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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 28 maggio 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1557/2022 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giacomo Prinzi, giusta procura in atti,
- opponente
contro
(già - P. IVA ), in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia, giusta procura in atti,
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. S. Gullotti, per delega dell'avv. Giacomo
Prinzi, per la parte opponente e l'avv. L. Maccora, per delega degli avv.ti Lucio Ghia
ed Enrica Maria Ghia, per la parte opposta.
Per la partica forense è presente il dott. Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
1 Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
330/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 2.9.2022, pubblicato il 3.9.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 10.440,22 in favore della
[...]
a titolo di rate scadute e non pagate con riferimento ai contratti di Controparte_1
finanziamenti n. 10019111617918 e n. 10033880426929 stipulati con la FI
NC S.p.A., oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo all'opposta per l'omessa notifica della cessione del credito intercorsa tra la
FI NC S.p.A. e la Locam S.p.A., l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, l'illegittima applicazione di interessi usurari;
, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 330/2022, Parte_1
con vittoria di spese e compensi di causa.
La costituitasi in giudizio, ha preliminarmente Controparte_1
eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo n. 330/2022 e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 14.9.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di giorni 15 per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
2 Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n.
14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte dell , soggetto questo, al quale compete la Controparte_2
posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio
1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile
1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(cfr. Cass. n. 15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003), sicché le difese con le quali parte opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex
3 adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – in quanto costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione della fondatezza della domanda dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione –
anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Prima di passare al merito della controversia il Tribunale evidenzia che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
La Suprema Corte ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014;
Cass. n. 12002/2014).
Orbene, preliminarmente si dà atto che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla è destituita di fondamento. Controparte_1
Sul punto occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4,
solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure
4 quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione
dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati,
producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
“assolutamente” incerto.” (cfr. Cass. SS. UU. n. 8077/2012).
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'atto di citazione contiene l'esposizione delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della presente opposizione,
pertanto, quanto indicato nell'atto introduttivo consente alla controparte di esporre e argomentare la propria difesa (cfr. Cass. n. 17023/2003; Cass. n. 27670 del 2008);
conseguentemente, l'eccezione di nullità avanzata ai sensi dell'art. 164 c.p.c. deve essere rigettata in quanto infondata.
Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la Parte_1
prescrizione decennale del credito ingiunto.
Tale eccezione è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'art. 2946 c.c. afferma che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i
diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo e contratti di finanziamento il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
il momento da cui decorre la prescrizione decennale del credito deve essere individuato, pertanto,
con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. n. 2004/2301;
Cass. n. 2010/19291; Cass. n. 2011/17798).
Tale unicità del debito contratto, ovviamente, incide anche sul regime della
5 prescrizione degli interessi previsti nel piano di ammortamento o degli interessi moratori.
E difatti, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e, quindi, non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c.
previsto per le prestazioni periodiche scadute;
la normativa di cui all'art. 2948 c.c.,
infatti, non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, perché “il
criterio informatore di tale disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore
dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere
soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi e, pertanto, dalla
previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti
periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi
sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della
prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione
principale che di quella degli interessi”. (Cass. 1994/1110, 2002/12707, 2013/18915).
Nella specie, i rapporti in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto sono i contratti di finanziamento n. 10019111617918 e n. 10033880426929
stipulati tra l'opponente e la FI NC S.p.A..
Come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio, il contratto n. 10019111617918 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio) è stato stipulato in data
21.9.2009 e prevedeva il finanziamento dell'importo di € 509,25 da rimborsarsi in 12
rate mensili da € 42,43 ciascuna;
il contratto n. 10033880426929 (cfr. all. 10 fascicolo monitorio), invece, è stato stipulato in data 8.2.2004 e prevedeva il finanziamento dell'importo di € 868,00 da rimborsarsi in 18 rate mensili da € 48,22 ciascuna.
6 Dalle risultanze processuali, inoltre - ed in particolare dagli estratti conto prodotti in atti dalla parte opposta - è possibile evincere che l'ultima rata del rapporto n. 10019111617918 scadeva il 22.1.2010 (cfr. doc. 9), mentre l'ultima rata del rapporto n. 10033880426929 scadeva il 20.1.2006 (cfr. doc.11).
Le evidenze processuali, pertanto, smentiscono quanto asserito dalla società
opposta in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale dei crediti ingiunti a partire dalla data del 6.11.2012 in quanto tale data coincide - per entrambi i finanziamenti - soltanto con l'annotazione finale presente sugli estratti conti su cui venivano addebitate le rispettive rate.
In ragione di quanto esposto i crediti di cui al decreto opposto devono ritenersi prescritti.
Ed invero, tra la scadenza dell'ultima rata dei finanziamenti erogati in favore dell'opponente – 22.1.2010 per il rapporto n. 10019111617918 e 20.1.2006 per il rapporto n. 10033880426929 – e la notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta il
26.9.2022, è intercorso un termine superiore a quello della prescrizione decennale previsto per i diritti di credito che trovano la loro fonte nei contratti di mutui o finanziamenti.
Infine, a differenza di quanto asserito dall'opposta dall'esame della documentazione in atti non è possibile evincere la prova della rituale notifica all'opponente di atti interruttivi della prescrizione.
Invero, la ricevuta di spedizione del sollecito datato 26.4.2019, prodotta dall'opposta nel fascicolo monitorio (cfr. all. 7 e 8) è incompleta in quanto nella cartolina allegata manca sia la “firma dell'addetto alla distribuzione” che la “data”
della tentata consegna;
inoltre, tale atto è successivo allo spirare del termine di
7 prescrizione del credito che trae origine nel contratto di finanziamento n.
10033880426929 (cfr. 20.1.2006).
Sulla base di quanto esposto l'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 330/2022 deve essere revocato.
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14
per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1557/2022 R.G.,
rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla società opposta;
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
330/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 2.9.2022, pubblicato il
3.9.2022;
3. condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in €
145,50 per spese vive ed € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, in favore del procuratore dell'opponente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 28.5.2025 Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
8
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 28 maggio 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1557/2022 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giacomo Prinzi, giusta procura in atti,
- opponente
contro
(già - P. IVA ), in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia, giusta procura in atti,
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. S. Gullotti, per delega dell'avv. Giacomo
Prinzi, per la parte opponente e l'avv. L. Maccora, per delega degli avv.ti Lucio Ghia
ed Enrica Maria Ghia, per la parte opposta.
Per la partica forense è presente il dott. Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
1 Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
330/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 2.9.2022, pubblicato il 3.9.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 10.440,22 in favore della
[...]
a titolo di rate scadute e non pagate con riferimento ai contratti di Controparte_1
finanziamenti n. 10019111617918 e n. 10033880426929 stipulati con la FI
NC S.p.A., oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo all'opposta per l'omessa notifica della cessione del credito intercorsa tra la
FI NC S.p.A. e la Locam S.p.A., l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, l'illegittima applicazione di interessi usurari;
, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 330/2022, Parte_1
con vittoria di spese e compensi di causa.
La costituitasi in giudizio, ha preliminarmente Controparte_1
eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo n. 330/2022 e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 14.9.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di giorni 15 per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
2 Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n.
14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte dell , soggetto questo, al quale compete la Controparte_2
posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio
1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile
1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(cfr. Cass. n. 15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003), sicché le difese con le quali parte opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex
3 adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – in quanto costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione della fondatezza della domanda dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione –
anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Prima di passare al merito della controversia il Tribunale evidenzia che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
La Suprema Corte ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014;
Cass. n. 12002/2014).
Orbene, preliminarmente si dà atto che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla è destituita di fondamento. Controparte_1
Sul punto occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4,
solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure
4 quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione
dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati,
producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
“assolutamente” incerto.” (cfr. Cass. SS. UU. n. 8077/2012).
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'atto di citazione contiene l'esposizione delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della presente opposizione,
pertanto, quanto indicato nell'atto introduttivo consente alla controparte di esporre e argomentare la propria difesa (cfr. Cass. n. 17023/2003; Cass. n. 27670 del 2008);
conseguentemente, l'eccezione di nullità avanzata ai sensi dell'art. 164 c.p.c. deve essere rigettata in quanto infondata.
Con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la Parte_1
prescrizione decennale del credito ingiunto.
Tale eccezione è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
L'art. 2946 c.c. afferma che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i
diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo e contratti di finanziamento il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
il momento da cui decorre la prescrizione decennale del credito deve essere individuato, pertanto,
con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cass. n. 2004/2301;
Cass. n. 2010/19291; Cass. n. 2011/17798).
Tale unicità del debito contratto, ovviamente, incide anche sul regime della
5 prescrizione degli interessi previsti nel piano di ammortamento o degli interessi moratori.
E difatti, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e, quindi, non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c.
previsto per le prestazioni periodiche scadute;
la normativa di cui all'art. 2948 c.c.,
infatti, non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, perché “il
criterio informatore di tale disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore
dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere
soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi e, pertanto, dalla
previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti
periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi
sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della
prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione
principale che di quella degli interessi”. (Cass. 1994/1110, 2002/12707, 2013/18915).
Nella specie, i rapporti in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto sono i contratti di finanziamento n. 10019111617918 e n. 10033880426929
stipulati tra l'opponente e la FI NC S.p.A..
Come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio, il contratto n. 10019111617918 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio) è stato stipulato in data
21.9.2009 e prevedeva il finanziamento dell'importo di € 509,25 da rimborsarsi in 12
rate mensili da € 42,43 ciascuna;
il contratto n. 10033880426929 (cfr. all. 10 fascicolo monitorio), invece, è stato stipulato in data 8.2.2004 e prevedeva il finanziamento dell'importo di € 868,00 da rimborsarsi in 18 rate mensili da € 48,22 ciascuna.
6 Dalle risultanze processuali, inoltre - ed in particolare dagli estratti conto prodotti in atti dalla parte opposta - è possibile evincere che l'ultima rata del rapporto n. 10019111617918 scadeva il 22.1.2010 (cfr. doc. 9), mentre l'ultima rata del rapporto n. 10033880426929 scadeva il 20.1.2006 (cfr. doc.11).
Le evidenze processuali, pertanto, smentiscono quanto asserito dalla società
opposta in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale dei crediti ingiunti a partire dalla data del 6.11.2012 in quanto tale data coincide - per entrambi i finanziamenti - soltanto con l'annotazione finale presente sugli estratti conti su cui venivano addebitate le rispettive rate.
In ragione di quanto esposto i crediti di cui al decreto opposto devono ritenersi prescritti.
Ed invero, tra la scadenza dell'ultima rata dei finanziamenti erogati in favore dell'opponente – 22.1.2010 per il rapporto n. 10019111617918 e 20.1.2006 per il rapporto n. 10033880426929 – e la notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta il
26.9.2022, è intercorso un termine superiore a quello della prescrizione decennale previsto per i diritti di credito che trovano la loro fonte nei contratti di mutui o finanziamenti.
Infine, a differenza di quanto asserito dall'opposta dall'esame della documentazione in atti non è possibile evincere la prova della rituale notifica all'opponente di atti interruttivi della prescrizione.
Invero, la ricevuta di spedizione del sollecito datato 26.4.2019, prodotta dall'opposta nel fascicolo monitorio (cfr. all. 7 e 8) è incompleta in quanto nella cartolina allegata manca sia la “firma dell'addetto alla distribuzione” che la “data”
della tentata consegna;
inoltre, tale atto è successivo allo spirare del termine di
7 prescrizione del credito che trae origine nel contratto di finanziamento n.
10033880426929 (cfr. 20.1.2006).
Sulla base di quanto esposto l'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 330/2022 deve essere revocato.
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14
per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1557/2022 R.G.,
rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla società opposta;
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
330/2022 emesso dal Tribunale di Patti in data 2.9.2022, pubblicato il
3.9.2022;
3. condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in €
145,50 per spese vive ed € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, in favore del procuratore dell'opponente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 28.5.2025 Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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