Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 125/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 23 gennaio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 125/24 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Fausto Raffone, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente c o n t r o
CP_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE allega di aver lavorato alle dipendenze di in forza di Parte_1 CP_1
contratto a tempo determinato con decorrenza 24.4.2023 e scadenza al
23.10.2023, con inquadramento nel VII liv. CCNL Turismo-Confcommercio, mansioni di lavapiatti;
di aver svolto le proprie mansioni presso la sede della in Valenza, via Garibaldi n. 122; di aver rispettato orario di lavoro, dal CP_1
lunedì al sabato, dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00; di aver lavorato sino ad agosto 2023 in quanto il 28.8.2023, rientrato da un periodo di ferie, aveva trovato l'azienda chiusa ed aveva ricevuto dal titolare comunicazione orale di recesso dal rapporto di lavoro;
di aver percepito, mediante bonifici bancari, solo la somma di € 1.730,00.
1
dedotto quanto già ricevuto, per il periodo nel quale ha reso le prestazioni lavorative. non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. CP_1
Il ricorrente ha dimostrato la sussistenza del titolo in forza del quale domanda il pagamento dell'importo di € 5.528,14, avendo prodotto il contratto di lavoro.
Era onere del datore di lavoro dimostrare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione o, piuttosto, eccepire il mancato svolgimento delle prestazioni di lavoro.
I conteggi prodotti, redatti secondo le retribuzioni tabellari del CCNL richiamato nel contratto, appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui la domanda di condanna di al pagamento di € 5.528,14, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria deve essere accolta.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare CP_1
a € 5.528,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_2
dalle singole scadenze al saldo;
condanna a rimborsare a le spese processuali che CP_1 Parte_2 liquida in € 3.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 23 gennaio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
2