CA
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv.ti Massimo Gimigliano e Claudio Larussa); Parte_1
appellante
e
(Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato di Catanzaro;
nonché
(avv. Stefanoa Controparte_2
Tramonti) appellate
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 22\6\2020, il prof. , ha riassunto il Parte_1
giudizio proposto davanti al TAR di Catanzaro per ottenere la condanna dell'amministrazione universitaria convenuta al pagamento degli importi in atti indicati e ritenuti dovuti a titolo di indennità di specificità medica ed indennità di direzione di struttura complessa. Ciò a seguito dalla sentenza del
Consiglio di Stato n.2283/2020, pubblicata in data 06.04.2020, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla convenuta, era stata dichiarata la giurisdizione dell'A.G. ordinaria.
L'odierna appellata ha così riproposto le argomentazioni, in punto di fatto e di diritto, poste a fondamento del proprio ricorso al Tribunale Amministrativo
e che possono essere così riassunte.
Il prof. , “dipendente del Pt_1 Controparte_3
in qualità di Professore Ordinario Universitario
[...]
a tempo pieno nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/28”, ha rivestito il ruolo di direttore di Unità Operativa Complessa presso l' Controparte_4
fin dal 1\11\2011, per come da certificazione in atti e
[...]
tanto in virtù della convenzione stipulata fra la convenuta Università e la citata approvata con delibera della Giunta Regionale del Controparte_2
25\10\2004 n.799. Tanto premesso, ha lamentato di avere sempre percepito l'indennità di specificità medica sino al dicembre 2014, erogazione poi sospesa a decorrere dal 1\1\2015. Mentre, al contrario, l'erogazione dell'indennità di direzione di unità operativa complessa le era stata erogata solo a partire dalla medesima data del 1\1\2015, in precedenza non avendola mai percepita.
Trattandosi di voci retributive obbligatorie, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennità di direzione di dovutale CP_1 Pt_2
per il periodo 01.11.2011 – 31.12.2014, nell'importo complessivo di €. 29.868,20,
nonché dell'indennità di specificità medica per il periodo 01/01/2015 –
02/04/2016, nell'importo complessivo di €. 10.329,12
2. Ha resistito l'amministrazione convenuta, la quale ha rilevato che “Le voci
retributive dovute al ricorrente sono indicate da un insieme di norme: a) l'art. 6 del D.
Lgs. n. 517/1999; b) l'art. 3 comma 2 lett. d) del DPCM del 24.5.2001; c) l'art. 9, comma 6 della DGR n. 799 del 25.10.2004”, in virtù del combinato disposto delle quali, l'Università non potrebbe essere in grado di erogare il trattamento retributivo dovuto “senza l'apporto istruttorio dell' . La Controparte_2
quale, con delibera n.12 del 8\1\2015, ha provveduto a ridefinire il trattamento spettante al personale universitario “secondo gli stessi criteri
concordati per la dirigenza medica e sanitaria in sede di contrattazione decentrata con
le Organizzazioni sindacali”. Ciò al fine di assicurare il “rigoroso rispetto della
normativa recata dal DPCM/2001 in applicazione del D. Lgs. N. 517/1999”.
Provvedendo direttamente al conteggio delle somme spettanti al personale universitario, sulla base del riscontro degli incarichi effettivamente riversiti e della disciplina della contrattazione collettiva della dirigenza medica del comparto Sanità ad essi applicabile.
Tutto ciò premesso e chiesto all'adito Tribunale di volere acquisire, ai sensi dell'art.210 c.p.c., la documentazione rilevante ai fini di causa presso la citata
, ha dedotto che nulla è dovuto al personale universitario Controparte_2
a titolo di indennità di specificità medica giusta quanto previsto dal protocollo d'intesa intercorso con la Regione Calabria, ai sensi dell'art.1 del d.lgs.517/99.
Quanto invece all'indennità di struttura complessa, riconosciuto di non avere mai corrisposto, prima del gennaio del 2015, l'indennità di direzione di struttura complessa di cui all'art.40 del CCNL del 8\6\2000, ha però dedotto che fino a tale data aveva, invece corrisposto i seguenti emolumenti:
“retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo, prevista dall'art. 5 CCNL citato, nell'importo massimo annuo previsto di €.
14.260,76; l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, prevista dal successivo art. Dirigenza medica veterinaria dell'08.06.2000, nella misura massima annua di L.
15.000.000”.
Voci retributive ed indennità che sospendeva a decorrere da quando (gennaio
2015), iniziava a corrispondere l'indennità di direzione di struttura complessa.
Concludendo per il rigetto del ricorso proposto dall'odierna appellata.
3. Il Tribunale di Catanzaro,
richiamato il contenuto dell'art.6 del l D.Lgs. n. 517/1999 (recante
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”);
ricordato che anteriormente alla legge del 1999, <
ai medici universitari di una indennità avente funzione perequativa rispetto al
trattamento riservato al personale delle unità (ora aziende) sanitarie locali di pari
funzioni ovvero ai medici ospedalieri (art. 4 della legge n. 213/1971 e art. 31 del d.P.R.
n. 761/1979, c.d. indennità “ >>; Per_1
richiamata la sentenza 136/97 della Corte Costituzionale relativa alla natura di tale indennità e la pronuncia del Consiglio di Stato 7242/2010 sulla incumulabilità dei due emolumenti;
ricordato che la disciplina introdotta nel 1999 << ha abolito il precedente impianto giuridico, sopra accennato, facendo venire meno, in particolare (con l'art. 6
cit.), per i docenti e ricercatori universitari medici, l'automatica equiparazione del
trattamento stipendiale rispetto al personale sanitario del S.S.N. di pari funzioni,
mansioni e anzianità>>, con conseguente regime di “rigida alternatività” fra i due trattamenti. Principi che, se pure affermati con riferimento alla c.d.
“indennità debbono ritenersi estensibili anche all'indennità di Per_1
specificità medica e di direzione di struttura complessa richiamati il protocollo d'intesa fu stipulato tra la Regione Calabria e l' in data 05/10/2004 e la relativa Controparte_3
delibera attuativa n. 12 dell'8/01/2015, emessa dal Direttore Generale f.f.;
ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite fra le parti. 4.1. Propone appello il dr. il quale lamenta l'erroneità, in Parte_1
punto di diritto, dell'impugnata sentenza alla luce del principio affermato da
Cass. 12592/2022, secondo cui
che svolgono l'attività di assistenza medica in convenzione con le aziende sanitarie
devono godere di un trattamento economico corrispondente ai parametri indicati nei
contratti collettivi che disciplinano la dirigenza sanitaria>>, perlomeno <<fin tanto che la nuova disciplina di cui al d.lgs. non venga considerata entrata in vigore>
per effetto della molteplicità degli adempimenti previsti>>. Come conferma il disposto dell'art.40 del CCNL del 8\6\2000
4.2. Contesta, inoltre, l'interpretazione data dal Tribunale agli artt.1 del d.lgs.517/99, 6 DPCM 24\5\2001, 36 CCNL 30\11\2005, 40 CCNL 2008/09, 9
CCNL 6\5\2010, 90 CCNL 19\12\2019, che lo ha portato a ritenere, senza darne adeguata motivazione, che il nuovo regime retributivo sia entrato in vigore dal 1\1\2015.
Mentre, al contrario, dal combinato disposto delle richiamate disposizioni si ricaverebbe che
legislativo 517/99 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei
protocolli di intesa>>. Non risultando, in particolare, che dopo il protocollo del
12\2\2003 <<vi siano stati altri atti idonei a protrarre ulteriormente l del>
trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto delegato
n. 517 e, con esso, dunque della indennità c.d. . Per_1
Conclude chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di direzione dis truttuira complessa nel ricordato importo di € 29.868,20, con conseguente condanna delle convenute al pagamento di tale somma oltre accessori e spese di lite di entrambi i gradi.
5. Nella resistenza della parte appellata, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo. 6. L'appello è infondato e non merita accoglimento anche alla stregua delle motivazioni che questa Corte ha già esposto nelle plurime sentenze che ha reso nelle cause seriali dello stesso filone.
7.1. In particolare, il rimando è alle sentenze n. 826, n. 827 e n. 850 del 2022, e si giustifica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1, perché: a) quelle sentenze sono state pronunciate in vicende contenziose simili alla presente, intercorse tra docenti universitari assistiti dagli stessi procuratori dell'odierna appellante e la medesima amministrazione appellata;
b) su quelle sentenze, che non risultano impugnate, si è formato il giudicato e ciò rende ancora più cogente l'esigenza di garantire omogeneità di trattamento a casi simili.
Ciò tuttavia, si badi bene, solo con riferimento alla domanda concernente l'indennità di specificità.
7.2. Ai soli fini di chiarezza espositiva, si ricorda come l' abbia ivi CP_5
precisato che “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, dell'art. 5 del
d. l.vo 517/1999, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività
assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme
stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento
dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale.
Ciò, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non comporta la piena
equiparazione del trattamento economico del personale di cui al comma 1 dell'articolo
5 l.vo 517/1999 ai dirigenti medici del SSN”, atteso che “il trattamento economico
(…) è disciplinato dal successivo art. 6”.
Il quale, al primo comma “prevede un trattamento aggiuntivo avente duplice
funzione e finalità (ossia, da un lato, graduato alle responsabilità connesse ai diversi
tipi di incarico;
dall'altro che tenga conto dei risultati ottenuti nell'attività
assistenziale e gestionale)” ed al secondo “chiarisce che il trattamento aggiuntivo va considerato nella sua globalità e si deve ispirare a criteri di congruità e proporzione
rispetto alle risorse previste, per le medesime finalità, dai contratti collettivi nazionali
di lavoro”.
