Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2025, proposto da
EL CO, rappresentato e difeso dagli avvocati EL Scavone, Nicola Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Irccs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Acconciaioco, Veronica Morello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR EL, non costituito in giudizio;
Per la dichiarazione di illegittimità del diniego di accesso, con conseguente ordine all’Amministrazione di ostensione della documentazione richiesta entro non più di 30 giorni, e con nomina, se necessario, di Commissario ad acta, qualora questa debba persistere nell’inadempimento, in merito alla richiesta di ottenere estrazione di copia della documentazione relativa a tutte le retribuzioni erogate a qualsiasi titolo in favore dell’Ing. EL, con particolare riferimento ai cedolini dello stipendio, in modo tale da poter valutare l’esatto importo che l’Istituto deve corrispondere in suo favore, in ragione della condanna, stabilita con sentenza n. 665/2024 della Corte di Appello di Bologna al risarcimento del danno da perdita di chance pari all’80% delle differenze retributive computate al lordo tra l’incarico dirigenziale predetto e quello ricoperto dall’appellante, per la durata quinquennale dell’incarico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Irccs;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per la dichiarazione di illegittimità del diniego all’accesso dell’Istituto Ortopedico Rizzoli in ordine alla documentazione relativa alle retribuzioni erogate a qualsiasi titolo in favore dell’Ing. EL, con particolare riferimento ai cedolini dello stipendio, richiesta dall’Ing. CO al fine di valutare l’esatto importo che l’Istituto doveva corrispondergli in forza della sentenza n. 665/2024 della Corte di Appello di Bologna di condanna al risarcimento del danno.
In fatto ha allegato che in data 21 novembre 2024 la Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro e Previdenza , aveva pronunciato la sentenza definitiva n. 665/2024 nel ricorso R.G. n. 141/2023, condannando l’Istituto Ortopedico Rizzoli a risarcire all’appellante il danno patrimoniale da perdita di chances pari all’80% delle differenze retributive computate al lordo tra l’incarico dirigenziale predetto e quello ricoperto dall’appellante, per la durata quinquennale dell’incarico, a seguito della procedura di selezione interna per un incarico dirigenziale alla quale avevano partecipato l’Ing. CO, già dirigente interno all’Istituto, e l’Ing. TO, comandato dalla ASL di Modena, entrambi considerati idonei a ricoprire l’incarico, ma con vittoria dell’Ing. TO, nonostante fosse in comando da un’altra Amministrazione.
In seguito ad un primo grado a lui sfavorevole davanti al Tribunale di Bologna, l’Ing. CO ha proposto ricorso alla Corte d’Appello competente, la quale ha ritenuto nullo il comando dell’Ing EL ed ha pertanto condannato l’Istituto Rizzoli al risarcimento del danno da perdita di chance in favore del ricorrente, come sopra specificato, nonché alla refusione delle spese legali dei due gradi di giudizio.
In data 12 marzo 2025 l’Istituto Rizzoli ha comunicato al ricorrente di volere adempiere entrambi i capi di condanna della sentenza, senza tuttavia fornire dettagli in merito al calcolo dell’importo liquidato a titolo del risarcimento.
Il ricorrente - appreso dal legale dell’Istituto che l’importo sarebbe stato di circa 100.000,00 euro, oltre ad interessi e rivalutazioni, già liquidati ed accettati quale acconto sul maggior importo eventualmente dovuto - ritenendo dovuta una maggior somma, in data 18 marzo 2025 ha richiesto di estrarre copia dei pagamenti effettuati in favore dell’Ing. EL al fine di potere stabilire esattamente la retribuzione lorda corrisposta a quest’ultimo, così da poter verificare la correttezza di quanto risarcitogli.
In particolare, il ricorrente ha richiesto all’Istituto l’ostensione “di tutti gli atti in possesso dell’Istituto, relativamente a tutte le retribuzioni erogate a qualsiasi titolo in favore dell’Ing. EL, con particolare riferimento ai cedolini dello stipendio”.
In data 15 aprile 2025 l’Istituto Rizzoli ha riscontrato negativamente la domanda di accesso ritenendola generica ed indefinita, nonché volta a sostituirsi alle attività dell’Amministrazione che avrebbe correttamente calcolato il risarcimento dovuto.
Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego di accesso, ha agito in questa sede lamentando la violazione degli artt. 3 e 22 e ss. della Legge n. 241/1990, risultando a suo dire la documentazione richiesta necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa in ordine all’esatta quantificazione delle somme dovutegli, senza alcuna lesione della privacy dell’Ing. EL, tenuto conto del tipo di dati richiesti.
L’Istituto Rizzoli si è costituito contestando la fondatezza dell’avversa pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, la domanda di accesso va accolta.
Invero, parte ricorrente ha chiesto l’ostensione della documentazione sopra riportata (“tutti gli atti in possesso dell’Istituto, relativamente a tutte le retribuzioni erogate a qualsiasi titolo in favore dell’Ing. EL, con particolare riferimento ai cedolini dello stipendio”) al fine di poter verificare la correttezza della quantificazione del danno liquidato dall’Istituto sulla base della sentenza di condanna della Corte d’Appello, così da poter difendere le proprie ragioni nelle sedi competenti in caso di riscontrata erroneità dei conteggi.
L’Istituto resistente, nel riscontro del 15.04.2025 e in questa sede, ha negato il diritto all’accesso in quanto a suo dire la richiesta sarebbe generica, indefinita e volta ad interferire su attività proprie dell’Amministrazione, senza a suo dire alcuna utilità per il ricorrente, atteso che i conteggi relativi al risarcimento sarebbero stati effettuati sulla base di parametri a lui noti, come da prospetto messogli a disposizione.
Ad avviso del Collegio la difesa dell’Istituto Rizzoli non risulta condivisibile, avendo il ricorrente specificato puntualmente la documentazione richiesta ed essendo senz’altro legittima la pretesa azionata, avendo egli diritto di verificare l’effettiva correttezza dei dati utilizzati nel calcolo della somma dovuta in forza della citata sentenza della Corte d’Appello (vedi Tar Roma, sentenza n. 4301 del 2021, Tar Veneto, sentenza n. 427 del 2021).
Peraltro, nessuna contrapposta specifica esigenza di tutela della privacy del controinteressato è stata prospettata dall’Amministrazione, la quale potrà comunque essere soddisfatta oscurando se del caso eventuali dati sensibili diversi dalle retribuzioni, risultando prevalenti ex art. 24 della legge n. 241 del 1990 le esigenze di difesa sottese alla richiesta di accesso, stante il contenuto della sentenza della Corte d’Appello di condanna dell’Istituto Rizzoli al risarcimento dei danni, basato proprio sulle differenze retributive tra le due posizioni.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell’Istituto Rizzoli alla consegna in favore del ricorrente dei cedolini dello stipendio dell’Ing. EL, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione della presente sentenza, salvo l’eventuale oscuramento dei dati ritenuti sensibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- condanna l’Istituto Rizzoli alla consegna in favore del ricorrente dei cedolini dello stipendio dell’Ing. EL, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione della presente sentenza;
- condanna l’Istituto Rizzoli al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO