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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5578/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DESSY UGO Parte_1 P.IVA_1
MARIO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via principale, accertare l'inadempimento dei Sig.ri e e CP_1 Parte_2 per l'effetto condannare i medesimi alla corresponsione dell'importo di euro 7.250,00 oltre interessi e rivalutazione;
2. In via subordinata, accertare l'inadempimento dei Sig.ri e CP_1 Parte_2
e per l'effetto condannare i medesimi alla corresponsione della somma nella misura pagina 1 di 4 che risulterà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà più equa comprensivo di interessi e rivalutazione;
3. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere Parte_1 società che commercializza mobili presso la sua sede di Maracalagonis, via Cagliari,
44; che in data 26 e 29 giugno del 2017 i Sig.ri e padre e figlia, CP_1 Parte_2 ordinavano una cucina ed una cameretta come da proposte di commissione;
che gli stessi pattuivano in euro 15.250,00 il prezzo per la fornitura della cucina e della cameretta e versavano un acconto di euro 8.000,00; che la cameretta veniva consegnata e montata dal Sig. in data Persona_1
26/09/2017, mentre la cucina veniva consegnata e montata dallo stesso in Per_1 data 4/10/2017; che i nonostante i ripetuti solleciti, e l'invito alla negoziazione assistita del CP_1
25/02/2022 non hanno corrisposto il saldo pari ad euro 7.250,00; che gli stessi non hanno mai contestato alcun vizio e/o inadempienza;
tutto quanto ciò premesso, conviene in giudizio gli stessi instando per la condanna al pagamento dell'importo ancora dovuta a saldo.
Nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, preso atto di alcuni rinvii per avvicendamento giudici, la causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del
Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al 4 novembre 2025 udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
pagina 2 di 4 Dalla documentazione dimessa emerge che fra le parti è intercorso contratto di vendita di mobili, nello specifico, una cucina ed una camera.
Parte attrice ha prodotto due commissioni, relative a detti beni, ognuna delle quali firmata da uno dei due convenuti.
La attrice ha allegato altresì fattura di acconto emessa nei confronti della signora Pt_2
e fattura a saldo non corrisposta.
[...]
Inoltre i testi escussi hanno confermato la stipula del contratto e la fornitura. Tes_ Nello specifico, la teste ha confermato di aver assistito alle trattative di acquisto, Part seguite dal , e di essersi altresì recata in loco al momento della consegna e montaggio dei mobili per verificare con il cliente che tutto fosse a posto.
Analogamente il teste ha confermato di aver tenuto le trattative, controfirmando Tes_2 la proposta di acquisto, e di essere stato presente al momento della consegna dei mobili insieme alla signora . Parte_4
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, ai convenuti eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che i signori rimasti contumaci, non hanno in alcun modo offerto. CP_1
Non solo, i convenuti non sono nemmeno comparsi a rendere l'interpello loro richiesto, con conseguente ammissione dei fatti.
pagina 3 di 4 La domanda va pertanto accolta, con conseguente condanna dei signori al CP_1 pagamento dell'importo di euro 7.250,00.
Trattasi di debito di valuta, e non di valore.
Su tale importo pertanto maturano gli interessi di cui all'art. 1284, I comma dalla data scadenza fattura, 4 ottobre 2017, alla data di notifica della citazione, 16 agosto 2022; e gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla data della citazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori medi del parametro di valore del giudizio di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 accerta e dichiara l'inadempimento di e;
CP_1 Parte_2 per l'effetto condanna gli stessi, in solido fra loro al pagamento dell'importo di euro
7.250,00 oltre interessi ex art. 1284, I comma dalla data scadenza fattura, 4 ottobre 2017, alla data di notifica della citazione, 16 agosto 2022, ed interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla data della citazione al saldo.
Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 284 per spese ed € 5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Giudice
ON TE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5578/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DESSY UGO Parte_1 P.IVA_1
MARIO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via principale, accertare l'inadempimento dei Sig.ri e e CP_1 Parte_2 per l'effetto condannare i medesimi alla corresponsione dell'importo di euro 7.250,00 oltre interessi e rivalutazione;
2. In via subordinata, accertare l'inadempimento dei Sig.ri e CP_1 Parte_2
e per l'effetto condannare i medesimi alla corresponsione della somma nella misura pagina 1 di 4 che risulterà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà più equa comprensivo di interessi e rivalutazione;
3. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere Parte_1 società che commercializza mobili presso la sua sede di Maracalagonis, via Cagliari,
44; che in data 26 e 29 giugno del 2017 i Sig.ri e padre e figlia, CP_1 Parte_2 ordinavano una cucina ed una cameretta come da proposte di commissione;
che gli stessi pattuivano in euro 15.250,00 il prezzo per la fornitura della cucina e della cameretta e versavano un acconto di euro 8.000,00; che la cameretta veniva consegnata e montata dal Sig. in data Persona_1
26/09/2017, mentre la cucina veniva consegnata e montata dallo stesso in Per_1 data 4/10/2017; che i nonostante i ripetuti solleciti, e l'invito alla negoziazione assistita del CP_1
25/02/2022 non hanno corrisposto il saldo pari ad euro 7.250,00; che gli stessi non hanno mai contestato alcun vizio e/o inadempienza;
tutto quanto ciò premesso, conviene in giudizio gli stessi instando per la condanna al pagamento dell'importo ancora dovuta a saldo.
Nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, preso atto di alcuni rinvii per avvicendamento giudici, la causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del
Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al 4 novembre 2025 udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
All'esito dell'istruttoria, documentale, la domanda è fondata e come tale va accolta.
pagina 2 di 4 Dalla documentazione dimessa emerge che fra le parti è intercorso contratto di vendita di mobili, nello specifico, una cucina ed una camera.
Parte attrice ha prodotto due commissioni, relative a detti beni, ognuna delle quali firmata da uno dei due convenuti.
La attrice ha allegato altresì fattura di acconto emessa nei confronti della signora Pt_2
e fattura a saldo non corrisposta.
[...]
Inoltre i testi escussi hanno confermato la stipula del contratto e la fornitura. Tes_ Nello specifico, la teste ha confermato di aver assistito alle trattative di acquisto, Part seguite dal , e di essersi altresì recata in loco al momento della consegna e montaggio dei mobili per verificare con il cliente che tutto fosse a posto.
Analogamente il teste ha confermato di aver tenuto le trattative, controfirmando Tes_2 la proposta di acquisto, e di essere stato presente al momento della consegna dei mobili insieme alla signora . Parte_4
Attraverso la produzione del contratto parte attrice ha assolto all'obbligo sulla stessa incombente.
Secondo la ormai nota decisione delle Sezioni Unite della Corte, infatti, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr., in senso conforme, più di recente, Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022).
Spetta, pertanto, ai convenuti eccepire l'avvenuto rispetto delle previsioni contrattuali, prova che i signori rimasti contumaci, non hanno in alcun modo offerto. CP_1
Non solo, i convenuti non sono nemmeno comparsi a rendere l'interpello loro richiesto, con conseguente ammissione dei fatti.
pagina 3 di 4 La domanda va pertanto accolta, con conseguente condanna dei signori al CP_1 pagamento dell'importo di euro 7.250,00.
Trattasi di debito di valuta, e non di valore.
Su tale importo pertanto maturano gli interessi di cui all'art. 1284, I comma dalla data scadenza fattura, 4 ottobre 2017, alla data di notifica della citazione, 16 agosto 2022; e gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla data della citazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori medi del parametro di valore del giudizio di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da Parte_1 accerta e dichiara l'inadempimento di e;
CP_1 Parte_2 per l'effetto condanna gli stessi, in solido fra loro al pagamento dell'importo di euro
7.250,00 oltre interessi ex art. 1284, I comma dalla data scadenza fattura, 4 ottobre 2017, alla data di notifica della citazione, 16 agosto 2022, ed interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla data della citazione al saldo.
Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 284 per spese ed € 5077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Cagliari, 7 novembre 2025
Il Giudice
ON TE
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