Rilevando ancora che, nell'ambito di tale disciplina, non è possibile ricondurre, sic et sempliciter, l'invocata indennità di specificità medica attesa la funzione che essa assume nei contratti collettivi del Comparto Sanità:
“L'indennità di specificità medica, infatti, spetta, indistintamente, a tutti i dirigenti
medici del SSN ed è lo strumento attraverso cui si riconoscono e si valorizzano le
profonde differenze del medico rispetto agli altri dirigenti della Pubblica
Amministrazione. Infatti, nel quadro del riordino del Servizio Sanitario nazionale, la
dirigenza medica presenta particolari elementi di specificità, ché, a tale area
professionale, oltre alle attività organizzativo- gestionali proprie della funzione
dirigenziale, sono - infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela
della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo dell'attività
aziendale ma anche il fine istituzionale di essa, diretto al raggiungimento degli
obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs.
502/1992. Pertanto, nel nuovo assetto organizzativo scaturito dal d.l.vo 502/92, la
dirigenza medica rappresenta la componente più rilevante dei dirigenti ed assume una
connotazione strategica per l'economia sanitaria aziendale, intesa come allocazione
delle risorse ai fini dell'efficacia, efficienza, rendimento e qualità dell'azione sanitaria.
Tale peculiarità della funzione medica è compensata con l'attribuzione ai dirigenti
medici e veterinari, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di una indennità, fissa e
ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata, appunto, “Indennità di
specificità medica”.
Quest'ultima, dunque, spetta solo al dirigente medico del SSN proprio in virtù della
peculiarità della funzione da lui rivestita nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi
generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
Invero, la previsione dello svolgimento di attività assistenziale da parte del personale
di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999, sebbene determini in capo al personale stesso l'obbligo di adempiere ai doveri assistenziali in base alle norme stabilite per il
personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento risponde al
direttore generale dell' , tuttavia non ne modifica lo status giuridico, Parte_3
ossia non vale a fargli acquisire la qualifica di dirigente sanitario del SSN, destinatario
del trattamento economico previsto dall'apposito contratto collettivo di comparto.
Diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe la ratio della previsione del
trattamento accessorio che l'art. 6 del d. l.vo 517/99 si è preoccupato di disciplinare in
modo autonomo.
Del resto, conformemente alle previsioni del citato art. 6, il protocollo d'Intesa che
Regione Calabria ed hanno stipulato ai sensi del d. l.vo 517/99 CP_1
(pubblicato in BUR Calabria 1^.12.2004, allegato al fascicolo di parte
appellata), all'articolo 9, comma sesto, ha stabilito che 'il trattamento economico,
quale riconoscimento dovuto ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari per lo
svolgimento dell'attività assistenziale, è composto da: a) un trattamento aggiuntivo
graduato in relazione alle responsabilità connesse diversi tipi di incarico;
b) un
trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività
esistenziale e gestionale, valutati dal direttore generale secondo parametri individuati
dell'atto aziendale, dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella
realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
c) la
retribuzione individuale di anzianità maturata la data del 31 dicembre 96; d)
l'indennità di esclusività di rapporto determinata nei modi previsti dai contratti di
lavoro.
Il successivo comma settimo aggiunge che 'l'importo del trattamento economico di cui
al comma sesto è attribuito dall'azienda all'università e da questa ai professori di ruolo
ed ai ricercatori ed è dovuto a far data dall'entrata in vigore della legge 507 del 99. I
trattamenti sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli
previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza
sanitaria del servizio sanitario nazionale punto e si sono adeguati in base agli
incrementi previsti dai contratti collettivi stessi…' ”. Dovendosi, pertanto, concludere che anche nel citato protocollo “il ccnl del
comparto sanità viene richiamato solo come parametro di congruità e proporzione nella
determinazione del trattamento aggiuntivo del personale universitario, strutturato
secondo le indicazioni delle lettere a) e b) dell'art. 6, comma primo, d.l.vo 517/99”.
7.3. Ciò detto quanto all'indennità di specificità, ritiene il collegio che una più approfondita valutazione della vicenda oggetto di giudizio debba indurre a rimeditare le valutazioni formulate nei citati precedenti quanto all'indennità
di risultato, seppur pervenendo a conclusioni non difformi.
In quei precedenti si era, infatti, osservato che “la disciplina applicabile è quella
dettata dal combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 761/1979 e 102 d.P.R. n.
382/1980, ossia il regime dell'assegno c.d. (sull'ultrattività di tale regime Per_1
per il tempo di attuazione della legge n.517/99, v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12952 del 22/04/2022 prima richiamata). Ed allora, la
rivendicazione dell'indennità di struttura complessa per il periodo richiesto, ossia fino
al dicembre 2014, deve avere a fondamento l'insufficienza dell'assegno cd. Per_1
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che senza
quell'indennità (che l'assegno perequativo in effetti non prevedeva) il suo trattamento
economico è stato inferiore a quello, fondamentale ed accessorio, spettante, sulla base
della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a
parità di incarico e di anzianità”.
Sennonché, risulta per acta che, con riferimento al periodo per cui è causa, il regime transitorio di vigenza della c.d. “indennità De Maria” era da tempo cessato con riferimento alle vicende del personale dell' appellante CP_1
inserito nelle strutture ospedaliere regionali.
L'appellante stessa ha infatti rilevato come la disciplina dettata dall'art.6 del d.lgs.517/99 debba essere in concreto rapportata a quanto statuito dall'art.3,
co.2 lett.c) DPCM 24\5\2, che rinvia la concreta attuazione della disciplina legale ai protocolli che si sarebbero dovuti adottare fra le Regioni (e le Province
Autonome) e le Università. Protocollo che, nel caso della Regione Calabria, è stato approvato con la delibera della Giunta Regionale n.7999 del 25\10\2004,
prodotta in atti dall'appellante.
Dalla data di adozione di tale delibera, pertanto, è cessato il regime transitorio di applicazione dell'indennità De Per_1
8.1. Nondimeno non può essere recepita la pretesa della prof.ssa di Per_2
avere diritto all'indennità di struttura complessa anche per il periodo anteriore al suo riconoscimento ed erogazione, avvenuti a decorrere dal 1\1\2015.
L'università appellante, nel costituirsi con memoria nel pregresso grado di giudizio, ha specificamente dedotto (v. supra prg.2) che, fino al mese di dicembre 2014 incluso, aveva erogato alla ricorrente le seguenti poste retributive “retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con
rapporto di lavoro esclusivo, prevista dall'art. 5 CCNL citato, nell'importo massimo
annuo previsto di €. 14.260,76; l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro,
prevista dal successivo art. 12 CCNL, nell'importo annuo massimo di €. 17.052,27;
l'incremento contrattuale e stipendio tabellare, di cui all'art. 36, comma 4, CCNL
Dirigenza Medico Veterinaria dell'08.06.2000, nell'importo annuo massimo di L.
37.632.000; l'indennità integrativa speciale e l'indennità di specificità medico-
veterinaria prevista dall'art. 37 CCNL Dirigenza medica veterinaria dell'08.06.2000,
nella misura massima annua di L. 15.000.000”.
La circostanza non è stata mai contestata da controparte e deve, pertanto,
ritenersi provata.
Risulta, ictu oculi, l'erogazione di poste retributive certamente non spettanti alla ricorrente, quali le prime due indennità, non risultando, né essendo mai stato dedotto, che la prof. avesse optato per il regime di esclusività Per_2
professionale, che ne è presupposto.
Lo stesso dovendo dirsi per l'indennità di specificità medico-veterinaria, per le ragioni dette al prg. 7.2., e per l'indennità integrativa speciale.
8.2. Di tanto ha preso tardivamente atto l'Azienda ospedaliera CP_4
che, con la delibera n.12 DG del 8\1\2015, richiamati l'art.6 del
[...] D.lgs.517/99 e l'art.3 lett.d) del DPCM 24\5\2001, ha statuito che il trattamento aggiuntivo di cui alla lett.a) dell'art.6, 1° co., del D.Lgs. 517/99 dovesse essere circoscritto alla “retribuzione di posizione minima unificata” ed alla “retribuzione
di posizione variabile aziendale”.
Da tale data, pertanto, cessando l'erogazione delle indennità fino ad allora indebitamente corrisposte e sopra indicate e, viceversa, iniziando la regolare corresponsione di “un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico” di cui all'art.1, 1° co., lett.a).
Comprendente, nel caso specifico, l'indennità spettante alla ricorrente in considerazione dell'incarico di direzione dell' , Parte_4
rivestito sin dal 2005, per come da attestazione in atti.
8.3. Tanto chiarito ed attesa la funzione perequativa svolta nel tempo dagli emolumenti posti a carico delle e CP_2 Controparte_2
corrisposti a docenti e ricercatori universitari, funzione perequativa mantenuta anche dalla vigente disciplina dettata dall'art.6 del D.Lgs. 517/99,
la debenza dell'indennità di Direzione di Struttura Complessa per il periodo anteriore al gennaio del 2015 avrebbe richiesto la dimostrazione che le altre indennità fino a quel momento indebitamente erogate alla ricorrente (prg.8.1.)
non fossero state da sole sufficienti ad assicurare quel “trattamento aggiuntivo”
dovuto con riferimento anche al rivestito incarico di direzione di struttura complessa o, altrimenti detto, che l'indennità che la contrattazione collettiva del Comparto Dirigenza Sanitaria connette a tale incarico avrebbe avuto un importo eccedente la somma di quelle altre indebitamente erogatele.
Il relativo onere probatorio ricadendo sulla ricorrente, che non vi ha in alcun modo adempiuto.
9. Si compensano le spese di lite, in considerazione dei pregressi contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23\5\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite fra le parti;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 27\5\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 CCNL, nell'importo annuo massimo di €. 17.052,27; l'incremento contrattuale e
stipendio tabellare, di cui all'art. 36, comma 4, CCNL Dirigenza Medico Veterinaria
dell'08.06.2000, nell'importo annuo massimo di L. 37.632.000; l'indennità integrativa
speciale e l'indennità di specificità medico-veterinaria prevista dall'art. 37 CCNL
1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv.ti Massimo Gimigliano e Claudio Larussa); Parte_1
appellante
e
(Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato di Catanzaro;
nonché
(avv. Stefanoa Controparte_2
Tramonti) appellate
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 22\6\2020, il prof. , ha riassunto il Parte_1
giudizio proposto davanti al TAR di Catanzaro per ottenere la condanna dell'amministrazione universitaria convenuta al pagamento degli importi in atti indicati e ritenuti dovuti a titolo di indennità di specificità medica ed indennità di direzione di struttura complessa. Ciò a seguito dalla sentenza del
Consiglio di Stato n.2283/2020, pubblicata in data 06.04.2020, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla convenuta, era stata dichiarata la giurisdizione dell'A.G. ordinaria.
