Articolo 14 del Codice delle pari opportunità
Articolo 13Articolo 15
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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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24 settembre 2015
Art. 14. (( (Mandato). )) (( 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualita' di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145 . ))
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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