Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 17 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 00429/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI EN, NA EN, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti 8;
AB EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carlin, Nicola Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Concordia Sagittaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Canal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Castello 5507;
nei confronti
CH EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5278;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento comunale in data 19.2.2020 prot. n° 3095 ad oggetto "richiesta permesso di costruire per intervento di demolizione fabbricato e ricostruzione di abitazione e capannone ad uso ricovero attrezzi agricoli. Comunicazione in merito alle considerazioni presentate", con cui l'Amministrazione "comunica che nulla osta al rilascio del permesso di costruire in argomento per le motivazioni di seguito illustrate: il progetto di demolizione dell'abitazione e dell'annesso fabbricato al fine di ricostruire un nuovo fabbricato ad uso residenziale (prima casa) e un capannone uso ricovero attrezzi agricoli risulta conforme alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie di cui alla L.R. 14/2009 <<Piano Casa>>, alla L.R. 11/2004, al Piano degli Interventi e al Regolamento edilizio vigente, oltre che conforme alle norme del codice civile e nel rispetto della L. 1444/68; il progetto interessa immobili di proprietà del sig. EN CH, come risultante agli atti; non può essere limitata l'iniziativa edilizia in capo al proprietario di un immobile; la tettoia non risulta oggetto di intervento; le distanze di cui al codice civile, alla L. 1444/68 e all'art. 31 delle NTO del Piano degli Interventi risultano essere rispettate, rilevando che i fabbricati di nuova costruzione rispettano la distanza di 10 mt da fabbricati di altra proprietà, come da integrazione progettuale inoltrata in data 30/01/2020 prot. 1750; preventivamente all'inizio dei lavori dovranno essere depositati i calcoli strutturali degli edifici oggetto di intervento completi delle previste relazioni ed indagini; non si rilevano incompatibilità professionali per la redazione del progetto edilizio e per quanto attiene alla valutazione di incidenza".
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19/11/2021:
annullamento, previa sospensione incidentale dell'esecutività, del “Permesso di Costruire per l'esecuzione di opere” rilasciato dal Comune il 5.11.2020, prot. n° 17902, al Sig. M. EN (doc. n° 1, secondo el.) trasmesso alle Esponenti il 19.10.2021 con nota prot. n° 18689 (doc. n° 2, sec. el.) a seguito di accesso, nonchè per la sospensione incidentale dei seguenti atti gravati col ricorso introduttivo: provvedimento 19.2.2020, prot. n° 3095, “richiesta permesso di costruire per intervento di demolizione di fabbricato e ricostruzione di abitazione e capannone ad uso ricovero attrezzi agricoli. Comunicazione in merito alle considerazioni presentate”, con cui l'Amministrazione “COMUNICA che nulla osta al rilascio del Permesso di Costruire in argomento per le motivazioni di seguito illustrate: il progetto di demolizione dell'abitazione e dell'annesso fabbricato al fine di ricostruire un nuovo fabbricato ad uso residenziale (prima casa) e un capannone uso ricovero attrezzi agricoli risulta conforme alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie di cui alla L.R. 14/2009 «Piano Casa», alla L.R. 11/2004, al Piano degli Interventi e al Regolamento edilizio vigente, oltre che conforme alle norme del codice civile e nel rispetto della L. 1444/68; il progetto interessa immobili di proprietà del sig. EN CH, come risultante agli atti; non può essere limitata l'iniziativa edilizia in capo al proprietario di un immobile; la tettoia non risulta oggetto di intervento; le distanze di cui al codice civile, alla L. 1444/68 e all'art. 31 delle NTO del Piano degli Interventi risultano essere rispettate, rilevando che i fabbricati di nuova costruzione rispettano la distanza di 10 mt da fabbricati di altra proprietà, come da integrazione progettuale inoltrata in data 30/01/2020 al prot. 1750; preventivamente all'inizio dei lavori dovranno essere depositati i calcoli strutturali degli edifici oggetto di intervento completi delle previste relazioni ed indagini; non si rilevano incompatibilità professionali per la redazione del progetto edilizio e per quanto attiene alla valutazione di incidenza” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Concordia Sagittaria e di CH EN;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, attesa la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22);
Considerato che le ricorrenti paventano un possibile danno alla staticità del loro immobile derivante dall’esecuzione dei lavori di demolizione dell’immobile del controinteressato senza, tuttavia, individuare le carenze della progettazione del controinteressato che potrebbero riverberarsi negativamente sugli edifici di loro proprietà;
Rilevato che il Comune resistente e il controinteressato hanno contestato la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo alle odierne istanti;
Considerato che, secondo la citata A.P. n. 22/2021, l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio sia posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudice;
Ritenuto necessario, da un lato, invitare le ricorrenti a precisare e comprovare la sussistenza del requisito dell’interesse a ricorrere e, dall’altro, invitare il Comune e il controinteressato ad indicare quali cautele sono state previste o si intendono adottare per evitare che le operazioni di demolizione dell’immobile del controinteressato possano arrecare nocumento alla proprietà limitrofe;
Ritenuto opportuno sospendere l’efficacia degli atti impugnati sino alla nuova camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) invita le parti a fornire le precisazioni indicate in motivazione, allegando eventuale documentazione ritenuta utile od opportuna.
Rinvia per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2022, sospendendo nelle more l’efficacia degli atti impugnati.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO