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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1234/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PARRINI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calci (PI) il 2 Giugno 2016 dalla cui unione nascevano i figli il 29 maggio 2017 e il 27 novembre 2018. Per_1 Per_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.06.2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, né in contrasto con l'interesse della prole.
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva infine che le parti alle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 17.06.2025, hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può, dunque, procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , che Parte_2 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Calci (PI) il 02.06.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Calci al n°4, Parte II, Serie A dell'anno 2016- Ufficio 1.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, che ne cureranno congiuntamente la crescita, l'istruzione e l'educazione, con domicilio presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: per quanto riguarda, tuttavia, le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente. I coniugi si impegnano a tenere contatti, anche telefonici, al fine di consultarsi in ordine alle scelte che, a qualunque titolo, interessino i figli minori nonché per ogni utile ed opportuno aggiornamento circa le condizioni degli stessi e quant'altro li riguardi. In ogni caso, i genitori, dovranno tenere conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori, provvedendo altresì, ciascuno di essi, nei periodi in cui i figli sono loro affidati, ad accompagnarli ed a compiere tutto quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scolastiche, ricreative e sportive dei medesimi.
I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori e i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che i figli dovessero intraprendere con ciascuno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore. I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente i figli minori a conflitti e/ litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti ai figli minori l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico dei figli minori stessi.
I genitori, nell'eventualità di loro nuove relazioni, si impegnano ad evitare che i minori abbiano contatti o conoscano gli eventuali partners perlomeno finché la relazione non assuma il carattere della stabilità.
I genitori si impegnano a dialogare e discutere tra loro con rispetto ed educazione in merito alle decisioni di maggior interesse e, comunque in merito alle questioni che attengono alle spese straordinarie da concordare, evitando accuratamente di coinvolgere sia direttamente che indirettamente i figli nelle predette discussioni salvo che non sia strettamente ed assolutamente necessario. Solo una volta che i genitori avranno concordemente adottato la decisione, la stessa se del caso verrà condivisa coi figli minori e/o il figlio minore interessato, preferibilmente presenti entrambi i genitori.
ASSEGNA la casa familiare, posta in San Giuliano Terme (PI), via Selmi n. 13/f, di proprietà esclusiva del sig. e composta dalla villa singola e dal giardino recintato con parcheggio, alla CP_1 sig.ra quale genitore affidatario collocatario dei figli minori, unitamente ai beni mobili d'arredo, Pt_2 affinché vi continui a vivere con i figli minori e . Il predetto immobile è così Per_1 Per_2 indentificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di San Giuliano Terme: foglio 89, particella 602, sub1.
DISPONE la frequentazione dei minori con ciascun genitore in modo paritario: i bambini trascorreranno ogni settimana (salvo il periodo delle vacanze estive, pasquali e natalizie per cui varrà la regolamentazione di cui si dirà nel prosieguo) due giorni consecutivi con pernotto con un genitore e i due successivi con pernotto con l'altro, ivi compreso il sabato e la domenica.
I giorni sono individuati in modo generico in quanto saranno concordati di volta in volta in base ai turni di lavoro del padre fermo restando che dovrà essere garantita, quando possibile, l'alternanza del fine settimana inteso sabato e domenica. Nell'ipotesi in cui la madre lavori il sabato Parte_2 mattina, il padre si rende disponibile a tenere con sé i bambini fino a quando la Controparte_1 madre, all'uscita del lavoro, li andrà a prendere presso la casa paterna.
Nel periodo scolastico il passaggio dei ragazzi tra i genitori avverrà all'uscita della scuola, mentre nel periodo extra-scolastico il padre avrà cura di andare a prendere i figli minori entro le ore 10:00 della mattina presso la casa materna (salvo diverso accordo dei genitori) dove poi li riaccompagnerà entro le ore 10:00 del giorno di spettanza materno. Resta inteso che i giorni e gli orari potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In particolare, considerato che con il presente calendario i ragazzi si troveranno a trascorrere, mensilmente, un week-end con la madre, uno con il padre e due “spezzati”
(sabato con un genitore e domenica con l'altro) qualora uno dei genitori si trovi nella possibilità di trascorrere l'intero week end con i figli, l'altro genitore si impegna a favorire questa modalità di frequentazione, salvo accordarsi per il “recupero” dell'eventuale giorno perso.
Considerato che il sig. lavora sulla base di turni e che il calendario genitori-figli è calibrato CP_1 sulla base di tale turnazione, il sig. si impegna e si obbliga a comunicare alla sig.ra il CP_1 Pt_2 calendario dei turni di lavoro entro il giorno 5 di ogni mese, in modo tale che possa essere agevolata l'organizzazione dei periodi di frequentazione rispettivi con i figli minori.
Nell'eventualità in cui il genitore cui spettano in quella data i figli minori (indifferentemente se nell'ambito del proprio fine settimana oppure in uno dei propri giorni infrasettimanali) non possa tenerli per motivi di lavoro, è tenuto ad interpellare prioritariamente, nel più breve tempo possibile dalla notizia, l'altro genitore per verificare la volontà di questi a tenerli in sua vece. Il genitore interpellato, d'altro canto, non è tenuto a farsi carico di questa sostituzione se impegnato per lavoro.
Nel caso in cui, in quest'ultimo frangente, nessuno dei genitori possa liberarsi, verranno attivati i parenti di ramo paterno, se trattasi di giorno paterno, oppure altri adulti di fiducia scelti dal genitore di volta in volta di competenza, col principio pertanto che la scelta è in capo a colui cui i bambini spettano in quel giorno. Se è "tempo paterno" sceglierà il padre, se è tempo "materno" sceglierà la madre.
Per le festività natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dalla fine della scuola fino al 31 dicembre mattina con un genitore e il periodo dal 31 dicembre mattina fino alla ripresa della scuola compreso con l'altro genitore.
Per le vacanze pasquali i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dalla fine della scuola alla mattina di Pasquetta con un genitore e il periodo dalla mattina di Pasquetta all'inizio della scuola con l'altro genitore.
Varrà la regola dell'alternanza per le seguenti festività riconosciute: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre.
L'alternanza varrà anche per i compleanni dei bambini, sebbene i genitori cercheranno, ove possibile, di trascorrere insieme le feste di compleanno di e mentre con riferimento ai Per_1 Per_2 compleanni dei genitori, i bambini trascorreranno la giornata in compagnia del genitore che compie gli anni quel giorno. Il principio ispiratore consiste nel cercare, da parte dei genitori, di raggiungere un equilibrio nei tempi di permanenza di e col padre e la madre, adottando la regola Per_1 Per_2 classica dell'alternanza per le principali festività riconosciute.
La Festa della Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai figli con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai bambini col padre.
Quanto precede compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli minori, nonché tenuto conto prioritariamente della volontà degli stessi.
Durane il periodo delle vacanze è ovviamente sospeso il calendario ordinario che inizierà pertanto a riprendere alla fine del periodo delle vacanze estive/natalizie/pasquali.
Per le vacanze estive, i bambini trascorreranno con ogni genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori avranno, ad anni alterni, la priorità di scelta del periodo da trascorrere con i figli, ciascuno impegnandosi a comunicarlo all'altro entro il 30 maggio, momento a decorrere dal quale l'altro coniuge avrà 15 giorni di tempo per comunicare le proprie ferie.
DISPONE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli secondo lo schema del mantenimento diretto. In particolare sono da considerarsi spese ordinarie e quindi saranno sostenute dal genitore di volta in volta “di turno” quando si manifesta la necessità: il vitto, il contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), le attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) il materiale scolastico di cancelleria, il contributo per i regali per gli amici dei bambini, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
DISPONE che le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF qui di seguito riportate al punto 4.3. e peri i rimborsi al punto 4.4 con la seguente deroga:
considerato che
i genitori provvedono al mantenimento diretto dei figli e, quindi sono da qualificarsi altresì come spese straordinarie anche le seguenti spese: le tasse scolastiche (incluso quelle universitarie), il corredo scolastico di inizio anno, la mensa, le spese di trasporto urbano ed extra-urbano (tessera autobus e metro), la ricarica cellulare, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, abbigliamento (limitatamente ai cambi di stagione, giacconi, grembiuli per la scuola) scarpe, i trattamenti estetici e il parrucchiere.
Resta inteso che ogni genitore dovrà organizzarsi autonomamente presso la propria abitazione allestendo un armadio per i bambini relativamente all'abbigliamento di base ovvero indumenti intimi, pigiami, pantaloni, magliette, calzini etcc.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie necessarie per i ragazzi saranno sostenute al 50% dai genitori e se superiori a € 150 dovranno essere previamente concordate tra di loro. Qualora non anticipate concordemente da entrambi i genitori, le spese saranno rimborsate al genitore che le abbia sostenute, da parte dell'altro, entro la prima settimana del mese successivo a quello durante il quale sono state sostenute, a fronte della rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
DISPONE che l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre con decorrenza dal 1° ottobre
2024.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno libero di fissare la propria dimora dove meglio crede, con l'obbligo del mutuo rispetto nonché la vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti e dei permessi tutti validi per l'espatrio anche per i figli.
- Il sig. ha oggi rilasciato la casa familiare, provvedendo all'asporto dei propri beni CP_1 personali, per accordo intercorso tra i coniugi al fine di tutelare il benessere psicofisico dei figli minori data la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e si è trasferito presso l'immobile di cui è nudo proprietario ubicato in San Giuliano Terme (PI), via Calcesana n.
252, immobile ove fisserà la propria residenza anagrafica entro e non oltre 3 settimane dalla firma del presente atto.
- Le utenze e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato saranno sostenute dalla sig.ra mentre quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile saranno Pt_2 dott.ssa Eleonora Polidori. a carico del CP_1
- è insegnante, in assegnazione provvisoria. Ha percepito negli ultimi tre anni uno Parte_2 stipendio medio di euro 1200,00 mensili come da certificazione unica 2024 (doc. 4), certificazione unica 2023 (doc. 5), certificazione unica 2022 (doc. 6). E' titolare del conto corrente n. 0778 presso il Banco BPM di cui si producono gli estratti conto dell'ultimo triennio
(doc. 7). , è comproprietaria con la sorella dell'immobile posto in Parte_2 Parte_3
Agrigento via Dante n. 40/bis su cui grava il diritto di usufrutto vita natural durante a favore dei di lei genitori e come da visura catastale ivi prodotta Controparte_2 Persona_3
(doc. 8). non ha titoli né partecipazioni societarie. Parte_2
- Il sig. è impiegato presso il Ministero degli Interni e svolge la mansione di Controparte_1
Vigile del Fuoco. Ha percepito negli ultimi tre anni uno stipendio medio di € 1.800,00 circa come da certificazioni prodotte (doc. 9-10-11) è proprietario della casa familiare sita in San
Giuliano Terme (PI), via Selmi n. 13/f (doc. 13) e nudo proprietario dell'appartamento sito in San Giuliano Terme (PI), via Calcesana n. 252 (doc. 13) dove si andrà a trasferire, è titolare di un conto corrente presso il BPM (doc. 12), non ha titoli né partecipazioni societarie.
- I genitori stanno già attuando da circa due mesi il predetto calendario di frequentazione diretta dei minori e dichiarano che i bambini hanno risposto positivamente a tale assetto organizzativo che è agevolato dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori.
- I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano all'assegno di mantenimento vicendevolmente.
- Rapporti economici – patrimoniali pregressi: L'auto attualmente in uso alla sig.ra Pt_2
Ranault Kajar tg FJ049PH del 2017, intestata al sig. nato a [...] Parte_4 il 27.01.1954, rimarrà nella totale ed esclusiva disponibilità della sig.ra a titolo di Parte_2 comodato ed, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, verrà ceduta a titolo gratuito in proprietà alla stessa dal sig.
[...]
Le spese di trasferimento saranno a carico della cessionaria. Sul punto verrà redatta Pt_4
a latere scrittura privata ad hoc. I coniugi danno atto di aver già definito i loro pregressi rapporti economici e pertanto non hanno reciprocamente più niente da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra.
- Le spese e le competenze legali del presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà.
Così deciso a Pisa il 27/10/2025
Il Presidente Estensore Dr.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1234/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PARRINI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calci (PI) il 2 Giugno 2016 dalla cui unione nascevano i figli il 29 maggio 2017 e il 27 novembre 2018. Per_1 Per_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.06.2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, né in contrasto con l'interesse della prole.
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva infine che le parti alle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 17.06.2025, hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può, dunque, procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , che Parte_2 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Calci (PI) il 02.06.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Calci al n°4, Parte II, Serie A dell'anno 2016- Ufficio 1.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, che ne cureranno congiuntamente la crescita, l'istruzione e l'educazione, con domicilio presso la madre. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori: per quanto riguarda, tuttavia, le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente. I coniugi si impegnano a tenere contatti, anche telefonici, al fine di consultarsi in ordine alle scelte che, a qualunque titolo, interessino i figli minori nonché per ogni utile ed opportuno aggiornamento circa le condizioni degli stessi e quant'altro li riguardi. In ogni caso, i genitori, dovranno tenere conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori, provvedendo altresì, ciascuno di essi, nei periodi in cui i figli sono loro affidati, ad accompagnarli ed a compiere tutto quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scolastiche, ricreative e sportive dei medesimi.
I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori e i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che i figli dovessero intraprendere con ciascuno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore. I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente i figli minori a conflitti e/ litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti ai figli minori l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico dei figli minori stessi.
I genitori, nell'eventualità di loro nuove relazioni, si impegnano ad evitare che i minori abbiano contatti o conoscano gli eventuali partners perlomeno finché la relazione non assuma il carattere della stabilità.
I genitori si impegnano a dialogare e discutere tra loro con rispetto ed educazione in merito alle decisioni di maggior interesse e, comunque in merito alle questioni che attengono alle spese straordinarie da concordare, evitando accuratamente di coinvolgere sia direttamente che indirettamente i figli nelle predette discussioni salvo che non sia strettamente ed assolutamente necessario. Solo una volta che i genitori avranno concordemente adottato la decisione, la stessa se del caso verrà condivisa coi figli minori e/o il figlio minore interessato, preferibilmente presenti entrambi i genitori.
ASSEGNA la casa familiare, posta in San Giuliano Terme (PI), via Selmi n. 13/f, di proprietà esclusiva del sig. e composta dalla villa singola e dal giardino recintato con parcheggio, alla CP_1 sig.ra quale genitore affidatario collocatario dei figli minori, unitamente ai beni mobili d'arredo, Pt_2 affinché vi continui a vivere con i figli minori e . Il predetto immobile è così Per_1 Per_2 indentificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di San Giuliano Terme: foglio 89, particella 602, sub1.
DISPONE la frequentazione dei minori con ciascun genitore in modo paritario: i bambini trascorreranno ogni settimana (salvo il periodo delle vacanze estive, pasquali e natalizie per cui varrà la regolamentazione di cui si dirà nel prosieguo) due giorni consecutivi con pernotto con un genitore e i due successivi con pernotto con l'altro, ivi compreso il sabato e la domenica.
I giorni sono individuati in modo generico in quanto saranno concordati di volta in volta in base ai turni di lavoro del padre fermo restando che dovrà essere garantita, quando possibile, l'alternanza del fine settimana inteso sabato e domenica. Nell'ipotesi in cui la madre lavori il sabato Parte_2 mattina, il padre si rende disponibile a tenere con sé i bambini fino a quando la Controparte_1 madre, all'uscita del lavoro, li andrà a prendere presso la casa paterna.
Nel periodo scolastico il passaggio dei ragazzi tra i genitori avverrà all'uscita della scuola, mentre nel periodo extra-scolastico il padre avrà cura di andare a prendere i figli minori entro le ore 10:00 della mattina presso la casa materna (salvo diverso accordo dei genitori) dove poi li riaccompagnerà entro le ore 10:00 del giorno di spettanza materno. Resta inteso che i giorni e gli orari potranno essere modificati, previo accordo tra i genitori, nel rispetto e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei figli minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In particolare, considerato che con il presente calendario i ragazzi si troveranno a trascorrere, mensilmente, un week-end con la madre, uno con il padre e due “spezzati”
(sabato con un genitore e domenica con l'altro) qualora uno dei genitori si trovi nella possibilità di trascorrere l'intero week end con i figli, l'altro genitore si impegna a favorire questa modalità di frequentazione, salvo accordarsi per il “recupero” dell'eventuale giorno perso.
