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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo La Spina;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e
429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2021 in proprio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 21/0052 del 3/3/2021, notificata in data
20/3/2021, con la quale l aveva ingiunto ad essa e Controparte_2 Pt_1 alla ditta da ella rappresentata, il pagamento della somma di € Controparte_3
3.000,00, oltre alle spese di notifica, per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma
3, del decreto legge 12/2002, così come modificato dall'art. 36-bis, comma 7 del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06, e come modificato dall'art. 4 della legge. n. 183/10, per aver impiegato un lavoratore subordinato, certo
, nato ad [...] il [...], senza preventiva comunicazione Persona_1 dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica nei propri confronti degli atti ad esso prodromici.
Deduceva, inoltre, che la contestazione era intervenuta oltre il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 e che la pretesa era comunque prescritta, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'accertamento (17/3/2016) alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Esponeva, quanto al fatto contestato, afferente la posizione del lavoratore _1
, che costui era stato regolarmente assunto in data 25/2/2016, e la dichiarazione
[...] del predetto agli ispettori, al momento dell'accertamento in data 17/3/2016, con la quale lo stesso aveva indicato nella data del 20/2/2016 quella di assunzione, era frutto di _1
un mero errore.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
Costituitosi in giudizio, l'ispettorato del lavoro di contestava le deduzioni CP_2 avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 637/2024 del giorno 1 febbraio 2024 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di cinque ragioni Parte_1
di censura.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
2 La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata sotto il profilo della mancata notifica degli atti prodromici, denunciando l'omessa pronuncia del primo giudice sulla questione.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, se per un verso risultano firmati per ricevuta sia il verbale di primo accesso ispettivo del 17/3/2016 che il verbale unico di accertamento e notificazione del
4/6/2016, per altro verso la genericità del motivo non consente di comprendere quali atti prodromici, oltre a quelli sopra indicati, non sarebbero stati comunicati o notificati alla sì da ledere il suo diritto di difesa, nonostante sia pacifico che la stessa abbia Pt_1 presentato, in data 21/7/2016, scritti difensivi onde ottenere l'annullamento del verbale di accertamento, con contestuale richiesta di audizione personale.
Con il secondo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di intervenuta decadenza dalla facoltà di contestare l'illecito, ex art. 14 L. 689/1981.
Anche tale doglianza è infondata.
Giova osservare che in base al richiamato art. 14, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
La disposizione de qua deve essere interpretata, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, nel senso che “il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (v. Cass. Nn. 14862/2022,
27702/2019, 27405/2019, 9311/2007), risolvendosi tale valutazione del giudice in un giudizio di fatto.
3 È dunque evidente che il termine di novanta giorni riguardi la contestazione dell'illecito e che decorra dal momento del suo completo e definitivo accertamento.
Ora, nel caso di specie, il verbale di primo accesso ispettivo reca la data del
17/3/2016 ed il verbale unico di accertamento e contestazione (che riguarda la contestazione dell'illecito) è stato firmato per ricevuta dalla il 24/6/2016, dopo 99 Pt_1 giorni dall'accesso ispettivo.
Ritiene la Corte che il periodo di nove giorni sia un tempo assolutamente congruo per accertare compiutamente l'illecito ed escludere la sussistenza di altri fatti illeciti da parte della e dunque per acquisire la piena conoscenza del contenuto e dei limiti della Pt_1
condotta illecita, valutando i dati acquisiti relativi agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa.
Ne deriva che nessuna decadenza si è maturata per l'amministrazione.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale per l'irrogazione della sanzione, di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione de qua si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa, trovando applicazione le norme del codice civile in tema di interruzione della prescrizione.
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione - compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore - ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (v. Cass. n. 25226/2023, Cass. n.
787/2022).
È dunque corretto l'accertamento del Tribunale, il quale ha escluso l'avvenuta maturazione del termine di prescrizione perché “l'ultima violazione risulta commessa in data 20.02.2016 e la notificazione del verbale di accertamento è stata eseguita in data
24.06.2016 con l'effetto di interrompere la prescrizione del diritto ad esercitare la pretesa sanzionatoria. Dalla detta notificazione è ripreso a decorrere un nuovo termine quinquennale e pertanto la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data
4 20.03.2021, è regolarmente e legittimamente effettuata”.
Il verbale detto, infatti, conteneva la contestazione dell'illecito e determinava la sanzione, invitando i trasgressori al pagamento di essa direttamente presso gli uffici della cassa regionale oppure a mezzo di bollettino di conto corrente postale, con avvertimento che il pagamento avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio.
Infondata, poi, è la deduzione dell'appellante a proposito del fatto che “il verbale di accertamento non venne notificato alla sig.ra quale trasgressore, bensì Parte_1 nella qualità di amministratore della in data in data 24.06.2016”. Controparte_3
Nel verbale, infatti, sono indicati la e la società quali trasgressori obbligati in Pt_1 solido, essendo l'indicazione della qualità della Conti di amministratore unico volta solamente a giustificare la pretesa vantata nei di lei confronti.
Con il quarto ed il quinto motivo si duole l'appellante della mancata assunzione della prova testimoniale con il lavoratore , dell'avere il primo giudice ignorato la _1
dichiarazione stragiudiziale resa dallo stesso , nonché della errata _1
interpretazione delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati, nel senso di cui si dirà.
In primo luogo, va osservato che, in sede di primo accesso ispettivo, sono stati sentiti, oltre al , altri 15 lavoratori, tutti assunti in maniera regolare;
di essi, uno _1
era stato assunto il 24/11/2015 ( uno il 2/3/2016 ( , otto il 12/1/2016 Per_2 CP_4
Per_ ( , , ) e Per_3 Per_4 CP_5 CP_6 CP_7 Persona_5 Per_7
Per_ cinque il 20/2/2016 ( , , ). Tes_1 CP_2 Per_8 Per_9
L'unico ad avere dichiarato una data diversa rispetto a quella della formale assunzione era il , il quale aveva indicato nel 20/2/2016 (appena cinque giorni _1 prima della data di formale assunzione) l'inizio dell'attività lavorativa.
Tale dichiarazione, assistita da fede privilegiata relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ma non quanto alla veridicità del contenuto della dichiarazione medesima, è stata ritenuta dal Tribunale sufficiente a ritenere provato il fatto storico dell'avvenuta assunzione del lavoratore sin dal
20 febbraio 2016, stante il tenore incerto delle dichiarazioni rese dal teste escusso dinanzi al giudice.
In particolare, il primo giudice ha così motivato: “La prova testimoniale espletata con il teste non ha eliminato le incertezze del caso. Invero, il teste pur Testimone_2
affermando che alla data del 20.02.2016 il sig. non veniva ingaggiato perché in _1
5 malattia (circostanza quest'ultima del tutto nuova e non accennata neanche dal diretto interessato) di poi, in ordine all'articolato n.5 affermava che “Si è vero. Preciso che il sig.
è rientrato giorno 25.02.2016”: dando così conferma del fatto che, in realtà, il _1
lavoratore aveva iniziato in precedenza il rapporto di subordinazione con la ditta opponente.
Pertanto, in considerazioni delle contraddizioni riscontrate, si ritiene vada riconosciuto il valore privilegiato delle dichiarazioni fatte dal lavoratore nell'immediatezza dei fatti di causa e quindi individuato l'inizio del rapporto di lavoro nella data del
20.02.2016”.
Tale ragionamento non è corretto.
È senz'altro vero che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori e da terzi, pur non assistite da fede privilegiata quanto al loro contenuto, costituiscano presunzioni semplici, e come tali idonee a rappresentare l'unica fonte del convincimento del giudice
(Cass. n. 5484/2019, 9834/2002).
, nel caso di specie siffatto elemento indiziario è – contrariamente a quanto CP_8 ritenuto dal primo giudice – affatto contraddetto dalle dichiarazioni, aventi valore di prova giudiziale, rese dal teste , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare. Tes_1
Siffatta prova testimoniale, inoltre, appare assai precisa nella narrazione del fatto storico in maniera del tutto difforme da quanto affermato dal al momento _1 dell'accesso degli ispettori, e porta a considerare che effettivamente vi sia stato un errore nella dichiarazione a suo tempo resa dal , unico fra tutti i lavoratori sentiti dagli _1 ispettori ad avere indicato una data diversa dell'assunzione, di appena cinque giorni antecedente l'assunzione formale (che, è il caso di rilevare, avvenne ben prima dell'accesso ispettivo).
Ed invero, il teste ha dichiarato che il 20/2/2016 “dovevano essere assunti nove Tes_1
lavoratori, ma uno di loro stava male e si decise di assumerlo alla sua guarigione. Il lavoratore in questione era ”; sull'articolo 5 (“Vero che il sig. Persona_1 _1
, fu inserito nella squadra di raccoglitori pochi giorni dopo rispetto alla data del
[...]
20.02.2016, in cui ebbe inizio l'attività di raccolta delle arance presso il fondo di contrada
Milicucchi, e segnatamente in data 25.02.2016”) il teste ha risposto affermativamente, altresì dichiarando “Preciso che il sig. è rientrato giorno 25.02.2016 (…) per me _1 rientrare significa quando inizia a lavorare”.
È risultato dunque del tutto smentito il dato afferente l'assunzione del alla _1
data del 20, piuttosto che del 25 febbraio 2016.
6 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 637/2024 in data 1 febbraio 2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
- Condanna l'appellato a rifondere, in favore dell'appellante, le spese di entrambi i gradi, che liquida in €. 3.000,00 per compensi del giudizio di primo grado ed €.
2.500,00 per compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
12 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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