Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 28.03/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 2369/2020 e vertente tra:
, nata a [...] l'[...] cf: elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Parte_1 C.F._1
Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 2369/2020 depositato in Cancelleria in data 23.07.2020 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il
Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi CP_2 per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
Invero, dall'esame dei testi escussi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2015 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento. CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura, ceppaie, noccioleto, ronca
, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore Parte_2 terziario.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato CP_2 all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2015 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_3 dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate, e per l'effetto ordina all' CP_2 in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 28.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA