Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-,-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato OV Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, Questura di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
del provvedimento del Questore della Provincia di Chieti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6 L.401/1989, recante n. 40/24 Mis. Prev. D.A.Spo. datato 07.03.2024, notificato il 18.03.2024, emesso nei confronti del ricorrente, del provvedimento della Prefettura di Chieti - Ordine Pubblico – n. 70746 -Prot. Uscita n. 0070751 del 10.08.2024, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Chieti e della Questura di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2025 il dott. OV DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente notificato i sigg.ri -OMISSIS-e-OMISSIS-, genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore -OMISSIS-, adivano l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento recante n. 40/24 Mis. Prev. D.A.Spo. datato 07.03.2024, notificato il 18.03.2024 con cui il Questore della Provincia di Chieti disponeva nei confronti del di loro figlio il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6 L.401/1989, nonché del provvedimento della Prefettura di Chieti - Ordine Pubblico – n. 70746 - Prot. Uscita N. 0070751 del 10.08.2024 di rigetto del ricorso gerarchico.
2.- Il gravame è affidato alla denuncia di cinque articolate censure con cui si deduce:
“ 1) OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 7 L. 241/1990.
2) ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6 L. 401/1989 - ART. 3 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6 COMMA 5 L. 401/1989. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSIVA LATITUDINE E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE.
4) CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - SPROPORZIONALITA’ DELLA MISURA ADOTTATA.
5) VIOLAZIONE DELL’ART. 33 DELLA COSTITUZIONE ”.
3.- Si è costituita in resistenza al ricorso l’Amministrazione intimata che ha depositato agli atti di causa documenti e una memoria difensiva con cui ha contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
4.- All’esito dell’udienza camerale del 13 dicembre 2024, fissata per l’esame della misura cautelare, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 265/2024 ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti dei gravati provvedimenti ed ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 12 dicembre 2025.
5.- All’udienza pubblica del 12 dicembre 2025, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
6.- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza del secondo motivo di doglianza avente carattere assorbente con cui si lamenta la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti.
In termini generali va osservato che la misura inibitoria del DASPO può essere irrogata, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401/1989, nei confronti di: a) soggetti denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose, o che abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive; b) soggetti che, nelle medesime circostanze, singolarmente o in gruppo, abbiano tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico e di soggetti denunciati o condannati per alcune tipologie. Detta misura ha natura discrezionale con finalità preventiva ed è adottata per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta da un soggetto sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori, all’esito di accertamento dei fatti e di accurata valutazione della pericolosità del destinatario da parte dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, come si è avuto modo di rilevare nell’ordinanza cautelare n. 265/2024, rimasta priva di appello, ed i cui principi devono essere integralmente richiamati, “ il gravato provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno non sembra tenere adeguatamente conto, sotto il profilo fattuale, dell’assenza dell’univocità della ricostruzione dei fatti e della riferibilità della condotta al minore, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra iscrizione nel registro degli indagati e misura di prevenzione ”.
Ed infatti per costante giurisprudenza, a cui il Collegio intende dare continuità, ai fini dell’adozione della misura di prevenzione in argomento non è sufficiente la semplice denuncia per la violazione della norma penale ma è richiesta una valutazione della pericolosità che deve risultare dal provvedimento medesimo, il che importa che non possa sussistere alcun automatismo tra la denuncia penale e l'emissione del D.A.SPO., dovendosi valutare se il comportamento tenuto in concreto possa essere sintomatico, ai fini di polizia, di una specifica pericolosità tale da giustificare, oltre alla denuncia penale, anche l'ulteriore misura di prevenzione. (T.A.R. Catania, sez. I, 15/11/2021, n. 3373; T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I, 21/09/2019, n. 715).
7.- Conclusivamente, l’acclarata fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta, con l’assorbimento delle restanti censure suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015), l’accoglimento dell’impugnativa ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.
8.- Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL NI, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
OV DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV DI | OL NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.