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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 03/04/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:50
Compaiono:
Per , l'avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Elisa Santucci
Per l'avv. COLUCCINI oggi sostituito dall'avv. Mauro Controparte_1
Panarelli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Santucci conclude come da note conclusive già depositate e discute la causa riportandosi integralmente alle stesse.
L'avv. Mauro Panarelli, conclude come da note conclusive già depositate e discute la causa riportandosi integralmente alle stesse.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. n. 1218/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1218/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Contratti bancari”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Pontremoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sarzana (SP), in via Mazzini, n. 100, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE OPPONENTE
e
(c.f. ), e per essa, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Antonio Marchetti in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 28.03.2022, ha Parte_1 proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 817/2021 (RG.
2239/2021) emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.06.2021, su richiesta e in favore di e al pedissequo atto di precetto intimante il pagamento Controparte_3 della complessiva somma di € 61.747,26 oltre interessi e spese successive.
A sostegno dell'opposizione, ha rilevato: - che in data 03.03.2022 gli è stato notificato presso l'attuale indirizzo di residenza atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di € 61.747,26;
- che, dalla lettura del suddetto atto, ha appreso che lo stesso è stato preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 817/2021, tuttavia, mai pervenuto a conoscenza dell'opponente poiché notificato al suo vecchio indirizzo di residenza;
- che, infatti, in data 14.06.2021 l'opponente ha trasferito la propria residenza nel
Comune di San Giuliano Terme, risultando, dalla relazione di notifica a margine del
D.I., che lo stesso è stato notificato in data 28.06.2021;
- che l'opponente ha appreso l'esistenza del suddetto D.I. solo a seguito della notifica dell'atto di precetto;
- che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è nulla nell'ipotesi in cui il destinatario si sia trasferito altrove e il notificante abbia conosciuto o avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'effettiva residenza dello stesso;
- che, nel caso di specie, ben avrebbe potuto il notificante accertare che all'epoca della notifica il destinatario aveva già da tempo trasferito la propria residenza, risultando il trasferimento dai certificati anagrafici e dalla doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, ai sensi degli artt. 44 c.c.
e 31 att. c.c;
- che contesta la sussistenza del rapporto obbligatorio, avendo la posto a CP_4 fondamento del ricorso monitorio le sole autocertificazioni ex art. 50 TUB;
- che le annotazioni contenute nelle certificazioni ai sensi dell'art. 50 TUB nulla provano sulla reale consistenza del saldo;
- che, inoltre, la si è resa inadempiente all'obbligo di rendicontare il cliente CP_4 sull'andamento del rapporto, non avendo provato di aver inviato allo stesso copia degli estratti conto prima di agire in giudizio;
- che controparte allega solo mere contabili ad uso interno dell'ente, prive dell'efficacia probatoria prevista dall'art. 2709 c.c.;
- che controparte non ha comunicato la propria volontà di risolvere il contratto, limitandosi ad una messa in mora peraltro non giunta a conoscenza dell'opponente;
- che sussistono i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la banca opposta, sostenendo la bontà della propria pretesa e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ha allegato:
- che l'opposizione è inammissibile in quando avanzata oltre il termine previsto dalla legge emergendo per tabulas che la notifica del D.I. opposto è stata effettuata in data 28.06.2021 all'indirizzo indicato nei contratti sottoscritti dall'odierno opponente con la e risulta perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data CP_4
09.07.2021;
- che altresì non sussistono, nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art. 650 c.p.c., non essendo sufficiente, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva,
l'accertamento dell'irregolarità della notifica, gravando sull'opponente l'onere di provare che a causa dell'irregolarità non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio e non è stato in grado di proporre tempestiva opposizione;
- che sia con la notifica dell'atto sia con la notifica della CAD, l'indirizzo indicato è stato associato, dagli addetti, all'opponente, determinando la conclusione del processo notificatorio con esito positivo;
- che l'opponente non ha mai informato la riguardo la modifica del proprio CP_4 indirizzo di residenza;
- che, nel merito, l'opponente non ha contestato di aver sottoscritto i contratti azionati dall'opposta in via monitoria e, pur essendo a conoscenza del debito maturato, non ha mai avanzato alcuna contestazione alle richieste avanzate nel tempo;
- che la documentazione allegata al ricorso monitorio è da sola sufficiente a provare la fondatezza del credito azionato, essendo stato il decreto opposto chiesto e ottenuto in base all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
- che controparte si è limitata a formulare contestazioni generiche e fumose, non adducendo alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie argomentazioni;
- che, in particolare, a fronte della piena prova del titolo azionato in via monitoria, parte opponente ha omesso di allegare e provare, in maniera univoca e circostanziata, i fatti estintivi e impeditivi della pretesa creditoria dell'opposta;
- che emerge ex actis che è stata notificata all'opponente, in data 21.08.2020, lettera di diffida contenente tutti i riferimenti ai rapporti da cui origina l'esposizione debitoria dello stesso, che non ha provveduto, per sua unica negligenza, al ritiro delle comunicazioni correttamente inviate;
- che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 12.05.2022, resa nell'ambito del sub procedimento 1218-1/2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22.09.2022, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via meramente documentale e con ordinanza del 15.03.2023 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 02.11.2023, si è costituita in giudizio,
a seguito di atto di scissione parziale del 21.12.2022, facendo proprie le CP_5 conclusioni, eccezioni e deduzioni formulate nei precedenti scritti difensivi da
[...]
Controparte_2
All'udienza del 28.03.2024, le parti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza in data 15.7.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, con invito alle parti a prendere posizione sulla rilevata carenza documentale, e sollecito di conciliazione ex art. 185 c.p.c. Verificato il vano esito del tentativo di conciliazione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è ammissibile.
