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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2517 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 24. 9. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(C.F. P.I. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
legale in Pomezia (Rm) alla Via Campobello n.4 e Parte_2
(C.F./P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
con sede legale in Padova (PD), Riviera Maestri del Lavoro n. 24, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Morigi
(C.F. ), LI LE ), ed C.F._1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. LI LE sito in Roma alla Via Gaetano Sacchi n.12, giusta procura in calce al presente atto;
i difensori chiedono di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax
06.55301229 e/o agli indirizzi pec: e Email_1
Email_2
APPELLANTI
E
(CF e P IVA ), in Controparte_1 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti LI
r.g. n. 1 ST (CF ) e IA ST (CF ), CodiceFiscale_3 C.F._4
unitamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Barbara De Simone sito in Rocca Priora, Via Roma n. 119, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1138/2014; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni dalla competente Cancelleria al seguente n. di fax: 0632090639, o alla seguente PEC:
Email_3
APPELLATA
E in persona del Controparte_2
legale rappresentante p. t.
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Spedizione – Trasporto - Appello avverso la sentenza n.
425/2018 (Rg. N. 7303/2014) emessa dal Tribunale civile di Velletri in data
20.2.2018 e pubblicata in data 20.2.2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 24. 9. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Velletri così decideva:
Respinge le opposizioni proposte da Parte_3 Pt_4
e e, per l'effetto conferma
[...] Controparte_2
integralmente il decreto ingiuntivo n. 1138/2014, depositato il 29. 5. 2014, del
Tribunale di Velletri, che va munito di efficacia esecutiva come per legge (art. 653 c. p. c.);
Condanna le società opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta in € 4.835,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15 % del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
ordina la distrazione in favore del difensore della società opposta dichiaratosi antistatario.
r.g. n. 2 Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato le appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
425/2018 (Rg. N. 7303/2014) emessa dal Tribunale civile di Velletri in data
20.2.2018 e pubblicata in data 20.2.2018
- Preliminarmente, previa fissazione dell'udienza ad hoc per la discussione della richiesta sospensiva ex art. 351 comma 2 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c. ricorrendone i gravi motivi per le ragioni esposte in narrativa.
- In via principale: dichiarare che l'azione diretta proposta da CP_1
nei confronti di e ex art.
[...] Parte_1 Parte_2
7 ter D.lgs 286/2005 non è suscettibile di accoglimento per carenza di prova in ordine ai suoi presupposti, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.1138/14, r.g.n. 1726/14 emesso dal Tribunale Civile di Velletri nei confronti di e Parte_1 Parte_2
- in subordine: dichiarare l'intervenuta decadenza dell'opposta dall'azione monitoria ex art. 83 bis, comma 9, D.l. 25/06/2008 n. 112, e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.1138/14, r.g.n.
1726/14, emesso dal Tribunale Civile di Velletri nei confronti di
[...]
e Parte_1 Parte_2
- Con vittoria di spese legali, competenze ed onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c. p. c.
r.g. n. 3 promossa da e perché carente Parte_3 Controparte_3
di tutti i presupposti, nonchè infondata in fatto e diritto;
nel merito: rigettare l'appello proposto da e Parte_3
siccome infondato in fatto ed in diritto per quanto dedotto Controparte_3
in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n 425/2018 del 20. 2. 2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza in data 2. 4. 2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 24. 9. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
. r. l. Controparte_2
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le appellanti hanno dedotto due motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c. p. c., dell'art. 7 ter del D.LGS. 286/2006, dell'art. art. 2697
c.c. sull'onere probatorio e dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, 2 ° comma n. 4,
c. p. c., e dell'art. 118, comma 1 disp. att. c. p. c. sull'adeguata motivazione della sentenza, nonchè la motivazione insufficiente, carente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Nel caso in esame le appellanti sono state chiamate a rispondere in via solidale e sussidiaria, ed in virtù di una normativa speciale (art. 7 ter D.lgs
286/2005), quali società terze rispetto al rapporto contrattuale di trasporto Contro intercorso tra la ed . Controparte_1
L'art. 7 ter D.lgs 286/2005 prevede che: “il vettore .... il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o
r.g. n. 4 direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita”.
La responsabilità delle odierne appellanti si fonderebbe sul presupposto che Contro il contratto di trasporto concluso tra ed avesse ad oggetto Controparte_1
le stesse prestazioni vettoriali di cui avrebbero usufruito le appellanti nei loro Contro rapporti con , e che tali prestazioni fossero state eseguite in loro favore dal sub – vettore ma solo nell'ipotesi di un sub – contratto tra Controparte_1
vettore e sub-vettore, e quindi di un'unica filiera di trasporto sarebbe possibile per il sub – vettore agire direttamente nei confronti delle committenti principali che hanno usufruito dei suoi servizi di trasporto.
Inoltre, il sub - vettore dovrebbe dimostrare che il corrispettivo richiesto al committente principale corrisponderebbe alla quota di corrispettivo pattuita tra quest'ultimo e la sua diretta controparte contrattuale.
Alla luce di tali premesse la Controparte_1
Contro a) Nei confronti della sua controparte contrattuale avrebbe dovuto Contro fornire prova dell'esistenza del contratto, dell'inadempimento di e di aver effettuato la prestazione;
b) Nei confronti di avrebbe dovuto fornire Parte_5 CP_3
Contro prova dell'esistenza di un rapporto di sub-trasporto tra e Controparte_1
in favore delle committenti principali e Parte_3 CP_3
l'effettiva esecuzione del sub-trasporto da parte di Controparte_1
esclusivamente in favore delle committenti principali;
la coincidenza tra il corrispettivo richiesto e quanto pattuito tra le committenti e CP_3 [...]
Contro
e la propria controparte contrattuale . Parte_3
L'onere probatorio gravante su nei confronti delle Controparte_1
appellanti non sarebbe stato assolto nel corso del giudizio di primo grado, in quanto la documentazione versata in atti dall'odierna appellata sarebbe costituita r.g. n. 5 Contro da semplici fatture emesse da ad nelle quali non vi Controparte_1
sarebbe alcun riferimento a né all'esecuzione Parte_6
di qualsivoglia sub – trasporto in favore di terze committenti, in quanto nell'oggetto delle fatture sarebbe esclusivamente indicato: “per trasporti e prestazioni eseguiti per vs conto nel mese di....”.
Né potrebbe essere attribuita alcuna valenza probatoria ai semplici “fogli” prodotti dall'appellata con la memoria ex art. 183, n. 3, c.p.c, asseritamente
“borderò di carico” ma privi di sottoscrizione leggibile o timbratura e di qualsivoglia riferimento alla potendosi tali “fogli” riferire a Controparte_1
Contro qualsiasi trasporto commissionato ad .
Il Tribunale non si sarebbe reso conto che l'azione nei confronti di
[...]
era totalmente carente di qualsivoglia, anche minimo, Parte_5 CP_3
supporto probatorio;
quando nella motivazione della sentenza (v. pagg. 5 - 6), il Contro Tribunale ha completato l'esame della posizione di per passare a vagliare la posizione delle società e non si sarebbe reso Parte_3 CP_3
conto che tali ultime società non sarebbero state controparti contrattuali della ricorrente la scarna motivazione dedicata alle odierne Controparte_1
appellanti, infatti, avrebbe analizzato sotto il profilo probatorio, giurisprudenziale e normativo solo la posizione della parte di un contratto e la fattispecie di un inadempimento contrattuale, trattando di Parte_6
come se tali società fossero state ulteriori parti del contratto che era
[...]
Contro stato concluso tra ed . Controparte_1
Ciò emergerebbe dalla lettura della sentenza allorquando, passando a trattare della posizione delle appellanti, il Tribunale ha affermato (v. pag. 6):
“Richiamato quanto esposto in precedenza, va ribadito, applicati i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che il creditore deve dare la prova dell'esistenza del contratto e della scadenza del termine eventualmente previsto e limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo poi onere del debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della
r.g. n. 6 pretesa attorea”.
Il Tribunale nella parte di motivazione relativa alle odierne appellanti avrebbe “richiamato” e ribadito quanto detto in precedenza (nella parte di Contro sentenza concernente i rapporti tra ed ) in ordine alla Controparte_1
prova che il creditore deve offrire nelle fattispecie di inadempimento contrattuale, facendo nuovamente riferimento “ai principi generali in tema di inadempimento contrattuale”, senza considerare, sotto il profilo processuale e normativo, le posizioni di come se tali società Parte_5 CP_3
fossero parti del contratto stipulato da Controparte_1
A riprova di ciò, nel prosieguo della sentenza (pag. 6) il Tribunale ha affermato: “Orbene, nel caso di specie, va ribadito come sia processualmente emerso che effettivamente sono state eseguite le forniture per cui è causa a favore di e così come allegato nel Parte_1 Parte_2
ricorso per ingiunzione;
in particolare, dalle fatture prodotte, è dato evincere quantità e prezzo del servizio reso. Va ricordato che “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto... allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass.
15832/11). Contro In realtà la fattura emessa da a carico di (nella quale Controparte_1
non vi sarebbe alcun riferimento a società terze committenti) non potrebbe costituire la prova definitiva della domanda nei confronti di
[...]
non essendo riferibile né alle parti del contratto né ai Parte_5 CP_3
soggetti indicati nelle fatture, ma a società terze.
Anche nell'ultima parte della motivazione relativa alle appellanti il totale travisamento sarebbe evidente, allorquando si afferma (v. pag. 7): “... avendo la società opposta fornito la prova dell'effettuazione delle prestazioni a favore delle società opponenti ed avendo dato prova del diritto alla controprestazione,
r.g. n. 7 sarebbe stato onere di queste ultime provare l'estinzione del debito: nulla risulta compiutamente al riguardo”.
Ma non vi sarebbe in atti alcuna prova che le prestazioni della CP_1
fossero state effettuate in favore delle società opponenti, e l'onere
[...]
probatorio cui ha fatto riferimento il Tribunale è l'onere che eventualmente Contro gravava su , e non sulle odierne appellanti. La motivazione dell'impugnata sentenza relativa alla prova dell'azione promossa da nei Controparte_1
confronti di sarebbe completamente inesistente, Parte_6
non riferendosi neppure in astratto alla loro pretesa posizione di committenti principali in un rapporto di sub – trasporto ex art. art. 7 ter D.lgs 286/2005.
Né il Tribunale ha fatto alcun riferimento, neppure implicito, alla prova richiesta per esperire l'azione ex art. art. 7 ter D.lgs 286/2005 in ordine al collegamento negoziale tra sub - vettore e committente principale, ovvero alla coincidenza del corrispettivo richiesto alle committenti principali con quello concordato dalle medesime committenti con la loro controparte contrattuale.
Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da affermando in motivazione che: Parte_6
“l'azione diretta proposta ex art. art. 7 ter D.lgs 286/2005 da Controparte_1
nei confronti di è risultata del tutto carente in Parte_6
ordine alla prova dei presupposti per la sua esperibilità; in particolare, dalla documentazione versata in atti dall'opposta, non è emerso alcun elemento probatorio relativo al collegamento negoziale tra sub – vettore Controparte_1
e gli asseriti committenti principali e alla Parte_3 CP_3
effettuazione di servizi di trasporto in loro favore, ovvero in ordine alla coincidenza del corrispettivo richiesto da alle committenti Controparte_1
principali con quello concordato dalle medesime committenti con la loro Contr controparte contrattuale ”.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 bis, comma 9 del D.L. 112/2008, convertito con
r.g. n. 8 modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. sull'adeguata motivazione della sentenza, nonché la motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
L'art. 83 bis, comma 9, del D.L. 112/2008 detta disposizioni speciali in materia di esperibilità del ricorso ingiuntivo per compensi inerenti l'autotrasporto di cose per conto terzi;
in particolare, la possibilità di proporre l'azione monitoria è prevista esclusivamente: - per il recupero della parte del corrispettivo dovuta al vettore diversa dai costi-carburante, qualora essa risulti indicata per un importo inferiore a quello imposto dal comma 7 del medesimo articolo;
- nel termine decadenziale di quindici giorni, decorrenti dalla scadenza dell'ulteriore termine di quindici giorni concesso al committente per il pagamento spontaneo delle somme richieste dal vettore;
- previa produzione della seguente documentazione: iscrizione del vettore all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, fatture per i corrispettivi inerenti la prestazione di trasporto, documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato in fattura, calcoli con i quali viene determinato l'ulteriore compenso dovuto al vettore diverso dai costi-carburante.
