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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6820/2023
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6820/2023 vertente
T R A
, (c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/12/1950, residente Noicattaro alla via P. Nenni 14/D, rappr. e dif. dall'Avv. Laforgia Eleonora ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Pietro Insalata (c.f. , C.F._3
E
, CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello ) CodiceFiscale_4
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 9.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, invocando il CP_1 rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Si rileva che la parte istante agisce nel presente giudizio per vedersi dichiarare il proprio diritto all'Assegno sociale sostitutivo a decorrere dal 1.8.2019, essendo in possesso dei requisiti di legge, dichiarare nulla e priva di effetto la richiesta di indebito di cui alla nota del 10.12.2022 perché priva di motivazione e frutto di errata valutazione di situazioni di cui l'Ente era a conoscenza. In ogni caso chiede parte ricorrente condannarsi l'Ente a ricalcolare l'assegno sociale sostitutivo a decorrere dal 1.8.2019 adeguando l'importo spettante nella misura indicata in ricorso per gli anni dal 2019 al
2023, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto nelle more del giudizio.
2 Ebbene, come dedotto e documentato dall' la ricorrente, in data CP_1
29/12/2019, inoltrava domanda di assegno sociale, qualificandosi come divorziata dal 24/05/2016 e dichiarando come reddito euro
3000,00 da assegno di mantenimento da ex coniuge, ed euro 977,29 di rendita di casa di abitazione (quest'ultimo reddito non rilevante ai fini dell'AS). La domanda trovava accoglimento il 03/01/2020 e veniva pertanto liquidato l'AS 04065904 con decorrenza 01/2020.
In sede di prima liquidazione gli importi autocertificati in domanda sono andati a sommarsi a quelli che la procedura ha attinto automaticamente relativi al pagamento disgiunto sempre da assegno di mantenimento trattenuto sulla pensione dell'ex coniuge.
Ciò ha fatto scaturire un importo esiguo di Assegno Sociale pari ad euro 34,68 mensili che ha portato automaticamente ad un pagamento semestrale dello stesso. Infatti, il primo pagamento del
20 gennaio 2020 è stato di euro 208,02 comprensivo delle mensilità fino a giugno 2020. Successivamente, la ricorrente, dato l'importo basso liquidato, chiedeva ricostituzione dell'Assegno Sociale con domanda n°2014846100004 del 01/03/2020 ribadendo gli stessi redditi autocertificati in prima liquidazione. Esperiti i dovuti controlli amministrativi del caso, si definiva, in data 13/05/2020, la ricostituzione suddetta, con l'attribuzione della somma a credito pari ad euro 1.243,38, riscossi con la rata di luglio 2020, giustificata dall' aumento dell'importo dell' Assegno Sociale ad euro
241,91 mensili. Dall' 01/2021, con il raggiungimento del 70° anno di età della ricorrente, con rinnovo pensioni, la procedura centrale ha aumentato l'importo dell'Assegno sociale in pagamento sino a euro 651,50, cioè all'importo pieno dell'AS, con maggiorazioni, attribuito a coloro che non hanno alcun reddito. La ricorrente, deduce l' però, era titolare di reddito (il mantenimento CP_1
percepito dal marito) e quindi le spettava un importo mensile di €
419,58. La procedura ha poi continuato ad erogarle un importo
3 maggiore (i 651,60 euro mensili, poi adeguati, invece che i 419,58 euro mensili) perché l'istante con comunicazione RED (cfr. documentazione ha indicato reddito 0 per l'anno 2021, CP_1 omettendo di indicare il mantenimento. Con la ricostituzione centralizzata, batch del 22/12/22, che ha recepito i redditi da cassetto corrispondenti a quelli presenti presso l'Agenzia delle
Entrate, l'Assegno Sociale è stato azzerato nel 2020, sempre per una anomala duplicazione dei redditi di mantenimento in capo alla titolare l'AS, mantenendo il diritto dal 2021, con importi ridimensionati per la corretta lettura del reddito da assegno di mantenimento (invece omesso nella comunicazione RED), e con la creazione dell'indebito RI 17402012 di euro 9.416,52 ricadente nell'arco temporale dal 01/01/2020 al 31/01/2023. In data
18/09/23, istruita una nuova ricostituzione d'ufficio, ed aggiornati i redditi sull'AS 04065904 dalla sua decorrenza ,01/2020, ne è derivato un credito di euro 3182,60. Tale somma è stata utilizzata dall' per conguagliare parzialmente l'indebito RI 17402012 che, CP_1
dagli iniziali euro 9.416,52, è stata ridotta ad euro 6.233,92.