L'iter notificatorio, come contestato dall'opponente, non si è validamente perfezionato, atteso che l'attestazione degli adempimenti ex art. 140 c.p.c. è avvenuta allorquando, già da due settimane, il destinatario aveva trasferito la propria residenza in altro
Comune (cfr. docc. 3 e 4 attore), ciò che lascia presumere iuris tantum la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo e dunque l'impossibilità di proporre tempestiva opposizione. Era, peraltro, senz'altro esigibile da parte del richiedente la notifica un accertamento aggiuntivo, non rilevando la circostanza che abbia omesso di Parte_1 comunicare alla banca il cambio di residenza, ed essendo inconferenti le argomentazioni legate alla supposta mera irregolarità della notifica, vertendosi, invero, in tipica ipotesi di nullità.
Superata dunque la fase propriamente rescindente del giudizio, legata all'irritualità della notifica, le eccezioni, lato sensu, agitate rispetto al merito della pretesa sono parzialmente fondate.
Non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente solo con memoria di replica conclusionale.
Ora, è noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto – anche se la condotta processuale dell'opponente parrebbe indicare il contrario – è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. n.
5857/2022; Cass. n. 22548/2018).
Nel caso in esame, a dispetto di quanto genericamente sostenuto dall'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la produzione della G.U. attestante la cessione in blocco da Unicredit s.p.a. a rispetto alla quale il Controparte_6
Tribunale rileva che i rapporti di cui è causa rientrano – nel silenzio sul punto di
Quarratesi – ratione materiae e temporis tra le categorie indicate. Allo scopo dell'identificazione dei rapporti di credito, inoltre, è significativa la detenzione della documentazione inerente ai contratti di cui è causa, avuto riguardo peraltro alla natura dei soggetti professionali coinvolti nell'operazione. Ancora, è provato il passaggio tra e a seguito dell'operazione di scissione parziale Controparte_6 CP_5
(cfr. atto notarile e e l'operazione di fusione di in CP_7 CP_5 Controparte_8
(cfr. atto notarile e .
[...] CP_7
Ciò premesso, la pretesa di pagamento da parte del cessionario del credito è basata sul rapporto di conto corrente n. 102747518, e su n. 3 contratti di finanziamento stipulati con la cedente Unicredit CP_9
[...] [...]
nel segno l'eccezione relativa alla dimostrazione del titolo della pretesa con
[...] riferimento al contratto di conto corrente n. 102747518 e al contratto di finanziamento n. 16316511. nell'atto di opposizione ha contestato la sussistenza Parte_1 dei contratti, ciò onerando la banca, nella qualità di attore sostanziale, di dare la prova degli stessi.
In difetto del titolo non può essere riconosciuto il diritto di credito relativo, insufficienti essendo nel giudizio a cognizione piena gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. né gli estratti del rapporto di conto corrente, ogni ulteriore aspetto risultando assorbito.
Ad opposta soluzione si perviene con riguardo al contratto n. 16497539, prodotto unitamente all'estratto conto partitario, riepilogativo delle rate versate dall'opponente
(docc. 5 -6), e al contratto n. 16268157 e al relativo estratto conto partitario, riepilogativo delle rate versate dall'opponente (docc. 7-8).
Rispetto ai due contratti prodotti in forma di scrittura privata, ha formulato Parte_1 tempestivo disconoscimento della sottoscrizione ad esso riconducibile. Siffatto disconoscimento, tuttavia, appare non solo generico, rammentandosi che lo stesso deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (cfr. tra le altre Cass. n. 1537/2018) ma, soprattutto, contraddetto – senza alcuna spiegazione alternativa – dal comportamento di il quale risulta aver pagato Parte_1 rispettivamente n. 12 e n. 16 rate dei finanziamenti n. 16497539 e n. 16268157 (cfr. docc. 6, 8) e di mai aver contestato ante causam l'assenza di rapporto con la banca. Ne consegue che il disconoscimento deve ritenersi privo di effetto.
Contesta, altresì, l'opponente l'indeterminatezza delle clausole economiche relative ai finanziamenti e l'illeggibilità delle condizioni di cui al contratto 16497539 (doc. 5 opposta). A tacersi che la censura è indistintamente rivolta a tutti i contratti, senza contestualizzazione delle singole condizioni che renderebbero oscuro l'oggetto del contratto, rileva il Tribunale che l'assunto che le condizioni non siano indicate in modo conforme alla normativa di settore è documentalmente smentita. E' peraltro il caso di rilevare che la circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr., Tribunale
Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n. 2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n. 15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Infine, l'illeggibilità delle condizioni è ictu oculi smentita.
Le ulteriori contestazioni, veicolate in modo confusionario e generico soltanto in uno alla proposta di quesito di CTU contabile, sono inammissibili, siccome in parte relative non ad aspetti di nullità ma di inadempimento e quindi tardive, e in altra parte manifestamente esplorative e inconferenti con le allegazioni ed eccezioni formulate.
In definitiva, il credito vantato dalla cessionaria del credito, derivante dai soli titoli provati e immuni da censure di invalidità, è rideterminato in € 33.455,28, ottenuto sommando gli importi spettanti in forza del contratto di mutuo n. 16497539 (€
17.883,81) e n. 16268157 (€ 15.571,47), oltre interessi legali a fa data dalla domanda fino al saldo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore del decisum, valori medi ridotti in considerazione della contenuta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_8 per essa di quale procuratrice, di € 33.455,28 oltre interessi Controparte_6 legali a decorrere dalla domanda fino al saldo;
- condanna al pagamento a favore di e per Parte_1 Controparte_8 essa di quale procuratrice, di metà delle spese di lite, Controparte_6 liquidate per l'intero in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed
IVA se dovuta.
Pisa, 3 aprile 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.