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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3851/2019
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128, comma 2, c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3851/2019 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1 Calabria, via Battaglia n.16, presso lo studio dell'avv. Stefania A. Pedà che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' sita in Reggio Calabria Palazzo Tibi II CP_1
Tronco S. Anna
resistente
Oggetto: accertamento mansioni e indennità di sostituzione art. 18 CCNL Comparto Sanità
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.12.2019, deduceva: - di essere Parte_1 stato assunto alle dipendenze dell' (già di Locri) Controparte_2 CP_3
dal 1978, con ultima qualifica di Dirigente Medico di I° livello sino alla messa a riposo in data 31.12.2010; - di aver ricevuto, già dall'anno 1999, incarico di organizzare il servizio allora denominato di “pediatria di comunità”; - che con l'ordine di servizio n. 18 de 24.11.2000, il Commissario Straordinario dell 'ASP
[...]
così disponeva: “Considerato che si rende necessario ed urgente conferire CP_4 incarico per la Divisione dell'UU.OO. di Medicina Scolastica ed Educazione
Sanitaria, le quali, a seguito della revoca della precedente organizzazione, risultano prive di Direzione”; - che con deliberazione n. 1177 del 24.11.2001 del Direttore
Generale, dott.ssa veniva adottato l'atto aziendale di diritto privato Persona_1 dell'azienda sanitaria n. 9 di Locri, in cui veniva esplicitato che la struttura di
Medicina Scolastica era “struttura complessa”; - che con delibera n. 397 del
13.05.2002, veniva spostato con medesima qualifica presso la struttura territoriale di medicina scolastica DAP;
- che con “Avviso interno per il conferimento di sostituzione per n. 1 posto di direttore di struttura complessa”, pubblicato l'11.04.2006, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n.
106/2006 del 31.03.2006, veniva indetto, ai sensi dell'art. 18 CCNL 1998 -2001 e s.m.i. per la Dirigenza, ai sensi del d. lgs. 502/92 come integrato dal d. lgs 229/99, nonché ai sensi del d.p.r. n. 484/97, avviso interno per il conferimento di sostituzione a n. 1 posto di dirigente medico veterinario direttore di struttura complessa;
- che più in particolare, dal 2000 al 2010, ha svolto ininterrottamente le funzioni di
Responsabile della struttura complessa di medicina scolastica ed educazione sanitaria, firmando e timbrando atti e documenti propri della funzione, occupandosi della tutela della salute della popolazione scolastica, della vigilanza igienico - sanitaria, della difesa contro le malattie infettive;
- che inoltre dal 2000 al 2010 hanno operato sotto la sua direzione i dott.ri , , Persona_2 Persona_3 Per_4
e ; - che annualmente relazionava circa le attività
[...] Persona_5 dell'intera struttura complessa al Capo Dipartimento, dott. ; - che Persona_6
firmava, altresì, i fogli di presenza giornalieri del personale della struttura complessa, programmando ed autorizzando il piano ferie annuale del personale della stessa, tenendo conto delle esigenze di servizio;
- che con certificazione dell'11.06.2010, il
Direttore attestava che sin dal novembre 2000 aveva avuto l'incarico di Parte_2
Direzione delle UU.00 di Medicina Scolastica ed educazione Sanitaria;
- che con lettera del 03.02.2006 richiedeva il pagamento di quanto di spettanza per l 'incarico svolto sin dal novembre 2000; - che con altro ricorso del 30.12.2011, aveva chiesto l'accertamento delle mansioni effettivamente svolte tra il 2000 ed il 2010 in favore dell' (già di Locri) e , per l'effetto, il Controparte_2 CP_3
riconoscimento delle spettanze ex art. 40 e 42 CCNL Comparto Sanità 1998/2002 (n.
4939/2011 R.G. Tribunale di Locri - Comparto Lavoro); - che tale giudizio veniva rigettato anche in secondo grado, in quanto, in virtù del mutato orientamento giurisprudenziale in materia, non potevano essere riconosciute le differenze stipendiali del livello superiore ricoperto di fatto, ma esclusivamente l'indennità di sostituzione dal conferimento di incarico con ordine di servizio, non richiesta in primo grado;
- che in entrambi i gradi di giudizio non veniva mai avviata un'istruttoria volta ad accertare le mansioni effettivamente svolte dal 2000 al 2011 e quindi nessun giudicato si era formato sul punto;
- che dalla documentazione versata in atti negli ultimi 11 anni di professione non è stata mai riconosciuta l'indennità di cui all'art. 18 CCNL Comparto Sanità, per un ammontare pari ad €. 63.670,95 oltre interessi e rivalutazione.
Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: «…1) accertare dichiarare e statuire che il dott. , dal 2000 al 2010 ha svolto presso l' di Locri Parte_1 CP_3 (oggi ) le funzioni di Dirigente con incarico di Direzione di Controparte_2
Struttura Complessa delle UU.OO. di Medicina Scolastica ed Educazione Sanitaria;
2) per l'effetto, in via principale, condannare l' , in persona Controparte_2
del l.r.p.t., alla corresponsione di € 63.670,95, o alla maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, in favore del dott. Pt_1
, a titolo di Indennità di Sostituzione ex art. 18 CCNL Comparto Sanità, quale
[...]
facente funzioni di Direttore di Struttura Complessa;
3) in subordine, nella denegata
e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare dichiarare e statuire l'indebito arricchimento dell (già di Locri) Controparte_2 CP_3
che per oltre 10 anni ha usufruito della prestazione del dott. quale Responsabile Pt_1
di Struttura Complessa e, pertanto, condannare l' (già Controparte_2 CP_3
di Locri) al pagamento in favore del dott. della somma di € 150.224,10,
[...] Parte_1 ovvero € 63.670,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola annualità sino al soddisfo Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_5
eccependo: - preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto preteso riferendosi la domanda a differenze retributive per il periodo 2000 – 2011 richieste soltanto con ricorso notificato il 04.07.2020; - nel merito l'infondatezza della domanda per violazione dei precetti normativi/contrattuali di cui agli artt. 19 e
52 D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 15 e 15-ter D. Lgs. n. 502/1992 e agli artt. 28, comma
6, e 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000, nonché l'intervenuto giudicato in ordine al riconoscimento delle mansioni svolte per il periodo oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante prova testimoniale.
Con decreto provvedimento del 09.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3 c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di fare accertare le funzioni di Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa delle
UU.OO. di Medicina Scolastica ed Educazione Sanitaria, svolte dal 2000 al 2010 presso l' resistente, nonché per ottenere la condanna CP_1
della stessa alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di Indennità di
Sostituzione ai sensi dell'art. 18 CCNL Comparto Sanità.
Premessa della condanna al versamento della richiamata indennità è quindi l'accertamento delle funzioni di Responsabile di Struttura complessa, nell'arco temporale che dal 2000 arriva al 2010, anno di cessazione del rapporto lavorativo.
Sul punto occorre innanzitutto rilevare che l'odierno ricorrente aveva già chiesto a questo Tribunale il medesimo accertamento, seppure finalizzato al conseguimento di altre voci retributive e indennitarie, in particolare, dall'esame della sentenza emessa dal Tribunale di Locri n.
1021/2016, allegata in atti, emerge che: “Parte ricorrente in qualità di dirigente medico di I livello, in servizio presso l'azienda resistente fino al collocamento a riposo, avvenuto in data non precisata, sul presupposto di aver ricoperto l'incarico di responsabile di struttura complessa, svolgendo le funzioni di Direttore dell'Unità Operativa di
Medicina Scolastica ed Educazione Sanitaria, ha agito in giudizio per rivendicare ai sensi dell'articolo 2103 cc, le retribuzioni spettanti a titolo di indennità di struttura complessa maturata e mai corrisposta (art. 40
CCNL dirigenza medica 1998/ 2001, articolo 36 in CCNL 2002/2005), nonché di indennità di esclusività, (art. 42 CCNL dirigenza medica
1998/2001) nella misura della differenza tra quanto asseritamente dovuto e quanto percepito, quantificati in complessivi 150.000,00 euro, oltre accessori di legge.” (v. doc. 6 ricorso).
Dal raffronto tra quanto domandato nel presente giudizio e quanto oggetto del procedimento sopra richiamato, si evince che sussiste totale corrispondenza in ordine al presupposto su cui il ricorrente fonda le richieste di condanna dell al versamento degli Controparte_2
importi richiesti.
L resistente, proprio con riferimento a detta circostanza, ha CP_1
eccepito il superamento dei limiti del giudicato di cui agli artt. 324 c.p.c.
e 2909 c.c. La difesa del ricorrente, diversamente, ritiene che sul punto non sia formato alcun giudicato in quanto nel precedente giudizio, non vi sarebbe stato accertamento istruttorio.
L'assunto difensivo non può essere condiviso in quanto il giudicato copre non solo quanto dedotto ma altresì quanto deducibile, dovendosi peraltro evidenziare che il rigetto del ricorso precedente è scaturito da un insufficiente riscontro istruttorio in ordine a quanto dedotto, avendo il ricorrente provveduto ad allegazioni documentali senza articolare altri mezzi istruttori e quindi senza soddisfare l'onere probatorio previsto. Il giudizio di primo grado ha peraltro trovato conferma nella pronuncia della Corte d'Appello di Reggio Calabria, anch'essa prodotta in atti.
Incontestato tra le parti è il passaggio in giudicato della sentenza a sensi dell'art. 324 c.p.c.
Premesso quanto sopra non è condivisibile la tesi difensiva di parte ricorrente in base alla quale sul punto non si sarebbe formato alcun giudicato, essendosene in realtà formato uno negativo che preclude ogni ulteriore e differente conclusione nel presente procedimento.
La conclusione interpretativa sopra esposta trova peraltro riscontro nelle pronunce della Suprema Corte.
Così in particolare si legge nella sentenza n. 9712 del 26.05.2020, della
III sezione Civile: “La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali indefettibili della decisione
(giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno in essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione della questione di fatto o di diritto incidente sul punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.”.
Ancora sul punto: “In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall ad un medico a titolo di rimborso Pt_3
spese e di indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa
a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione;
né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo” (v.
Cassazione civile sez. lav., 30/06/2009, n.15343).
Da segnalare ai fini della presente questione altresì la sentenza n. 17078 del 03.08.2017 – Cassazione Civile sez. Lavoro: “Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per
l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato)a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche;
ne consegue che il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di cassazione e l'erronea interpretazione che di esso sia stata data dal giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto”.
Le domande proposte da parte ricorrente, alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, travalicano i limiti del giudicato, nel caso di specie, infatti, seppure sia chiesta la corresponsione di una voce indennitaria diversa rispetto a quelle precedenti, tutte sono riferibili alla medesima attività lavorativa svolta, identica è la causa petendi con conseguente inammissibilità delle stesse.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione e/o eccezione anche in relazione alla domanda fatta valere in via subordinata di accertamento di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., travalicando anche detta domanda i limiti del giudicato sopra evidenziato stante la comune causa petendi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del ricorrente, liquidate come nel dispositivo secondo i parametri tariffari minimi (D.M. 55/2014 ee succ. modif.), in ragione dell'assenza di questioni di spiccata complessità di fatto e/o di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
RG 3851/2019, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell CP_2
, in persona del L.R.P.T., liquidate in complessivi € 4.689,30 per compensi,
[...]
oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 25.01.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Caselli