Ora, così ricostruita l'intera vicenda, non può che emergere la correttezza dell'operato dell' A ciò aggiungasi che la richiesta di CP_1
anticipare la decorrenza dell' Assegno Sociale alla mensilità di
08/2019, non può trovare accoglimento. Infatti, se da un lato il reddito da assegno di mantenimento da ex coniuge riducendosi nel
2019 ad euro 3006,82, permetterebbe in teoria alla ricorrente di percepire l'Assegno Sociale, anche se d'importo ridotto, dall'altra, da consultazione all'Ag. delle Entrate ed agli atti del Registro, emerge che il 05/12/2019 la ricorrente è stata parte in un negozio di compravendita di fabbricato e da tale vendita ha acquisito la somma di euro 20000,00 che fa elevare e superare il limite reddituale previsto dalla legge per il 2019. Sul punto si richiama la pronuncia emessa da codesto Tribunale del 20.1.2023 in controversia similare
4 (n.r.g. 2721/2022) secondo cui “Giova precisare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e
7, della legge n. 335/95 per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale, che resta, tuttavia, in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l'hanno conseguita precedentemente, sussistendone le condizioni. In presenza di redditi, purchè di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite medesimo.
Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali o parziali, ai quali l'assegno è sempre corrisposto in misura intera, purchè il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno. Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a due volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di un reddito di importo superiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e, comunque, fino a concorrenza del suo importo intero
… Tanto chiarito in linea generale, oggetto della presente controversia, stante la non contestazione degli altri presupposti previsti dalla legge, è lo stato di bisogno che legittima la percezione dell'assegno sociale. A questo proposito, è pacifico, oltre ad essere stato documentato dall' , che parte ricorrente abbia alienato, in CP_1 data 29.9.2017, una quota della proprietà di un immobile e che abbia conseguito il relativo prezzo. In tale quadro fattuale, non si condivide il richiamo, operato dalla difesa dell'attrice, all'art. 67 T.U.I.R.. Nella fattispecie della quale si discute vale – piuttosto – il disposto contenuto nell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 cit., ove, infatti, si statuisce che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
5 contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Come pure non risulta decisiva la circostanza che la compravendita sia avvenuta nell'anno 2017, mentre la revoca e la richiesta restitutoria dell' convenuto si riferiscono CP_2 temporalmente all'anno 2018. In sede di prima liquidazione, infatti, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre, per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Da ultimo, occorre considerare che, a fronte di quanto emerso a proposito dell'atto di compravendita immobiliare, sufficiente a determinare il venir meno dello stato di bisogno, nessun ulteriore elemento istruttorio utile sia stato fornito dalla parte ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere, al fine di asseverare il mantenimento di uno stato di bisogno. Logico ed ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso…”.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va respinta e va dichiarata la legittimità dell'indebito per cui è causa nella minor somma pari ad euro 6.233,92 e, per l'effetto, la parte ricorrente va dichiarata tenuta alla restituzione di detto importo.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - dichiara la legittimità dell'indebito per cui è causa nella minor somma pari ad euro 6.233,92 e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione di detto importo;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Bari, 18.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
7
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6820/2023 vertente
T R A
, (c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/12/1950, residente Noicattaro alla via P. Nenni 14/D, rappr. e dif. dall'Avv. Laforgia Eleonora ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Pietro Insalata (c.f. , C.F._3
E
, CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello ) CodiceFiscale_4
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 9.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, invocando il CP_1 rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Si rileva che la parte istante agisce nel presente giudizio per vedersi dichiarare il proprio diritto all'Assegno sociale sostitutivo a decorrere dal 1.8.2019, essendo in possesso dei requisiti di legge, dichiarare nulla e priva di effetto la richiesta di indebito di cui alla nota del 10.12.2022 perché priva di motivazione e frutto di errata valutazione di situazioni di cui l'Ente era a conoscenza. In ogni caso chiede parte ricorrente condannarsi l'Ente a ricalcolare l'assegno sociale sostitutivo a decorrere dal 1.8.2019 adeguando l'importo spettante nella misura indicata in ricorso per gli anni dal 2019 al
2023, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto nelle more del giudizio.
2 Ebbene, come dedotto e documentato dall' la ricorrente, in data CP_1
29/12/2019, inoltrava domanda di assegno sociale, qualificandosi come divorziata dal 24/05/2016 e dichiarando come reddito euro
3000,00 da assegno di mantenimento da ex coniuge, ed euro 977,29 di rendita di casa di abitazione (quest'ultimo reddito non rilevante ai fini dell'AS). La domanda trovava accoglimento il 03/01/2020 e veniva pertanto liquidato l'AS 04065904 con decorrenza 01/2020.
In sede di prima liquidazione gli importi autocertificati in domanda sono andati a sommarsi a quelli che la procedura ha attinto automaticamente relativi al pagamento disgiunto sempre da assegno di mantenimento trattenuto sulla pensione dell'ex coniuge.
