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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 653 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catanzaro, alla Via A. Turco, n.71, presso lo studio dell'Avv. Paola
Garofalo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Botricello, alla Via T. Tasso n. 31, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Laporta che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 15 aprile 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
RGVG n. 653/2024 - Pagina 1 di 8 concordatario in Catanzaro in data 28 agosto 2011, in costanza del quale erano nati due figli: (nata il [...]) e (nato il [...]) – Per_1 Per_2
deducevano di essere giunti alla comune decisione di separarsi essendo intervenuta una irreversibile crisi coniugale.
Adivano, pertanto, il Tribunale di Catanzaro al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, le quali prevedevano: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare;
3) la regolamentazione dei tempi di visita e di permanenza dei minori presso il padre;
4) l'obbligo a carico di quest'ultimo di concorrere al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
5) la reciproca rinuncia ad ogni obbligo alimentare o di mantenimento;
6) la suddivisione in pari misura dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Pattuivano, altresì, una serie di statuizioni volte alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali.
Quanto alle rispettive condizioni economiche e reddituali rappresentavano che:
- , impiegato presso la società Telecom S.p.a. , percepiva un Controparte_1 reddito annuo lordo pari ad € 29.853,00 ed era gravato: 1) dal pagamento del contratto di mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto della casa CP_2
adibita a residenza familiare, di sua esclusiva proprietà, avente scadenza nell'anno
2034 per il quale corrispondeva una rata mensile di € 487,00; 2) da contratto di prestito personale stipulato con il medesimo istituto di credito in data 8 maggio
2019 con scadenza maggio 2024, il quale precedeva una rata mensile di € 226,49;
3) dal canone mensile di locazione di € 400,00 per l'immobile presso il quale si era trasferito.
- – che dapprima prestava attività lavorativa saltuaria di Parte_1 collaborazione in qualità di docente percependo un reddito lordo annuo pari ad €
1.193,00 – in data 22 dicembre 2023 era stata assunta a tempo indeterminato con orario di lavoro full time presso la Regione Calabria con qualifica di istruttore amministrativo/contabile.
RGVG n. 653/2024 - Pagina 2 di 8 Manifestavano, dunque, la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano, altresì, ai sensi dell'art.473 bis. 51 c.p.c. la sostituzione dell'udienza prevista per l'esperimento del tentativo di conciliazione con il deposito di note scritte.
1.1. All'esito, dunque, dell'udienza cartolare del 9 ottobre 2024, il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, preso atto della comune volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con ordinanza del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c. , in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori nati in costanza di matrimonio, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite e prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori, e , di anni 11 e 7, sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori e collocati presso la madre;
3) la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Controparte_1
Catanzaro alla via Solferino n. 6, identificata al catasto fabbricati del comune di
RGVG n. 653/2024 - Pagina 3 di 8 Catanzaro foglio 83 particella 2049 Sub 2, resterà assegnata alla sig.ra
[...]
, con tutto quanto l'arreda e correda e che continuerà ad abitarla Parte_1
unitamente ai due figli minori e;
il sig. continuerà a Per_1 Per_2 CP_1
sostenere integralmente le rate di mutuo.
4) Ottenuta la sentenza di separazione, la sig.ra entro 30 giorni dalla Pt_1
relativa pubblicazione, procederà alla voltura a suo nome di tutte le utenze dell'immobile, salvo quanto di dirà in appresso sull'utenza telefonica. La sig.ra s'impegna, tuttavia, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1 pagare tutte le utenze dell'immobile sino a quando non formalizzerà le volture a suo nome.
4.a) l'utenza telefonica Telecom relativa alla casa familiare continuerà ad essere intestata al sig. , ma il pagamento delle relative fatture, a Controparte_1
decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, sarà per sempre a carico della sig.ra previa trasmissione e/o consegna della relativa fattura di Pt_1
pagamento da parte del sig. . CP_1
5) quanto al rapporto padre/figli e salvo migliori accordi fra le parti,
5a) DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli minori a fine settimana alternati dalle ore 11,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica allorquando il padre – dopo aver cenato con loro – li accompagnerà presso l'abitazione familiare;
5b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutte le settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 prelevandoli dalla casa familiare e sino alle ore 21,30 allorquando – dopo aver cenato insieme - li riaccompagnerà presso la madre.
Resta inteso che qualora il padre per impegni lavorativi non potrà esercitare il diritto di visita dovrà darne preavviso alla moglie almeno 24 ore prima.
5c) DURANTE IL PERIODO , salvo diverso accordo fra i genitori, Per_3
che dovrà intervenire anche via e-mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i figli minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10,00 del 24 dicembre sino alle ore 10,00 del 30 d icembre o dalle ore 10,00 del 30 dicembre sino alle ore 10,00 del 5 gennaio. Per l'anno 2024 i coniugi concordano
RGVG n. 653/2024 - Pagina 4 di 8 che i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e con il padre dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 10,00 del 5 gennaio;
5d) DURANTE IL PERIODO PASQUALE, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, i figli minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10,00 sino alle ore 21,00 la domenica di Pasqua o dalle ore 10,00 sino alle ore
21,00 il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 i coniugi concordano che i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua.
5e) DURANTE IL PERIODO ESTIVO, i figli minori saranno con il padre in via esclusiva per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, i figli saranno con la madre in via esclusiva per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di a gosto, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o di mancato accordo entro il 30 maggio, i figli trascorreranno ad anni alterni dall'1 al 15 luglio con il papà, dal 16 al 31 luglio con la mamma, dall'1 al 15 agosto con il papà e dal
16 al 31 agosto con la mamma. Per l'anno 2024 i coniugi concordano che i figli trascorreranno con il papà dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto.
Resta intenso che in detti periodi tanto per il padre quanto per la madre, resterà sospeso il diritto di visita previsto per il periodo ordinario;
6) i figli trascorreranno le altre festività (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario;
7) ogni anno i figli minori trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, al di là del regime ordinario, ugualmente trascorreranno ogni anno con la mamma il giorno del suo compleanno e trascorreranno ogni anno con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo;
8) i genitori potranno, di comune accordo, decidere di organizzare insieme le feste dei figli (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) con l'apporto economico di entrambi (nella misura percentuale concordata per le spese straordinarie e sempre previo accordo).
RGVG n. 653/2024 - Pagina 5 di 8 In caso di disaccordo, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli;
9) il sig. corrisponderà alla sig.ra mediante bonifico sul c/c CP_1 Pt_1
alla stessa intestato (IBAN IT94 Q076 0104 4000 0003 1464 092) a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i figli minori l'importo di € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi concordano che l'importo a titolo di assegno unico erogato dall'Inps che ad oggi ammonta a complessivi € 490,00 verrà suddiviso al 50% tra loro.
10) quanto alle spese straordinarie da sostenersi per i figli, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. Tra le spese straordinarie rientrano anche quelle sanitarie, rimborsate al sig. a seguito di sottoscrizione di Polizza CP_1
ASSILT; pertanto, i coniugi divideranno al 50% anche l'eventuale rimborso, che verrà corrisposto direttamente al sig. , della spesa straordinaria CP_1
sostenuta da entrambi i coniugi.
I coniugi concordano che la sig.ra annualmente corrisponderà al sig. Pt_1
la quota parte riferibile ai figli della polizza Assilt sottoscritta dal sig. CP_1
che ammonta ad € 220,00 annui, corrispondendo a mezzo bonifico sul CP_1 conto corrente del marito, l'importo annuo pari ad € 55,00.
Per quanto concerne la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e - tra queste ultime - tra spese da concordarsi e spese da non concordarsi, oltre che per quanto concerne le modalità di rimborso, le parti richiamano espressamente il protocollo adottato da codesto Ecc.mo Tribunale in data 16.05.2019 che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione dai coniugi;
11) qualora ciascuno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli fuori città in territorio nazionale, dovrà darne notizia all'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
qualora invece ciascuno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli all'estero dovrà preventivamente ottenere il consenso scritto dell'altro genitore indicando altresì la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
RGVG n. 653/2024 - Pagina 6 di 8 12) i genitori, consapevoli dei diritti dei minori, si impegnano al reciproco rispetto dei ruoli ed a difendere e da inopportune interferenze e, anche Per_1 Per_2
allorquando saranno presso ciascuno di loro, si impegnano a non screditare la persona dell'altro genitore e a non determinare - con le proprie eventuali condotte anche verso terzi - pregiudizi per i figli minori, adottando le opportune cautele;
13) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproco obbligo alimentare o di mantenimento;
14) i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
15) le parti concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi a far data dalla loro sottoscrizione;
16) Con l'esatto adempimento di quanto previsto alle condizioni che precedono, le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa;
Spese compensate”.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, nonché di compensazione delle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Controparte_1
provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...]
