Articolo 8 della Legge 20 maggio 1985, n. 207
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 giugno 1985
Art. 8. Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se e' in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, e' attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma e trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .
Nota all' art. 8, comma primo :
L' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , contiene le "Norme concorsuali";
l'art. 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica determina le "localita' transitorie per i concorsi di assunzioni".
Entrata in vigore il 12 giugno 1985
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