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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21701/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. DANIELA GOZZOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. RENATA MOIOLI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre in Cerveno (BS). La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute e, in ogni caso, quelle di maggior interesse per i figli e verranno prese concordemente tra i genitori, Per_1 Per_2 considerando le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi minori.
b) La casa coniugale sita in Esine (BS) via Casa Bianca n. 7/C, già di proprietà del marito, rimane assegnata allo stesso.
c) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e nei giorni di seguito indicati e Parte_1 Per_1 Per_2
con le seguenti modalità:
1 - due fine settimana alternati al mese, dal sabato all'uscita da scuola/asilo (ore 10 periodo non scolastico)
alle ore 21.00 della domenica o, in caso di accordo da assumere di volta in volta fra i genitori, sino al lunedì successivo all'entrata a scuola/asilo (ore 10 periodo non scolastico);
- due pomeriggi durante la settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola/asilo
(ore 16 in periodo non scolastico) sino alle ore 21 o, in caso di accordo fra i genitori da assumere di volta in volta, sino alla mattina successiva all'entrata a scuola/asilo (ore 10 periodo non scolastico).
-I figli trascorreranno con il padre sette giorni nel corso delle vacanze natalizie e tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, con l'alternanza dei giorni di Natale e S. Stefano e Pasqua e lunedì di S. Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
tutte le altre festività dell'anno verranno trascorse dai figli con i genitori con il criterio dell'alternanza.
-Quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno, con possibilità di contatto telefonico giornaliero da parte del genitore assente.
-Resta inteso che analoga durata del periodo delle vacanze concesso ad un genitore dovrà essere goduta anche dall'altro genitore con sospensione delle visite infrasettimanali.
-Resta inteso sin da ora che per tutte le visite padre/figli di cui ai punti precedenti sarà sempre il padre a prelevare i figli da scuola/asilo e/o presso l'abitazione della madre (nel periodo non scolastico) e a riportarli a scuola/asilo o presso l'abitazione della madre (nel periodo non scolastico).
-Rimane intesa la possibilità per le parti di concordare, anche volta per volta, previo preavviso, modifiche migliorative delle condizioni suddette.
-In caso di disaccordo sulle suddette condizioni, le parti si impegnano ad avviare procedimento di mediazione familiare, per facilitare il dialogo, appianare il contrasto e pervenire ad un comunione di intenti.
d) Viene stabilito a carico del sig. un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari ad Parte_1
€ 400,00, per ogni figlio e per dodici mensilità; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal mese ed anno successivo alla data di comparizione avanti al Tribunale. Il
versamento di tale somma avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
e) Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da protocollo ordinariamente imposto dal Tribunale di Brescia,
che qui di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: -cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
-farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 -tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. -Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
f) A tacitazione di ogni pretesa economica della moglie di pagamento di ogni assegno di mantenimento da parte del marito, la prima da atto che il secondo ha già versato in sede di separazione personale dei coniugi la somma una tantum di € 4.000,00; perciò la moglie rinuncia ad ogni contributo di mantenimento.
g) L' assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla madre.
h) In ogni caso: spese di causa compensate con rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF.
i) I coniugi danno atto di avere conti correnti bancari separati e di essere già intestatari delle automobili rispettivamente in uso.
l) I coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti e di non aver a vicenda null'altro a pretendere.
m) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusioni e di replica e di rinunciare reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/04/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ESINE, BS (atto n. 1, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti
3 all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21701/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. DANIELA GOZZOLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. RENATA MOIOLI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre in Cerveno (BS). La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute e, in ogni caso, quelle di maggior interesse per i figli e verranno prese concordemente tra i genitori, Per_1 Per_2 considerando le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi minori.
b) La casa coniugale sita in Esine (BS) via Casa Bianca n. 7/C, già di proprietà del marito, rimane assegnata allo stesso.
c) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e nei giorni di seguito indicati e Parte_1 Per_1 Per_2
con le seguenti modalità:
1 - due fine settimana alternati al mese, dal sabato all'uscita da scuola/asilo (ore 10 periodo non scolastico)
alle ore 21.00 della domenica o, in caso di accordo da assumere di volta in volta fra i genitori, sino al lunedì successivo all'entrata a scuola/asilo (ore 10 periodo non scolastico);
- due pomeriggi durante la settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola/asilo
(ore 16 in periodo non scolastico) sino alle ore 21 o, in caso di accordo fra i genitori da assumere di volta in volta, sino alla mattina successiva all'entrata a scuola/asilo (ore 10 periodo non scolastico).
-I figli trascorreranno con il padre sette giorni nel corso delle vacanze natalizie e tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, con l'alternanza dei giorni di Natale e S. Stefano e Pasqua e lunedì di S. Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
tutte le altre festività dell'anno verranno trascorse dai figli con i genitori con il criterio dell'alternanza.
-Quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno, con possibilità di contatto telefonico giornaliero da parte del genitore assente.
-Resta inteso che analoga durata del periodo delle vacanze concesso ad un genitore dovrà essere goduta anche dall'altro genitore con sospensione delle visite infrasettimanali.
-Resta inteso sin da ora che per tutte le visite padre/figli di cui ai punti precedenti sarà sempre il padre a prelevare i figli da scuola/asilo e/o presso l'abitazione della madre (nel periodo non scolastico) e a riportarli a scuola/asilo o presso l'abitazione della madre (nel periodo non scolastico).
-Rimane intesa la possibilità per le parti di concordare, anche volta per volta, previo preavviso, modifiche migliorative delle condizioni suddette.
-In caso di disaccordo sulle suddette condizioni, le parti si impegnano ad avviare procedimento di mediazione familiare, per facilitare il dialogo, appianare il contrasto e pervenire ad un comunione di intenti.
d) Viene stabilito a carico del sig. un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari ad Parte_1
€ 400,00, per ogni figlio e per dodici mensilità; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal mese ed anno successivo alla data di comparizione avanti al Tribunale. Il
versamento di tale somma avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
e) Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da protocollo ordinariamente imposto dal Tribunale di Brescia,
che qui di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: -cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
-farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 -tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. -Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
f) A tacitazione di ogni pretesa economica della moglie di pagamento di ogni assegno di mantenimento da parte del marito, la prima da atto che il secondo ha già versato in sede di separazione personale dei coniugi la somma una tantum di € 4.000,00; perciò la moglie rinuncia ad ogni contributo di mantenimento.
g) L' assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla madre.
h) In ogni caso: spese di causa compensate con rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF.
i) I coniugi danno atto di avere conti correnti bancari separati e di essere già intestatari delle automobili rispettivamente in uso.
l) I coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti e di non aver a vicenda null'altro a pretendere.
m) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusioni e di replica e di rinunciare reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/04/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ESINE, BS (atto n. 1, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti
3 all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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