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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Luisa Cutrona, a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3495/2023 R.G.L.,
PROMOSSA DA
Per nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il C.F._2 Controparte_1
07.08.1971, C.F. nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
04.06.1965 C.F. nata a [...] il C.F._4 CP_3
22.06.1977 C.F. , nata ad [...] il C.F._5 Controparte_4
13.06.1963 C.F. , nata a C.F._6 Controparte_5
Everett (USA) il 24.02.1969 C.F. , nata C.F._7 Controparte_6
a Cassino (FR) il 27.03.1965 C.F. nato a C.F._8 CP_7
S. Giovanni La Punta (CT) il 17.01.1974 CF. , tutti C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Stella
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_8 pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_9
[...]
-resistente -
§§§§§§
Avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
§§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito la presente sede deducendo - premesso di essere dipendenti del
[...]
(ora Controparte_10 Controparte_8
), con qualifica di educatori con contratto a tempo indeterminato;
[...]
- di svolgere, ad oggi, in favore dell'amministrazione resistente, la funzione di educatori presso il Convitto Nazionale “Mario Cutelli” di Catania;
1 - di non aver fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 indicati in ricorso;
- che il predetto emolumento, invece, era stato loro erogato nell'anno scolastico
2015/2016;
- che è rimasta priva di riscontro la diffida inviata in data 20.05.2021 al CP_8 convenuto, finalizzata a richiederne il riconoscimento;
- che la carta docenti spetta anche agli educatori, sì come, peraltro, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha equiparato il profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, anche con riferimento alla cd. Formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico.
Ciò posto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione, e conseguentemente condannarsi al Controparte_8 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto delle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione e condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 3.500,00 cadauno o di quella minore Controparte_8
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c. Salvo ogni altro diritto”.
Con memoria difensiva tardivamente depositata il 24.01.2025, a fronte della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data 3.04.2023, in relazione all'udienza fissata per il 26/09/2023, si è costituito il resistente che, contestate le domande di parte ricorrente ed eccepita la CP_8 prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex. art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; 2 Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c - come in atti - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
La questione giuridica sottoposta al vaglio involge l'esame della spettanza del beneficio in oggetto anche in favore dei dipendenti del convenuto CP_8 appartenenti ai ruoli del personale educativo, titolari di contratto a tempo indeterminato.
Al riguardo, giova ricordare che il beneficio in questione è stato introdotto dalla legge n. 107 del 2015, la quale all'art. 1, c.121 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_10
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.”. Il successivo comma 122 della l. n. 107 del 2015 ha attribuito al Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_11
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire,
[...] con decreto, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. In attuazione della citata norma, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
3 prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.”. Tanto premesso, si ritiene che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, laddove contemplano quali destinatari della cd. carta elettronica del docente i “docenti” e il
“personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato (come nel caso di specie), equiparati ai docenti di scuola primaria (in tal senso, Tar Lazio sent. n. 7769 del 6.7.2016).
Ciò lo si evince, in particolare, tanto dalla normativa vigente – venendo in rilievo l'art. 398, c. 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994 a mente del quale “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” (riprendendo in ciò quanto statuito all'art.121 del d.p.r. 417/1974 nella parte in cui dispone l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari) – quanto dal complesso delle disposizioni contenute nella normativa della contrattazione collettiva del Comparto Scuola.
Ed invero, l'art. 25, c. 2 del CCNL Scuola 2016-2018 ricomprende espressamente il personale educativo all'interno dell'area professionale del personale docente, prevedendo tale norma che “1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. Le successive disposizioni contenute nella disciplina pattizia rafforzano ulteriormente il principio di equipollenza della funzione di educatore e quella di docente.
Ed invero, con specifico riguardo al profilo professionale e funzione del personale educativo, dispone l'art. 127 del CCNL che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono, rispettivamente, l'attività educativa, le azioni ad essa funzionali e le attività aggiuntive di progettazione di competenza degli educatori.
In particolare, il citato art. 128 definisce quale attività educativa quella “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di 4 socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogico e di orientamento.”
Rientrano nell'ambito delle azioni funzionali all'attività educativa, di cui al successivo art. 129 del CCNL “...tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione allievi;
...la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”
Con riguardo, infine, alle attività aggiuntive di progettazione, dispone l'art. 130 del
CCNL che “...II progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva...”.
Alla luce delle disposizioni normative richiamate, risulta, quindi, sancita l'equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, emergendo una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria (in tal senso, TAR Lazio sentenza n. 7769/2016 cit.).
Tale orientamento ha ricevuto, di recente, l'avvallo della Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 32104 del 31.10.2022, ritenendo assimilabile, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale in materia, il personale educativo al personale docente sotto il profilo delle funzioni, ha affermato che la carta docente costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
La motivazione in diritto è qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendosi ragioni per discostarsene: “2.1 “In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile“. 2.2 “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana
e critica della loro personalità”.
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, 5 nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che “1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
“Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
2.8 La circostanza che l'art.
398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si CP_12 consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni. 2.9 “Se
è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Richiamandosi ex art. 118 disp att. c.p.c. al predetto pronunciamento, la Suprema
Corte ha avuto modo di ribadire il suddetto principio anche più di recente, laddove ha affermato che “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n. 297/1994, rubricato «funzione docente…” (cfr
Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.9984) e che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi…”(cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/04/2024, n.9895). Considerato l'apporto della condivisibile recente giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Tribunale Arezzo n. 1085 6.12.2023, Corte d'Appello di Roma n.
433/2023) anche di questo Tribunale, in differente composizione (cfr sentenza del 6 Tribunale di Catania Sez. Lavoro n. 1888/2023), non si rinvengono ragioni per discostarsene.
Alla luce di quanto sopra, il beneficio in questione deve essere attribuito anche al personale appartenente al ruolo degli educatori, in quanto assimilabile, quanto alla funzione svolta, al personale docente.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che i ricorrenti sono stati assunti alle dipendenze del convenuto CP_8 con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica come risultante dalla certificazione in atti prodotta dalle parti ricorrenti e comunque tutti con decorrenza anteriore all'anno 2015 (o risalente all'01/09/2015 per CP_4
) e con inquadramento nella qualifica funzionale di personale educativo con i
[...] compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal C.C.N.L e assegnati presso il con varie decorrenze (cfr. Controparte_13 attestazioni di servizio del Dirigente Scolastico del Convitto “Cutelli” di Catania in atti) e nello specifico: Par
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4144 del 8.3.2023 prodotto) Parte_2
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4852 del Controparte_5
21.3.2023 prodotto):
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4772 del 20.3.2023 prodotto) CP_3
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4482 del 14.3.2023 prodotto) Controparte_2
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4146 del 8.3.2023 Controparte_1 prodotto)
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4143 del 8.3.2023 prodotto) Controparte_6
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4466 del 14.3.2023 prodotto); Controparte_4
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4142 del 8.3.2023 Pt_1 Parte_1 prodotto);
(si veda attestato di servizio prot. n. 4481 del 14.3.2023 prodotto). Controparte_7
A fronte della prospettazione attorea (che assume il mancato pagamento del bonus in questione dall'anno scolastico 2016/2017 in poi, fino all'anno 2022/2023 (tenuto conto della data di presentazione del ricorso), in assenza di ulteriori elementi atti a far ritenere il contrario, attesa l'assenza da parte dell'Amministrazione convenuta di alcuna deduzione di segno contrario e gravando sulla stessa, in base agli ordinari principi civilistici in materia di prova dell'adempimento contrattuale, il relativo onere, deve trovare accoglimento la pretesa avanzata dai ricorrenti dall'anno scolastico 2016/2017 fino all'anno scolastico 2022/2023 (tenuto conto della data di presentazione del ricorso).
Nel rilevare come appaiano inconferenti al caso di specie le deduzioni dell'Amministrazione convenuta (che si riferiscono al diverso caso di “docente supplente in alcune annualità”), va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla detta parte, rilevandosi innanzitutto come rispetto alla stessa sia intervenuta decadenza, stante la costituzione tardiva del (avvenuta CP_8 soltanto in data 24/01/2025) a preclusioni assertorie maturate, nonché la mancata consumazione del termine quinquennale con riferimento alle annualità richieste dai ricorrenti, in particolare evidenziando che, con riferimento alle annualità a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 è documentata la diffida inoltrata tramite 7 raccomandata A/R del 26/05/2021 (cfr. doc. “lettera_compressed” fascicolo di parte ricorrente) seguita poi dal ricorso notificato il 03/04/2023.
Sulle base delle superiori argomentazioni va, quindi, accertato il diritto di ciascuno dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del convenuto, CP_8 appartenenti ai ruoli del personale educativo, a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici richiesti in ricorso e, segnatamente, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, con la condanna del convenuto agli CP_8 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo, in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale, della natura della controversia, della presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, dell'attività prestata e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , , Parte_2 Controparte_5 CP_3
, , , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_4 [...]
, di fruire della “Carta elettronica per Parte_1 CP_7
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_8
pro tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore dei ricorrenti CP_11 nei termini suindicati per ciascuno di essi, per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00 annui, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il convenuto al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese CP_8 processuali, che, si liquidano in complessivi € 3.502,50 per compensi, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, in data 29 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Maria Luisa Cutrona
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Luisa Cutrona, a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3495/2023 R.G.L.,
PROMOSSA DA
Per nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il C.F._2 Controparte_1
07.08.1971, C.F. nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
04.06.1965 C.F. nata a [...] il C.F._4 CP_3
22.06.1977 C.F. , nata ad [...] il C.F._5 Controparte_4
13.06.1963 C.F. , nata a C.F._6 Controparte_5
Everett (USA) il 24.02.1969 C.F. , nata C.F._7 Controparte_6
a Cassino (FR) il 27.03.1965 C.F. nato a C.F._8 CP_7
S. Giovanni La Punta (CT) il 17.01.1974 CF. , tutti C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Stella
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_8 pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_9
[...]
-resistente -
§§§§§§
Avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
§§§§§
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito la presente sede deducendo - premesso di essere dipendenti del
[...]
(ora Controparte_10 Controparte_8
), con qualifica di educatori con contratto a tempo indeterminato;
[...]
- di svolgere, ad oggi, in favore dell'amministrazione resistente, la funzione di educatori presso il Convitto Nazionale “Mario Cutelli” di Catania;
1 - di non aver fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 indicati in ricorso;
- che il predetto emolumento, invece, era stato loro erogato nell'anno scolastico
2015/2016;
- che è rimasta priva di riscontro la diffida inviata in data 20.05.2021 al CP_8 convenuto, finalizzata a richiederne il riconoscimento;
- che la carta docenti spetta anche agli educatori, sì come, peraltro, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha equiparato il profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, anche con riferimento alla cd. Formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico.
Ciò posto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione, e conseguentemente condannarsi al Controparte_8 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto delle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui cadauno, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 ed eventuali ulteriori annualità maturate fino alla decisione e condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 3.500,00 cadauno o di quella minore Controparte_8
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c. Salvo ogni altro diritto”.
Con memoria difensiva tardivamente depositata il 24.01.2025, a fronte della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data 3.04.2023, in relazione all'udienza fissata per il 26/09/2023, si è costituito il resistente che, contestate le domande di parte ricorrente ed eccepita la CP_8 prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex. art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; 2 Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c - come in atti - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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La questione giuridica sottoposta al vaglio involge l'esame della spettanza del beneficio in oggetto anche in favore dei dipendenti del convenuto CP_8 appartenenti ai ruoli del personale educativo, titolari di contratto a tempo indeterminato.
Al riguardo, giova ricordare che il beneficio in questione è stato introdotto dalla legge n. 107 del 2015, la quale all'art. 1, c.121 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_10
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.”. Il successivo comma 122 della l. n. 107 del 2015 ha attribuito al Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_11
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire,
[...] con decreto, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. In attuazione della citata norma, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
3 prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.”. Tanto premesso, si ritiene che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, laddove contemplano quali destinatari della cd. carta elettronica del docente i “docenti” e il
“personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato (come nel caso di specie), equiparati ai docenti di scuola primaria (in tal senso, Tar Lazio sent. n. 7769 del 6.7.2016).
Ciò lo si evince, in particolare, tanto dalla normativa vigente – venendo in rilievo l'art. 398, c. 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994 a mente del quale “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” (riprendendo in ciò quanto statuito all'art.121 del d.p.r. 417/1974 nella parte in cui dispone l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari) – quanto dal complesso delle disposizioni contenute nella normativa della contrattazione collettiva del Comparto Scuola.
Ed invero, l'art. 25, c. 2 del CCNL Scuola 2016-2018 ricomprende espressamente il personale educativo all'interno dell'area professionale del personale docente, prevedendo tale norma che “1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. Le successive disposizioni contenute nella disciplina pattizia rafforzano ulteriormente il principio di equipollenza della funzione di educatore e quella di docente.
Ed invero, con specifico riguardo al profilo professionale e funzione del personale educativo, dispone l'art. 127 del CCNL che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono, rispettivamente, l'attività educativa, le azioni ad essa funzionali e le attività aggiuntive di progettazione di competenza degli educatori.
In particolare, il citato art. 128 definisce quale attività educativa quella “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di 4 socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogico e di orientamento.”
Rientrano nell'ambito delle azioni funzionali all'attività educativa, di cui al successivo art. 129 del CCNL “...tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione allievi;
...la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”
Con riguardo, infine, alle attività aggiuntive di progettazione, dispone l'art. 130 del
CCNL che “...II progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva...”.
Alla luce delle disposizioni normative richiamate, risulta, quindi, sancita l'equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, emergendo una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria (in tal senso, TAR Lazio sentenza n. 7769/2016 cit.).
Tale orientamento ha ricevuto, di recente, l'avvallo della Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 32104 del 31.10.2022, ritenendo assimilabile, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale in materia, il personale educativo al personale docente sotto il profilo delle funzioni, ha affermato che la carta docente costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
La motivazione in diritto è qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendosi ragioni per discostarsene: “2.1 “In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile“. 2.2 “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana
e critica della loro personalità”.
