Decreto cautelare 19 novembre 2024
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8334 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12175 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AD ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, – Struttura di Missione per il Pnrr, Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN BA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 53685 del 6.9.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui, ancora una volta, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti.
- della nota di prot. n. 18459 del 31.10.2024, con la quale l’USR della Campania ha rigettato l’istanza in autotutela presentata dalla ricorrente con contestuale richiesta di accesso documentale del 1.10.2024, inviata a mezzo pec;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem , del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;
- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d’esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore;
- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A022 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all’assunzione della stessa;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, compreso, sebbene atto non autonomamente impugnabile, l’avviso prot. AOOUSPNA n. 6456 del 30 aprile 2024;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso documentale del 1.10.2024, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.n. 241/1990 e sulla quale, l’USR ha deciso di pronunciarsi negativamente, con provvedimento n. 18459 del 31.10.2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\1\2025:
- della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 69623 del 5.11.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem , del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;
- per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem , del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;
- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la rettifica della graduatoria finale di merito del 5.11.2024 senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla graduatoria
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione e Dipartimento per gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IR EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. – Con il presente gravame, la ricorrente deduce di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A022 “ Italiano, storia e geografia ” per la Regione Campania.
Rappresenta in fatto che:
- i posti a concorso erano inizialmente 397, di cui 119 riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23, successivamente - con decreto dipartimentale n. 78 del 17.01.2024 - rideterminati in 548 complessivi di cui 164 riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23;
- di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo di punti 208,5 (comprensivo della valutazione dei titoli).
Ciononostante, la ricorrente lamenta di non essere stata inserita in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei, anche a seguito delle integrazioni intervenute e, a sostegno del ricorso, formula i seguenti motivi in diritto:
“ I.A). Violazione e falsa applicazione del cui al D.M. 205/2023 e D.D. 2575/2023 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, c. 1, del DPR n. 487/94 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del DPR n. 82/2023, nella parte in cui modifica/integra le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR n. 487/94 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. ”, con cui si contesta l’operato dell’USR Campania per aver nominato idonei-vincitori della procedura selettiva una quota di candidati “riservisti” di gran lunga superiore a quella del 50% prescritta dalla normativa di settore; nello specifico, la ricorrente “ tenuto conto che su complessivi 548 posti messi a bando n. 314 candidati “riservisti” erano risultati idonei vincitori ” ha contestato all’Amministrazione scolastica la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, c. 1, del DPR n. 487/94;
“ I.B) Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 6 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - Manifesta irragionevolezza – Contraddittorietà ”, con cui lamenta un difetto di motivazione e istruttoria rispetto agli atti di approvazione e rettifica delle graduatorie, non fornendo le ragioni per riservare posti in eccesso rispetto alla metà dei posti disponibili;
“ II.A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.p.r. n. 487/94 e dell’art. 1 del D.p.r. n. 82/2023 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 1 della L.n. 241/1990 - Violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento - Violazione e falsa applicazione del principio meritocratico sotteso ai pubblici concorsi ”, con cui si censura il DM 205/2023 e il Decreto dipartimentale n. 2575/2023, se interpretati in modo da conferire agli Uffici scolastici la facoltà di aumentare la quota di riserva del 50% prevista dall’art. 5 del D.p.r. n. 487/94;
“ I.C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. Della L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 10, del DPR 184/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 - Violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità ”, con cui censura l’illegittimità del dinego del 31.10.2024 opposto dall’USR in merito alla richiesta ex art. 22 l. n. 241/1990 con cui chiedeva di accedere alla graduatoria degli idonei non vincitori e ad altri verbali della procedura concorsuale, sostenendo che il diniego pregiudica la possibilità per la ricorrente di conoscere la propria posizione in graduatoria, anche ai fini di eventuali successivi scorrimenti.
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 12.1.2025, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.3. Ad esito delle camere di consiglio del 3.12.2024 e del 21.1.2025, la Sezione disponeva il mutamento del rito (in quanto procedura “PNRR” soggetta al rito ex art. 12- bis , D.L. n. 68/2022), nonché incombenti istruttori, ai fini della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e dell’acquisizione di una relazione sui fatti di causa all’amministrazione (richiesta già formulata con ordinanza presidenziale n. 5201/2024 e reiterata con ordinanza n. 1332/2025).