Considerato che il sig. lavora sulla base di turni e che il calendario genitori-figli è calibrato CP_1 sulla base di tale turnazione, il sig. si impegna e si obbliga a comunicare alla sig.ra il CP_1 Pt_2 calendario dei turni di lavoro entro il giorno 5 di ogni mese, in modo tale che possa essere agevolata l'organizzazione dei periodi di frequentazione rispettivi con i figli minori.
Nell'eventualità in cui il genitore cui spettano in quella data i figli minori (indifferentemente se nell'ambito del proprio fine settimana oppure in uno dei propri giorni infrasettimanali) non possa tenerli per motivi di lavoro, è tenuto ad interpellare prioritariamente, nel più breve tempo possibile dalla notizia, l'altro genitore per verificare la volontà di questi a tenerli in sua vece. Il genitore interpellato, d'altro canto, non è tenuto a farsi carico di questa sostituzione se impegnato per lavoro.
Nel caso in cui, in quest'ultimo frangente, nessuno dei genitori possa liberarsi, verranno attivati i parenti di ramo paterno, se trattasi di giorno paterno, oppure altri adulti di fiducia scelti dal genitore di volta in volta di competenza, col principio pertanto che la scelta è in capo a colui cui i bambini spettano in quel giorno. Se è "tempo paterno" sceglierà il padre, se è tempo "materno" sceglierà la madre.
Per le festività natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dalla fine della scuola fino al 31 dicembre mattina con un genitore e il periodo dal 31 dicembre mattina fino alla ripresa della scuola compreso con l'altro genitore.
Per le vacanze pasquali i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dalla fine della scuola alla mattina di Pasquetta con un genitore e il periodo dalla mattina di Pasquetta all'inizio della scuola con l'altro genitore.
Varrà la regola dell'alternanza per le seguenti festività riconosciute: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre.
L'alternanza varrà anche per i compleanni dei bambini, sebbene i genitori cercheranno, ove possibile, di trascorrere insieme le feste di compleanno di e mentre con riferimento ai Per_1 Per_2 compleanni dei genitori, i bambini trascorreranno la giornata in compagnia del genitore che compie gli anni quel giorno. Il principio ispiratore consiste nel cercare, da parte dei genitori, di raggiungere un equilibrio nei tempi di permanenza di e col padre e la madre, adottando la regola Per_1 Per_2 classica dell'alternanza per le principali festività riconosciute.
La Festa della Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai figli con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dai bambini col padre.
Quanto precede compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli minori, nonché tenuto conto prioritariamente della volontà degli stessi.
Durane il periodo delle vacanze è ovviamente sospeso il calendario ordinario che inizierà pertanto a riprendere alla fine del periodo delle vacanze estive/natalizie/pasquali.
Per le vacanze estive, i bambini trascorreranno con ogni genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori avranno, ad anni alterni, la priorità di scelta del periodo da trascorrere con i figli, ciascuno impegnandosi a comunicarlo all'altro entro il 30 maggio, momento a decorrere dal quale l'altro coniuge avrà 15 giorni di tempo per comunicare le proprie ferie.
DISPONE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli secondo lo schema del mantenimento diretto. In particolare sono da considerarsi spese ordinarie e quindi saranno sostenute dal genitore di volta in volta “di turno” quando si manifesta la necessità: il vitto, il contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), le attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) il materiale scolastico di cancelleria, il contributo per i regali per gli amici dei bambini, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
DISPONE che le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF qui di seguito riportate al punto 4.3. e peri i rimborsi al punto 4.4 con la seguente deroga:
considerato che
i genitori provvedono al mantenimento diretto dei figli e, quindi sono da qualificarsi altresì come spese straordinarie anche le seguenti spese: le tasse scolastiche (incluso quelle universitarie), il corredo scolastico di inizio anno, la mensa, le spese di trasporto urbano ed extra-urbano (tessera autobus e metro), la ricarica cellulare, le uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, abbigliamento (limitatamente ai cambi di stagione, giacconi, grembiuli per la scuola) scarpe, i trattamenti estetici e il parrucchiere.
Resta inteso che ogni genitore dovrà organizzarsi autonomamente presso la propria abitazione allestendo un armadio per i bambini relativamente all'abbigliamento di base ovvero indumenti intimi, pigiami, pantaloni, magliette, calzini etcc.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie necessarie per i ragazzi saranno sostenute al 50% dai genitori e se superiori a € 150 dovranno essere previamente concordate tra di loro. Qualora non anticipate concordemente da entrambi i genitori, le spese saranno rimborsate al genitore che le abbia sostenute, da parte dell'altro, entro la prima settimana del mese successivo a quello durante il quale sono state sostenute, a fronte della rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
DISPONE che l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre con decorrenza dal 1° ottobre
2024.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno libero di fissare la propria dimora dove meglio crede, con l'obbligo del mutuo rispetto nonché la vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti e dei permessi tutti validi per l'espatrio anche per i figli.
- Il sig. ha oggi rilasciato la casa familiare, provvedendo all'asporto dei propri beni CP_1 personali, per accordo intercorso tra i coniugi al fine di tutelare il benessere psicofisico dei figli minori data la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e si è trasferito presso l'immobile di cui è nudo proprietario ubicato in San Giuliano Terme (PI), via Calcesana n.
252, immobile ove fisserà la propria residenza anagrafica entro e non oltre 3 settimane dalla firma del presente atto.
- Le utenze e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato saranno sostenute dalla sig.ra mentre quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile saranno Pt_2 dott.ssa Eleonora Polidori. a carico del CP_1
- è insegnante, in assegnazione provvisoria. Ha percepito negli ultimi tre anni uno Parte_2 stipendio medio di euro 1200,00 mensili come da certificazione unica 2024 (doc. 4), certificazione unica 2023 (doc. 5), certificazione unica 2022 (doc. 6). E' titolare del conto corrente n. 0778 presso il Banco BPM di cui si producono gli estratti conto dell'ultimo triennio
(doc. 7). , è comproprietaria con la sorella dell'immobile posto in Parte_2 Parte_3
Agrigento via Dante n. 40/bis su cui grava il diritto di usufrutto vita natural durante a favore dei di lei genitori e come da visura catastale ivi prodotta Controparte_2 Persona_3
(doc. 8). non ha titoli né partecipazioni societarie. Parte_2
- Il sig. è impiegato presso il Ministero degli Interni e svolge la mansione di Controparte_1
Vigile del Fuoco. Ha percepito negli ultimi tre anni uno stipendio medio di € 1.800,00 circa come da certificazioni prodotte (doc. 9-10-11) è proprietario della casa familiare sita in San
Giuliano Terme (PI), via Selmi n. 13/f (doc. 13) e nudo proprietario dell'appartamento sito in San Giuliano Terme (PI), via Calcesana n. 252 (doc. 13) dove si andrà a trasferire, è titolare di un conto corrente presso il BPM (doc. 12), non ha titoli né partecipazioni societarie.
- I genitori stanno già attuando da circa due mesi il predetto calendario di frequentazione diretta dei minori e dichiarano che i bambini hanno risposto positivamente a tale assetto organizzativo che è agevolato dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori.
- I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano all'assegno di mantenimento vicendevolmente.
- Rapporti economici – patrimoniali pregressi: L'auto attualmente in uso alla sig.ra Pt_2
Ranault Kajar tg FJ049PH del 2017, intestata al sig. nato a [...] Parte_4 il 27.01.1954, rimarrà nella totale ed esclusiva disponibilità della sig.ra a titolo di Parte_2 comodato ed, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, verrà ceduta a titolo gratuito in proprietà alla stessa dal sig.
[...]
Le spese di trasferimento saranno a carico della cessionaria. Sul punto verrà redatta Pt_4
a latere scrittura privata ad hoc. I coniugi danno atto di aver già definito i loro pregressi rapporti economici e pertanto non hanno reciprocamente più niente da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra.
- Le spese e le competenze legali del presente procedimento sono compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà.
Così deciso a Pisa il 27/10/2025
Il Presidente Estensore Dr.ssa Eleonora Polidori