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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3831 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...]/PR (Brasile) il 07/12/1958; Parte 1
,nata a [...]/SP (Brasile) il 28/07/1985; Controparte 1
,nata a [...]/SP (Brasile) il 11/12/1986; Controparte 2
Controparte 3 nata a [...]/SP (Brasile) il 4/07/1982;
,nata a [...]/SP(Brasile) il 23/06/1978; Controparte_4
nata a [...]/SP (Brasile) il 13/09/1997; Parte 2
C.F. 1 ), con studio inrappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone (C.F.
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, giuste procure alle liti, tradotte
- RICORRENTI -
E
Controparte_5 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del CP 6 in CP 7, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici alla via G. Da Fiore 34 domicilia, all'indirizzo P.E.C.
-
Email 1 C.F. C.F. 2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_5 chiedendo che venga dichiarato 9
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per 1
[...] nato a [...]1'11/7/1884 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 13 gennaio 1910 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Persona 2 ; dalla loro unione coniugale nasceva a SanPersona 1 la quale il 12 marzo 1953 a San Paolo/SP (Brasile) il 14 giugno 1927 Persona 3
dalla loro unione coniugale Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Controparte 8
Persona 4 a Nova nascevano a San Paolo/SP (Brasile), il 27 agosto 1957,
Successivamente in data 8 Londrina/PR (Brasile) il 7 dicembre 1958 Parte 1
contraeva matrimonio con [...] novembre 1975 a San Paolo/SP (Brasile) Persona 4 Persona 5 dalla loro unione coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile) il 23 giugno 1979
Controparte_4 dall'unione naturale tra Controparte 4 Parte 3
in data 22 gennaio nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il 13 settembre 1997, Parte 2
2000 a San Paolo/SP (Brasile), Controparte 4 contraeva matrimonio con Parte 3
[...] In data 23 gennaio 1982 a San Paolo/SP (Brasile), Parte 1 contraeva matrimonio con dalla loro unione coniugale nascevano a San Paolo/SP Persona 6
,
(Brasile) il 4 luglio 1982 a San Paolo/SP (Brasile); il 28 luglio 1985 [...] Controparte_3
,
Parte 4 , a San Paolo/SP (Brasile), l'11 dicembre 1986 Persona_7
Il P.M. ricevuta la notifica in data 20/08/2024 nulla osservava.
Istruita la causa, all'udienza del 2 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, "quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di SA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di Persona 1 unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema così adeguato ai valori costituzionali deve ritenersi
-
applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte 5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte 6 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R.
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia in San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del Controparte 5 e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al Controparte_5 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 2.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Wanda Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3831 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...]/PR (Brasile) il 07/12/1958; Parte 1
,nata a [...]/SP (Brasile) il 28/07/1985; Controparte 1
,nata a [...]/SP (Brasile) il 11/12/1986; Controparte 2
Controparte 3 nata a [...]/SP (Brasile) il 4/07/1982;
,nata a [...]/SP(Brasile) il 23/06/1978; Controparte_4
nata a [...]/SP (Brasile) il 13/09/1997; Parte 2
C.F. 1 ), con studio inrappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone (C.F.
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, giuste procure alle liti, tradotte
- RICORRENTI -
E
Controparte_5 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del CP 6 in CP 7, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici alla via G. Da Fiore 34 domicilia, all'indirizzo P.E.C.
-
Email 1 C.F. C.F. 2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il Controparte_5 chiedendo che venga dichiarato 9
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per 1
[...] nato a [...]1'11/7/1884 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 13 gennaio 1910 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Persona 2 ; dalla loro unione coniugale nasceva a SanPersona 1 la quale il 12 marzo 1953 a San Paolo/SP (Brasile) il 14 giugno 1927 Persona 3
dalla loro unione coniugale Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Controparte 8
Persona 4 a Nova nascevano a San Paolo/SP (Brasile), il 27 agosto 1957,
Successivamente in data 8 Londrina/PR (Brasile) il 7 dicembre 1958 Parte 1
contraeva matrimonio con [...] novembre 1975 a San Paolo/SP (Brasile) Persona 4 Persona 5 dalla loro unione coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile) il 23 giugno 1979
Controparte_4 dall'unione naturale tra Controparte 4 Parte 3
in data 22 gennaio nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il 13 settembre 1997, Parte 2
2000 a San Paolo/SP (Brasile), Controparte 4 contraeva matrimonio con Parte 3
[...] In data 23 gennaio 1982 a San Paolo/SP (Brasile), Parte 1 contraeva matrimonio con dalla loro unione coniugale nascevano a San Paolo/SP Persona 6
,
(Brasile) il 4 luglio 1982 a San Paolo/SP (Brasile); il 28 luglio 1985 [...] Controparte_3
,
Parte 4 , a San Paolo/SP (Brasile), l'11 dicembre 1986 Persona_7
Il P.M. ricevuta la notifica in data 20/08/2024 nulla osservava.
Istruita la causa, all'udienza del 2 ottobre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, "quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di SA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di Persona 1 unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema così adeguato ai valori costituzionali deve ritenersi
-
applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte 5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte 6 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R.
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia in San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del Controparte 5 e la complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al Controparte_5 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 2.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Wanda Romano