Orbene, poiché la parte del corrispettivo diversa dalla quota-carburante è una componente essenziale del compenso del vettore predeterminata per legge, il disposto della norma in esame dovrebbe ritenersi applicabile non solo qualora il vettore agisca per la sola differenza tra quanto corrispostogli e quanto effettivamente dovuto dal committente, ma anche nell'ipotesi in cui l'azione sia esperita per il recupero dell'intero compenso (costituito per legge almeno dalla quota- carburante e dal corrispettivo minimo di cui al comma 7 della norma in esame).
Infatti, il compenso del vettore è per legge costituito almeno dalla quota-
r.g. n. 9 carburante e dal corrispettivo minimo di cui al comma 7 della norma in esame, e quindi l'azione monitoria esperita dalla avrebbe dovuto Controparte_1
ritenersi improponibile in quanto incardinata oltre il termine decadenziale di quindici giorni previsto dalla legge.
Infatti, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dal trasportatore in data 18/02/2013, il ricorso per Decreto Ingiuntivo è stato depositato il
6/03/2014, a distanza di oltre un anno, e quindi l'azione promossa da CP_1
doveva essere dichiarata improponibile per decorrenza del termine
[...]
decadenziale di cui all'art. 83 bis, comma 9, D.l. 112/2008, nonché per mancata allegazione della documentazione richiesta ex art. 83 bis, comma 9, D.l.
112/2008, con conseguente revoca/annullamento dell'opposto Decreto
Ingiuntivo.
Le appellanti hanno chiesto la modifica della sentenza impugnata nel senso che “l'intimante ha agito direttamente nei confronti di Controparte_1 [...]
e quali società mittenti ai sensi del ridetto Parte_1 Parte_2
art. 7 ter D.l. 103/10 al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo della prestazione di trasporto;
di talché si appalesa infondata l'eccepita decadenza della diversa (e non ricorrente nella fattispecie) azione monitoria ex art. 83 bis, comma 9, d.l. 112/08, che mira invece ad ottenere l'adeguamento del corrispettivo pattuito con il proprio committente a quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti”.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.
La Corte ritiene di non dover condividere la decisione adottata dal
Tribunale nei confronti delle odierne appellanti.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale ha respinto le opposizioni proposte da ed Parte_3 Parte_4 [...]
confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1138/2014 del Tribunale di Velletri, che è stato munito di efficacia esecutiva.
r.g. n. 10 Orbene, come condivisibilmente rappresentato dalle appellanti, le stesse erano state chiamate a rispondere in via solidale e sussidiaria, ed in virtù di una normativa speciale (art. 7 ter D.lgs 286/2005), quali società terze rispetto al Contro rapporto contrattuale di trasporto intercorso tra la ed . Controparte_1
L'art. 7 ter D.lgs 286/2005 prevede che: “il vettore .... il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita”.
Alla luce della predetta normativa appare evidente che si sarebbe potuta invocare la responsabilità delle odierne appellanti solo in presenza della prova Contro che il contratto di trasporto concluso tra ed aveva ad Controparte_1
oggetto le stesse prestazioni vettoriali di cui avevano usufruito le appellanti nei Contro loro rapporti con , e che tali prestazioni erano state eseguite in loro favore dal sub – vettore in quest'ultimo caso, provando l'esistenza di Controparte_1
un contratto tra vettore e sub-vettore, e quindi di un'unica filiera di trasporto, il sub – vettore avrebbe potuto agire direttamente nei confronti delle committenti principali che avevano usufruito dei suoi servizi di trasporto;
ed il sub - vettore avrebbe dovuto dimostrare che il corrispettivo richiesto al committente principale era corrispondente alla quota di corrispettivo pattuita tra quest'ultimo e la sua diretta controparte contrattuale.
Alla luce di tali premesse deve invece ritenersi che la non Controparte_1
ha provato, rispetto a e l'esistenza di un rapporto Parte_3 CP_3
Contro di sub - trasporto tra e in favore delle committenti Controparte_1
principali e l'effettiva esecuzione del sub- Parte_5 CP_3
trasporto da parte di esclusivamente in favore delle committenti Controparte_1
principali, nonché la coincidenza tra il corrispettivo richiesto e quanto pattuito r.g. n. 11 tra le committenti e e la propria controparte CP_3 Parte_3
Contro contrattuale .
