CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 4611 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: contratto di appalto e vertente
TRA
(P.I. con sede in Napoli alla via Epomeo n. 398, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giulia Gonzaga n. 4 presso l'avv. Fabio
Esposito (CF: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta a CodiceFiscale_1
margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ) ed ivi elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2
alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11 presso gli avv.ti Luca Piscitelli (c.f. ) e CodiceFiscale_3
Angelo Piscitelli ( c.f. ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_4
prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Per l'avv. Esposito si riporta ai propri atti e scritti difensivi chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”.
pagina 1 di 10 PER L'APPELLATO: “Ferme le richieste, le impugnazioni e le contestazioni articolate nella comparsa di
costituzione e risposta, nessuna delle quali si abbia per rinunciata, il sig. , a mezzo dei propri Controparte_1
procuratori costituiti: richiama integralmente il proprio atto introduttivo;
richiama tutti i documenti prodotti in
atti; impugna e contesta ex adverso tutto quanto dedotto, prodotto eccepito e concluso in quanto infondato in
fatto ed in diritto;
insiste per l'accoglimento della domanda, nonché per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: I. rigettare l'appello introdotto da siccome inammissibile, improcedibile nonché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto;
II. condannare la alla refusione delle spese e delle competenze di Parte_1
causa, oltre accessori tributari e previdenziali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato per anticipo
fattone. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27.06.2017 la ha dedotto che nell'anno 2015 Parte_1 Controparte_1
le commissionava lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, sito in Napoli alla via Tarquinio Prisco n.
4, consistenti nel rifacimento degli impianti idrici di bagno e cucina, nella realizzazione di un impianto di condizionamento e di un nuovo impianto elettrico, nel ripristino del riscaldamento centralizzato, nella realizzazione di nuovi impianti TV, telefonico, citofonico e di antifurto, nella posa in opera di tubazioni per l'impianto del gas, nella demolizione e rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti di bagno e cucina,
nell'erezione di muratura per la realizzazione di un secondo bagno, nella fornitura e posa in opera di infissi,
porte interne, porta blindata, nella realizzazione di una controsoffittatura in cucina, nella verniciatura delle ringhiere e nella posa in opera di lampade e faretti.
Ha ancora riferito l'istante di aver provveduto a redigere un preventivo che indicava il prezzo degli interventi a farsi in € 51.757,26 oltre iva, per un totale di € 63.143,90, e di aver eseguito tutti i lavori commissionati, predisponendo la contabilità finale il 29.05.2017, senza tuttavia ricevere il corrispettivo pattuito.
Tanto premesso la ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento del compenso contrattuale di € 63.143,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del difensore antistatario.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che i lavori Controparte_1
indicati dalla società attrice non erano stati mai eseguiti e chiedendo la nomina di un c.t.u. al fine di accertare che tutti gli impianti, le opere e le forniture menzionati da controparte avevano una vetustà superiore ai dieci anni pagina 2 di 10 tranne la ritinteggiatura dell'appartamento che, all'incirca due anni prima, era stata effettuata in economia dallo stesso convenuto.
Il comparente ha inoltre dedotto che i documenti prodotti dall'attrice (offerta e computo metrico finale)
non avevano alcuna valenza probatoria provenendo dalla stessa , non recando la propria sottoscrizione Pt_1
ed essendo stati prodotti in copia per cui venivano impugnati anche ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Prospettando la natura temeraria della lite, il ha quindi chiesto la condanna di controparte ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. deducendo con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - a conforto di tale assunto - che la causa era stata singolarmente promossa: “immediatamente dopo la notifica alla suddetta di un Parte_1
ricorso ex art. 414 c.p.c. per causa di lavoro incardinato dal Sig. , figlio dell'odierno Controparte_2
convenuto, per il riconoscimento di un rapporto di lavoro irregolare, differenze retributive, mancato pagamento
TFR etc. etc. Ricorso notificato in data 12.05.2017, N.R.G.L. 10217/2017, che è pendente innanzi al Tribunale
di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza”.
La causa, in seguito al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disattendendo la richiesta di ammissione della prova testimoniale capitolata dall'attrice, ed è
stata poi decisa con sentenza pubblicata in data 08.04.2019 e non notificata la quale ha rigettato la domanda proposta dalla e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite avversarie sulla scorta della Parte_1
seguente motivazione:
“La domanda è infondata e va rigettata. Invero, parte attrice non ha documentato lo svolgimento dei
lavori di ristrutturazione presso l'abitazione del convenuto a mezzo della produzione del contratto di appalto,
dei SAL e del certificato di regolare esecuzione delle opere /collaudo.
Peraltro, il computo metrico depositato in copia e privo di sottoscrizione delle parti, è stato
disconosciuto dal convenuto ex art. 2719 c.c. e parte attrice non ha provveduto a depositare l'originale in
giudizio.
Né è possibile verificarne l'autenticità in assenza di altri elementi di prova o elementi di giudizio
comprese le presunzioni.
Inoltre, anche la prova testimoniale richiesta da parte attrice è del tutto generica atteso che nei capi
articolati nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. non vengono indicati gli specifici lavori che sarebbero stati
realizzati dalla società nell'anno 2015.
pagina 3 di 10 Peraltro, parte convenuta ha depositato in atti una perizia di parte, che sebbene priva di efficacia
probatoria piena può valere come elemento di giudizio, nella quale il perito geometra ha Controparte_3
accertato che l'epoca di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria realizzate all'interno
dell'appartamento del convenuto, ad eccezione della tinteggiatura che è di recente fattura, è da ricondursi
all'arco temporale che va dal duemiladue al duemilasette e, pertanto, ad un periodo di molto risalente rispetto a
quello indicato dalla attrice.
La domanda, pertanto, non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (…)
La domanda di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. va invece rigettata difettandone i presupposti e,
in specie, la prova del danno subito dal convenuto”.
§§§§§§
Con atto notificato il 23.10.2019 ed iscritto a ruolo il 25.10.2019 la ha tempestivamente Parte_1
appellato tale decisione chiedendo a questa Corte di accertare l'esecuzione delle opere elencate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di condannare al pagamento del corrispettivo Controparte_1
contrattuale di € 63.143,90, oltre interessi e rivalutazione, previa ammissione della prova testimoniale così come articolata in prime cure nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. col favore delle spese processuali.
, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del gravame avversario con vittoria Controparte_1
delle spese da distrarre in favore dei propri difensori dichiaratisi antistatari.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-
ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame la lamenta “erronea applicazione dell'art. 2719 c.c. per Pt_1
irrituale e incompleta formulazione dell'eccezione di difformità tra copia del documento contestato e rispettivo
originale e contestuale violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso fondamento della decisione sulle prove
esclusivamente prodotte dalle parti, con abusivo esercizio dei poteri di rilievo d'ufficio”.
Deduce in particolare l'appellante che il tribunale ha accolto l'eccezione di difformità tra la copia del pagina 4 di 10 computo metrico prodotta e il rispettivo originale affermando erroneamente che essa è stata proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando il convenuto, nel formularla, ha invece richiamato l'art. 2712 c.c.
Così operando, a giudizio della , il tribunale avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., ossia il Parte_1
principio “iudex iuxta alligata ed probata iudicare debet”, ed alterato la natura dell'eccezione proposta sostituendosi alla parte attraverso il richiamo a un istituto giuridico diverso da quello invocato dal . CP_1
Dall'inosservanza di tali regole, prosegue l'appellante, sarebbe dipeso il rigetto della domanda mentre il rispetto delle stesse avrebbe condotto ad un diverso e senz'altro più favorevole esito del giudizio.
Ciò in quanto l'art. 2712 c.c., richiamato a sproposito dal convenuto, si riferisce alle riproduzioni meccaniche della realtà realizzate tramite strumenti che ne forniscono una rappresentazione visiva o auditiva
(fotografie, video, riprese cinematografiche, registrazioni fonografiche, etc.) per cui non esiste un documento originale di cui esse siano copia, essendo la loro funzione quella di ritrarre la realtà fenomenica così come si presenta. L'art. 2719 c.c. si riferisce, invece, alle copie fotografiche di scritture per cui presuppone che vi sia un documento originale, suscettibile di produzione, di cui esse costituiscono un mero duplicato.
Il disconoscimento, oltre a non essere stato inquadrato correttamente dal punto di vista giuridico,
sarebbe poi avvenuto in modo irrituale poiché l'attuale appellato si limitava a rappresentare l'avvenuta produzione di una copia, ed a negare del tutto genericamente la sua conformità all'originale, mentre avrebbe dovuto indicare specificamente le ragioni della propria contestazione procedendo ad un esame puntuale della copia ed alla precisa individuazione delle sue parti difformi dal documento originale con analitica indicazione delle differenze riscontrate.
§§§§§§
Il motivo, pur dando per scontato che il disconoscimento in questione debba essere considerato tamquam
non esset, perché operato in forma troppo generica e richiamando una norma codicistica non pertinente,
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante non è suscettibile di condurre all'accoglimento della domanda.
Il mancato disconoscimento nei modi e nei termini di legge della conformità all'originale della copia fotostatica di una scrittura comporta, infatti, che la copia debba essere considerata identica all'originale il che,
anziché giovare alla società appellante, finisce con l'essere per lei controproducente.
Tanto la copia del preventivo lavori quanto quella del computo metrico a consuntivo depositate dalla non recano infatti la sottoscrizione di per cui, a maggior ragione se la loro conformità Pt_1 Controparte_1
pagina 5 di 10 all'originale è da ritenersi fuori discussione, occorre concludere che tali documenti, in assenza di firma del committente, non sono assolutamente idonei a provare né la conclusione del contratto di appalto né l'esecuzione dei lavori per cui è controversia.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame la lamenta: “violazione degli artt. 115, 116 e 183 co. 7° Pt_1
c.p.c. per omesso fondamento della decisione sulle prove prodotte dalle parti, non prudentemente valutate, e
omessa ammissione dei richiesti mezzi istruttori”. Nell'illustrare tale motivo l'appellante deduce che il tribunale ha rigettato la sua domanda per carenza di prova dell'effettiva esecuzione dei lavori non avvedendosi,
paradossalmente, di essere direttamente responsabile di detta carenza non avendo ammesso la prova testimoniale articolata per provare tale circostanza.
Il giudice di primo grado avrebbe inoltre erroneamente affermato che l'esecuzione dei lavori non è
provata in mancanza di documentazione che possa fornirne conferma (contratto di appalto, s.a.l, certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo). Ciò in quanto, nella realtà dei rapporti, è oltremodo frequente che le opere appaltate vengano eseguite sulla base di un semplice accordo verbale stipulato tra il committente e l'impresa senza alcuna formalità.
Ciò si sarebbe verificato anche nella fattispecie in esame in cui la ha redatto un preventivo di Pt_1
spesa, dalla stessa regolarmente sottoscritto, che sarebbe stato verbalmente accettato dal il quale, CP_1
benché contesti l'esecuzione dei lavori, non ha negato in radice la stipula del contratto di appalto che, di conseguenza, dovrebbe ritenersi pacifica e non bisognevole di prova in quanto l'appalto non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Ciò varrebbe a rendere ancora più incongrua la scelta del giudice di primo grado di non ammettere la prova per testi articolata privando in tal modo l'appellante dell'unica possibilità di dimostrare i propri assunti e dell'unico mezzo utile a tale scopo.
Lo stesso metro di giudizio non sarebbe stato invece utilizzato nel valutare le prove dell'appellato avendo il giudice valorizzato, in sede decisoria, la consulenza tecnica di parte prodotta dal per CP_1
dimostrare che gli interventi edilizi realizzati nella propria abitazione risalivano a molti anni prima del 2015
sebbene l'attrice avesse giustificato tale circostanza replicando che molti dei beni da lei forniti ed istallati erano alquanto datati per una precisa scelta del committente che aveva inteso, in tal modo, contenere i costi pagina 6 di 10 economizzando sui materiali.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. A giusta ragione il tribunale non ha infatti ammesso la prova testimoniale articolata dalla risultando la stessa inammissibile perché formulata in termini Pt_1
estremamente generici.
È infatti noto che, in base a quanto stabilito dall'art. 244 c.p.c., la deduzione della prova per testi non può avvenire in modo generico ed impreciso ma va operata indicando specificamente i fatti da provare al duplice scopo di permettere al giudice di valutare la concludenza della prova ed alla controparte di approntare un'adeguata difesa articolando una controprova (cfr. in termini già cass. n. 1938/1987).
Altrettanto pacifico è poi che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c., con riferimento alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove sia erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice.
La norma in questione, specialmente con riferimento alla finalità di permettere al giudice di valutare la pertinenza e la concludenza della prova, ha infatti carattere cogente per cui la sua inosservanza determina l'inammissibilità del mezzo di prova (cfr. in termini cass. n. 2201/2007 e cass. n. 3708/2019).
Ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie. Nel formulare la prova la non ha Parte_1
infatti indicato nessuna delle lavorazioni che avrebbe eseguito nell'abitazione del articolando i seguenti CP_1
capi evidentemente carenti di contenuto: “1. Vero che nell'anno 2015 venivano commissionati dal sig. CP_1
lavori di ristrutturazione e manutenzione del suo appartamento sito in Napoli alla Via Tarquinio Prisco,
[...]
4 alla ? 2. Vero che i lavori venivano eseguiti dalla nella loro totalità, nel rispetto dei Parte_1 Parte_1
termini e seguendo le indicazioni fornite in sede di commissione? 3. Vero che il Sig. giammai CP_1
lamentava alcun tipo di difetto nei lavori svolti”.
Detta prova, mancando l'individuazione dei lavori di cui si reclama il pagamento, è evidentemente inidonea a dimostrare sia la loro esecuzione che il corrispettivo maturato e perciò a dimostrare il fondamento della pretesa azionata.
L'appellante non può dunque dolersi della sua mancata ammissione in quanto il tribunale, con ordinanza del 29.10.18, correttamente ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni rilevando
“l'inammissibilità della prova per testi articolata dall'attrice attesa la genericità dei capi ivi articolati e la
pagina 7 di 10 mancanza di documentazione probatoria attestante l'esecuzione dei lavori”.
Del tutto irrilevante è poi che il non abbia formalmente negato la stipula del contratto di CP_1
appalto limitandosi a disconoscere l'effettuazione nel proprio appartamento di lavori da parte della . Pt_1
Quand'anche il contratto di appalto per cui è lite fosse stato stipulato, la mancata prova dell'esecuzione dei lavori che ne costituivano l'oggetto rende infatti assolutamente legittimo e giustificato il loro mancato pagamento in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” di cui all'art. 1460 c.c.
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Erronea condanna al pagamento delle
spese di lite e omessa compensazione delle stesse in violazione dell'art. 92 c.p.c.”. Deduce sul punto la Pt_1
che il tribunale, nonostante la soccombenza reciproca determinata dal rigetto anche della domanda di
[...]
risarcimento danni da lite temeraria proposta da ex art. 96 c.p.c., non ha compensato le spese Controparte_1
tra le parti come avrebbe potuto ex art. 92 c.p.c.
§§§§§§
Anche questo motivo deve essere rigettato. È infatti pacifico in giurisprudenza che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla causa petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) sicché può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto la parte istante solo al termine dell'istruttoria è spesso in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito (cfr. ex multis Cass. n. 3941/2002, Cass. n.
14583/2003 e Cass. n. 15964/2009).
Quanto poi alla configurabilità di una soccombenza reciproca, in ragione del rigetto tanto della domanda principale quanto della domanda ex art. 96 c.p.c., occorre rilevare come, secondo un primo indirizzo della
Suprema Corte che ha trovato consacrazione nella sentenza n. 20838/2016, il rigetto della domanda di risarcimento danni da lite temeraria proposta dalla parte vittoriosa rispetto alla pretesa fatta valere in via principale, varrebbe effettivamente a configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca atta a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cod. proc. civ. poiché, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato richieste infondate.
pagina 8 di 10 Un successivo orientamento di legittimità, divenuto ormai unanime ed al quale questa Corte ritiene di dover senz'altro aderire, ha invece espresso il contrario principio secondo cui il rigetto della domanda meramente accessoria proposta ex art. 96 cod. proc. civ. dalla parte interamente vittoriosa nel merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in grado di appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 9532/2017).
Questa seconda opzione interpretativa è stata in seguito condivisa, sulla base di un ordito motivazionale di maggior incisività e pregnanza, da un'altra decisione (Sez. 6, n. 11792/2018) con cui la Cassazione, dopo aver dato atto di volersi confrontare con entrambi gli orientamenti appena menzionati, ha aderito alla seconda opzione interpretativa osservando: “Stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ.
rispetto all'effettivo tema di lite a cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone,
quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della
soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di
rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con
conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non si dà luogo ad
una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca
sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.
A questo secondo indirizzo è stata data, infine, continuità con la pronunzia della Suprema Corte n.
18036/2022 la quale si è così espressa: “A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che
il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell'istanza, che si traduce, per forza di cose, in una
domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta
integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L'ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta
mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono
contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell'accessorietà della
domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti
integralmente soccombente”.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00 e distraendo la somma liquidata in favore degli avv.ti Angelo e Luca Piscitelli per dichiarata pagina 9 di 10 anticipazione ex art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3730/2019 Parte_1
pubblicata l'08.04.2019 condannando l'appellante al rimborso delle spese avversarie che si liquidano in €
14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Luca e Angelo Piscitelli.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico della , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 07.04.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_4
pagina 10 di 10