1.4. Con successivo atto di motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì l’ulteriore atto di rettifica della graduatoria, adottato il 5.11.2024, deducendo in via derivata i medesimi vizi già avanzati in relazione ai precedenti provvedimenti oggetto del ricorso principale, introducendo inoltre una richiesta di risarcimento in forma specifica del danno subito o per equivalente, in relazione alla esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo.
1.5. Alla successiva camera di consiglio del 4.3.2025, anche in base all’apprezzamento dell’inerzia processuale mostrata dall’Amministrazione ex art. 64, comma 4, c.p.a., veniva accolta l’istanza cautelare, al limitato fine del riesame della posizione della ricorrente e del deposito dell’elenco graduato degli idonei.
1.6. L’amministrazione provvedeva al deposito di una relazione sui fatti di causa in data 4.3.2025 e 20.10.2025.
1.7. In data 20.10.2025, parte ricorrente formulava istanza di rinvio della udienza pubblica, fissata il 21.10.2025, al fine di analizzare la documentazione depositata in pari data dall’Amministrazione resistente.
1.8. In vista della discussione di merito, parte ricorrente depositava memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a., con cui prendeva posizione sulla documentazione prodotta da parte resistente in atti, che confermerebbe l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto lesivi del limite normativo alle riserve e che avrebbero impedito alla ricorrente di risultare vincitrice.
2. – Alla pubblica udienza del 22.4.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento delle graduatorie di merito indicate in epigrafe, è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. Esaminando i motivi di ricorso I.A, I.B e II.A – che per la connessione dei profili di cesura possono essere trattati congiuntamente – il ricorrente contesta in sostanza l’operato dell’Amministrazione resistente (nella specie, l’USR Campania) che avrebbe violato sia l’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, sia le collegate disposizioni della lex specialis del concorso, in materia di computo dei posti riservati ai candidati che vantano specifici titoli di riserva. Secondo l’impostazione ricorsuale sopra richiamata, infatti, l’Amministrazione avrebbe dichiarato vincitori un numero di riservatari superiore alla metà dei posti disponibili (nella specie, su 548 posti disponibili, sarebbero risultati vincitori 314 candidati riservisti).
Nella relazione depositata in giudizio, l’USR per la Campania ha rappresentato, in senso contrario, come la graduatoria è composta da 548 vincitori, dei quali:
“ - il numero dei candidati vincitori nel merito è pari a 329;
- 156 sono i posti assegnati alle riserve ex legge 68/99 (nettamente inferiore alla soglia massima del 50% dei posti attribuiti ai vincitori);
- 63 posti sono riservisti 30% inclusi nel tetto non coperto dalle riserve di legge (50% di 548) gli altri 101 (80+21) sono un sottoinsieme (colonna “di cui”) dei candidati inseriti per merito (329) e dei candidati inseriti con riserva di legge 68/99 (156) ” (relazione depositata il 20.10.2025, pp. 1-2).
Ne segue che:
- il limite normativo appare rispettato, posto che il numero dei candidati dichiarati vincitori in base al titolo di riserva sono 219, inferiori al 50% dei posti disponibili (548);
- il punteggio utile per entrare in graduatoria per merito si attestava a punti 210,75, superiori al punteggio di 208,50 conseguito da parte ricorrente.
3.2. Si deve inoltre rilevare come la ricorrente non avanza censure in relazione a specifici candidati o a specifici titoli da questi vantati che la sopravanzano nella graduatoria, ma – come ribadito nella ultima memoria ex art. 73, co. 3, c.p.a. anche a seguito della pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori ai sensi dell’art. 2, comma1, del d.l. 7 aprile 2025, n. 45 – contesta il superamento illegittimo del tetto legale massimo consentito dalla legge (del 50 %) di n. 25 posti che avrebbe determinato l’attribuzione della riserva del 30% a candidati con punteggio inferiore a quello della ricorrente e la sua esclusione.
3.3. Avuto riguardo alle doglianze, così come richiamate e specificate in atti, la condotta dell’USR risulta – ad avviso del Collegio – rispettosa del disposto dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994.
Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025, n. 21450/2025 e n. 1679/2026) e altresì rilevato da una parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui il Collegio ritiene di aderire, “ [i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759) ” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “ non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito ” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005).
Nello stesso senso depongono:
- l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “ tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”);
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “ Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso ”.
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio:
- è stata espressamente prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 106/2021 all’articolo 59, comma 10-bis (e recepita dal D.M. n. 205/2023 di indizione della procedura concorsuale, all’articolo 13, commi 9 e 10), nell’ottica di offrire ai docenti precari una più agevole possibilità di stabilizzazione, concorrendo nell’ambito di posti ad essi specificamente destinati;
- appare misura funzionale all’esigenza di eliminare lo storico precariato presente nel settore scolastico, riguardando direttamente la possibilità di “ ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l’immissione in ruolo […], misure idonee a sanare l’illecito eurounitario in ipotesi verificatosi ”, in caso di plurime reiterazioni di contratti a termine, fonte di responsabilità risarcitoria (cfr. Cass., sez. lav., n. 25867/2024; cfr. anche Corte di Giustizia UE, sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, MA e altri c. MIUR e Comune di Napoli ).
3.4. Il diverso orientamento – pure richiamato da parte ricorrente – che ritiene invece che i candidati riservatari, anche se vincitori per merito, debbano essere in ogni caso computati ai fini della saturazione della quota di riserva (cfr. Cons. St., II, n. 11266/2023, richiamato da ultimo da TAR Campania, IV, n. 7354 e 7447/2025 e da TAR Calabria, II, n. 1464/2025) non appare trasponibile al caso de quo , in quanto orientamento formatosi in relazione ad una diversa fattispecie di riserva, prevista a favore dei candidati provenienti da alcune scuole militari e disciplinata dall’art. 649 cod ord mil., in relazione alla quale la stessa lex specialis prevedeva espressamente il diverso criterio di computo (“ […] La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito ”; cfr. par. 7.1. sent. cit., n. 11266/2023, cit.).
Neppure decisivi, in senso contrario, appaiono gli altri riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati, considerando che:
- Cons. St., VI, n. 1775/2014, attiene ad un caso relativo ad un concorso interno per dirigenti dell’I.C.E., disciplinato specificatamente dal d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 che introduceva in sede di prima applicazione previsioni ad hoc e derogatorie in tema di riserva per il personale apicale dell’amministrazione che indiceva il concorso;
- le decisioni della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373) si pronunciano su concorsi disciplinati da leggi regionali, cui non si applicava il limite previsto dal citato art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e nelle quali le riserve previste avevano sostanzialmente eliso il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., riservando la quasi totalità dei posti messi a concorso in favore del personale interno.
Peraltro, la stessa Corte cost., nella citata sentenza n. 274/2003, giudicando compatibile con l’art. 97 Cost. una riserva del 50% dei posti prevista dalla Regione Sardegna in favore dei lavoratori socialmente utili e di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ha osservato come “ La giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso - quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato art. 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria ”.
3.5. Nel caso che ci occupa, dunque – e diversamente dai precedenti appena citati – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10-bis, d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “ riserva di posti ” da intendere come “ posti da destinare alle riserve ” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza numerica e tipologia, per ciascuna classe di concorso.
Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva, ma più direttamente a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti – superando la situazione di precarietà pluriannuale o gli altri svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva – concorrendo per una quota dei posti di concorso loro riservati.
Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva loro riconosciuto dalla legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la concreta determinazione dei posti effettivamente riservati per tali categorie di persone dagli esiti eventuali della procedura concorsuale e al conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore per merito da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva.
Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’Amministrazione – consistente nel non aver computato nell’ambito della quota di riserva ex art. art. 59, co. 10- bis , d.l. n. 73/2021, i candidati in possesso del titolo di riserva, ma inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori, appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso.
4. – Avuto riguardo all’ultimo motivo di ricorso (I.C) con cui la ricorrente impugna il diniego di accesso agli atti, richiesti con la istanza del 1.10.2024, il Collegio osserva quanto segue.
In linea di principio, per ciò che riguarda l’accesso alla graduatoria degli idonei non vincitori, avanzata dalla ricorrente al fine di comprendere la sua attuale posizione e/o collocazione in graduatoria, il diniego opposto appare illegittimo.
Come già chiarito in fattispecie analoga da TAR Lombardia, V, n. 1650/2025, con considerazioni cui il Collegio ritiene aderire, indipendentemente dalla previsione di un obbligo di pubblicazione di una graduatoria comprensiva anche degli idonei non vincitori, sussiste in capo all’USR il dovere di esibire ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990 al candidato della procedura l’elenco graduato degli idonei, in ragione della posizione qualificata rivestita dall’istante, della rilevanza dell’interesse conoscitivo allegato, nonché della circostanza per cui l’Ufficio deve essere in ogni caso considerato in possesso di tale documento (è indubbio, infatti, che “ l’Amministrazione abbia l’obbligo di redigere una graduatoria dei candidati che hanno superato le prove, seppure non siano stati assegnatari di cattedra, ai fini di poter integrare la graduatoria in casi di rinunce ”; ibid ).
Ciò premesso, nel caso di specie vi è da apprezzare l’intervenuta pubblicazione – nelle more del procedimento – della graduatoria degli idonei non vincitori di concorso, ai sensi dell’art. 2, comma1, del d.l. 7 aprile 2025, n. 45, circostanza che potrebbe aver determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di accesso in oggetto, nella parte in cui era riferita alla citata graduatoria ormai resa pubblica (nella quale compare la ricorrente).
Quanto ai restanti documenti di cui la ricorrente ha chiesto l’accesso, afferenti in particolare ai verbali delle operazioni con cui sono stati adottati i criteri di valutazione delle riserve e valutati i candidati inseriti in graduatoria, l’istanza appare pertinente rispetto all’interesse conoscitivo azionato, nonché funzionale rispetto alla verifica della correttezza delle operazioni concorsuali – non nella sua generalità, bensì – nella parte in cui la valutazione dei titoli dei ricorrenti situati nella posizione poziore rispetto a quella della ricorrente ha determinato la posizione finale attribuita alla stessa.
Sul punto, il Collegio si richiama ad un proprio precedente in base al quale: “ quanto ai documenti richiesti finalizzati a conoscere i titoli di cui sono in possesso i docenti situati in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella della ricorrente, non può ritenersi in alcun modo che sia assente un legame tra gli stessi e l’interesse fatto valere con l’istanza, considerando che la menzionata posizione, lesiva dell’interesse della ricorrente, è derivata proprio dai citati titoli.
Quanto ai documenti della procedura, parimenti richiesti, si tratta all’evidenza della necessità di conoscere come si sono svolte le operazioni concorsuali che hanno condotto alla graduatoria contestata, per cui anche sotto tale profilo non si ravvisa alcuna consistenza nel diniego opposto.
Ancor più evidente è la specifica utilità ritraibile dalla conoscenza degli atti richiesti, dal momento che alla luce di essi la ricorrente potrà esercitare i suoi diritti ex art. 24 Cost. e decidere se insistere, eventualmente ampliandola, nella sua azione giurisdizionale (che prima facie non appare meramente emulativa) ovvero se abbandonarla.
In secondo luogo, è pertinente la giurisprudenza evocata dalla ricorrente nei suoi atti più recenti, in particolare quanto rilevato dal T.A.R. Lombardia, Milano, su una fattispecie, mutatis mutandis, analoga a quella di causa, ove è stato osservato che: “Parte ricorrente è munita di interesse, come richiesto dall’art.22, comma 1, lettera ‘b’ in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, in quanto l’acquisizione della documentazione oggetto della richiesta è strumentale all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito dell’eventuale ricorso avverso il decreto prot. 3235 del 25 ottobre 2024 di approvazione ella graduatoria di merito per la classe di concorso A030 – Musica nella Scuola Secondaria di primo grado per la regione Lombardia, di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575.
