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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18686 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
SC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18686/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COMINOTTI GABRIELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Sabotino, n. 18/A
e
(c.f. ), con l'avv. COMINOTTI GABRIELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Sabotino, n. 18/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, nutrendo rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale con residenza presso la madre.
2) I ricorrenti concordano che il figlio minore manterrà la propria residenza presso la madre.
3) La casa familiare sita a Travagliato Via Padre Dionisio Troncana n.41 di proprietà del sig. Parte_1 viene assegnata alla sig.ra Parte_2 4) I ricorrenti concordano, altresì, di collaborare nello svolgimento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, impegnandosi a consultarsi sulle decisioni importanti di natura ordinaria e straordinaria.
5) Poiché la collocazione del minore è equamente suddivisa, il sig. e la sig.ra concordano Per_1 Pt_1 Pt_2 di provvedere in modo diretto alle spese che serviranno al mantenimento del figlio minore. I ricorrenti, inoltre, provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie non comprese nel mantenimento del figlio, di natura medica, scolastica e sportiva/ludica in quanto necessarie, così come disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia ad oggi in uso che si allega e da intendersi qui integralmente ritrascritto.
6) In base al suddetto protocollo quindi le spese straordinarie andranno così suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il sig. si accollerà per il tutto il periodo scolastico integralmente le spese relative alla mensa del figlio Pt_1
. Per_1
8) I ricorrenti concordano che il cane di famiglia razza Pastore Australiano rimarrà con la sig.ra nella Pt_2 casa di Travagliato;
il sig. si accollerà integralmente le spese relative al mantenimento ed alle cure Pt_1 veterinarie dell'animale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/04/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAINO (anno 2016, parte II^, serie C, n. 6) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 438/2025 del 26.3.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Caino (BS) il 10/04/2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2016, parte II, serie C, n. 6; 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ZA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
SC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18686/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COMINOTTI GABRIELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Sabotino, n. 18/A
e
(c.f. ), con l'avv. COMINOTTI GABRIELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Sabotino, n. 18/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, nutrendo rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale con residenza presso la madre.
2) I ricorrenti concordano che il figlio minore manterrà la propria residenza presso la madre.
3) La casa familiare sita a Travagliato Via Padre Dionisio Troncana n.41 di proprietà del sig. Parte_1 viene assegnata alla sig.ra Parte_2 4) I ricorrenti concordano, altresì, di collaborare nello svolgimento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, impegnandosi a consultarsi sulle decisioni importanti di natura ordinaria e straordinaria.
5) Poiché la collocazione del minore è equamente suddivisa, il sig. e la sig.ra concordano Per_1 Pt_1 Pt_2 di provvedere in modo diretto alle spese che serviranno al mantenimento del figlio minore. I ricorrenti, inoltre, provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie non comprese nel mantenimento del figlio, di natura medica, scolastica e sportiva/ludica in quanto necessarie, così come disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia ad oggi in uso che si allega e da intendersi qui integralmente ritrascritto.
6) In base al suddetto protocollo quindi le spese straordinarie andranno così suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il sig. si accollerà per il tutto il periodo scolastico integralmente le spese relative alla mensa del figlio Pt_1
. Per_1
8) I ricorrenti concordano che il cane di famiglia razza Pastore Australiano rimarrà con la sig.ra nella Pt_2 casa di Travagliato;
il sig. si accollerà integralmente le spese relative al mantenimento ed alle cure Pt_1 veterinarie dell'animale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/04/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAINO (anno 2016, parte II^, serie C, n. 6) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 438/2025 del 26.3.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Caino (BS) il 10/04/2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2016, parte II, serie C, n. 6; 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ZA TE