La Corte ritiene, infatti, che alla luce della documentazione versata in atti dall'odierna appellata, quest'ultima non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo la prodotto fatture emesse dalla stessa nei Controparte_1
Contro confronti di senza che in esse sia ravvisabile alcun riferimento a
[...]
né ha provato l'esecuzione di qualsivoglia sub – Parte_6
trasporto in favore di terze committenti, in quanto nell'oggetto delle fatture è leggibile la seguente causale: “per trasporti e prestazioni eseguiti per vs conto nel mese di....”.
In tale contesto nessuna valenza probatoria può essere attribuita ai “fogli” prodotti dall'appellata con la memoria ex art. 183, n. 3, c.p.c, qualificati come
“borderò di carico”, essendo gli stessi privi di sottoscrizione leggibile o timbratura, e di qualsiasi riferimento alla conseguentemente, Controparte_1
non può essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale laddove (v. Contro pagg. 5 - 6), dopo aver completato l'esame della posizione di , ha ravvisato un inadempimento contrattuale anche in capo a Parte_6
non tenendo conto del fatto che non vi era prova che le stesse non erano ulteriori Contro parti del contratto che era stato concluso tra ed , ed ha Controparte_1
affermato: “Richiamato quanto esposto in precedenza, va ribadito, applicati i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che il creditore deve dare la prova dell'esistenza del contratto e della scadenza del termine eventualmente previsto e limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo poi onere del debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa attorea”.
Il Tribunale nella suddetta motivazione, riferendola alle odierne appellanti si è limitato a richiamare e ribadire quanto affermato in precedenza (nella parte Contro di sentenza relativa ai rapporti tra ed ) in ordine alla prova Controparte_1
che il creditore deve offrire nelle fattispecie di inadempimento contrattuale,
r.g. n. 12 facendo nuovamente riferimento “ai principi generali in tema di inadempimento contrattuale”, ma non ha considerato, sotto il profilo processuale e normativo, che non vi era prova delle posizioni di quali Parte_5 CP_3
Contro parti del contratto stipulato tra ed . Controparte_1
E del tutto insufficiente deve ritenersi la valutazione del Tribunale laddove
(v. pag. 6) ha affermato: “Orbene, nel caso di specie, va ribadito come sia processualmente emerso che effettivamente sono state eseguite le forniture per cui è causa a favore di così come Parte_7
allegato nel ricorso per ingiunzione;
in particolare, dalle fatture prodotte, è dato evincere quantità e prezzo del servizio reso. Va ricordato che “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto... allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. 15832/11). Contro Infatti, le fatture emessa da a carico di (nelle quali Controparte_1
non vi sono riferimenti a società terze committenti) non possono costituire la prova sufficiente del credito asseritamente vantato nei confronti di
[...]
non essendo a queste riferibili, con la conseguenza che Parte_6
non può essere condivisa la conclusione del Tribunale laddove ha ritenuto che
(v. pag. 7): “... avendo la società opposta fornito la prova dell'effettuazione delle prestazioni a favore delle società opponenti ed avendo dato prova del diritto alla controprestazione, sarebbe stato onere di queste ultime provare
l'estinzione del debito: nulla risulta compiutamente al riguardo”.
Come detto, non vi è in atti alcuna prova che le prestazioni della CP_1
erano state effettuate in favore delle odierne appellanti, e l'onere
[...]
Contro probatorio cui ha fatto riferimento il Tribunale riguardava solo la .
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che non essendo stato assolto l'onere probatorio da parte della rispetto Controparte_1
r.g. n. 13 agli aspetti in precedenza evidenziati, non sussistevano neanche le condizioni per giustificare l'azione diretta prevista dall'art. 7 ter D.lgs 286/2005 da parte del sub vettore nei confronti di coloro che erano stati indicati quali committenti principali in un rapporto di sub – trasporto;
aspetto rispetto al quale, peraltro, il
Tribunale non ha offerto alcuna motivazione.
Dovendosi ritenere tale profilo motivazionale assorbente rispetto alle altre questioni prospettate dagli appellanti, il motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto, e per l'effetto l'opposizione proposta dalle odierne appellanti deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei loro confronti.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla rispetto ad l. Controparte_2
rimasta contumace.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 425/2018 emessa in data 20.2.2018 e pubblicata in data 20.2.2018, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto, e per l'effetto accoglie l'opposizione proposta dalle odierne appellanti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei loro confronti;
B) Condanna la a pagare in favore delle appellanti Controparte_1
le spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 5.100,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi €
r.g. n. 14 5.900,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto a Controparte_2
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 15