2.3 Esaminando le motivazioni dell’USR rappresentante nella relazione prodotta in giudizio (in data 27.3.2025), il Collegio osserva che il ricorrente ha interesse ad avere la documentazione relativa ai quattro professori controinteressati, senza alcun oscuramento. Infatti la ragione della miglior posizione in graduatoria risiede proprio nel riconoscimento di riserve o priorità, a fronte di un punteggio delle prove inferiore a quello del ricorrente. E’ quindi necessario per parte ricorrente ricostruire l’iter di determinazione della graduatoria e la ragione della posizione in forza della riserva …(omissis)… Secondo l’orientamento consolidato l'accesso ai documenti prodotti dai candidati in un concorso pubblico (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati) non può essere rifiutato dall'Amministrazione, dato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. IV, 16/10/2024, n.2872; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 26/04/2024, n.8308). Nel caso in esame, si può configura una ipotesi di riservatezza “rafforzata”, poiché la riserva può potenzialmente attenere a profili sanitari, quindi dati c.d. super sensibili, rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà, di indispensabilità e di parità di rango. Infatti dal combinato disposto dell'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 e dell’art. 60, co. 1, del d.lgs. n. 196/2003, nel testo sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 101/2018, l'accesso ai dati relativi alla salute (c.d. supersensibili), è consentito solo quando esso sia "strettamente indispensabile" per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non della mera "utilità" del documento in questione (ex multis Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117, T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 novembre 2021, n. 1573). Ritiene il Collegio che anche nell’ipotesi in cui la riserva attenga allo stato di salute, la conoscenza di tali dati è l’unico modo per il ricorrente di conoscere le ragioni della posizione dei controinteressati in graduatoria. Riconoscendo quindi in capo al ricorrente un interesse ostensivo azionato a fini difensivi, in astratto e tendenzialmente, di parità di rango rispetto all'interesse di cui sono titolari i controinteressati, la domanda di accesso di cui ai punti a) e b), deve essere accolta” (T.A.R. Milano, sez. V, 14 maggio 2025, n. 1650).
In terzo luogo, vale notare, da un lato, che l’Amministrazione non ha opposto alcunché a quanto sopra, e, dall’altro lato, che la presente fattispecie si caratterizza per elementi ancora più pregnanti rispetto a quella esaminata nella pronunzia sopra menzionata, in quanto il ricorso è stato già proposto invece di essere ancora nel previo stadio (pur rilevante a determinate condizioni) delle mere intenzioni.
Occorre altresì considerare che l’Amministrazione non ha svolto il procedimento in contraddittorio ex d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per cui non si comprende a che titolo evochi una necessità di riservatezza che nemmeno i diretti interessati hanno sollevato.
Infine, il diritto di accesso non può essere negato a causa di difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi, come sembra intendere l’Amministrazione indicando “che le graduatorie con le relative riserve sono redatte dal sistema informatizzato del Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante un procedimento automatizzato che soddisfa prioritariamente le quote di riserva” (cfr. pag. 2 nota prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025).
Difatti l’utilizzo di sistemi informatici, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica.
Alla luce dei suddetti principi, a chi richiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929), tanto meno l’ineluttabilità o l’infallibilità dell’esito risultante dall’applicativo, dal momento che sussiste al riguardo una ineludibile necessità di trasparenza e conoscibilità, oltre che una irriducibile riserva di umanità .” (TAR Lazio, III-bis, n. 15202/2025).
Anche con riferimento a tale istanza deve essere tuttavia indagata la persistenza dell’interesse ostensivo, tanto alla luce dei principi espressi nella presente sentenza e che hanno portato a rigettare la prima parte del ricorso, quanto ad esito della pubblicazione della graduatoria degli idonei che consente alla ricorrente di identificare i concorrenti che si sono collocati in una posizione anteriore.
Pertanto, il ricorso può trovare accoglimento quanto alla domanda di accertamento del diritto di accedere agli atti presentata dalla ricorrente, nei termini sopra esplicitati e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente.
Da ciò consegue l’annullamento del diniego di accesso impugnato, con un rinnovato obbligo per l’Amministrazione di esprimersi sulla istanza di accesso, previa verifica – a seguito della pubblicazione della graduatoria degli idonei ai sensi dell’art. 2, comma1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 – della persistenza dell’interesse ostensivo ad essa sotteso, nonché previo contraddittorio con i soggetti controinteressati.
5. – In conclusione, il ricorso è infondato – e merita di essere respinto – con riferimento alla domanda di annullamento degli atti di gara e, in particolare, delle graduatorie indicate in epigrafe; può trovare accoglimento, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e impregiudicata ogni valutazione sulle sopravvenienze nelle more verificatesi, con riferimento all’opposto diniego di accesso agli atti ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990.
6. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione e della esistenza di indirizzi giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti:
- lo respinge, per quanto riguarda la domanda di annullamento delle graduatorie indicate in epigrafe;
- lo accoglie, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con riferimento all’annullamento del diniego di accesso adottato con provvedimento n. 18459 del 31.10.2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
IR EL RO, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IR EL RO | SA TT |
IL SEGRETARIO