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, 5 nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che “1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
“Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
2.8 La circostanza che l'art.
398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si CP_12 consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni. 2.9 “Se
è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Richiamandosi ex art. 118 disp att. c.p.c. al predetto pronunciamento, la Suprema
Corte ha avuto modo di ribadire il suddetto principio anche più di recente, laddove ha affermato che “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n. 297/1994, rubricato «funzione docente…” (cfr
Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.9984) e che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi…”(cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/04/2024, n.9895). Considerato l'apporto della condivisibile recente giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Tribunale Arezzo n. 1085 6.12.2023, Corte d'Appello di Roma n.
433/2023) anche di questo Tribunale, in differente composizione (cfr sentenza del 6 Tribunale di Catania Sez. Lavoro n. 1888/2023), non si rinvengono ragioni per discostarsene.
Alla luce di quanto sopra, il beneficio in questione deve essere attribuito anche al personale appartenente al ruolo degli educatori, in quanto assimilabile, quanto alla funzione svolta, al personale docente.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che i ricorrenti sono stati assunti alle dipendenze del convenuto CP_8 con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica come risultante dalla certificazione in atti prodotta dalle parti ricorrenti e comunque tutti con decorrenza anteriore all'anno 2015 (o risalente all'01/09/2015 per CP_4
) e con inquadramento nella qualifica funzionale di personale educativo con i
[...] compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal C.C.N.L e assegnati presso il con varie decorrenze (cfr. Controparte_13 attestazioni di servizio del Dirigente Scolastico del Convitto “Cutelli” di Catania in atti) e nello specifico: Par
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4144 del 8.3.2023 prodotto) Parte_2
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4852 del Controparte_5
21.3.2023 prodotto):
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4772 del 20.3.2023 prodotto) CP_3
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4482 del 14.3.2023 prodotto) Controparte_2
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4146 del 8.3.2023 Controparte_1 prodotto)
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4143 del 8.3.2023 prodotto) Controparte_6
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4466 del 14.3.2023 prodotto); Controparte_4
- (si veda attestato di servizio prot. n. 4142 del 8.3.2023 Pt_1 Parte_1 prodotto);
(si veda attestato di servizio prot. n. 4481 del 14.3.2023 prodotto). Controparte_7
A fronte della prospettazione attorea (che assume il mancato pagamento del bonus in questione dall'anno scolastico 2016/2017 in poi, fino all'anno 2022/2023 (tenuto conto della data di presentazione del ricorso), in assenza di ulteriori elementi atti a far ritenere il contrario, attesa l'assenza da parte dell'Amministrazione convenuta di alcuna deduzione di segno contrario e gravando sulla stessa, in base agli ordinari principi civilistici in materia di prova dell'adempimento contrattuale, il relativo onere, deve trovare accoglimento la pretesa avanzata dai ricorrenti dall'anno scolastico 2016/2017 fino all'anno scolastico 2022/2023 (tenuto conto della data di presentazione del ricorso).
Nel rilevare come appaiano inconferenti al caso di specie le deduzioni dell'Amministrazione convenuta (che si riferiscono al diverso caso di “docente supplente in alcune annualità”), va inoltre disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla detta parte, rilevandosi innanzitutto come rispetto alla stessa sia intervenuta decadenza, stante la costituzione tardiva del (avvenuta CP_8 soltanto in data 24/01/2025) a preclusioni assertorie maturate, nonché la mancata consumazione del termine quinquennale con riferimento alle annualità richieste dai ricorrenti, in particolare evidenziando che, con riferimento alle annualità a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 è documentata la diffida inoltrata tramite 7 raccomandata A/R del 26/05/2021 (cfr. doc. “lettera_compressed” fascicolo di parte ricorrente) seguita poi dal ricorso notificato il 03/04/2023.
Sulle base delle superiori argomentazioni va, quindi, accertato il diritto di ciascuno dei ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del convenuto, CP_8 appartenenti ai ruoli del personale educativo, a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici richiesti in ricorso e, segnatamente, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, con la condanna del convenuto agli CP_8 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo, in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale, della natura della controversia, della presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, dell'attività prestata e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , , Parte_2 Controparte_5 CP_3
, , , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_4 [...]
, di fruire della “Carta elettronica per Parte_1 CP_7
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_8
pro tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore dei ricorrenti CP_11 nei termini suindicati per ciascuno di essi, per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00 annui, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il convenuto al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese CP_8 processuali, che, si liquidano in complessivi € 3.502,50 per compensi, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania, in data 29 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Maria Luisa Cutrona
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