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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3665/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NO, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la se- guente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3665/2022 r.g.a.c., vertente:
TRA
, (c.f. ), rappre- Parte_1 C.F._1 sentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto citazione, dall'avv. Giuseppe Zambrano, unitamente alla quale elettivamen- te domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Armando
Diaz n. 163;
- APPELLANTE-
E
, in persona del sindaco Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della com- parsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gianluca Carrella, uni- tamente alla quale elettivamente domicilia in CP_1 alla via De Gaspari n. 4;
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di NO n.
4386/21.
Conclusioni: come da note autorizzate depositate dalle parti ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di NO, il
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
1
danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 26.07.2016, alle ore 17.00, in alla via Ponte di Napoli, il quale CP_1 mentre passeggiava, appena svoltato l'angolo da via Ponte di Napoli
a via Nuova Sarno, inciampava in un tondino di ferro per calcestruz- zo, sporgente dal ciglio della strada.
1.1 Resistette alla domanda il Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 4386/2021 il Giudice di Pace di NO rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provata la responsabilità del con compensazione delle spese di lite. CP_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello Pt_1
, censurando la pronuncia di prime cure per erronea valuta-
[...] zione delle prove testimoniali con cui il giudice di pace era giunto alla decisione di rigetto. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudi- zio, in favore del procuratore antistatario.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli art. 342 e
348 bis cp.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma inte- grale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria al- cuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la deci- sione. All'udienza fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discus- sione, ai sensi della citata disposizione.
Motivi della Decisione
1.In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggetti- vamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più imme- diata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle
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parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richie- ste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e pro- spettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
1.1 Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infon- dati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella propo- sta con i motivi di appello.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
2.1 In tema di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi affermati dalla Suprema
Corte:
- la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche
(Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
- anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n.
1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763);
- l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.);
- la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.);
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- la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e impreve- dibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21508;
Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n.
20419);
- ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia ido- neo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del dan- no, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, lo stesso può tutta- via integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del dan- neggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plu- rimis: Cass. 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811;
Cass. 8 maggio 2008 n. 11227).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussi- stenza dei presupposti per l'accoglimento dell'appello.
Segnatamente, il teste escusso, che ha reso, Testimone_1 contrariamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, di- chiarazioni circostanziate e concordanti sulla dinamica del sinistro, ha riferito che il nelle condizioni di tempo e luogo indicate Pt_1 nell'atto di citazione, mentre passeggiava a via Ponte di Napoli, svoltando a via Nuova Sarno, inciampava in un tondino, in partico- lare un pezzo di ferro non visibile, subendo lesioni al polso sinistro, al braccio ed al gomito destro;
in particolare il teste dichiarava
“…ho visto un signore di circa 40/50 anni che mentre passeggiava
a via Ponte di Napoli svoltando in via Nuova Sarno, inciampava in un tondino, questo pezzo di ferro non era visibile perché era proprio in curva ed usciva dal marciapiede”.
Il teste ha inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi nei reperti fotogra- fici versati in atti dalla parte attrice odierna appellante, in cui risulta rappresentata un pezzo di ferro sporgente dal manto stradale.
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità espresso dal CTU nominato in primo grado
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tra le lesioni refertate e la dinamica del sinistro sopra descritta, ritie- ne questo Giudice che l'odierna appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso cau- sale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della strada sulla quale camminava.
Segnatamente, l'appellante ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza del pezzo di ferro e la caduta avvenuta proprio a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore, odierno appellante, dove- va dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua il in primo grado, nessuna prova ha fornito di CP_1 un caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di cau- salità.
L'odierno appellato, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia del manto stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non il primo perché l'appellante non stava fa- cendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione;
non la seconda tant'è che la circostanza neppure è stata dedotta;
ed è quindi palese l'esistenza del nesso di causalità tra la situazione peri- colosa predetta ed i danni;
quanto alla titolarità passiva poi, trattan- dosi, come detto, di strada Comunale, ed essendo ricompresa nel ter- ritorio comunale, deve presumersi che sia di competenza di quel da- to senza che sia onere dell'infortunato addurre prove in tal CP_1 senso. Semmai, dovrà essere l'amministrazione comunale a dover provare il contrario (Cass. Civ. Ordinanza 27054/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata per- tanto la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 cc.
Deve, tuttavia, ritenersi che alla produzione dell'evento abbia con- tribuito anche il comportamento dell'odierno appellante cui è impu- tabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, pri- mo comma, cc. Al riguardo, giova osservare che, secondo quanto allegato in citazione, l'evento si verificava in orario mattutino di una
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giornata di piena estate e, pertanto, deve ritenersi, in condizioni di buona visibilità; tenuto conto, inoltre, come si evince dai rilievi fo- tografici, del generale stato di dissesto in cui versava la strada e del- la dimensione del pezzo di ferro sporgente, l'odierno appellante era chiamato ad una attenzione particolare.
Difatti, seppur il Giudice di Pace abbia correttamente evidenziato che il tondino fosse affiancato da marciapiede molto largo, occorre sottolineare che lo stato in cui lo stesso versava (vd rilievi fotografi- ci), imponeva al di passare obbligatoriamente innanzi al Pt_1 punto in cui si trovava il tondino, posto che il marciapiede si inter- rompe proprio al momento della svolta, per diventare un tratto to- talmente dissestato e non percorribile in condizioni di sicurezza.
Tuttavia, non sembra eccessivo richiedere all'utente della strada di usare la dovuta diligenza visto lo stato dei luoghi;
circostanza che avrebbe dovuto imporre all'utente una condotta maggiormente at- tenta e prudenziale.
D'altronde, l'attore era tenuto a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in ma- teria di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di sal- vaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e confor- me alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio speci- fico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del
50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque esse- re proporzionalmente ridotto).
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Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica espletata in primo grado, è emerso che , il quale aveva quaran- Parte_1 totto anni all'epoca del sinistro, avvenuto il 26 luglio 2016, riportò in conseguenza dello stesso “ frattura chiusa del capitello del radio
D”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'i- nabilità temporanea totale di 5 giorni, inabilità parziale al 75% di 20 giorni e al 50% di 20 giorni e sono residuati dei postumi permanen- ti, che risultano incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, ripor- tandosi alle valutazioni del C.T.U., ritiene di fissare al 3%.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, alla stre- gua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere propor- zionalmente ridotto).
Risulta, pertanto, un danno equivalente all'importo di euro 1.657,20
a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo equiva- lente a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro 2.745,28 per un im- porto complessivo di 4.402,48, senza che vi sia spazio per una ulte- riore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
Ridotta tale somma del 50% in ragione del riscontrato concorso del- la condotta colposa dell'appellante, il convenuto deve esse- CP_1 re condannato al pagamento in suo favore dell' importo di €
2.201,24.
2.2 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ri- tardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del no- cumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di dena- ro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corri-
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sposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finan- ziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella ri- valutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi compu- tarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivaluta- ta, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione me- dio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli inte- ressi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalu- tazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tas- so legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(26/07/2016) sull' importo di € 2201,24, somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
FOI), alla suddetta data del 26/07/2016- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26/07/2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sul- le somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori inte- ressi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarci- toria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di va- luta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbliga- zioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
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3. Per effetto delle statuizioni che precedono, e del parziale acco- glimento dell'appello, deve pervenirsi alla rideterminazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla luce del principio della soccombenza.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma dei parametri previsti DM 55/14, per lo stesso scaglione di valore per entrambi i gradi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appel- lante, avv. Giuseppe Zambrano, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipa- to le spese e di non aver riscosso gli onorari.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_2
, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al paga- Controparte_1 mento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'appellante della la somma di € 2201,24, danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(26/07/2016) sul predetto importo, somma che deve essere devaluta- ta, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 26/07/2016 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26/07/2017) e fino alla data della pubblicazione della presente sen- tenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra li- quidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsio- ne, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'appellante;
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- condanna parte appellata in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in fa- vore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Giuseppe
Zambrano, quanto al giudizio di primo grado, nell' importo di €
125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 147,00 per esborsi ed €
1.620,00 (con esclusione della fase istruttoria) per compenso profes- sionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
[...]
8.7.2025
[...]
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NO, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la se- guente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3665/2022 r.g.a.c., vertente:
TRA
, (c.f. ), rappre- Parte_1 C.F._1 sentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto citazione, dall'avv. Giuseppe Zambrano, unitamente alla quale elettivamen- te domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Armando
Diaz n. 163;
- APPELLANTE-
E
, in persona del sindaco Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della com- parsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gianluca Carrella, uni- tamente alla quale elettivamente domicilia in CP_1 alla via De Gaspari n. 4;
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di NO n.
4386/21.
Conclusioni: come da note autorizzate depositate dalle parti ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di NO, il
[...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
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danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 26.07.2016, alle ore 17.00, in alla via Ponte di Napoli, il quale CP_1 mentre passeggiava, appena svoltato l'angolo da via Ponte di Napoli
a via Nuova Sarno, inciampava in un tondino di ferro per calcestruz- zo, sporgente dal ciglio della strada.
1.1 Resistette alla domanda il Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 4386/2021 il Giudice di Pace di NO rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provata la responsabilità del con compensazione delle spese di lite. CP_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello Pt_1
, censurando la pronuncia di prime cure per erronea valuta-
[...] zione delle prove testimoniali con cui il giudice di pace era giunto alla decisione di rigetto. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudi- zio, in favore del procuratore antistatario.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli art. 342 e
348 bis cp.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma inte- grale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria al- cuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la deci- sione. All'udienza fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discus- sione, ai sensi della citata disposizione.
Motivi della Decisione
1.In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggetti- vamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più imme- diata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle
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parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richie- ste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e pro- spettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
1.1 Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infon- dati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella propo- sta con i motivi di appello.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
2.1 In tema di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi affermati dalla Suprema
Corte:
- la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche
(Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
- anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n.
1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763);
- l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.);
- la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.);
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- la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e impreve- dibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21508;
Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n.
20419);
- ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia ido- neo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del dan- no, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, lo stesso può tutta- via integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del dan- neggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plu- rimis: Cass. 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811;
Cass. 8 maggio 2008 n. 11227).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussi- stenza dei presupposti per l'accoglimento dell'appello.
Segnatamente, il teste escusso, che ha reso, Testimone_1 contrariamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, di- chiarazioni circostanziate e concordanti sulla dinamica del sinistro, ha riferito che il nelle condizioni di tempo e luogo indicate Pt_1 nell'atto di citazione, mentre passeggiava a via Ponte di Napoli, svoltando a via Nuova Sarno, inciampava in un tondino, in partico- lare un pezzo di ferro non visibile, subendo lesioni al polso sinistro, al braccio ed al gomito destro;
in particolare il teste dichiarava
“…ho visto un signore di circa 40/50 anni che mentre passeggiava
a via Ponte di Napoli svoltando in via Nuova Sarno, inciampava in un tondino, questo pezzo di ferro non era visibile perché era proprio in curva ed usciva dal marciapiede”.
Il teste ha inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi nei reperti fotogra- fici versati in atti dalla parte attrice odierna appellante, in cui risulta rappresentata un pezzo di ferro sporgente dal manto stradale.
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità espresso dal CTU nominato in primo grado
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tra le lesioni refertate e la dinamica del sinistro sopra descritta, ritie- ne questo Giudice che l'odierna appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso cau- sale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della strada sulla quale camminava.
Segnatamente, l'appellante ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza del pezzo di ferro e la caduta avvenuta proprio a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore, odierno appellante, dove- va dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua il in primo grado, nessuna prova ha fornito di CP_1 un caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di cau- salità.
L'odierno appellato, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia del manto stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non il primo perché l'appellante non stava fa- cendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione;
non la seconda tant'è che la circostanza neppure è stata dedotta;
ed è quindi palese l'esistenza del nesso di causalità tra la situazione peri- colosa predetta ed i danni;
quanto alla titolarità passiva poi, trattan- dosi, come detto, di strada Comunale, ed essendo ricompresa nel ter- ritorio comunale, deve presumersi che sia di competenza di quel da- to senza che sia onere dell'infortunato addurre prove in tal CP_1 senso. Semmai, dovrà essere l'amministrazione comunale a dover provare il contrario (Cass. Civ. Ordinanza 27054/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata per- tanto la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 cc.
Deve, tuttavia, ritenersi che alla produzione dell'evento abbia con- tribuito anche il comportamento dell'odierno appellante cui è impu- tabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, pri- mo comma, cc. Al riguardo, giova osservare che, secondo quanto allegato in citazione, l'evento si verificava in orario mattutino di una
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giornata di piena estate e, pertanto, deve ritenersi, in condizioni di buona visibilità; tenuto conto, inoltre, come si evince dai rilievi fo- tografici, del generale stato di dissesto in cui versava la strada e del- la dimensione del pezzo di ferro sporgente, l'odierno appellante era chiamato ad una attenzione particolare.
Difatti, seppur il Giudice di Pace abbia correttamente evidenziato che il tondino fosse affiancato da marciapiede molto largo, occorre sottolineare che lo stato in cui lo stesso versava (vd rilievi fotografi- ci), imponeva al di passare obbligatoriamente innanzi al Pt_1 punto in cui si trovava il tondino, posto che il marciapiede si inter- rompe proprio al momento della svolta, per diventare un tratto to- talmente dissestato e non percorribile in condizioni di sicurezza.
Tuttavia, non sembra eccessivo richiedere all'utente della strada di usare la dovuta diligenza visto lo stato dei luoghi;
circostanza che avrebbe dovuto imporre all'utente una condotta maggiormente at- tenta e prudenziale.
D'altronde, l'attore era tenuto a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in ma- teria di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di sal- vaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e confor- me alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio speci- fico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del
50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque esse- re proporzionalmente ridotto).
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Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica espletata in primo grado, è emerso che , il quale aveva quaran- Parte_1 totto anni all'epoca del sinistro, avvenuto il 26 luglio 2016, riportò in conseguenza dello stesso “ frattura chiusa del capitello del radio
D”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'i- nabilità temporanea totale di 5 giorni, inabilità parziale al 75% di 20 giorni e al 50% di 20 giorni e sono residuati dei postumi permanen- ti, che risultano incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, ripor- tandosi alle valutazioni del C.T.U., ritiene di fissare al 3%.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, alla stre- gua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere propor- zionalmente ridotto).
Risulta, pertanto, un danno equivalente all'importo di euro 1.657,20
a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo equiva- lente a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro 2.745,28 per un im- porto complessivo di 4.402,48, senza che vi sia spazio per una ulte- riore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
Ridotta tale somma del 50% in ragione del riscontrato concorso del- la condotta colposa dell'appellante, il convenuto deve esse- CP_1 re condannato al pagamento in suo favore dell' importo di €
2.201,24.
2.2 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ri- tardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del no- cumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di dena- ro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corri-
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sposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finan- ziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella ri- valutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi compu- tarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivaluta- ta, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione me- dio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995,
n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli inte- ressi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalu- tazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tas- so legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(26/07/2016) sull' importo di € 2201,24, somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
FOI), alla suddetta data del 26/07/2016- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26/07/2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sul- le somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori inte- ressi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarci- toria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di va- luta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbliga- zioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
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3. Per effetto delle statuizioni che precedono, e del parziale acco- glimento dell'appello, deve pervenirsi alla rideterminazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla luce del principio della soccombenza.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma dei parametri previsti DM 55/14, per lo stesso scaglione di valore per entrambi i gradi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appel- lante, avv. Giuseppe Zambrano, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipa- to le spese e di non aver riscosso gli onorari.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_2
, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al paga- Controparte_1 mento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'appellante della la somma di € 2201,24, danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(26/07/2016) sul predetto importo, somma che deve essere devaluta- ta, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 26/07/2016 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26/07/2017) e fino alla data della pubblicazione della presente sen- tenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra li- quidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsio- ne, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'appellante;
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- condanna parte appellata in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in fa- vore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Giuseppe
Zambrano, quanto al giudizio di primo grado, nell' importo di €
125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 147,00 per esborsi ed €
1.620,00 (con esclusione della fase istruttoria) per compenso profes- sionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
[...]
8.7.2025
[...]
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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