Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11005/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Uni- co, dott.ssa Luigia Stravino, viste le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11005/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante pro tempore, Sig. nato a San Giorgio a [...] il 26 Parte_2
luglio 1968 e ivi residente al Corso Umberto I, 131 con sede in San Giorgio
a Cremano (NA) alla Via Manzoni 174b, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gerardo Russo (c.f. ), con il quale CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), Via Paludicella n.
51
Appellante
contro
, nato a [...], il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
), in proprio e nella qualità di genitore di , na- C.F._2 Persona_1
ta a Massa di Somma (Na) i1 07.08.2010 (c.f.: ) e CodiceFiscale_3
, nato a [...] il l6.08.2012 (c.f.: Controparte_2 C.F._4
), rapp.ti e difesi dall'Avvocato Stefano Puca ed elettivamente do-
[...]
miciliati presso il suo studio in Villaricca, al Viale della Repubblica, 47
Appellati
1
6538/23 - per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - limitatamente al regolamento delle spese.
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispet- tivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto appare fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ra- gione.
Con ricorso notificato in data 27.12.2023 il Sig. , Controparte_1
in proprio e nella qualità di genitore dei minori e Persona_1 CP_2
, evocava in giudizio la innanzi al Giudice di
[...] Parte_1
pace di Napoli-Barra. Il ricorso notificato risultava manchevole di una pa- gina, nello specifico la pagina n. 6, in cui avrebbero dovuto esserci le con- clusioni del ricorso stesso.
In primo grado si costituiva la società appellante, la quale eccepiva la nulli- tà della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente nullità
e/o inammissibilità della domanda. Il Giudice di primo grado riservava la causa in decisione e con sentenza pubblicata in data 15.04.2024 dichiarava la inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
L'appellante impugnava la sentenza de qua, in quanto, a suo dire, viziata nella parte in cui il primo giudice, pur statuendo l'inammissibilità del ri- corso, aveva compensato le spese di lite, in deroga alla regola generale di cui all'art.91 cpc..
2
L'appellante deduceva che la sentenza impugnata andasse riformata nel capo della decisione in cui il giudice di prime cure aveva statuito: “Attesa la natura della decisione le spese si intendono integralmente compensate.”.
Nella prospettazione della il tutto era avvenuto in vio- Parte_1
lazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, posto che l'art. 91 c.p.c. stabilisce, espressamente, che “il Giudice, con la sentenza [cui va equiparata l'ordinanza decisoria] che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, mentre l'art. 92 c.p.c. nella sua attuale formulazione, scaturente dalla sentenza del- la Corte Costituzionale 19.04.2018, n. 77 impone – per la compensazione delle spese – il ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (a parte i motivi elencati nell'articolo).
Ebbene, conclusivamente la appellante sosteneva che tali ragioni non ricor- ressero nel caso di specie, in quanto si trattava di inammissibilità del ricor- so, circostanza evincibile sia dalla documentazione versata in atti, che dagli scritti difensivi della società resistente, odierna appellante.
La chiedeva, dunque, accogliersi le seguenti conclu- Parte_1
sioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Barra appellata n. 1743/2024, condannare gli appellati
, per sé e in qualità di genitore dei minori Controparte_1 Per_1
e al pagamento delle spese relative al primo grado
[...] Controparte_2
di giudizio a favore della appellante. Con vittoria di spe- Parte_1
se e competenze professionali, oltre oneri di legge.”
Si costituiva in giudizio, in data 09.09.2024 , in Controparte_1
proprio e nella qualità di genitore dei minori e Persona_1 Persona_2
3
tonio, il quale impugnava il gravame proposto da in Parte_1
quanto inammissibile.
In particolare, lo stesso deduceva che le sentenze del Giudice di Pace, pro- nunciate secondo equità a norma dell'art 113 , 2° comma, c.p.c. possono essere appellate esclusivamente per violazioni di norme sul procedimento, per violazioni di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi re- golatori della materia.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro erano da considerarsi sempre pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma c.p.c., a prescindere dal fatto che il Giudice avesse applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o avesse fatto riferimento a nor- me di diritto senza alcun riferimento all'equità (Cassazione Civile Ordinan- za del 03.04.2012 n. 5287; Cassazione n 19724/2011 e Cassazione n.
4079/2005).
Nel caso di specie, la richiesta avanzata in I grado quale risarcimento del danno da “vacanza rovinata” era complessivamente pari ad € 1033,00 e, quindi, perfettamente rientrante in quello che doveva essere definito giudi- zio equitativo, e, dunque, per i su esposti principi e tenuto conto della con- solidata giurisprudenza, la sentenza n. 1743/2024, emessa dal Giudice di
Pace di Barra, non poteva essere appellata.
Inoltre, il riferiva che il ricorso innanzi al Giudice di pace era sta- CP_1
to oggetto di scansione, in quanto presentato materialmente in forma carta- cea, e che, quindi, l'omessa parvenza della pagina 6 poteva essere dipesa da un errore nella scansione da parte della cancelleria del Giudice di Pace competente, essendo stato il ricorso presentato in forma cartacea.
Proseguiva affermando di avere adempiuto tempestivamente al deposito e alla notifica del ricorso in integrum e che, inoltre, il Giudice di prime cu-
4
re, in presenza della detta violazione, avrebbe dovuto disporre la rinno- vazione dell'atto, ex art.164 cpc, piuttosto che dichiarare l'inammissibilità dello stesso.
Conclusivamente l'appellato chiedeva accogliersi Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni esposte sub 1);
b) in via subordinata confermare sentenza di I grado con compensazioni delle spese e con vittoria con attribuzione delle spese del presente grado di giudizio;
c) Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscrit- to Avv. Stefano Puca per anticipo fattone”.
All'udienza del 17.10.2024, il G.I. lette le note di trattazione scritta deposi- tate dalle parti, in cui si riportavano ai propri atti introduttivi, rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.02.2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si rileva che l'appello va reputato ammissibile.
Giova ricordare che, ex art. 339, comma 3, cpc, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate “secondo equità a norma dell'art.113 comma 2 cpc sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedi- mento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Secondo l'art. 113, comma 2, c.p.c. il Giudice di Pace decide secondo equi- tà le cause di valore non eccedente euro 1100,00 (dal 21-10-2025 euro
5
2.500,00), salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Ebbene, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che per stabilire se una sen- tenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11.06.2012).
Nel caso in esame, il aveva contenuto la domanda entro il limite di CP_1
Euro 1033,00 chiedendo il pagamento di tale somma quale risarcimento danni da vacanza rovinata. Ne consegue che la pronuncia impugnata deve ritenersi resa secondo equità.
Ebbene, la stessa poteva essere appellata unicamente per i motivi indicati nell'art. 339 c.p.c., che si ritiene siano sussistenti nel caso di spece.
Ed infatti, l'appellante, lamentando la mancata applicazione, nel caso di specie, del principio generale della soccombenza di cui all'art.91 cpc e l'erronea applicazione della norma di cui all'art.92 cpc in materia di compensazione delle spese, denuncia in sostanza una violazione di nor- me sul procedimento, come tale idonea a integrare uno di quei motivi tassativamente elencati dall'art. 339 comma 3 cpc, solo in presenza dei quali possono essere appellate le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art.113 comma 2 cpc.
Ritiene, infatti, questo giudicante che va data continuità all'indirizzo giu- risprudenziale secondo cui “L' art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell' art. 339, comma 3, c.p.c. , costituendo violazione delle norme sul procedimento.”
(Cassazione n.1108/2022).
6
Acclarata, dunque, l'ammissibilità del presente gravame, non può farsi a meno di affermare anche la fondatezza dello stesso.
Ed infatti, la pronuncia di inammissibilità del ricorso, emessa dal Giudice con la gravata sentenza, era una pronuncia che comportava la soccom- benza della parte attrice in primo grado, con la conseguenza che quest'ultima avrebbe dovuto essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della controparte vincitrice, in applicazione della regola generale di cui all'art.91 cpc (“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa).
Né il primo giudice, nell'operare la compensazione delle spese di lite, ha richiamato, a sostegno della stessa, alcuna delle ragioni elencate nell'art.92 cpc (anche a seguito dell'ampliamento per effetto della sen- tenza della Corte Costituzionale n.77/2018), solo in presenza delle quali può ritenersi legittima una deroga alla regola generale della soccom- benza.
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art.92 comma 2 cpc “Se vi è soc- combenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trat- tata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in
G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modi- ficato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la defi- nizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modifi- cazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non pre-
7
vede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni".
Pertanto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, le ragioni per il quali il giudice può compensare le spese tra le parti non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni di- rimenti, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014.
La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Con- sulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla pe- culiarità del caso concreto.
Ebbene, nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure si è limitato ad affermare che le spese si intendevano integralmente compensate, “at- tesa la natura della decisione.”
Trattasi di affermazione di mero principio, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonea a consentire il necessario con- trollo.
Si rammenta che “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell' art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la com- pensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cassazio- ne n.10042/2018).
Stante il deficit motivazionale per il richiamo a circostanza espressa con una formula del tutto generica, deve, dunque, ritenersi illegittima la sta-
8
tuizione sulla compensazione delle spese, contenuta nella sentenza oggi impugnata.
A questo punto deve procedersi alla liquidazione delle spese relative al procedimento di primo grado.
Si rileva innanzitutto, che vanno applicati i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, come aggiornati ex D.M. n.147/2022, applicabili “ratione tem- poris.
Tenuto conto della parvità ed unicità della questione trattata (inammissi- bilità del ricorso per la mancanza di una pagina), appare congruo liquidare gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il proces- so, avuto riguardo allo scaglione della causa pari ad euro 1033,00.
Le spese di lite di primo grado vanno così quantificate nella misura complessiva di euro 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
L'appello va, dunque, accolto e, in parziale riforma dell'impugnata pro- nuncia, parte appellata va condannata al rimborso in favore dell'appellante delle spese relative al procedimento di Parte_1
primo grado, liquidate in euro 173,00 per compensi, oltre rimborso forfet- tario spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese relative al presente grado di appello seguono le regole della soc- combenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi in base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014, come aggiornati ex D.M. n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1743/24 del Giudice di Pace di Barra, così provvede:
9
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellato , in proprio e nella Controparte_1
qualità di genitore di e , al rimborso, in fa- Persona_1 Controparte_2
vore dell'appellante delle spese di lite relative al Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate in euro 173,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
2. condanna parte appellata alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di appello, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come legge, con di- strazione in favore del procuratore antistatario.
In Napoli, il 10.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
10