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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2100 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Salvatore Tirinnocchi, giusta procura allegata al ricorso congiunto attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difeso CP_1
dall'avv. Fabio Quattrocchi, giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 21 ottobre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 ottobre 2024, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Agrigento, il 27 luglio 2006, con CP_1
dalla cui unione è nato il [...] un figlio, , ancora Per_1
minorenne.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 22 settembre 2022, divenuto esecutivo il 14 ottobre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, ossia, l'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrisponderle, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 300,00.
Con comparsa, depositata il 31 marzo 2025, si è costituita CP_1
la quale ha aderito alla domanda avanzata da , Parte_1
chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio in euro 500,00.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
- 2 - all'udienza del 29 aprile 2025, il giudice delegato ha adottato provvedimenti provvisori e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 24 ottobre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 22 settembre 2022, divenuto esecutivo il 14 ottobre, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, il figlio minore va affidato a entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con
- 3 - facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori.
Quanto alle statuizioni economiche, tenuto conto che l' ha Pt_1
documentato dei redditi di impresa per l'anno imponibile 2023 di circa
9000,00 € dichiarando, tuttavia, in sede di audizione di percepire un reddito mensile di circa € 1100,00 di far fronte a una spesa mensile di €
550,00 e di voler continuare a corrispondere quanto stabilito in sede di separazione, ossia € 300,00 ( cfr. verbale di udienza del 29 aprile 2025), considerato che l'assegno unico erogato dall'Inps viene adesso percepito in pari quota da entrambi i genitori e che la ha dichiarato di CP_1
percepire circa € 500,00 mensili dalla sua attività di lavoro, tenuto conto della rivalutazione monetaria dell'importo stabilito in sede di separazione, va confermato quanto stabilito in sede dei provvedimenti provvisori e urgenti e, quindi, va posto a carico di l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento indiretto del figlio, corrispondendo a CP_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile
[...]
complessivo di euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
L'ascolto del minore va ritenuto non necessario, tenuto conto che Per_1
non sono sorti contrasti in ordine alle statuizioni che lo riguardano.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, considerato che la unitamente al minore vivono in un diverso CP_1
immobile.
La natura del giudizio e l'esito della lite inducono il Collegio a dichiarare compensate le spese di lite.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento il 27 luglio 2006, da e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 26, parte II, serie B, dell'anno 2006; affida il figlio minore a entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito nel provvedimento provvisorio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del figlio , un assegno
[...] Persona_2
mensile di euro 350,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
compensa le spese di lite;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI SA
- 5 - - 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2100 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Salvatore Tirinnocchi, giusta procura allegata al ricorso congiunto attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difeso CP_1
dall'avv. Fabio Quattrocchi, giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 21 ottobre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 ottobre 2024, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Agrigento, il 27 luglio 2006, con CP_1
dalla cui unione è nato il [...] un figlio, , ancora Per_1
minorenne.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 22 settembre 2022, divenuto esecutivo il 14 ottobre 2022, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, ossia, l'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrisponderle, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 300,00.
Con comparsa, depositata il 31 marzo 2025, si è costituita CP_1
la quale ha aderito alla domanda avanzata da , Parte_1
chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio in euro 500,00.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
- 2 - all'udienza del 29 aprile 2025, il giudice delegato ha adottato provvedimenti provvisori e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 24 ottobre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 22 settembre 2022, divenuto esecutivo il 14 ottobre, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, il figlio minore va affidato a entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con
- 3 - facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori.
Quanto alle statuizioni economiche, tenuto conto che l' ha Pt_1
documentato dei redditi di impresa per l'anno imponibile 2023 di circa
9000,00 € dichiarando, tuttavia, in sede di audizione di percepire un reddito mensile di circa € 1100,00 di far fronte a una spesa mensile di €
550,00 e di voler continuare a corrispondere quanto stabilito in sede di separazione, ossia € 300,00 ( cfr. verbale di udienza del 29 aprile 2025), considerato che l'assegno unico erogato dall'Inps viene adesso percepito in pari quota da entrambi i genitori e che la ha dichiarato di CP_1
percepire circa € 500,00 mensili dalla sua attività di lavoro, tenuto conto della rivalutazione monetaria dell'importo stabilito in sede di separazione, va confermato quanto stabilito in sede dei provvedimenti provvisori e urgenti e, quindi, va posto a carico di l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento indiretto del figlio, corrispondendo a CP_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile
[...]
complessivo di euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
L'ascolto del minore va ritenuto non necessario, tenuto conto che Per_1
non sono sorti contrasti in ordine alle statuizioni che lo riguardano.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, considerato che la unitamente al minore vivono in un diverso CP_1
immobile.
La natura del giudizio e l'esito della lite inducono il Collegio a dichiarare compensate le spese di lite.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento il 27 luglio 2006, da e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 26, parte II, serie B, dell'anno 2006; affida il figlio minore a entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito nel provvedimento provvisorio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del figlio , un assegno
[...] Persona_2
mensile di euro 350,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
compensa le spese di lite;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI SA
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