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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Gianfranco Pignataro Presidente
dott.ssa Maria Cultrera Giudice rel. est.
dott.ssa Vittoria Rubino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 327/2025 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata di nata a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in [...], codice fiscale
, elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._1
giudizio in Palermo, C.so Calatafimi n. 589, presso lo studio legale
Associato , rappresentata e difesa sia unitamente Parte_1
sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Schimmenti ( C.F._2
e dall'Avv. Luciana Dimaggio ( , per
[...] CodiceFiscale_3 mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 cpc
***
Letto il ricorso depositato in data 13/11/2025, con cui la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII;
ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma
1, lett. c, CCII);
rilevato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza reso manifesto, oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni nei confronti degli istituti di credito per euro 237.152,79, anche dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per euro 113.705,04 e nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate per euro 17.359,20, nonché dall'esposizione debitoria nella qualità di socia della società “AC s.n.c. di AC IC & C.” cancellata dal Registro delle Imprese in data 23 ottobre 2024;
2 osservato che l'art. 269 comma 2 CCII dispone che “ al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;
la relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3, quarto periodo”;
letta la relazione del gestore della crisi, dott. , nominato Persona_1 dall'OCC dei Dottori Commercialisti di Palermo, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 1,
CCII), nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione ex art. 268, comma
3 quarto periodo;
rilevato che il gestore della crisi ha reso attestazione positiva in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, tenuto conto dell'attivo liquidabile consistente nell'immobile di proprietà sito in
Palermo al C.U. foglio 58 particella 1328 sub 12 categoria A/2 vani 7 rendita catastale euro 542,28, gravato da iscrizione ipotecaria volontaria a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena e oggetto dell'esecuzione immobiliare portante il NRG ES. 190/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Palermo- Sezione Esecuzioni;
rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni della ricorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 268, comma 4 CCII;
3 considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-
276 CCII;
ritenuto che può confermarsi quale liquidatore il gestore della crisi nominato dall'OCC Commercialisti di Palermo;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di nata a Controparte_1
Palermo il 22/10/1969, ivi residente in [...], codice fiscale;
C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Maria Cultrera;
NOMINA
liquidatore dott. , invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il
Registro delle Imprese;
4 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare, ai sensi dell'art. 272 CCII, l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata (il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
nel programma sono inoltre indicati le azioni giudiziali da proporre ex art. 274 e il subentro nelle liti pendenti, con i costi) e a depositare il programma di liquidazione e a sottoporlo all'approvazione del giudice delegato, con l'espressa precisazione che, ai sensi dell'art. 275 CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a depositare ogni sei mesi rapporto riepilogativo contenente l'illustrazione delle attività svolte e dell'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso) accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli
5 artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
9) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
10) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
SS
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6 DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario
a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
DEMANDA
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore,
l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
MANDA
la Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Palermo, 17/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Cultrera dott. Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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