Catanzaro il 30.10.1978 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro il 28 agosto 2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 37, Parte II,
Serie A, Anno 2011, Ufficio 4, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
RGVG n. 653/2024 - Pagina 7 di 8 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinament o dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 653/2024 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 653 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catanzaro, alla Via A. Turco, n.71, presso lo studio dell'Avv. Paola
Garofalo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Botricello, alla Via T. Tasso n. 31, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Laporta che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 15 aprile 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
RGVG n. 653/2024 - Pagina 1 di 8 concordatario in Catanzaro in data 28 agosto 2011, in costanza del quale erano nati due figli: (nata il [...]) e (nato il [...]) – Per_1 Per_2
deducevano di essere giunti alla comune decisione di separarsi essendo intervenuta una irreversibile crisi coniugale.
Adivano, pertanto, il Tribunale di Catanzaro al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, le quali prevedevano: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare;
3) la regolamentazione dei tempi di visita e di permanenza dei minori presso il padre;
4) l'obbligo a carico di quest'ultimo di concorrere al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
5) la reciproca rinuncia ad ogni obbligo alimentare o di mantenimento;
6) la suddivisione in pari misura dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Pattuivano, altresì, una serie di statuizioni volte alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali.
Quanto alle rispettive condizioni economiche e reddituali rappresentavano che:
- , impiegato presso la società Telecom S.p.a. , percepiva un Controparte_1 reddito annuo lordo pari ad € 29.853,00 ed era gravato: 1) dal pagamento del contratto di mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto della casa CP_2
adibita a residenza familiare, di sua esclusiva proprietà, avente scadenza nell'anno
2034 per il quale corrispondeva una rata mensile di € 487,00; 2) da contratto di prestito personale stipulato con il medesimo istituto di credito in data 8 maggio
2019 con scadenza maggio 2024, il quale precedeva una rata mensile di € 226,49;
3) dal canone mensile di locazione di € 400,00 per l'immobile presso il quale si era trasferito.
- – che dapprima prestava attività lavorativa saltuaria di Parte_1 collaborazione in qualità di docente percependo un reddito lordo annuo pari ad €
1.193,00 – in data 22 dicembre 2023 era stata assunta a tempo indeterminato con orario di lavoro full time presso la Regione Calabria con qualifica di istruttore amministrativo/contabile.
RGVG n. 653/2024 - Pagina 2 di 8 Manifestavano, dunque, la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano, altresì, ai sensi dell'art.473 bis. 51 c.p.c. la sostituzione dell'udienza prevista per l'esperimento del tentativo di conciliazione con il deposito di note scritte.
1.1. All'esito, dunque, dell'udienza cartolare del 9 ottobre 2024, il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, preso atto della comune volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con ordinanza del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c. , in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori nati in costanza di matrimonio, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite e prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori, e , di anni 11 e 7, sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori e collocati presso la madre;
3) la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Controparte_1
Catanzaro alla via Solferino n. 6, identificata al catasto fabbricati del comune di
RGVG n. 653/2024 - Pagina 3 di 8 Catanzaro foglio 83 particella 2049 Sub 2, resterà assegnata alla sig.ra
[...]
, con tutto quanto l'arreda e correda e che continuerà ad abitarla Parte_1
unitamente ai due figli minori e;
il sig. continuerà a Per_1 Per_2 CP_1
sostenere integralmente le rate di mutuo.
4) Ottenuta la sentenza di separazione, la sig.ra entro 30 giorni dalla Pt_1
relativa pubblicazione, procederà alla voltura a suo nome di tutte le utenze dell'immobile, salvo quanto di dirà in appresso sull'utenza telefonica. La sig.ra s'impegna, tuttavia, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1 pagare tutte le utenze dell'immobile sino a quando non formalizzerà le volture a suo nome.
4.a) l'utenza telefonica Telecom relativa alla casa familiare continuerà ad essere intestata al sig. , ma il pagamento delle relative fatture, a Controparte_1
decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, sarà per sempre a carico della sig.ra previa trasmissione e/o consegna della relativa fattura di Pt_1
pagamento da parte del sig. . CP_1
5) quanto al rapporto padre/figli e salvo migliori accordi fra le parti,
5a) DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli minori a fine settimana alternati dalle ore 11,00 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica allorquando il padre – dopo aver cenato con loro – li accompagnerà presso l'abitazione familiare;
5b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutte le settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 prelevandoli dalla casa familiare e sino alle ore 21,30 allorquando – dopo aver cenato insieme - li riaccompagnerà presso la madre.
Resta inteso che qualora il padre per impegni lavorativi non potrà esercitare il diritto di visita dovrà darne preavviso alla moglie almeno 24 ore prima.
5c) DURANTE IL PERIODO , salvo diverso accordo fra i genitori, Per_3
che dovrà intervenire anche via e-mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i figli minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10,00 del 24 dicembre sino alle ore 10,00 del 30 d icembre o dalle ore 10,00 del 30 dicembre sino alle ore 10,00 del 5 gennaio. Per l'anno 2024 i coniugi concordano
RGVG n. 653/2024 - Pagina 4 di 8 che i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e con il padre dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 10,00 del 5 gennaio;
5d) DURANTE IL PERIODO PASQUALE, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, i figli minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10,00 sino alle ore 21,00 la domenica di Pasqua o dalle ore 10,00 sino alle ore
21,00 il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 i coniugi concordano che i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua.
5e) DURANTE IL PERIODO ESTIVO, i figli minori saranno con il padre in via esclusiva per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, i figli saranno con la madre in via esclusiva per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di a gosto, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o di mancato accordo entro il 30 maggio, i figli trascorreranno ad anni alterni dall'1 al 15 luglio con il papà, dal 16 al 31 luglio con la mamma, dall'1 al 15 agosto con il papà e dal
16 al 31 agosto con la mamma. Per l'anno 2024 i coniugi concordano che i figli trascorreranno con il papà dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto.
Resta intenso che in detti periodi tanto per il padre quanto per la madre, resterà sospeso il diritto di visita previsto per il periodo ordinario;
6) i figli trascorreranno le altre festività (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario;
7) ogni anno i figli minori trascorreranno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, al di là del regime ordinario, ugualmente trascorreranno ogni anno con la mamma il giorno del suo compleanno e trascorreranno ogni anno con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo;
8) i genitori potranno, di comune accordo, decidere di organizzare insieme le feste dei figli (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) con l'apporto economico di entrambi (nella misura percentuale concordata per le spese straordinarie e sempre previo accordo).
RGVG n. 653/2024 - Pagina 5 di 8 In caso di disaccordo, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli;
9) il sig. corrisponderà alla sig.ra mediante bonifico sul c/c CP_1 Pt_1
alla stessa intestato (IBAN IT94 Q076 0104 4000 0003 1464 092) a titolo di assegno di mantenimento ordinario per i figli minori l'importo di € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi concordano che l'importo a titolo di assegno unico erogato dall'Inps che ad oggi ammonta a complessivi € 490,00 verrà suddiviso al 50% tra loro.
10) quanto alle spese straordinarie da sostenersi per i figli, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. Tra le spese straordinarie rientrano anche quelle sanitarie, rimborsate al sig. a seguito di sottoscrizione di Polizza CP_1
ASSILT; pertanto, i coniugi divideranno al 50% anche l'eventuale rimborso, che verrà corrisposto direttamente al sig. , della spesa straordinaria CP_1
sostenuta da entrambi i coniugi.
I coniugi concordano che la sig.ra annualmente corrisponderà al sig. Pt_1
la quota parte riferibile ai figli della polizza Assilt sottoscritta dal sig. CP_1
che ammonta ad € 220,00 annui, corrispondendo a mezzo bonifico sul CP_1 conto corrente del marito, l'importo annuo pari ad € 55,00.
Per quanto concerne la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e - tra queste ultime - tra spese da concordarsi e spese da non concordarsi, oltre che per quanto concerne le modalità di rimborso, le parti richiamano espressamente il protocollo adottato da codesto Ecc.mo Tribunale in data 16.05.2019 che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione dai coniugi;
11) qualora ciascuno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli fuori città in territorio nazionale, dovrà darne notizia all'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
qualora invece ciascuno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli all'estero dovrà preventivamente ottenere il consenso scritto dell'altro genitore indicando altresì la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
RGVG n. 653/2024 - Pagina 6 di 8 12) i genitori, consapevoli dei diritti dei minori, si impegnano al reciproco rispetto dei ruoli ed a difendere e da inopportune interferenze e, anche Per_1 Per_2
allorquando saranno presso ciascuno di loro, si impegnano a non screditare la persona dell'altro genitore e a non determinare - con le proprie eventuali condotte anche verso terzi - pregiudizi per i figli minori, adottando le opportune cautele;
13) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproco obbligo alimentare o di mantenimento;
14) i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
15) le parti concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi a far data dalla loro sottoscrizione;
16) Con l'esatto adempimento di quanto previsto alle condizioni che precedono, le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa;
Spese compensate”.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, nonché di compensazione delle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Controparte_1
provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...]
Catanzaro il 30.10.1978 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro il 28 agosto 2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 37, Parte II,
Serie A, Anno 2011, Ufficio 4, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
RGVG n. 653/2024 - Pagina 7 di 8 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinament o dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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