Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05124/2025REG.PROV.COLL.
N. 03699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3699 del 2022, proposto da
BE CC, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Giannerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01344/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Anna Giannerini ed Elena Bartalesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.BE CC, quale proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno, siti in Prato, con destinazione agricola, in base allo strumento urbanistico ancora vigente (fra cui quelli identificati catastalmente al foglio di mappa 22/E, particella n. 1526), negli anni ’90, ha presentato al Comune alcune denunce di inizio attività aventi ad oggetto la realizzazione di recinzioni per la suddivisione dei fondi in più appezzamenti autonomi, ma ne ha eseguite alcune in assenza di titolo. Successivamente, il 3 dicembre 2004, con riferimento alla particella n. 1526 ha presentato domanda di sanatoria edilizia straordinaria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni in l. n. 326/2003, per “cambio di destinazione d’uso da agricolo a commerciale con occupazione di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali senza trasformazione permanente del suolo stesso”. All’esito di articolato procedimento, il Comune, dopo aver recepito le osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente, con provvedimento dirigenziale n. 158172 del 27 settembre 2016, ha denegato il condono, sul presupposto che la particella n. 1526, alla data del 31 marzo 2003 (data di ultimazione delle opere condonabili ai sensi del d.l. n. 269 del 2023), non risultava né effettivamente trasformata, né utilizzata a fini commerciali.
2.Il provvedimento è stato impugnato dall’istante, che ha lamentato il palese difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria, non avendo l’Amministrazione indicato ed allegato la documentazione dalla quale emergerebbe la mancata trasformazione dell’area in epoca antecedente al 31 marzo 2003 ed essendosi limitata a richiamare in modo generico alcune immagini estrapolate da Google Earth, prive di datazione certa e mai messe a disposizione della ricorrente, che, al contrario, ne ha reperite altre di segno opposto, senza tenere conto, peraltro, del contratto di locazione con la società GINKGO di LE DI e Dichiaro Aniello s.n.c., nel quale si prevede espressamente l’utilizzazione dell’area per l’esposizione di articoli da giardino.
3. All’esito del giudizio di primo grado, in cui si è costituito il Comune di Prato, il T.a.r. ha rigettato il ricorso in base agli orientamenti giurisprudenziali secondo cui l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione degli interventi abusivi, per i quali si presenta istanza di condono, grava sul richiedente, posto che solo l'interessato può fornire atti, documenti ed elementi probatori atti a dimostrare, con ragionevole certezza, tali circostanze (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2019, n. 4388) e secondo cui la prova in ordine all’epoca di realizzazione degli interventi da condonare deve essere alquanto rigorosa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 6; id., sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2960; id., 24 dicembre 2008, n. 6548). Nella sentenza si è evidenziato in ordine alle risultanze istruttorie che: le foto allegate all’istanza di condono sono prive di riferimenti temporali specifici e rappresentano una porzione di terreno, non meglio identificata, sulla quale sono semplicemente gettati alcuni materiali, senza dimostrare che sull’area si svolgesse effettivamente attività commerciale da epoca antecedente al 31 marzo 2003; il contratto di locazione stipulato nel 1996 con la società GINKGO s.n.c. non dimostra che la particella n. 1526 sia stata adibita ad uso commerciale, poiché è privo di qualsiasi dato identificativo dei terreni interessati e non indica in modo specifico a quale uso il bene doveva essere destinato, oltre ad essere smentito dalla visura camerale della società, da cui risulta che l’eventuale attività svolta presso l’area di interesse sarebbe comunque cessata dopo meno di sei mesi dalla stipula del contratto di locazione (26 giugno 1996 – 30 gennaio 1997), ben sette anni prima della presentazione della richiesta di condono; l’ulteriore contratto di locazione prodotto dalla ricorrente risale al 2009; dalle ulteriori foto prodotte dalla ricorrente non si desumono indizi univoci relativamente al mutamento di destinazione d’uso dell’area.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originaria ricorrente, deducendo che il giudice di primo grado non ha correttamente valutato la documentazione prodotta sia nel procedimento di condono sia nel giudizio. In primo luogo, sebbene nel contratto di locazione con la società GINKO s.n.c non siano indicati gli estremi catastali della particella che ne costituisce l’oggetto, la sua coincidenza con quella in esame si desume dalla descrizione (forma trapezoidale e via di accesso), oltre che dal contratto di locazione successivo e dalla domanda introduttiva del procedimento possessorio del 15 novembre 1996, e la clausola 1.3, in modo chiaro ed inequivoco, dimostra l’uso a fini commerciali dell’area (esposizione articoli da giardino). Inoltre, non è stata in alcun modo esaminata dal Collegio l’aerofotogrammetria scattata dall’EA e prodotta quale doc. n. 18-19 nel giudizio di primo grado, non essendovi di essa alcuna menzione in sentenza.
4. Il Comune costituitosi ha contestato la fondatezza della domanda ed eccepito la tardività del nuovo documento prodotto dall’appellante.
5. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025, tenutasi con modalità da remoto, la causa è passata in decisione, previo scambio di memorie.
DIRITTO
6. In via preliminare va dichiarata l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a., del documento prodotto dall’appellante in data 23 aprile 2025 - documento di cui parte appellante non ha giustificato la tardiva prodizione in giudizio e che, comunque, non risulta indispensabile ai fini della decisione.
7.L’appello non può essere accolto, in quanto gli elementi probatori, asseritamente non valutati dal giudice di primo grado, non incidono sulle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata. In proposito occorre rilevare che effettivamente dal doc. 20 (ricorso introduttivo di procedimento possessorio), prodotto dalla ricorrente, odierna appellante, si desume la coincidenza del terreno in esame con quello locato alla società GI (vedi in particolare i punti 1.1 e 2.2 del ricorso introduttivo del procedimento possessorio) e che, in virtù della clausola 1.3 del contratto di locazione stipulato con la società GI nel giugno 1996, si evince la destinazione contrattuale del terreno all’esposizione di articoli di giardinaggio. Tuttavia, tali elementi probatori sono relativi esclusivamente alla destinazione del terreno e non alla sua trasformazione o alle opere realizzate su di esso ed, inoltre, come già evidenziato nella sentenza impugnata, riguardano un brevissimo lasso temporale, tenuto conto dei dati risultanti dalla visura camerale della società GI, da cui si evince che l’attività presso l’area in esame è cessata dopo appena sette mesi. A ciò si aggiunga che gli elementi probatori desumibili dall’aereofotogrammetria scattata dall’AG (doc. 18-19 prodotti nel giudizio di primo grado) e dalle altre fotografie in atti sono carenti degli elementi della precisione e univocità, in quanto, come riconosciuto nell’atto di appello, la colorazione non è uniforme e non esclude la crescita dell’erba, per cui la presenza di materiale inerte è poco significativa.
8.In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in considerazione dell’integrazione della motivazione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO