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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4055/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLO ISABELLA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF ), difesa e rappresentata dall'avv. GRANINI ROMMY, Parte_2 C.F._2
presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Ricorrenti Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) La casa familiare, sita in CA (Ve) via Gramsci n. 81 e gli arredi ivi contenuti saranno assegnati alla SI.ra che vi abiterà con i figli e . Parte_2 Persona_1 Per_2
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì alle 21.30 della domenica. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 21.30, quando trascorrerà con loro il week end successivo. Nella
settimana in cui i bambini rimarranno con la madre durante il week end, il padre potrà tenerli con sé dalle
17.00 del martedì sino alle 21.30 del mercoledì. Durante le vacanze estive, e staranno Persona_1 Per_2
con il padre per due (2) settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno di ciascun anno. I minori trascorreranno sia con il padre che con la madre sette (7) giorni continuativi durante le vacanze invernali incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
tre (3) giorni continuativi durante le vacanze pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura della madre fornirgli del vestiario per i giorni in cui dovranno stare dal padre. Detto vestiario dovrà tornare alla madre in buone condizioni. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi far svolgere loro i compiti scolastici, laddove ve ne siano, e verificare che non vi siano richieste da parte della scuola per il giorno successivo. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi riportarli alla madre una volta servita loro la cena e, in ogni caso, sempre con bagno/doccia eseguiti. Deve essere assicurata al genitore con cui in quel giorno non stanno i figli una telefonata da parte degli stessi. Il giorno del compleanno dei figli deve essere assicurata, al genitore con cui il quel giorno non stanno i figli, una visita agli stessi laddove richiesta dal genitore medesimo.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2
ordinario dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, somma Persona_1 Per_2
rivalutabile Istat annualmente con decorrenza dall'anno successivo all'omologa della separazione, da versare a mezzo bonifico bancario che dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla SI.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ciascun mese. Il SI. concorrerà altresì nella misura del 50% Parte_1 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori secondo i criteri e le indicazioni contenute nel
Protocollo del Tribunale di Venezia che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si richiama come parte integrante del presente accordo.
4) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra in quanto Parte_2
genitore convivente, con espresso consenso in tal senso da parte del SI. . Sintantoché Parte_1
la SI.ra non avrà reperito idonea occupazione lavorativa e sintantoché la stessa non chiederà Parte_2
la dazione dell'assegno unico universale, questo sarà percepito dal SI. che provvederà a Parte_1
bonificarlo alla SI.ra ogni mese unitamente all'importo stabilito a titolo di mantenimento Parte_2
ordinario. A tal fine il SI. si impegna e si obbliga a presentare ogni anno presso il Caf di Parte_1
competenza la relativa documentazione necessaria per l'elargizione del predetto assegno unico universale.
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso per il suo essere Parte_1 Parte_2
accreditato su conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese. Tale Parte_2
somma verrà corrisposta fino a quando la SInora non avrà reperito un'occupazione lavorativa o, Pt_2
comunque, per il periodo massimo di un (1) anno decorrente dalla data di deposito del ricorso.
6) Il rimborso delle detrazioni fiscali per le spese mediche sostenute dalla SI.ra dall'1.9.2024 Parte_2
sarà percepito dal SI. il quale provvederà successivamente, ma entro 10 giorni dalla Parte_1
data di erogazione, a versarlo alla SI.ra . A tal fine, la SInora si impegna a fornire Pt_2 Parte_2
al SI. entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi tutta la Parte_1
documentazione necessaria.
7) Il SI. provvederà al pagamento, fino ad estinzione delle rate, dei finanziamenti Parte_1
accesi per l'acquisto della cucina, del divano e del cellulare in uso alla SI.ra che ne diventerà Parte_2
proprietaria.
8) La SI.ra provvederà, entro il 31.03.2025, a riscattare le polizze FWU Life Insurance Lux e Parte_2
versare al SI. l'importo liquidato a titolo di pagamento della quota parte dei finanziamenti Parte_1
descritti al punto precedente. 9) L'autovettura BMW tg FG667VD verrà assegnata in proprietà esclusiva al SI. Parte_1
che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo. L'autovettura Fiat Panda tg EY852BW verrà assegnata in proprietà esclusiva alla SI.ra che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo.” Parte_2
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in CA (Ve) il 16.11.2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di CA al N. 26 Parte II Serie A dell'anno 2013; che da tale unione erano nati il figlio Persona_1
in data 8.6.2018 e il 25.8.2021 la figlia , entrambi minori. Per_2
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale,
rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 21.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 05.11.2025, lette le note depositate dalle parti nelle quali insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita die essere accolta, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in CA (Ve) via Gramsci n. 81 e gli arredi ivi contenuti saranno assegnati alla SI.ra che vi abiterà con i figli e . Parte_2 Persona_1 Per_2
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì alle 21.30 della domenica. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 21.30, quando trascorrerà con loro il week end successivo. Nella
settimana in cui i bambini rimarranno con la madre durante il week end, il padre potrà tenerli con sé dalle
17.00 del martedì sino alle 21.30 del mercoledì. Durante le vacanze estive, e staranno Persona_1 Per_2
con il padre per due (2) settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno di ciascun anno. I minori trascorreranno sia con il padre che con la madre sette (7) giorni continuativi durante le vacanze invernali incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
tre (3) giorni continuativi durante le vacanze pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura della madre fornirgli del vestiario per i giorni in cui dovranno stare dal padre. Detto vestiario dovrà tornare alla madre in buone condizioni. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi far svolgere loro i compiti scolastici, laddove ve ne siano, e verificare che non vi siano richieste da parte della scuola per il giorno successivo. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi riportarli alla madre una volta servita loro la cena e, in ogni caso, sempre con bagno/doccia eseguiti. Deve essere assicurata al genitore con cui in quel giorno non stanno i figli una telefonata da parte degli stessi. Il giorno del compleanno dei figli deve essere assicurata, al genitore con cui il quel giorno non stanno i figli, una visita agli stessi laddove richiesta dal genitore medesimo.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2
ordinario dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, somma Persona_1 Per_2
rivalutabile Istat annualmente con decorrenza dall'anno successivo all'omologa della separazione, da versare a mezzo bonifico bancario che dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla SI.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ciascun mese. Il SI. concorrerà altresì nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori secondo i criteri e le indicazioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Venezia che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si richiama come parte integrante del presente accordo.
4) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra in quanto Parte_2
genitore convivente, con espresso consenso in tal senso da parte del SI. . Sintantoché Parte_1
la SI.ra non avrà reperito idonea occupazione lavorativa e sintantoché la stessa non chiederà Parte_2
la dazione dell'assegno unico universale, questo sarà percepito dal SI. che provvederà a Parte_1
bonificarlo alla SI.ra ogni mese unitamente all'importo stabilito a titolo di mantenimento Parte_2
ordinario. A tal fine il SI. si impegna e si obbliga a presentare ogni anno presso il Caf di Parte_1
competenza la relativa documentazione necessaria per l'elargizione del predetto assegno unico universale.
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso per il suo essere Parte_1 Parte_2
accreditato su conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese. Tale Parte_2
somma verrà corrisposta fino a quando la SInora non avrà reperito un'occupazione lavorativa o, Pt_2
comunque, per il periodo massimo di un (1) anno decorrente dalla data di deposito del ricorso.
6) Il rimborso delle detrazioni fiscali per le spese mediche sostenute dalla SI.ra dall'1.9.2024 Parte_2
sarà percepito dal SI. il quale provvederà successivamente, ma entro 10 giorni dalla Parte_1
data di erogazione, a versarlo alla SI.ra . A tal fine, la SInora si impegna a fornire Pt_2 Parte_2
al SI. entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi tutta la Parte_1
documentazione necessaria.
7) Il SI. provvederà al pagamento, fino ad estinzione delle rate, dei finanziamenti Parte_1
accesi per l'acquisto della cucina, del divano e del cellulare in uso alla SI.ra che ne diventerà Parte_2
proprietaria.
8) La SI.ra provvederà, entro il 31.03.2025, a riscattare le polizze FWU Life Insurance Lux e Parte_2
versare al SI. l'importo liquidato a titolo di pagamento della quota parte dei finanziamenti Parte_1
descritti al punto precedente. 9) L'autovettura BMW tg FG667VD verrà assegnata in proprietà esclusiva al SI. Parte_1
che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo. L'autovettura Fiat Panda tg EY852BW verrà assegnata in proprietà esclusiva alla SI.ra che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo;
Parte_2
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese
Venezia, 30.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4055/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLO ISABELLA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF ), difesa e rappresentata dall'avv. GRANINI ROMMY, Parte_2 C.F._2
presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Ricorrenti Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) La casa familiare, sita in CA (Ve) via Gramsci n. 81 e gli arredi ivi contenuti saranno assegnati alla SI.ra che vi abiterà con i figli e . Parte_2 Persona_1 Per_2
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì alle 21.30 della domenica. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 21.30, quando trascorrerà con loro il week end successivo. Nella
settimana in cui i bambini rimarranno con la madre durante il week end, il padre potrà tenerli con sé dalle
17.00 del martedì sino alle 21.30 del mercoledì. Durante le vacanze estive, e staranno Persona_1 Per_2
con il padre per due (2) settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno di ciascun anno. I minori trascorreranno sia con il padre che con la madre sette (7) giorni continuativi durante le vacanze invernali incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
tre (3) giorni continuativi durante le vacanze pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura della madre fornirgli del vestiario per i giorni in cui dovranno stare dal padre. Detto vestiario dovrà tornare alla madre in buone condizioni. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi far svolgere loro i compiti scolastici, laddove ve ne siano, e verificare che non vi siano richieste da parte della scuola per il giorno successivo. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi riportarli alla madre una volta servita loro la cena e, in ogni caso, sempre con bagno/doccia eseguiti. Deve essere assicurata al genitore con cui in quel giorno non stanno i figli una telefonata da parte degli stessi. Il giorno del compleanno dei figli deve essere assicurata, al genitore con cui il quel giorno non stanno i figli, una visita agli stessi laddove richiesta dal genitore medesimo.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2
ordinario dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, somma Persona_1 Per_2
rivalutabile Istat annualmente con decorrenza dall'anno successivo all'omologa della separazione, da versare a mezzo bonifico bancario che dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla SI.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ciascun mese. Il SI. concorrerà altresì nella misura del 50% Parte_1 alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori secondo i criteri e le indicazioni contenute nel
Protocollo del Tribunale di Venezia che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si richiama come parte integrante del presente accordo.
4) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra in quanto Parte_2
genitore convivente, con espresso consenso in tal senso da parte del SI. . Sintantoché Parte_1
la SI.ra non avrà reperito idonea occupazione lavorativa e sintantoché la stessa non chiederà Parte_2
la dazione dell'assegno unico universale, questo sarà percepito dal SI. che provvederà a Parte_1
bonificarlo alla SI.ra ogni mese unitamente all'importo stabilito a titolo di mantenimento Parte_2
ordinario. A tal fine il SI. si impegna e si obbliga a presentare ogni anno presso il Caf di Parte_1
competenza la relativa documentazione necessaria per l'elargizione del predetto assegno unico universale.
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso per il suo essere Parte_1 Parte_2
accreditato su conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese. Tale Parte_2
somma verrà corrisposta fino a quando la SInora non avrà reperito un'occupazione lavorativa o, Pt_2
comunque, per il periodo massimo di un (1) anno decorrente dalla data di deposito del ricorso.
6) Il rimborso delle detrazioni fiscali per le spese mediche sostenute dalla SI.ra dall'1.9.2024 Parte_2
sarà percepito dal SI. il quale provvederà successivamente, ma entro 10 giorni dalla Parte_1
data di erogazione, a versarlo alla SI.ra . A tal fine, la SInora si impegna a fornire Pt_2 Parte_2
al SI. entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi tutta la Parte_1
documentazione necessaria.
7) Il SI. provvederà al pagamento, fino ad estinzione delle rate, dei finanziamenti Parte_1
accesi per l'acquisto della cucina, del divano e del cellulare in uso alla SI.ra che ne diventerà Parte_2
proprietaria.
8) La SI.ra provvederà, entro il 31.03.2025, a riscattare le polizze FWU Life Insurance Lux e Parte_2
versare al SI. l'importo liquidato a titolo di pagamento della quota parte dei finanziamenti Parte_1
descritti al punto precedente. 9) L'autovettura BMW tg FG667VD verrà assegnata in proprietà esclusiva al SI. Parte_1
che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo. L'autovettura Fiat Panda tg EY852BW verrà assegnata in proprietà esclusiva alla SI.ra che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo.” Parte_2
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in CA (Ve) il 16.11.2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di CA al N. 26 Parte II Serie A dell'anno 2013; che da tale unione erano nati il figlio Persona_1
in data 8.6.2018 e il 25.8.2021 la figlia , entrambi minori. Per_2
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale,
rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 21.01.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 05.11.2025, lette le note depositate dalle parti nelle quali insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita die essere accolta, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in CA (Ve) via Gramsci n. 81 e gli arredi ivi contenuti saranno assegnati alla SI.ra che vi abiterà con i figli e . Parte_2 Persona_1 Per_2
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza materna. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì alle 21.30 della domenica. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 21.30, quando trascorrerà con loro il week end successivo. Nella
settimana in cui i bambini rimarranno con la madre durante il week end, il padre potrà tenerli con sé dalle
17.00 del martedì sino alle 21.30 del mercoledì. Durante le vacanze estive, e staranno Persona_1 Per_2
con il padre per due (2) settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno di ciascun anno. I minori trascorreranno sia con il padre che con la madre sette (7) giorni continuativi durante le vacanze invernali incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
tre (3) giorni continuativi durante le vacanze pasquali in modo da ricomprendere ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura della madre fornirgli del vestiario per i giorni in cui dovranno stare dal padre. Detto vestiario dovrà tornare alla madre in buone condizioni. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi far svolgere loro i compiti scolastici, laddove ve ne siano, e verificare che non vi siano richieste da parte della scuola per il giorno successivo. Ogni qualvolta i figli andranno dal padre sarà cura di questi riportarli alla madre una volta servita loro la cena e, in ogni caso, sempre con bagno/doccia eseguiti. Deve essere assicurata al genitore con cui in quel giorno non stanno i figli una telefonata da parte degli stessi. Il giorno del compleanno dei figli deve essere assicurata, al genitore con cui il quel giorno non stanno i figli, una visita agli stessi laddove richiesta dal genitore medesimo.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2
ordinario dei figli e , la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, somma Persona_1 Per_2
rivalutabile Istat annualmente con decorrenza dall'anno successivo all'omologa della separazione, da versare a mezzo bonifico bancario che dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla SI.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ciascun mese. Il SI. concorrerà altresì nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori secondo i criteri e le indicazioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Venezia che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si richiama come parte integrante del presente accordo.
4) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra in quanto Parte_2
genitore convivente, con espresso consenso in tal senso da parte del SI. . Sintantoché Parte_1
la SI.ra non avrà reperito idonea occupazione lavorativa e sintantoché la stessa non chiederà Parte_2
la dazione dell'assegno unico universale, questo sarà percepito dal SI. che provvederà a Parte_1
bonificarlo alla SI.ra ogni mese unitamente all'importo stabilito a titolo di mantenimento Parte_2
ordinario. A tal fine il SI. si impegna e si obbliga a presentare ogni anno presso il Caf di Parte_1
competenza la relativa documentazione necessaria per l'elargizione del predetto assegno unico universale.
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso per il suo essere Parte_1 Parte_2
accreditato su conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese. Tale Parte_2
somma verrà corrisposta fino a quando la SInora non avrà reperito un'occupazione lavorativa o, Pt_2
comunque, per il periodo massimo di un (1) anno decorrente dalla data di deposito del ricorso.
6) Il rimborso delle detrazioni fiscali per le spese mediche sostenute dalla SI.ra dall'1.9.2024 Parte_2
sarà percepito dal SI. il quale provvederà successivamente, ma entro 10 giorni dalla Parte_1
data di erogazione, a versarlo alla SI.ra . A tal fine, la SInora si impegna a fornire Pt_2 Parte_2
al SI. entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi tutta la Parte_1
documentazione necessaria.
7) Il SI. provvederà al pagamento, fino ad estinzione delle rate, dei finanziamenti Parte_1
accesi per l'acquisto della cucina, del divano e del cellulare in uso alla SI.ra che ne diventerà Parte_2
proprietaria.
8) La SI.ra provvederà, entro il 31.03.2025, a riscattare le polizze FWU Life Insurance Lux e Parte_2
versare al SI. l'importo liquidato a titolo di pagamento della quota parte dei finanziamenti Parte_1
descritti al punto precedente. 9) L'autovettura BMW tg FG667VD verrà assegnata in proprietà esclusiva al SI. Parte_1
che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo. L'autovettura Fiat Panda tg EY852BW verrà assegnata in proprietà esclusiva alla SI.ra che ne sosterrà i costi di assicurazione e bollo;
Parte_2
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese
Venezia, 30.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero