — convenuta — e
[...] Parte_2 CP_1
chiamata in causa —, ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 8255/2022 R.G.A.C.
2. dichiara assorbite nel rigetto che precede le domande avanzate dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa;
3. condanna gli attori, e , al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di parte convenuta, delle spese di lite per il presente CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 08 maggio 2025, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, con il conseguente diritto di parte convenuta di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 07/11/2025
IL GIUDICE
(dott. RI EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 8255/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 9