Ciò ha fatto scaturire un importo esiguo di Assegno Sociale pari ad euro 34,68 mensili che ha portato automaticamente ad un pagamento semestrale dello stesso. Infatti, il primo pagamento del
20 gennaio 2020 è stato di euro 208,02 comprensivo delle mensilità fino a giugno 2020. Successivamente, la ricorrente, dato l'importo basso liquidato, chiedeva ricostituzione dell'Assegno Sociale con domanda n°2014846100004 del 01/03/2020 ribadendo gli stessi redditi autocertificati in prima liquidazione. Esperiti i dovuti controlli amministrativi del caso, si definiva, in data 13/05/2020, la ricostituzione suddetta, con l'attribuzione della somma a credito pari ad euro 1.243,38, riscossi con la rata di luglio 2020, giustificata dall' aumento dell'importo dell' Assegno Sociale ad euro
241,91 mensili. Dall' 01/2021, con il raggiungimento del 70° anno di età della ricorrente, con rinnovo pensioni, la procedura centrale ha aumentato l'importo dell'Assegno sociale in pagamento sino a euro 651,50, cioè all'importo pieno dell'AS, con maggiorazioni, attribuito a coloro che non hanno alcun reddito. La ricorrente, deduce l' però, era titolare di reddito (il mantenimento CP_1
percepito dal marito) e quindi le spettava un importo mensile di €
419,58. La procedura ha poi continuato ad erogarle un importo
3 maggiore (i 651,60 euro mensili, poi adeguati, invece che i 419,58 euro mensili) perché l'istante con comunicazione RED (cfr. documentazione ha indicato reddito 0 per l'anno 2021, CP_1 omettendo di indicare il mantenimento. Con la ricostituzione centralizzata, batch del 22/12/22, che ha recepito i redditi da cassetto corrispondenti a quelli presenti presso l'Agenzia delle
Entrate, l'Assegno Sociale è stato azzerato nel 2020, sempre per una anomala duplicazione dei redditi di mantenimento in capo alla titolare l'AS, mantenendo il diritto dal 2021, con importi ridimensionati per la corretta lettura del reddito da assegno di mantenimento (invece omesso nella comunicazione RED), e con la creazione dell'indebito RI 17402012 di euro 9.416,52 ricadente nell'arco temporale dal 01/01/2020 al 31/01/2023. In data
18/09/23, istruita una nuova ricostituzione d'ufficio, ed aggiornati i redditi sull'AS 04065904 dalla sua decorrenza ,01/2020, ne è derivato un credito di euro 3182,60. Tale somma è stata utilizzata dall' per conguagliare parzialmente l'indebito RI 17402012 che, CP_1
dagli iniziali euro 9.416,52, è stata ridotta ad euro 6.233,92.
Ora, così ricostruita l'intera vicenda, non può che emergere la correttezza dell'operato dell' A ciò aggiungasi che la richiesta di CP_1
anticipare la decorrenza dell' Assegno Sociale alla mensilità di
08/2019, non può trovare accoglimento. Infatti, se da un lato il reddito da assegno di mantenimento da ex coniuge riducendosi nel
2019 ad euro 3006,82, permetterebbe in teoria alla ricorrente di percepire l'Assegno Sociale, anche se d'importo ridotto, dall'altra, da consultazione all'Ag. delle Entrate ed agli atti del Registro, emerge che il 05/12/2019 la ricorrente è stata parte in un negozio di compravendita di fabbricato e da tale vendita ha acquisito la somma di euro 20000,00 che fa elevare e superare il limite reddituale previsto dalla legge per il 2019. Sul punto si richiama la pronuncia emessa da codesto Tribunale del 20.1.2023 in controversia similare
4 (n.r.g. 2721/2022) secondo cui “Giova precisare che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e
7, della legge n. 335/95 per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale, che resta, tuttavia, in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l'hanno conseguita precedentemente, sussistendone le condizioni. In presenza di redditi, purchè di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite medesimo.
Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali o parziali, ai quali l'assegno è sempre corrisposto in misura intera, purchè il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno. Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a due volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di un reddito di importo superiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e, comunque, fino a concorrenza del suo importo intero
… Tanto chiarito in linea generale, oggetto della presente controversia, stante la non contestazione degli altri presupposti previsti dalla legge, è lo stato di bisogno che legittima la percezione dell'assegno sociale. A questo proposito, è pacifico, oltre ad essere stato documentato dall' , che parte ricorrente abbia alienato, in CP_1 data 29.9.2017, una quota della proprietà di un immobile e che abbia conseguito il relativo prezzo. In tale quadro fattuale, non si condivide il richiamo, operato dalla difesa dell'attrice, all'art. 67 T.U.I.R.. Nella fattispecie della quale si discute vale – piuttosto – il disposto contenuto nell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 cit., ove, infatti, si statuisce che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
5 contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Come pure non risulta decisiva la circostanza che la compravendita sia avvenuta nell'anno 2017, mentre la revoca e la richiesta restitutoria dell' convenuto si riferiscono CP_2 temporalmente all'anno 2018. In sede di prima liquidazione, infatti, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre, per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Da ultimo, occorre considerare che, a fronte di quanto emerso a proposito dell'atto di compravendita immobiliare, sufficiente a determinare il venir meno dello stato di bisogno, nessun ulteriore elemento istruttorio utile sia stato fornito dalla parte ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere, al fine di asseverare il mantenimento di uno stato di bisogno. Logico ed ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso…”.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va respinta e va dichiarata la legittimità dell'indebito per cui è causa nella minor somma pari ad euro 6.233,92 e, per l'effetto, la parte ricorrente va dichiarata tenuta alla restituzione di detto importo.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - dichiara la legittimità dell'indebito per cui è causa nella minor somma pari ad euro 6.233,92 e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione di detto importo;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Bari, 18.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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