L'odierna appellata ha così riproposto le argomentazioni, in punto di fatto e di diritto, poste a fondamento del proprio ricorso al Tribunale Amministrativo
e che possono essere così riassunte.
Il prof. , “dipendente del Pt_1 Controparte_3
in qualità di Professore Ordinario Universitario
[...]
a tempo pieno nel Settore Scientifico-Disciplinare MED/28”, ha rivestito il ruolo di direttore di Unità Operativa Complessa presso l' Controparte_4
fin dal 1\11\2011, per come da certificazione in atti e
[...]
tanto in virtù della convenzione stipulata fra la convenuta Università e la citata approvata con delibera della Giunta Regionale del Controparte_2
25\10\2004 n.799. Tanto premesso, ha lamentato di avere sempre percepito l'indennità di specificità medica sino al dicembre 2014, erogazione poi sospesa a decorrere dal 1\1\2015. Mentre, al contrario, l'erogazione dell'indennità di direzione di unità operativa complessa le era stata erogata solo a partire dalla medesima data del 1\1\2015, in precedenza non avendola mai percepita.
Trattandosi di voci retributive obbligatorie, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennità di direzione di dovutale CP_1 Pt_2
per il periodo 01.11.2011 – 31.12.2014, nell'importo complessivo di €. 29.868,20,
nonché dell'indennità di specificità medica per il periodo 01/01/2015 –
02/04/2016, nell'importo complessivo di €. 10.329,12
2. Ha resistito l'amministrazione convenuta, la quale ha rilevato che “Le voci
retributive dovute al ricorrente sono indicate da un insieme di norme: a) l'art. 6 del D.
Lgs. n. 517/1999; b) l'art. 3 comma 2 lett. d) del DPCM del 24.5.2001; c) l'art. 9, comma 6 della DGR n. 799 del 25.10.2004”, in virtù del combinato disposto delle quali, l'Università non potrebbe essere in grado di erogare il trattamento retributivo dovuto “senza l'apporto istruttorio dell' . La Controparte_2
quale, con delibera n.12 del 8\1\2015, ha provveduto a ridefinire il trattamento spettante al personale universitario “secondo gli stessi criteri
concordati per la dirigenza medica e sanitaria in sede di contrattazione decentrata con
le Organizzazioni sindacali”. Ciò al fine di assicurare il “rigoroso rispetto della
normativa recata dal DPCM/2001 in applicazione del D. Lgs. N. 517/1999”.
Provvedendo direttamente al conteggio delle somme spettanti al personale universitario, sulla base del riscontro degli incarichi effettivamente riversiti e della disciplina della contrattazione collettiva della dirigenza medica del comparto Sanità ad essi applicabile.
Tutto ciò premesso e chiesto all'adito Tribunale di volere acquisire, ai sensi dell'art.210 c.p.c., la documentazione rilevante ai fini di causa presso la citata
, ha dedotto che nulla è dovuto al personale universitario Controparte_2
a titolo di indennità di specificità medica giusta quanto previsto dal protocollo d'intesa intercorso con la Regione Calabria, ai sensi dell'art.1 del d.lgs.517/99.
Quanto invece all'indennità di struttura complessa, riconosciuto di non avere mai corrisposto, prima del gennaio del 2015, l'indennità di direzione di struttura complessa di cui all'art.40 del CCNL del 8\6\2000, ha però dedotto che fino a tale data aveva, invece corrisposto i seguenti emolumenti:
“retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo, prevista dall'art. 5 CCNL citato, nell'importo massimo annuo previsto di €.
14.260,76; l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, prevista dal successivo art. Dirigenza medica veterinaria dell'08.06.2000, nella misura massima annua di L.
15.000.000”.
Voci retributive ed indennità che sospendeva a decorrere da quando (gennaio
2015), iniziava a corrispondere l'indennità di direzione di struttura complessa.
Concludendo per il rigetto del ricorso proposto dall'odierna appellata.
3. Il Tribunale di Catanzaro,
richiamato il contenuto dell'art.6 del l D.Lgs. n. 517/1999 (recante
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”);
ricordato che anteriormente alla legge del 1999, <
ai medici universitari di una indennità avente funzione perequativa rispetto al
trattamento riservato al personale delle unità (ora aziende) sanitarie locali di pari
funzioni ovvero ai medici ospedalieri (art. 4 della legge n. 213/1971 e art. 31 del d.P.R.
n. 761/1979, c.d. indennità “ >>; Per_1
richiamata la sentenza 136/97 della Corte Costituzionale relativa alla natura di tale indennità e la pronuncia del Consiglio di Stato 7242/2010 sulla incumulabilità dei due emolumenti;
ricordato che la disciplina introdotta nel 1999 << ha abolito il precedente impianto giuridico, sopra accennato, facendo venire meno, in particolare (con l'art. 6
cit.), per i docenti e ricercatori universitari medici, l'automatica equiparazione del
trattamento stipendiale rispetto al personale sanitario del S.S.N. di pari funzioni,
mansioni e anzianità>>, con conseguente regime di “rigida alternatività” fra i due trattamenti. Principi che, se pure affermati con riferimento alla c.d.
“indennità debbono ritenersi estensibili anche all'indennità di Per_1
specificità medica e di direzione di struttura complessa richiamati il protocollo d'intesa fu stipulato tra la Regione Calabria e l' in data 05/10/2004 e la relativa Controparte_3
delibera attuativa n. 12 dell'8/01/2015, emessa dal Direttore Generale f.f.;
ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite fra le parti. 4.1. Propone appello il dr. il quale lamenta l'erroneità, in Parte_1
punto di diritto, dell'impugnata sentenza alla luce del principio affermato da
Cass. 12592/2022, secondo cui
che svolgono l'attività di assistenza medica in convenzione con le aziende sanitarie
devono godere di un trattamento economico corrispondente ai parametri indicati nei
contratti collettivi che disciplinano la dirigenza sanitaria>>, perlomeno <<fin tanto che la nuova disciplina di cui al d.lgs. non venga considerata entrata in vigore>
per effetto della molteplicità degli adempimenti previsti>>. Come conferma il disposto dell'art.40 del CCNL del 8\6\2000
4.2. Contesta, inoltre, l'interpretazione data dal Tribunale agli artt.1 del d.lgs.517/99, 6 DPCM 24\5\2001, 36 CCNL 30\11\2005, 40 CCNL 2008/09, 9
CCNL 6\5\2010, 90 CCNL 19\12\2019, che lo ha portato a ritenere, senza darne adeguata motivazione, che il nuovo regime retributivo sia entrato in vigore dal 1\1\2015.
Mentre, al contrario, dal combinato disposto delle richiamate disposizioni si ricaverebbe che
legislativo 517/99 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei
protocolli di intesa>>. Non risultando, in particolare, che dopo il protocollo del
12\2\2003 <<vi siano stati altri atti idonei a protrarre ulteriormente l del>
trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto delegato
n. 517 e, con esso, dunque della indennità c.d. . Per_1
Conclude chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia accertato il proprio diritto a percepire l'indennità di direzione dis truttuira complessa nel ricordato importo di € 29.868,20, con conseguente condanna delle convenute al pagamento di tale somma oltre accessori e spese di lite di entrambi i gradi.
5. Nella resistenza della parte appellata, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo. 6. L'appello è infondato e non merita accoglimento anche alla stregua delle motivazioni che questa Corte ha già esposto nelle plurime sentenze che ha reso nelle cause seriali dello stesso filone.
7.1. In particolare, il rimando è alle sentenze n. 826, n. 827 e n. 850 del 2022, e si giustifica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1, perché: a) quelle sentenze sono state pronunciate in vicende contenziose simili alla presente, intercorse tra docenti universitari assistiti dagli stessi procuratori dell'odierna appellante e la medesima amministrazione appellata;
b) su quelle sentenze, che non risultano impugnate, si è formato il giudicato e ciò rende ancora più cogente l'esigenza di garantire omogeneità di trattamento a casi simili.
Ciò tuttavia, si badi bene, solo con riferimento alla domanda concernente l'indennità di specificità.
7.2. Ai soli fini di chiarezza espositiva, si ricorda come l' abbia ivi CP_5
precisato che “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, dell'art. 5 del
d. l.vo 517/1999, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività
assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme
stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento
dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale.
Ciò, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non comporta la piena
equiparazione del trattamento economico del personale di cui al comma 1 dell'articolo
5 l.vo 517/1999 ai dirigenti medici del SSN”, atteso che “il trattamento economico
(…) è disciplinato dal successivo art. 6”.
Il quale, al primo comma “prevede un trattamento aggiuntivo avente duplice
funzione e finalità (ossia, da un lato, graduato alle responsabilità connesse ai diversi
tipi di incarico;
dall'altro che tenga conto dei risultati ottenuti nell'attività
assistenziale e gestionale)” ed al secondo “chiarisce che il trattamento aggiuntivo va considerato nella sua globalità e si deve ispirare a criteri di congruità e proporzione
rispetto alle risorse previste, per le medesime finalità, dai contratti collettivi nazionali
di lavoro”.
Rilevando ancora che, nell'ambito di tale disciplina, non è possibile ricondurre, sic et sempliciter, l'invocata indennità di specificità medica attesa la funzione che essa assume nei contratti collettivi del Comparto Sanità:
“L'indennità di specificità medica, infatti, spetta, indistintamente, a tutti i dirigenti
medici del SSN ed è lo strumento attraverso cui si riconoscono e si valorizzano le
profonde differenze del medico rispetto agli altri dirigenti della Pubblica
Amministrazione. Infatti, nel quadro del riordino del Servizio Sanitario nazionale, la
dirigenza medica presenta particolari elementi di specificità, ché, a tale area
professionale, oltre alle attività organizzativo- gestionali proprie della funzione
dirigenziale, sono - infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela
della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo dell'attività
aziendale ma anche il fine istituzionale di essa, diretto al raggiungimento degli
obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs.
502/1992. Pertanto, nel nuovo assetto organizzativo scaturito dal d.l.vo 502/92, la
dirigenza medica rappresenta la componente più rilevante dei dirigenti ed assume una
connotazione strategica per l'economia sanitaria aziendale, intesa come allocazione
delle risorse ai fini dell'efficacia, efficienza, rendimento e qualità dell'azione sanitaria.
Tale peculiarità della funzione medica è compensata con l'attribuzione ai dirigenti
medici e veterinari, a decorrere dal 1° dicembre 1995, di una indennità, fissa e
ricorrente, corrisposta per tredici mensilità, denominata, appunto, “Indennità di
specificità medica”.
Quest'ultima, dunque, spetta solo al dirigente medico del SSN proprio in virtù della
peculiarità della funzione da lui rivestita nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi
generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
Invero, la previsione dello svolgimento di attività assistenziale da parte del personale
di cui al comma 1 dell'articolo 5 l.vo 517/1999, sebbene determini in capo al personale stesso l'obbligo di adempiere ai doveri assistenziali in base alle norme stabilite per il
personale del Servizio sanitario nazionale, tant'è che dell'adempimento risponde al
direttore generale dell' , tuttavia non ne modifica lo status giuridico, Parte_3
ossia non vale a fargli acquisire la qualifica di dirigente sanitario del SSN, destinatario
del trattamento economico previsto dall'apposito contratto collettivo di comparto.
Diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe la ratio della previsione del
trattamento accessorio che l'art. 6 del d. l.vo 517/99 si è preoccupato di disciplinare in
modo autonomo.
Del resto, conformemente alle previsioni del citato art. 6, il protocollo d'Intesa che
Regione Calabria ed hanno stipulato ai sensi del d. l.vo 517/99 CP_1
(pubblicato in BUR Calabria 1^.12.2004, allegato al fascicolo di parte
appellata), all'articolo 9, comma sesto, ha stabilito che 'il trattamento economico,
quale riconoscimento dovuto ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari per lo
svolgimento dell'attività assistenziale, è composto da: a) un trattamento aggiuntivo
graduato in relazione alle responsabilità connesse diversi tipi di incarico;
b) un
trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività
esistenziale e gestionale, valutati dal direttore generale secondo parametri individuati
dell'atto aziendale, dell'efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella
realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
c) la
retribuzione individuale di anzianità maturata la data del 31 dicembre 96; d)
l'indennità di esclusività di rapporto determinata nei modi previsti dai contratti di
lavoro.
Il successivo comma settimo aggiunge che 'l'importo del trattamento economico di cui
al comma sesto è attribuito dall'azienda all'università e da questa ai professori di ruolo
ed ai ricercatori ed è dovuto a far data dall'entrata in vigore della legge 507 del 99. I
trattamenti sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli
previsti al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza
sanitaria del servizio sanitario nazionale punto e si sono adeguati in base agli
incrementi previsti dai contratti collettivi stessi…' ”. Dovendosi, pertanto, concludere che anche nel citato protocollo “il ccnl del
comparto sanità viene richiamato solo come parametro di congruità e proporzione nella
determinazione del trattamento aggiuntivo del personale universitario, strutturato
secondo le indicazioni delle lettere a) e b) dell'art. 6, comma primo, d.l.vo 517/99”.
7.3. Ciò detto quanto all'indennità di specificità, ritiene il collegio che una più approfondita valutazione della vicenda oggetto di giudizio debba indurre a rimeditare le valutazioni formulate nei citati precedenti quanto all'indennità
di risultato, seppur pervenendo a conclusioni non difformi.
In quei precedenti si era, infatti, osservato che “la disciplina applicabile è quella
dettata dal combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 761/1979 e 102 d.P.R. n.
382/1980, ossia il regime dell'assegno c.d. (sull'ultrattività di tale regime Per_1
per il tempo di attuazione della legge n.517/99, v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12952 del 22/04/2022 prima richiamata). Ed allora, la
rivendicazione dell'indennità di struttura complessa per il periodo richiesto, ossia fino
al dicembre 2014, deve avere a fondamento l'insufficienza dell'assegno cd. Per_1
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che senza
quell'indennità (che l'assegno perequativo in effetti non prevedeva) il suo trattamento
economico è stato inferiore a quello, fondamentale ed accessorio, spettante, sulla base
della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a
parità di incarico e di anzianità”.
Sennonché, risulta per acta che, con riferimento al periodo per cui è causa, il regime transitorio di vigenza della c.d. “indennità De Maria” era da tempo cessato con riferimento alle vicende del personale dell' appellante CP_1
inserito nelle strutture ospedaliere regionali.
L'appellante stessa ha infatti rilevato come la disciplina dettata dall'art.6 del d.lgs.517/99 debba essere in concreto rapportata a quanto statuito dall'art.3,
co.2 lett.c) DPCM 24\5\2, che rinvia la concreta attuazione della disciplina legale ai protocolli che si sarebbero dovuti adottare fra le Regioni (e le Province
Autonome) e le Università. Protocollo che, nel caso della Regione Calabria, è stato approvato con la delibera della Giunta Regionale n.7999 del 25\10\2004,
prodotta in atti dall'appellante.
Dalla data di adozione di tale delibera, pertanto, è cessato il regime transitorio di applicazione dell'indennità De Per_1
8.1. Nondimeno non può essere recepita la pretesa della prof.ssa di Per_2
avere diritto all'indennità di struttura complessa anche per il periodo anteriore al suo riconoscimento ed erogazione, avvenuti a decorrere dal 1\1\2015.
L'università appellante, nel costituirsi con memoria nel pregresso grado di giudizio, ha specificamente dedotto (v. supra prg.2) che, fino al mese di dicembre 2014 incluso, aveva erogato alla ricorrente le seguenti poste retributive “retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con
rapporto di lavoro esclusivo, prevista dall'art. 5 CCNL citato, nell'importo massimo
annuo previsto di €. 14.260,76; l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro,
prevista dal successivo art. 12 CCNL, nell'importo annuo massimo di €. 17.052,27;
l'incremento contrattuale e stipendio tabellare, di cui all'art. 36, comma 4, CCNL
Dirigenza Medico Veterinaria dell'08.06.2000, nell'importo annuo massimo di L.
37.632.000; l'indennità integrativa speciale e l'indennità di specificità medico-
veterinaria prevista dall'art. 37 CCNL Dirigenza medica veterinaria dell'08.06.2000,
nella misura massima annua di L. 15.000.000”.
La circostanza non è stata mai contestata da controparte e deve, pertanto,
ritenersi provata.
Risulta, ictu oculi, l'erogazione di poste retributive certamente non spettanti alla ricorrente, quali le prime due indennità, non risultando, né essendo mai stato dedotto, che la prof. avesse optato per il regime di esclusività Per_2
professionale, che ne è presupposto.
Lo stesso dovendo dirsi per l'indennità di specificità medico-veterinaria, per le ragioni dette al prg. 7.2., e per l'indennità integrativa speciale.
8.2. Di tanto ha preso tardivamente atto l'Azienda ospedaliera CP_4
che, con la delibera n.12 DG del 8\1\2015, richiamati l'art.6 del
[...] D.lgs.517/99 e l'art.3 lett.d) del DPCM 24\5\2001, ha statuito che il trattamento aggiuntivo di cui alla lett.a) dell'art.6, 1° co., del D.Lgs. 517/99 dovesse essere circoscritto alla “retribuzione di posizione minima unificata” ed alla “retribuzione
di posizione variabile aziendale”.
Da tale data, pertanto, cessando l'erogazione delle indennità fino ad allora indebitamente corrisposte e sopra indicate e, viceversa, iniziando la regolare corresponsione di “un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico” di cui all'art.1, 1° co., lett.a).
Comprendente, nel caso specifico, l'indennità spettante alla ricorrente in considerazione dell'incarico di direzione dell' , Parte_4
rivestito sin dal 2005, per come da attestazione in atti.
8.3. Tanto chiarito ed attesa la funzione perequativa svolta nel tempo dagli emolumenti posti a carico delle e CP_2 Controparte_2
corrisposti a docenti e ricercatori universitari, funzione perequativa mantenuta anche dalla vigente disciplina dettata dall'art.6 del D.Lgs. 517/99,
la debenza dell'indennità di Direzione di Struttura Complessa per il periodo anteriore al gennaio del 2015 avrebbe richiesto la dimostrazione che le altre indennità fino a quel momento indebitamente erogate alla ricorrente (prg.8.1.)
non fossero state da sole sufficienti ad assicurare quel “trattamento aggiuntivo”
dovuto con riferimento anche al rivestito incarico di direzione di struttura complessa o, altrimenti detto, che l'indennità che la contrattazione collettiva del Comparto Dirigenza Sanitaria connette a tale incarico avrebbe avuto un importo eccedente la somma di quelle altre indebitamente erogatele.
Il relativo onere probatorio ricadendo sulla ricorrente, che non vi ha in alcun modo adempiuto.
9. Si compensano le spese di lite, in considerazione dei pregressi contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23\5\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite fra le parti;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 27\5\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 CCNL, nell'importo annuo massimo di €. 17.052,27; l'incremento contrattuale e
stipendio tabellare, di cui all'art. 36, comma 4, CCNL Dirigenza Medico Veterinaria
dell'08.06.2000, nell'importo annuo massimo di L. 37.632.000; l'indennità integrativa
speciale e l'indennità di specificità medico-veterinaria prevista dall'art. 37 CCNL
1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".