Art. 14. (Mandato) 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualita' di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91)) . ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 decorre "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 decorre "dalla data di insediamento di cui all' articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ".